In tema di delibera assembleare di cooperativa
In materia di efficacia “sanante” di una delibera assembleare di una società cooperativa, si segnala I, la quale osserva, in primo luogo, che non può condividersi la tesi secondo la quale l'accertata inesistenza della prima delibera per omessa convocazione dei soci riservatari provocherebbe l'inesistenza di tutte le deliberazioni successive, una delle quali (peraltro neppure indicata specificamente) avrebbe avuto ad oggetto la nomina del presidente, dovendosi distinguere tra validità della delibera successiva e sua efficacia sanante. In secondo luogo, poiché la ricorrente non contesta l’affermazione della corte territoriale secondo cui la prima delibera è giuridicamente inesistente per essere stata adottata da un'assemblea alla quale non sono stati chiamati a partecipare tutti i soci che avevano diritto di essere convocati, le censure dirette a contestare l'esclusione della sanatoria ad opera della successiva delibera appaiono inconferenti nella parte in cui, prospettando peraltro errori dell'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale, affermano che l'oggetto della delibera successiva non sarebbe stato quello di convalidare o ratificare la delibera inesistente ma di provvedere alla gestione sociale, garantendone la continuità. Infine, I sottolinea, quale che sia il contenuto dell’atto assembleare, alla secondo delibera non potrebbe mai riconoscersi l'idoneità a far venir meno il vizio radicale dalla quale era affetta la delibera precedente, inquadrabile nel concetto giuridico di inesistenza, il cui connotato essenziale è appunto l'insuscettibilità di ogni possibile sanatoria o convalida.
(Avv. Daniele Iarussi)
www.laprevidenza.it
laprevidenza.it
leggi
sentenze
circolari
pensioni
sanità
tribunale
avvocati