REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati

Dr. BARTOLOMEI Luigi

Dr. PIERI Giorgio

Dr. NISTICO’ Fausto

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere rei.

Consigliere

 

SENTENZA

Sentenza 697/2004

 

 

nella causa iscritta al numero  389 del Ruolo Generale anno 2003, discussa all’udienza dell’ 11 giugno 2004, promossa

da

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro tempore, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.2.1998 numero  154, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per Notaio Francesco Monasta di Firenze del 25.7.2000, Rep. 13940, registrato il 28.7.2000, dagli Avvocati Giacinto Grieco, Nicola Baronti, e, Giovam Paolo Calloud con i quali elettivamente domicilia in Firenze Via Bufalini, 7 (Avvocatura Regionale INAIL)

contro

appellante

S.N. , nata il 19.3.1945, residente a Montecatini Terme, rappresentata e difesa dall’Avv. V.

appellata

Conclusioni delle parti

Per l’appellante: “Voglia riformare integralmente la sentenza impugnata e così provvedere:

1) accogliere l’atto di appello e dichiarare la nullità o inammissibilità e improponibilità dell’avversa domanda;

2) subordinatamente e salvo gravame, rigettare in ogni caso la domanda proposta da S.N.  perché infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di prova, con tutte le conseguenze di legge;

3) condannare l’appellato al pagamento delle spese e competenze di questo grado e del precedente grado di giudizio ovvero statuire come di giustizia;

4) disporre in ogni caso CTU medico legale per i motivi dedotti.

Si nomina quale CTP il dott. V.M. C. della Sede INAIL di Firenze e il dott. G. B. della Sede INAIL di Pistoia.”.

Per l’appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte ritenere infondato il gravame proposto dall’Inail e quindi, confermata in toto la sentenza impugnata, condannare l’istituto appellante al pagamento delle spese diritti e onorari del grado di giudizio da distrarre a favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”.

 

OGGETTO: costituzione di rendita unica ex art.  80 T.U. numero  1124 per due infortuni singoli con postumi singolarmente non indennizzabili verificatisi rispettivamente nell’anno 1968 e 1988; tempestività della revisione effettuata dall’Inail oltre il decennio, ma nei tre anni successivi ai finì dell’esercizio del diritto alla revisione ex art. 112 del T.U. nA 124/65; necessità che il dedotto miglioramento sia, comunque, intervenuto entro il decennio dal consolidamento dei postumi; onere della prova.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2003, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro propone appello avverso la sentenza numero 3/03, emessa il giorno 8 gennaio 2003 dal giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, con la quale l’istituto deducente è stato condannato, previa declaratoria dell’illegittimità della revoca della rendita unificata dell’1.1%, già erogata alla ricorrente S.N.  e ridottale nella misura del 7% a seguito della revisione del 21 settembre 2000, al ripristino della corresponsione della stessa, con ratei arretrati ed interessi legali sugli stessi Avanti al primo giudice la S. esponeva: a) di avere subito un infortunio sul lavoro in data 5.4.1968 (trauma da schiacciamento al 2° dito della mano sx.) dal quale erano residuati postumi permanenti del 4%; b) di essere rimasta vittima, in data 16 maggio 1988, di un secondo infortunio lavorativo (ferita lacera da taglio al 3° dito della mano sx.), da cui erano esitati postumi permanenti dei 7%, che, valutati unitamente a quelli del precedente infortunio, avevano determinato una riduzione della capacità lavorativa dell’il %, sulla cui base era stata costituita la corrispondente rendita con decorrenza dal 16.5.88. In occasione dell’ultima visita di revisione del 21 settembre 2000, l’Inail, ritenendo essere intervenuto un miglioramento con riguardo alle conseguenze lesive dell’infortunio del 16.5.88, aveva ridotto dal 7% al i relativi postumi, in tal modo pervenendo ad una valutazione complessiva del 7%, che aveva comportato la soppressione della rendita. Tale valutazione, a giudizio del ricorrente, prima ancora che erronea era da ritenersi illegittima, in quanto intervenuta dopo il decennio di cui all’art.  83 del T.U. numero l 124/1965. Ciò premesso, la S. chiedeva che fosse dichiarata l’inefficacia del provvedimento di riduzione dei postumi e che fosse ripristinata la rendita dell’11 % ingiustamente revocata.

Nel costituirsi in giudizio, l’INAIL contestava il fondamento della domanda avversaria, sottolineando che la riduzione della misura dei postumi era avvenuta su conforme valutazione del medico del patronato.

La causa, senza necessità di svolgimento di alcuna attività istruttoria, è stata decisa dal tribunale di Pistoia nei termini suindicati con la sentenza in questa sede impugnata. In particolare, il primo giudice, con ampi richiami della giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema, ha ritenuto che l’Inail non solo non ha dimostrato, ma neppure ha dedotto che il preteso miglioramento dei postumi riferiti al 2° infortunio sarebbe intervenuto entro il termine decennale di “cristallizzazione” dei postumi, di cui all’art.  83 comma 7 del T.U. numero 1124/1965. Da qui l’illegittimità della revisione e la conseguente ricostituzione della rendita già in godimento alla ricorrente.

Con l’atto di appello l’Inail censura diffusamente la sentenza del Tribunale di Pistoia evidenziando come il termine decennale di stabilizzazione dei postumi decorra dalla data di costituzione della rendita, avvenuta nella fattispecie il 7 novembre 1989. A giudizio dell’appellante la revisione conclusasi il 21.9.2000 sarebbe da ritenersi tempestiva in quanto, al termine di 10 anni previsto dall’art.  83 comma 7 del T.U. cit., deve aggiungersi, in ogni caso, quello triennale di prescrizione di cui all’art.  112 del T.U. numero 1124/65. Nel caso in esame essendo la revisione ampiamente intervenuta entro il richiamato termine di prescrizione, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l’esistenza dei presupposti e degli elementi di fatto e medico legali per stabilire se vi era stato miglioramento o meno nelle condizioni dell’assicurata. Da qui la necessità di dare ingresso ad una c.t.u. medico-legale. Sui vari punti l’istituto appellante svolge articolate difese con richiami giurisprudenziali, al termine delle quali formula le conclusioni riportate in epigrafe.

La S., ritualmente costituita, evidenzia, sulla base della documentazione amministrativa in atti, come la revisione del settembre 2000 sia intervenuta dopo la scadenza del decennio costituzione della rendita (novembre 89) e come l’INAIL, cui faceva carico il relativo onere abbia dedotto prima e chiesto di provare poi che il preteso miglioramento sia intervenuto d il termine decennale necessario per il consolidamento dei postumi Sul punto vengono svolte ulteriori deduzioni, al termine delle quali l’appellata conclude per il rigetto del gravame, con vittoria ed onorari.

La causa, all’udienza di discussione del giorno 11 giugno 2004, dopo la relazione del giudice incaricato e l’audizione dei difensori delle parti, è stata decisa come da separato dispositivo letto in aula.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere rigettato.

Per un’esatta comprensione della vicenda in esame, si rende necessaria una ricostruzione analitica

dei vari passaggi e della relativa “tempistica”.

1) La S., come emerge dagli atti, rimase vittima di un infortunio sul lavoro in data 5.4.1968 (che causò lo schiacciamento al 2° dito della mano sin.), da cui residuarono postumi permanenti quantificati dall’INAIL nella misura del 4%. Trattandosi di punteggio di per se non indennizzabile non venne costituita alcuna rendita.

2) L’appellata in data 16 maggio 1988 rimase vittima di un secondo infortunio sul lavoro (in cui riportò una ferita lacero contusa al 3° dito sempre della mano sin.), dal quale esitarono postumi permanenti quantificati dall’INAIL nella misura del 7%;

3) I postumi di per sé non indennizzabili residuati dai due infortuni, vennero dall’istituto appellante unificati ai sensi dell’art.  80 del T.U.  1124/65 e dettero luogo alla costituzione da parte) dell’Inail, con provvedimento del 7.11.1989, di una rendita dell’11% decorrente dal 15.6.1988 (data di cessazione dell’inabilità assoluta temporanea conseguente al secondo infortunio).

4) La S. fu sottoposta a visita di revisione in data 26.11.1996: i medici dell’istituto, sulla base degli accertamenti eseguiti, ritennero di confermare la valutazione dell’11% per i postumi dei due infortuni

5) Viceversa, in occasione della successiva revisione del 21.9.2000, i sanitari dell’Inail ritennero di ravvisare un apprezzabile miglioramento dei postumi afferenti il secondo infortunio, che furono valutati invalidanti nella misura del 2%. Con un punteggio complessivo del 6% la rendita fu revocata con decorrenza dal 1° febbraio 2001.

6) Una successiva collegiale medica, seguita all’opposizione amministrativa dell’assicurata, portò, con l’accordo anche del medico del patronato, ad una valutazione complessiva del 7% (4% riferito all’infortunio dell’aprile 1968 e 3% riferito a quello del 1988).

Fatte tali premesse, ricorda il Collegio come a seguito della sentenza della Corte Costituzionale numero 318 del 1989 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.  80 comma 1 del D.P.R 30.6.1965 n° 1124 nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio - ma analoghe considerazioni possono essere fatte per una malattia professionale - dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli), la giurisprudenza della Cassazione si fosse orientata nel ritenere che il principio — desumibile dall’art. 83 dello stesso D.P.R. — di consolidazione, trascorso il termine decennale di  rivedibilità (che per le malattie professionali è di quindici anni ex art.  137 comma 6 del T.U. numero 1124/65 ), della rendita liquidata per un singolo infortunio (ma la stessa valutazione deve essere fatta anche in caso di infortuni plurimi policromi) opera, qualora sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo un decennio dal precedente, nel senso che, se non impedisce (nell’ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro a norma dell’art. 78, richiamato dall’art. 80, ai fini della costituzione della rendita unica ai sensi di tale norma) la riconsiderazione dei postumi del precedente infortunio e della relativa incidenza invalidante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio.

Il medesimo principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere (entro il decennio da tale costituzione) alla revisione della rendita per variazione nei postumi dell’ultimo evento invalidante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell’attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata (in tal senso, ex plurimis, Cassazione Sezione Lavoro numero 14561/99; Cassazione Sezione Lavoro numero 8084/97;).

La Suprema Corte, tuttavia, in alcune recentissime pronunce ha elaborato una parzialmente difforme giurisprudenza — sicuramente più in linea con il dettato della richiamata sentenza della Corte Costituzionale -, da questa Corte già condivisa in precedenti pronunce (v. sentenza  causa Balsano/INAIL), secondo la quale “nell ‘ipotesi in cui, dopo la costituzione della rendita unica si proceda a revisione di essa per variazione nei postumi di uno o alcuni degli infortuni considerati — lo stesso dicasi anche nel caso in cui con una malattia professionale -, va tenuto conto non soltanto del cosiddetto “limite esterno “ costituito dalla rendita complessiva che non può, in ogni caso, essere inferiore a quella già stabilizzatasi ex art. 83 del T.U. n. 1124 del 19654, ma altresì del “limite interno” costituito dal consolidamento delle rendite parziali per gli infortuni più antichi, non più suscettibili di revisione oltre il decennio; ne consegue che non può ritenersi legittima una revisione che, pur non diminuendo la rendita unica complessiva già consolidata, provveda, però, ad una differente (ed inferiore) valutazione di quegli infortuni la cui incidenza invalidante si è già cristallizzata per il decorso del decennio “— v. Cassazione Sezione Lavoro n°193/00; ed ancora in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, Cassazione Sezione Lavoro numero 9133/00; indirizzo ribadito anche da Cassazione Sezione Lavoro numero 417/01 -.

Applicando, quindi, il principio sopra richiamato alla fattispecie, ne consegue che il “dies a quo” del decennio deve partire dal 15.6.88 (data di accertamento dei postumi) e di decorrenza della rendita dell’11 % riconosciuta dall’INAIL, anche se il momento di costituzione della stessa risale al  7 novembre 1989.

Tale interpretazione, del resto, è la più rispondente alla previsione dell’art. 83 T.U. cit., così come “ridisegnata” dalla Corte Costituzionale: infatti, qualora si considerasse come “dies a quo”, ai fini del calcolo del decennio, non quello di consolidamento dei postumi dei singoli infortuni (o dell’infortunio e della/e malattie professionale/i), bensì quello di costituzione della rendita unificata (ovviamente nel caso in cui, come nella specie, gli infortuni e/ o le malattie professionali abbiano cagionato postumi interessanti distretti diversi), come sostenuto dall’INAIL, si finirebbe con il vanificare la previsione normativa e la finalità che la ispira. D’altro canto basta riflettere sul fatto che l’unificazione dei postumi in un’unica rendita — ex art. 80 del T.U. numero  1124/1965 —, che risponde ad evidenti ragioni di razionalità ed economicità del sistema, non comporta affatto una nuova valutazione medico-legale dei postumi relativi ai singoli infortuni e/o malattie professionali, ma dà luogo ad una somma dei relativi punteggi — pur sottoposta ad un calcolo “riduzionistico”-.

Al di là delle considerazioni sopra svolte, rileva la Corte come, in ogni caso, il risultato finale non muti nella fattispecie, sia che si assuma come momento di decorrenza del termine decennale di cui all’art. 83 T.U. quello di consolidamento dei postumi dei singoli infortuni (15.6.88 ), sia quello di costituzione della rendita unificata (7.11.89): infatti, la revisione “incriminata” risulta avvenuta il 21 settembre 2000, cioè dopo oltre il decennio.

Al riguardo, va evidenziato che l’I.N.A.I.L. può esercitare il diritto alla revisione entro il termine triennale di prescrizione — ex art.  112 del T.U. — decorrente dalla scadenza del termine decennale di stabilizzazione (quindicinale in caso di malattie professionali) a condizione, però, che la modifica delle condizioni fisiche dell’assicurato (sia migliorativa che peggiorativa ), incidente sulla valutazione dei postumi, sia intervenuta nel decennio, “poiché tale termine segna in ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della “stabilizzazione dei postumi” che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato comma 7 dell ‘art.  83, la possibilità di essere collegati all‘infortunio sul lavoro od alla malattia professionale “(v. Cass. Sez. Lav. numero 674/199; ed ancora: Cass. Sez. Lav. numero 15223-14941-12915/00; Cassazione Sezione Lavoro numero 9046/00...).

La circostanza che il miglioramento oppure il peggioramento delle condizioni sia intervenuto durante detto termine deve essere provata dalla parte che intende avvalersene, non potendo il giudice sopperire d’ufficio ad un’inerzia della parte. (v. Cassazione Sezione Lavoro numero  6746/99).

Nel caso in esame l’INAIL, cui faceva carico per le ragioni illustrate il relativo onere — ex art. 2697 comma I c.c., avrebbe dovuto dedurre prima e provare poi: a) che il preteso miglioramento dei postumi riferiti all’infortunio del 1988 vi era in effetti stato; b) che tale miglioramento era temporalmente riferibile al periodo compreso tra il 26.11.1996 (data della precedente revisione in occasione della quale gli stessi sanitari dell’INAIL ritennero di confermare la rendita dell’ 11% e, quindi, i postumi dei due infortuni) ed il 15.6.98 (secondo la tesi di questa Corte ) oppure il 7.11.99 (secondo quanto affermato dal primo giudice), data di scadenza del decennio, con il conseguente insorgere della presunzione legale di stabilizzazione dei postumi.

Nella memoria difensiva in primo grado l’INAIL nulla ha dedotto e chiesto di provare sul punto, opponendosi, anzi, alla eventuale nomina di un c.t.u. che fosse stata avanzata da controparte. Con tale linea difensiva l’istituto si è preclusa la possibilità di provare il fatto costituivo della sua pretesa e, cioè, che miglioramento vi fu e, soprattutto, che tale eventuale miglioramento intervenne entro l’arco temporale del decennio quanto meno dalla costituzione della rendita.

La decadenza processuale in cui è incorsa la parte non può essere “sanata “con tardive richieste istruttorie formulate per. la prima volta in sede di appello: la richiesta di ammissione di c.t.u. è, ictu oculi, inammissibile ex art. 437 comma 2 c.p.c..)

Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’appello dell’INAIL deve essere rigettato, con piena

conferma della sentenza di primo grado.

Le spese processuali d’appello, liquidate come da separato dispositivo, fanno carico all’istituto

appellante rimasto soccombente — ex art.  91 c.p.c. -.

P.Q.M.

1) Rigetta l’appello.

2) Condanna l’istituto appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 1.600,00, di cui 600,00 per diritti e 1.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e CAP di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Firenze 11 giugno 2004

Il Consigliere estensore

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