Corte Costituzionale
Sentenza 16 luglio 2012, n. 187
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’articolo 17, commi 1, lettera d), e 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi con ricorsi della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto, notificati il 14
settembre 2011, depositati in cancelleria il 20 ed il 21 settembre 2011
ed iscritti ai nn. 94 e 100 del registro ricorsi 2011.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione Veneto,
Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— La Regione Veneto (reg. ric. n.
100 del 2011) ha impugnato l’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119
della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 94 del 2011) ha
impugnato diverse disposizioni del suddetto decreto-legge n. 98 del
2011, censurando, tra l’altro, l’articolo 17, commi 1, lettera d), e 6,
per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., dell’art. 48 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), nonché del principio di leale collaborazione.
2.— Le disposizioni censurate dalle ricorrenti sono contenute
nell’articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 2011, intitolato
«Razionalizzazione della spesa sanitaria», e dettano misure in materia
di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (cosiddetto
ticket).
2.1.— L’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il
periodo 2013-2014 sia determinato con intesa tra Stato e Regioni da
stipulare entro il 30 aprile 2012. Qualora la predetta intesa non sia
raggiunta entro tale termine e al fine di assicurare che le Regioni
rispettino l’equilibrio di bilancio sanitario, la lettera d) del
medesimo comma prevede che, «a decorrere dall’anno 2014, con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 [Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri], su proposta
del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono introdotte misure di compartecipazione
sull’assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal
servizio sanitario nazionale. Le misure di compartecipazione sono
aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle Regioni e
sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di
equilibrio finanziario, l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità
delle prestazioni. La predetta quota di compartecipazione non concorre
alla determinazione del tetto per l’assistenza farmaceutica
territoriale. Le regioni possono adottare provvedimenti di riduzione
delle predette misure di compartecipazione, purché assicurino comunque,
con misure alternative, l’equilibrio economico finanziario, da
certificarsi preventivamente da parte del Comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9
e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».
2.2.— L’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 stabilisce
che «Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 67, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2010], attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c),
dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio
2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 dicembre 2009, per l’anno 2011 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica], convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], e
dall’articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
[Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato — legge di stabilità 2011], è incrementato di 105 milioni
di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le
regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo
compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p)
e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007], e cessano di avere effetto le disposizioni di cui
all’articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria], convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 [Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria]».
L’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296 del 2006 prevede
che «a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di
partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa
sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di
pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione
è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti
al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età
inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente
assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso
ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati».
La lettera p-bis) del medesimo comma 796 dispone che «per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo
periodo della lettera p), fermo restando l’importo di manovra pari a
811 milioni di euro per l’anno 2007, 834 milioni di euro per l’anno
2008 e 834 milioni di euro per l’anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole
regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, anziché applicare la quota
fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente: 1)
adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è
subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell’appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005; 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero
dell’economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre
misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie,
equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio
economico-finanziario e del controllo dell’appropriatezza. Le misure
individuate dall’accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell’accordo medesimo».
3.— La Regione Veneto ha impugnato l’art. 17, comma 6, del
decreto-legge n. 98 del 2011 per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117,
118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.
3.1.— Ad avviso della Regione Veneto, la reintroduzione del cosiddetto
ticket, ricadendo nell’ambito di materie di competenza legislativa
concorrente, quali la «tutela della salute» e il «coordinamento della
finanza pubblica», e incidendo sull’autonomia finanziaria delle
Regioni, avrebbe dovuto essere preceduta dalla ricerca di un’intesa tra
Stato e Regioni. La disposizione censurata, quindi, violerebbe
innanzitutto il principio di leale collaborazione.
In secondo luogo, la determinazione del corrispettivo dovuto dai
cittadini non esenti per la prestazione di assistenza specialistica
ambulatoriale «non può dirsi principio fondamentale, bensì rappresenta
una disciplina di dettaglio». L’art. 17, comma 6, del decreto-legge n.
98 del 2011 sarebbe dunque in contrasto con il sistema di competenze
legislative e amministrative delineato dagli artt. 117 e 118 Cost. e
con l’autonomia finanziaria regionale di cui all’art. 119 Cost.
La ricorrente lamenta, poi, la lesione dell’art. 97 Cost., in quanto
l’introduzione della nuova disciplina in materia di ticket
comporterebbe la necessità di riorganizzare il servizio sanitario della
Regione Veneto, in contrasto con il principio di buon andamento.
Inoltre, dato che lo Stato non avrebbe predisposto idonei strumenti di
monitoraggio «a presidio dell’area degli assistiti “esonerati” da ogni
onere», la disposizione censurata finirebbe per «premiare le Regioni
non virtuose rispetto alle altre, in palese conflitto con ogni regola
essenziale di efficienza, economicità e responsabilità amministrativa».
La Regione Veneto deduce, infine, la violazione del principio di
eguaglianza, in quanto l’istituzione del ticket fisso da parte della
legge n. 296 del 2006 «rispondeva a esigenze generali di finanza
pubblica», laddove l’applicabilità della medesima misura, disposta
dall’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 avrebbe lo
scopo di «porre rimedio a un deficit di finanziamento statale alle
Regioni» e avrebbe quindi un obiettivo discriminatorio, diventando
«un’imposta addizionale».
3.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili o, comunque,
non fondate.
Innanzitutto, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che la
reintroduzione del ticket sanitario per prestazioni specialistiche,
prevista dall’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011,
discenderebbe dall’applicazione dell’intesa tra Stato e Regioni del 3
dicembre 2009, sottoscritta anche dalle Regioni a statuto speciale e
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e avente per oggetto il
Patto per la salute 2010-2012. Di conseguenza, «tenuto conto che la
Regione ha contestato la legittimità di disposizioni, da essa stessa
condivise in sede pattizia», il ricorso sarebbe inammissibile per
difetto di interesse. Inoltre, la difesa dello Stato rileva
l’inammissibilità delle censure relative alla violazione degli artt. 3,
32 e 97 Cost.
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato sostiene che le
disposizioni impugnate sono riconducibili a principi in materia del
coordinamento della finanza pubblica, e quindi non si sarebbe
determinata una violazione dell’art. 117 Cost. La difesa dello Stato,
inoltre, nega che vi sia stata violazione del principio di leale
collaborazione, dato che, a seguito dell’entrata in vigore della
disposizione impugnata, è stato convocato un «Tavolo tecnico» per la
verifica delle misure di compartecipazione, al fine di esprimere il
parere di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera p-bis),
della legge n. 296 del 2006, e che il «Tavolo tecnico» ha rilevato che
il ticket deve applicarsi ope legis.
3.3.— Con memoria depositata il 27 marzo 2012, la Regione Veneto ha
replicato all’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Innanzitutto, la Regione ritiene non fondate le eccezioni di
inammissibilità, in quanto la violazione dei parametri invocati dalla
Regione, diversi da quelli compresi nel Titolo V della Parte II della
Costituzione, inciderebbe «sulle prerogative costituzionali della
Regione», perché la disciplina del ticket avrebbe «l’effetto di
sconvolgere l’assetto e l’equilibrio faticosamente conseguiti con
l’attuale regolazione del sistema sanitario regionale veneto e di
dirottare parte della domanda verso il mercato privato, con immediato
nocumento, anche finanziario, per la Regione». In secondo luogo, la
Regione Veneto osserva che il Patto per la salute 2010-2012 si sarebbe
limitato «a prevedere il reperimento da parte dello Stato di risorse
aggiuntive per incrementare il livello di finanziamento della sanità
regionale», ma che in tale intesa non sarebbe stato espresso alcun
«assenso “al buio” [da parte delle Regioni] a qualsivoglia misura
concreta (come il ticket) che lo Stato scegliesse poi di adottare, tra
le tante astrattamente possibili».
Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la difesa
regionale osserva che il Patto per la salute relativo al triennio
2010-2012 si sarebbe limitato a prevedere che lo Stato reperisca
risorse aggiuntive per incrementare il livello di finanziamento della
sanità regionale, ma non le individuava in alcun modo, e che quindi
l’introduzione di una misura specifica quale il ticket non potrebbe
ritenersi coperta dal Patto stesso. Né varrebbe a garantire il rispetto
del principio di leale collaborazione la previsione, «a valle», di
accordi sostitutivi del ticket, dato che «sarebbe ormai definito e non
più negoziabile l’obbligo di prelevare dagli assistiti non esenti degli
importi giustificati». La Regione Veneto ribadisce, infine, che la
reintroduzione del ticket violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119
Cost., in quanto essa non avrebbe finalità di tipo perequativo, ma
perseguirebbe lo scopo di ottenere un «surrettizio alleggerimento delle
posizioni finanziarie di alcune Regioni rispetto ad altre».
4.— La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 17,
commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per
contrasto con gli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo,
secondo e quarto, Cost., nonché dell’art. 48 dello statuto regionale e
del principio di leale collaborazione.
4.1.— La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rileva che entrambe le
disposizioni impugnate, che potrebbero trovare giustificazione nei
confronti delle Regioni ordinarie, sarebbero invece illegittime nei
suoi confronti. La ricorrente sostiene che nei propri confronti lo
Stato non avrebbe titolo per dettare norme di coordinamento finanziario
che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria, in
quanto la Regione provvede autonomamente ed integralmente al
finanziamento della sanità regionale, secondo quanto disposto dall’art.
1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica). Di conseguenza, ad avviso
della ricorrente, entrambe le disposizioni censurate violerebbero
l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della
finanza pubblica, e l’autonomia finanziaria della Regione, sotto il
profilo della disponibilità delle spese, risultante sia dall’art. 48
dello statuto regionale, sia dall’art. 119, commi primo, secondo e
quarto, Cost., applicabile alla Regione per effetto dell’art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
4.2.— Con riferimento specifico all’art. 17, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 98 del 2011, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
lamenta la violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., perché, anche
laddove si ammettesse il potere dello Stato di imporre misure di
contenimento della spesa sanitaria nei confronti della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, ciò dovrebbe avvenire, nell’ambito di una
materia di competenza concorrente quale il coordinamento della finanza
pubblica, in via legislativa e non – come previsto dalla norma
censurata – in via regolamentare. La Regione rileva, poi, che tale
disposizione violerebbe anche il principio di leale collaborazione, in
quanto «non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni».
4.3.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che le censure siano dichiarate inammissibili, o, comunque, non fondate.
L’Avvocatura generale dello Stato osserva che la reintroduzione del
ticket sanitario per prestazioni specialistiche sarebbe meramente
applicativa del Patto per la salute 2010-2012 e che, dato che la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio assenso
in tale sede, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di
interesse. Inoltre, ad avviso della difesa dello Stato, la Regione
autonoma, nel sostenere che il legislatore avrebbe trattato
diversamente le Regioni ordinarie rispetto a quelle a statuto speciale,
avrebbe «in sostanza» lamentato la violazione del principio di
eguaglianza, e tale censura sarebbe inammissibile.
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che le
disposizioni impugnate sono da ricondurre nell’ambito della materia
«coordinamento della finanza pubblica» e che in tale materia «è
incontestabile che il legislatore poteva intervenire nei confronti di
tutte le Regioni, anche quelle a statuto speciale». Quanto alla censura
relativa al solo art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98
del 2011 la difesa dello Stato osserva che le misure di
compartecipazione sarebbero state introdotte per via legislativa,
laddove il regolamento di delegificazione dovrebbe intervenire
«esclusivamente per fissare la modulazione delle specifiche misure da
applicare nelle diverse aree di spesa».
4.4.— Con memoria depositata il 26 marzo 2012, la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia ha replicato all’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
La difesa regionale rileva, innanzitutto, che l’eccezione di
inammissibilità della censura fondata sulla violazione dell’art. 3
Cost. non sarebbe pertinente, dato che la Regione autonoma non aveva
invocato tale parametro. Quanto al Patto per la salute 2010-2012, che
avrebbe – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – previsto la
reintroduzione del ticket, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
osserva che in tale intesa la partecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria è menzionata in modo del tutto generico; inoltre, poiché
l’intesa fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, non
potrebbe essere interpretata quale un preventivo assenso, da parte di
tali Regioni, alla reintroduzione del ticket.
Nel merito, la ricorrente ribadisce che, poiché la Regione stessa «non
partecipa al riparto del Fondo sanitario nazionale ma finanzia la
propria sanità con risorse autonome», lo Stato non avrebbe titolo per
dettare norme di coordinamento della finanza pubblica in materia
sanitaria. Infine, la difesa regionale osserva che l’art. 17, comma 1,
lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 si limita a prevedere
l’introduzione delle misure di compartecipazione, demandandone la
disciplina al regolamento.
Considerato in diritto
1.— La Regione Veneto (reg. ric. n. 100 del 2011) ha impugnato
l’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 94 del 2011) ha impugnato
diverse disposizioni del suddetto decreto-legge n. 98 del 2011,
censurando, tra l’altro, l’articolo 17, commi 1, lettera d), e 6.
In considerazione della loro connessione oggettiva, i giudizi
riguardanti l’art. 17, commi 1, lettera d), e 6, del decreto-legge n.
98 del 2011, devono essere riuniti, riservata a separate pronunce la
decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni del medesimo
decreto-legge censurate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2.— Ciò premesso, ai fini dell’ordine della trattazione, sono esaminati
dapprima i profili di censura riguardanti l’art. 17, comma 6, del
decreto-legge n. 98 del 2011, e, poi, quelli concernenti il comma 1,
lettera d), del medesimo articolo.
3.— Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno impugnato l’art.
17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, deducendo la violazione
degli artt. 117 e 119 della Costituzione. Inoltre, la Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia lamenta la violazione dell’art. 48 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia), mentre la Regione Veneto deduce la violazione
degli artt. 3, 32, 97 e 118 Cost., nonché del principio di leale
collaborazione.
3.1.— In via preliminare, è opportuno ricostruire il quadro normativo
entro cui si colloca l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del
2011, riguardante le modalità di compartecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie (cosiddetto ticket).
Il ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale per gli assistiti non esentati e il ticket di venticinque
euro per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso
ospedaliero non seguite da ricovero sono stati introdotti con l’art. 1,
comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007). La lettera p-bis) del medesimo
comma 796 ha consentito alle Regioni che non intendessero applicare il
ticket di dieci euro per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), di ricorrere a
misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie.
Successivamente, l’art. 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha «abolito» il ticket di dieci euro
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il
triennio 2009-2011. Il comma 21 del medesimo articolo ha lasciato,
comunque, alle Regioni la possibilità di continuare ad applicarlo, «in
misura integrale o ridotta».
Infine, l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, censurato
dalle ricorrenti, stabilisce che «A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all’articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133». La disposizione impugnata, dunque, mira a
ripristinare anticipatamente l’efficacia della disciplina del ticket
introdotta nel 2006 e poi temporaneamente «abolita».
3.2.— Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità,
sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, per difetto di
interesse a ricorrere delle Regioni. Ad avviso della difesa dello
Stato, la reintroduzione del ticket prevista dall’art. 17, comma 6, del
decreto-legge n. 98 del 2011 discenderebbe dall’applicazione
dell’intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche
dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano, avente per oggetto il Patto per la salute 2010-2012. Tale
Patto, però, da un lato, non dispone la reintroduzione del predetto
ticket, ma si limita a prevedere che vengano introdotte misure di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1,
lettera c); dall’altro lato, per quanto riguarda la posizione della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’intesa fa comunque salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e Bolzano (art. 20). Non si può ritenere, dunque, che con il
Patto per la salute 2010-2012 le ricorrenti abbiano espresso un assenso
preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto
dall’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Vanno poi dichiarate inammissibili le censure prospettate dalla Regione
Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost. Le Regioni possono
invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri
diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della
Costituzione solo laddove la lamentata violazione ridondi sul riparto
di competenze tra Stato e Regioni (sentenze n. 22 del 2012, n. 33 del
2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010). Nel caso in esame, la Regione
Veneto si limita ad addurre una motivazione generica circa il modo in
cui la asserita violazione dei parametri invocati si rifletterebbe su
tale riparto.
3.3.— Si passa ad esaminare il merito delle questioni riguardanti l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3.3.1.— Ad avviso della Regione Veneto, la disposizione censurata
detterebbe una disciplina di dettaglio nelle materie di competenza
concorrente «tutela della salute» e «coordinamento della finanza
pubblica» (art. 117 Cost.), e inciderebbe sull’autonomia finanziaria
della Regione (art. 119 Cost.), che non potrebbe scegliere come
reperire le risorse da destinare alla gestione del servizio sanitario.
La norma impugnata, inoltre, lederebbe l’art. 118 Cost. e il principio
di leale collaborazione.
La questione non è fondata.
Questa Corte si è già pronunciata nel senso della non incompatibilità
con la Costituzione del cosiddetto ticket introdotto dall’art. 1, comma
796, lettera p), della legge n. 296 del 2006, in quanto la disciplina
in materia di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
persegue un duplice scopo: «l’esigenza di adottare misure efficaci di
contenimento della spesa sanitaria e la necessità di garantire, nello
stesso tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di
prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza
(entrambe fornite di basi costituzionali […])» (sentenza n. 203 del
2008). Tali argomentazioni si applicano anche alla disposizione
impugnata nel presente giudizio, la quale non introduce una nuova
disciplina, ma si limita a ripristinare anticipatamente l’efficacia del
ticket previsto dall’art. 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296
del 2006. Di conseguenza, l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98
del 2011 non viola gli artt. 117, 118 e 119 Cost.
La disposizione censurata, poi, prevede l’applicazione non solo della
lettera p) dell’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006,
contenente la disciplina del ticket per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale degli assistiti non esentati, ma anche
della lettera p-bis) del medesimo comma 796. Quest’ultima previsione,
come anticipato, consente alle Regioni di adottare due tipi di misure
alternative al ticket di dieci euro: l’introduzione di misure di
partecipazione, previa verifica di equivalenza, sotto il profilo
dell’equilibrio economico-finanziario e dell’appropriatezza, da parte
del «Tavolo tecnico», oppure la stipula di un accordo con il Ministero
della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze per
l’adozione di ulteriori misure alternative. La disposizione impugnata,
quindi, lascia «alle Regioni la possibilità di scegliere in un
ventaglio di “strumenti concreti da utilizzare per raggiungere [gli]
obiettivi [di riequilibrio finanziario]”», condizione in presenza della
quale questa Corte ha escluso l’illegittimità di misure statali in
materia di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 341 del
2009). Ne discende, in primo luogo, che, anche sotto questo profilo,
l’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011 non presenta alcun
contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.; in secondo luogo, che la
possibilità per le Regioni di scegliere tra diverse soluzioni, tra le
quali quella di concludere un accordo con il Ministero della salute e
il Ministero dell’economia e delle finanze, esclude la violazione del
principio di leale collaborazione.
3.3.2.— La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia censura l’art. 17,
comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, per violazione degli artt.
117, terzo comma, e 119 Cost., nonché dell’art. 48 dello statuto
speciale (relativo all’autonomia finanziaria della Regione), in quanto
esso non potrebbe trovare applicazione laddove lo Stato non concorra al
finanziamento del servizio sanitario regionale. Ciò si verificherebbe
nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia perché, in base
all’art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è la Regione stessa a
provvedere autonomamente e integralmente al finanziamento della sanità
locale.
La questione non è fondata.
Come si è prima osservato, la disciplina in materia di ticket,
determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi sanitari,
non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza
pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche
sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite, e, quindi,
sui livelli essenziali di assistenza. La misura della compartecipazione
deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, «giacché non
sarebbe ammissibile che l’offerta concreta di una prestazione sanitaria
rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni»,
considerato che «dell’offerta concreta fanno parte non solo la qualità
e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul
territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista
economico, dei cittadini alla loro fruizione» (sentenza n. 203 del
2008). E ciò vale anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che
sostengono il costo dell’assistenza sanitaria nei rispettivi territori,
in quanto «la natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele
necessariamente uniformi del bene della salute, impone di riferirne la
disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia speciale» (sentenza
n. 134 del 2006).
La disciplina del settore sanitario, del resto, è interamente
improntata al principio di leale cooperazione. A partire dal 2000, lo
Stato e le Regioni stipulano particolari intese, denominate «Patti per
la salute», volte a garantire l’equilibrio finanziario e i livelli
essenziali delle prestazioni per il successivo triennio. Sarebbe
contraddittorio escludere, in base al solo argomento
dell’autosufficienza finanziaria nel settore sanitario, la legittimità
di interventi legislativi statali rispetto alle Regioni a statuto
speciale, laddove queste ultime, appunto attraverso le intese,
partecipano sia alla definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni, sia alla determinazione delle modalità di finanziamento
dei cosiddetti LEA. In tale contesto, le Regioni a statuto speciale
hanno la possibilità di far valere la specificità – sotto il profilo
finanziario – della propria posizione.
Da quanto osservato si evince anche la differenza tra il caso in esame
e il precedente che ha dato luogo alla sentenza n. 341 del 2009,
richiamata dalla ricorrente. In quella occasione erano state impugnate
le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevedevano non la
reintroduzione del ticket, come nel presente giudizio, ma la sua
abolizione per il triennio 2009-2011, pur lasciando alle Regioni la
possibilità di continuare ad applicarlo, «in misura integrale o
ridotta», o di introdurre altre forme di partecipazione ai costi.
4.— La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 17,
comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale
disposizione prevede che – nel caso in cui non sia stata raggiunta
un’intesa tra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012 – siano
introdotte misure di compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e
sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale con
regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Tali misure di
compartecipazione devono essere «aggiuntive rispetto a quelle
eventualmente già disposte dalle Regioni» e «finalizzate ad assicurare,
nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza,
l’efficacia e l’economicità delle prestazioni». Inoltre, l’art. 17,
comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 lascia la
possibilità alle Regioni di adottare provvedimenti di riduzione delle
predette misure di compartecipazione «purché assicurino comunque, con
misure alternative, l’equilibrio economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti».
4.1.— Ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’art.
17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011 violerebbe
innanzitutto l’art. 117, sesto comma, Cost., perché le misure di
contenimento della spesa sanitaria sarebbero espressione di principi
fondamentali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e
della tutela della salute, àmbiti di competenza concorrente in cui
sarebbe preclusa allo Stato l’emanazione di atti regolamentari.
La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.
Le misure di compartecipazione ai costi dell’assistenza farmaceutica
attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, la cui determinazione è riservata alla
potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera
m, Cost.), sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela
della salute, oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato
e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Nella disciplina del
ticket, l’«intreccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendono
possibile «individuarne una prevalente» (sentenza n. 330 del 2011), né
tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le competenze
(sentenza n. 200 del 2009).
Lo Stato può esercitare la potestà regolamentare solo nelle materie
nelle quali abbia competenza esclusiva (da ultimo, sentenze n. 149 e n.
144 del 2012), non in un caso, come quello in esame, caratterizzato da
una «concorrenza di competenze» (sentenza n. 50 del 2005). Va, quindi,
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1,
lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui
prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
4.2.— La natura parziale della declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n.
98 del 2011 non consente l’assorbimento degli ulteriori profili di
censura, riferiti agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e al
principio di leale collaborazione.
Tali censure non sono fondate.
In primo luogo, come già rilevato, le misure statali in materia di
ticket, essendo volte, sia a coordinare la finanza pubblica, sia a
garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute,
trovano applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto
speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema
sanitario.
In secondo luogo, la disposizione censurata non solo prevede che le
Regioni abbiano la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione
delle predette misure di compartecipazione «purché assicurino comunque
[…] l’equilibrio economico finanziario», ma trova applicazione
esclusivamente nel caso in cui non venga stipulata un’intesa tra lo
Stato e le Regioni, talché non si determina alcuna violazione del
principio di leale collaborazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la
decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in
epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui
prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa,
in relazione agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione
Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa,
in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di
leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in
epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa,
in relazione agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo,
secondo e quarto, Cost., nonché all’art. 48 della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso
indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del
2011, promossa, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.,
nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.