Corte di Appello Catanzaro Sezione Lavoro Sentenza 12 giugno 2007, n. 1088
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, cosi composta:
1. dott. Alessandro Ammirata Presidente 2. dott. Giuseppe Valea Consigliere relatore 3. dott. Gabriella Portale Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 957 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006 e vertente
TRA
Hotel Guglielmo S.p.A. e Movital Hotel S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in forza di procura a margine del ricorso in appello, dal Prof. Avv. ***, presso il cui studio in Catanzaro alla Via *** sono, altresì, elettivamente domiciliate,
appellanti
E
A. G.,
rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Flavia Barbuto, presso il cui studio in Catanzaro alla Via Alberti n. 20 è, altresì, elettivamente domiciliato,
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza Tribunale Catanzaro. Opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni:
per l'appellante, "in Via preliminare, ex articolo 111 c.p.c., essendo intervenuta successione a titolo particolare del diritto controverso, estromettere con il consenso dell'appellato, la MOVITAL HOTEL S.p.A. dal processo di appello; nel merito, dichiarare ammissibile e tempestiva l'opposizione spiegata da Movital Hotel S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 18 giugno 2004, riformare la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile ed infondato; accertare che la Movitai Hotel S.p.A. ha correttamente adempiuto alla sentenza generica di condanna del 26 giugno 2003 n. 1395/03, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha inquadrato il lavoratore dal IV al III livello; in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ammettere consulenza tecnica di ufficio tesa a determinare le somme asseritamente dovute in esecuzione della sentenza del 26 giugno 2002, tenendo conto di quelle già corrisposte; con vittoria di spese e competenze";
per l'appellato, "rigetto dell'appello; nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre".
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da Movital Hotel S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento per differenze di spettanze retributive emesso dallo stesso Tribunale su ricorso di A. G..
Ha rilevato il Tribunale che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e che, ai fini della tempestività dell'opposizione, ininfluente si appalesava la proposizione, da parte della società Movital Hotel, del tentativo di conciliazione, attesa la sua non necessarietà nel caso di procedimento di ingiunzione ed eventuale giudizio di opposizione.
La sentenza è gravata di appello da Movital Hotel S.p.A. che ripropone, censurando sul punto la decisione del primo giudice, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, la questione della preventiva proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, la cui necessità troverebbe origine nella constatazione che, attraverso l'opposizione, vi è insorgenza di un ordinario giudizio in materia di lavoro, con obbligo, per il debitore, di rispettarne tutte le formalità, tra cui l'esperimento del tentativo di conciliazione.
Assume, quindi, la tempestività della proposta opposizione, in forza della previsione, contenuta nell'articolo 410, comma II, c.p.c., della sospensione di ogni termine di decadenza fino alla conclusione del relativo procedimento.
Nel merito, deduce l'infondatezza della pretesa retributiva di A. G., per avere integralmente adempiuto alla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1935/2003, di riconoscimento di qualifica superiore e delle consequenziali differenze retributive.
Costituitosi, A. G. invoca il rigetto dell'appello, siccome infondato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, alla fissata udienza la Corte decide come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
Movitl Hotel S.p.A. impugna la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato l'inammissibilità, siccome proposta oltre il termine di cui all'articolo 641 c.p.c., dell'opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento emesso su ricorso di A. G. per somme dovute a titolo di spettanze retributive.
Deduce l'appellante che, a seguito della proposizione, da parte di essa società, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, del tentativo di conciliazione, obbligatorio anche per il giudizio monitorio, il termine per l'opposizione non sarebbe di quaranta giorni dalla notifica, dovendo si considerare anche il periodo (sessanta giorni) per l'espletamento del tentativo di conciliazione, durante il termine di opposizione rimane sospese (articolo 410, comma 2, c.p.c:).
L'appello non si reputa meritevole di essere accolto.
Il giudice di primo grado è, correttamente, pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata proposta dalla Movital Hotel S.p.A. dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ritenendo irrilevante la circostanza che, successivamente alla notifica del decreto, abbia provveduto alla instaurazione del tentativo di conciliazione disciplinato dagli articoli 410 e segg. del codice di rito civile.
La Corte ritiene, infatti, di non discostarsi dalla conclusione raggiunta dal Tribunale per quanto, in relazione alle doglianze provenienti dalla società appellante, si rendono necessarie alcune precisazioni.
È noto che uno dei problemi di maggiore interesse applicativo derivante dalla riformulazione dell'articolo 410 c.p.c., è risultato essere quello relativo alla necessità del tentativo di conciliazione nel procedimento per decreto ingiuntivo.
Se, per alcuni, vi era assoluta incompatibilità tra il tentativo obbligatorio di conciliazione ed il procedimento monitorio, tra coloro che ne sostenevano, al contrario, la compatibilità, vi era chi richiedeva il tentativo di conciliazione prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e chi, invece, assumeva la necessità del tentativo di conciliazione in caso di opposizione.
Ebbene, mentre per il primo aspetto - tentativo di conciliazione prima della adozione del decreto ingiuntivo - si è raggiunto, anche per l'autorevole intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 276/2000), una soluzione, da ritenersi ormai pacifica, che ne esclude l'obbligatorietà, per il secondo aspetto - necessità del tentativo di conciliazione nella fase, eventuale, di opposizione - si dovrebbe pervenire, secondo l'assunto dell'appellante, ad una soluzione di contenuto essenzialmente diverso.
Sostiene la Movital Hotel S.p.A., riprendendo argormentazioni pure prospettate in dottrina, che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, proprio per essere un procedimento di cognizione a contraddittorio pieno, non verrebbe più a trovarsi in condizione di incompatibilità con la struttura del tentativo di conciliazione propria della fase monitoria, per cui si renderebbe necessario l'esperimento dello stesso ai fini della procedibilità della fase di opposizione.
In aderenza a tale prospettazione, la società appellante individua nell'opponente, che pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assume il ruolo di attore solo in senso formale, il soggetto tenuto alla instaurazione del tentativo di conciliazione, e ciò sul(l'implicito) rilievo che l'opposto, già munito di titolo giudiziario, non avrebbe interesse a promuovere il tentativo di conciliazione, e che, ove onerato, la sua inerzia condurrebbe al risultato, a lui favorevole, del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Peraltro, la tesi propugnata dall'appellante società, a parte lo travolgimento dei principi in tema di promozione del tentativo di conciliazione, da intraprendere, secondo l'articolo 410 c.p.c., da chi propone la domanda e non da chi, invece, deve difendersi dalla domanda stessa, ed a parte rilievi di ordine pratico che potrebbero venire a determinarsi in relazione alle possibili evenienze del giudizio di opposizione (ad es. sorte del decreto ingiuntivo in caso di avvenuta conciliazione), risulta rivestire una rilevanza assolutamente marginale nella fattispecie in esame.
Infatti, anche a voler ammettere che il tentativo di conciliazione possa (o debba, qualora si propenda per la necessarietà) essere instaurato ad iniziativa dell'opponente, non pare dubbio che si tratta di questione che non può essere sottratta all'esame del giudice, il quale, secondo il disposto dell'articolo 412 bis c.p.c., alla prima udienza, "ove rilevi che non è stato promosso il tentativo di conciliazione ..., sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio ... per promuovere il tentativo di conciliazione".
In altre parole, la questione della necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione è rimessa, in via esclusiva, al giudice, il quale, chiamato a decidere in ordine a "domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409", deve verificare l'effettiva ricorrenza dell'obbligatoria proposizione del tentativo di conciliazione.
Ebbene, nella fattispecie in esame, la proposizione del tentativo di conciliazione è stato effettuato, dalla società appellante, prima della instaurazione del giudizio di opposizione. Così facendo, peraltro, la società appellante è incorsa nella scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione, termine autonomamente previsto dall'articolo 641 c.p.c., con conseguente improponibilità della stessa opposizione.
La società appellante assume, peraltro, la tempestività dell'opposizione argomentando dalla previsione dell'articolo 410, comma 2, c.p.c., per il quale l'esperimento del tentativo di conciliazione "sospende ... il decorso di ogni termine di decadenza".
L'osservazione non coglie nel segno, giacché la previsione della sospensione dei termini di decadenza deve essere messa in correlazione con la disposizione dettata dal comma 1 dello stesso articolo, vale a dire in relazione alla "domanda" proposta da chi intende agire in giudizio, e non già con riferimento a soggetti che, a quella domanda, sono chiamati a contraddire.
Dalle suesposte osservazioni, consegue l'infondatezza dell'appello che, va, pertanto, rigettato.
La complessità delle questioni trattate impone la compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Hotel Guglielmo S.p.A. e Movital Hotel S.p.A., con ricorso in data 5 maggio 2006, avverso la sentenza inter partes del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 327/206 pronunciata in data 9/23 marzo 2004, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di questo grado di giudizio.
Catanzaro, 10 aprile 2007.
Il consigliere estensore
Depositato in Cancelleria 12 giugno 2007.