Con sentenza n. 10855 depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva agito contro i figli di primo letto del marito, defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dall'estinto, sull'assunto che la stessa aveva col marito un regime di comunione legale dei beni. Tali beni erano stati depositati dal marito presso una banca di Bergamo, per un ammontare di quasi 2 milioni di euro. La donna, sposata in seconde nozze con l'uomo e perciò non legata ai figli del marito da un rapporto di parentela, fondava la sua pretesa sul fatto che i suoi beni e quelli del coniuge erano in comunione legale. I Supremi Giudici, constatando che i beni oggetto della disputa erano beni personali del defunto, preesistenti al matrimonio, ha negato il diritto della donna di ottenere la metà di quei soldi, affermando che qualora uno dei due coniugi in comunione legale acquisti un bene usando un altro bene ad esso appartenente prima del matrimonio, l'acquisto non potrà essere incluso nella comunione legale. In presenza di presunzioni gravi precise e concordanti ed ai sensi della lettura degli articoli 177 e 179 del Codice civile, il diritto invocato non rientra nella comunione legale. Infatti i Giudici di Cassazione hanno spiegato che, pur in assenza di una specifica dichiarazione di esclusione, le circostanze in oggetto fornivano la obiettiva certezza della natura personale del denaro.
Una volta celebrato il matrimonio, salvo patto contrario, fra marito e moglie si applica il regime di comunione dei beni.
Questa regola generale può essere però derogata con appositi atti da parte dei coniugi che possono così modificare il regime della comunione e optare per la separazione. In entrambi i regimi è prevista anche la variante di costituire un fondo patrimoniale di garanzia con destinazione vincolata.
L'articolo 177 stabilisce che tutti i beni acquistati nel corso del matrimonio da uno o da entrambi i coniugi debbano essere considerati di proprietà comune, con l’eccezione di quelli acquistati prima del matrimonio, che restano proprietà individuale anche in regime di comunione dei beni, dei beni strumentali all’esercizio di una professione e i redditi da lavoro la cui titolarità è personale.
Di seguito i due articoli oggetto della sentenza
Art. 177.
Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 179.
Beni personali.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Mariagabriella CORBI - Fonte: Il Sole 24 Ore
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare