REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

 

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:

DOTT. TULLIO SIMONETTI                                PRESIDENTE

DOTT.  FRANCESCO PEZZELLA                        CONSIGLIERE

DOTT. DAVIDE MORGANTE                              CONSIGLIERE REL.

DOTT ROCCO DI PASSIO                                    CONSIGLIERE

DOTT. PIERA MAGGI                                           CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello con istanza di sospensiva in materia pensionistica di guerra, iscritto al n. 20416 del Registro di Segreteria, promosso dal Ministero omissis avverso la sentenza n. 410/04 in data 10 dicembre 2003 - 4 febbraio 2004 del Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio e nei confronti di M.C.T.

         Visti l'atto d'appello con contestuale istanza di sospensiva, la comparsa di costituzione e risposta, nonché gli altri atti e documenti della causa;

         Uditi, alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2005, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante, e, non presente il difensore della parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per l'appellante Amministrazione;

         Ritenuto in

FATTO

         Con sentenza n. 410/2004 il Giudice Unico per le pensioni in seno alla Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra M.C.T. avverso il decreto n. 12238 del 17.12.1997 con il quale il Ministero omissis ha dichiarato inammissibile per intempestività l'istanza della medesima prodotta onde attenere trattamento pensionistico per i danni non patrimoniali conseguenti alla violenza carnale subita durante il secondo conflitto mondiale ad opera di truppe marocchine, danni ritenuti risarcibili a seguito della pronuncia n. 561/1987 della Corte Costituzionale.

         Con l'indicata sentenza il Giudice Monocratico, preso atto che il Ministero omissis con precedente decreto n. 276561 del 24.11.1954 aveva riconosciuto all'interessata su domanda dell'11.2.1950 assegno rinnovabile di VIII Categ. dal 24 maggio 1944 al 23 giugno 1950 per l'infermità “postumi di annessite gonococcica da allegata violenza carnale e stato nevrotico consecutivo “ ha concesso alla T. per il danno non patrimoniale il diritto alla pensione di IV Categ. vitalizia (Tab. A) a decorrere dal novembre 1997, oltre interessi legali.

         Avverso tale sentenza ha interposto appello l'Amministrazione, deducendo violazione degli artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915/1978.

         Assume, infatti, l'Amministrazione che il danno morale, pur se conseguente ad un medesimo fatto, si differenzia dal danno fisico ed è oggetto di specifico risarcimento e va quindi espressamente richiesto in sede di domanda pensionistica di guerra.

         Ciò implicherebbe, secondo l'Amministrazione, che il rapporto pensionistico, per il quale siano trascorsi tutti i termini di prescrizione e di decadenza, deve ritenersi esaurito e non riattivabile in base ad una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità, dei cui effetti l'interessata non potrebbe giovarsi, non potendo vantare una situazione pendente, né un diritto attuale azionabile.

         Osserva, infatti, l'Amministrazione che la pronuncia della Consulta risolveva in senso favorevole la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in corso di giudizio contro un provvedimento negativo dell'aggravamento dell'infermità fisica esito di violenza, ampliando il quantum  dell'indennizzo ai perturbamenti psichici correlati; di modo che non è riconducibile al caso di specie poiché l'interessata, pur vantando un precedente provvedimento concessivo, non ha presentato alcuna istanza per il risarcimento del danno morale nei termini di legge ed è quindi incorsa nella prescrizione e decadenza ex artt. 99 e 127 del D.P.R. n. 915/1978 per non aver fatto valere il proprio diritto nuovo o maggiore in tempo utile (cfr. SS.RR. sent. n. 8/2000/Q.M. del 12.7.2000 e Sez. I Centr. N. 309/2002/A del 2.7.2002).

         Pertanto, essendosi esaurito sul piano sostanziale il rapporto, la indicata pronuncia di incostituzionalità non può produrre i suoi effetti nel caso di specie, poiché la stessa non ha creato un nuovo diritto quale jus supervenieus.

         Chiede, pertanto l'Amministrazione l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza impugnata.

         Propone, altresì, l'Amministrazione istanza di sospensiva della sentenza appellata, ritenendo sussistenti il fumus boni iuris  secondo quanto prospettato, nonché il periculum in mora, poiché la provvisoria esecuzione della sentenza appellata arrecherebbe un grave danno economico per la difficile ed incerta realizzazione del recupero delle somme (Euro 29.442,90) medio tempore erogabili.

         A seguito dell'appello l'appellata si è costituita in giudizio con apposita comparsa anche di risposta deducendo l'infondatezza dell'appello, dappoichè, come ritenuto dal Primo Giudice, la domanda del 1997 non può essere considerara come nuova, bensì come istanza di revisione dei provvedimenti concessivi adottati dopo che la Corte Costituzionale con la richiamata sentenza ha riconosciuto la illegittimità delle norme che limitavano il diritto alla pensione di guerra solo per i danni fisici conseguenti al fatto bellico.

         Peraltro, nella fattispecie l'iniziale domanda non doveva ritenersi in alcun modo limitata ai soli danni fisici ma gia implicitamente estesa a qualsivoglia indennizzo o titolo per il giusto ristoro dei danni di qualsiasi natura subiti.

         Inoltre, nella specie non sarebbe mai intervenuta, sotto il profilo del danno non patrimoniale, alcuna pronuncia né amministrativa e tanto meno giudiziale, essendosi l'Amministrazione limitata a circoscrivere la propria indagine alle conseguenze fisiche della subita violenza; di modo che non essendosi mai formato giudicato (nel senso sostanziale e processuale del termine) sulla vicenda giustamente il Primo Giudice ha rilevato che la posizione portata dalla T. non potesse ritenersi definita essendo tempestivamente stata contestata.

         Secondo il difensore, apparirebbe, pertanto, assurda l'affermazione dell'Amministrazione che invoca prescrizione e tardività per un diritto che nessuna norma all'epoca riconosceva ed, ancora più assurdo pretendere di trasferire alla T. l'onere di tenere in vita per circa cinquanta anni un contenzioso sul risarcimento del danno morale privo all'epoca di qualsiasi fondamento giuridico.

         Chiede, pertanto, il difensore che, previo rigetto per infondatezza dell'istanza di sospensiva, l'appello dell'Amministrazione venga respinto e confermata la sentenza appellata.

         Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2005, non presente la difesa della parte appellata, la dott.ssa Anna Maria Alimandi, per la Amministrazione appellante, ha confermato le considerazioni e le conclusioni rese nel proposto atto d'appello.

         Considerato in

DIRITTO

         In considerazione della manifesta fondatezza del proposto atto d'appello, reputano i Giudicanti di dover prescindere dalla pronuncia in ordine all'istanza cautelare contestuale all'impugnazione di parte appellante e far luogo, pertanto, alla pronuncia nel merito dell'insorta vertenza giudiziale.

         In ordine alla causa pensionistica rammenta, infatti, il Collegio che le Sezioni Riunite della Corte dei conti con sent. n. 8/2000/Q.M. del 12 settembre 2000, in sede risolutiva di apposita questione di massima, hanno chiarito che la sentenza n. 561/1987 della Corte Costituzionale - con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune norme sulle pensioni di guerra ove non prevedevano un indennizzo anche per i danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici - non opera sui rapporti esauriti, intendendosi per tali, sul piano processuale, quelli definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo divenuto inoppugnabile e sul piano sostanziale, quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza.

         Con la stessa sentenza le SS.RR. hanno, altresì, avuto modo di precisare che l'effetto integrativo della citata sentenza del Giudice delle leggi non crea un nuovo diritto e non è quindi idonea a riaprire i termini per esercitare lo stesso ove siano scaduti.

         Alla stregua degli estesi enunciati, è da ritenere che legittimamente l'Amministrazione abbia dichiarato inammissibile l'istanza della Sig.ra T. diretta sostanzialmente alla revisione del trattamento pensionistico già fruito per ottenere, a seguito della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, la liquidazione del danno morale in relazione alla violenza carnale di cui in narrativa, ove si consideri che il provvedimento concessivo di trattamento pensionistico adottato dall'Amministrazione nei confronti dell'interessata (D.M. n. 276561 del 24.11.1954), a seguito dell'istanza della medesima dell'11 febbraio 1954, era divenuto definitivo ed inoppugnabile, donde il rapporto pensionistico era da intendersi esaurito.

         E' innegabile, pertanto, che l'interessata, pur vantando un precedente indennizzo, è incorsa nella prescrizione e nella decadenza, per non aver fatto valere il suo diritto risarcitorio del danno c.d. morale entro i termini tassativi previsti dagli artt. 89 e 127 del D.P.R. n. 915/1978.

         L'esaurimento del rapporto sostanziale preclude, altresì, contrariamente a quanto ritenuto dal Primo Giudice, che possa procedersi ad una valutazione della nuova istanza della T. in data 28 ottobre 1997, quale domanda di revisione ex art. 24 del citato D.P.R. n. 915/1978, avuto riguardo che, come chiarito dalle Sezioni Riunite nella richiamata sent. n. 8/2000/Q.M., la pronuncia n. 561/1987 della Consulta, di tipo additivo, non ha creato un nuovo diritto, bensì liberato soltanto potenzialità già contenute nelle disposizioni originarie; di modo che non è concepibile, sulla base delle stesse, pervenire ad una riapertura dei già decorsi termini di prescrizione e di decadenza, né tantomeno ad una remissione in termini a fini processuali.

         Ciò, nel riflesso che, non essendosi nella specie in presenza di uno jus novum superveniens, ma solo di un adeguamento della situazione giuridica riconosciuta in maniera più conforme alla Costituzione, il decorso dei termini de quibis non ne resta  ab origine impedito (cfr. in termini, per tutte, Cass. 21 gennaio 1998, n. 536).

         Alla stregua delle estese considerazioni, in annullamento della sentenza impugnata ed accoglimento dell'appello dell'Amministrazione, va negato il diritto della Sig.ra M.C.T. alla pensione di guerra di IV Categoria vitalizia concessa con la sentenza impugnata.

         In ragione dell'assunta pronuncia di merito, nulla è a provvedere sull'istanza di misura cautelare.

         Nulla per le spese.

P.Q.M.

         La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale - definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed annulla la sentenza impugnata in epigrafe.

         Nulla è a provvedere sull'istanza di misura cautelare.

         Nulla per le spese del grado.

         Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2005.

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

F.to Davide MORGANTE                                          F.to Tullio SIMONETTI

         Depositata in Segreteria il  3/5/2005

IL DIRIGENTE LA SEGRETERIA

                                         F.to Maria  FIORAMONTI

 

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dell'appellante.

                                                                               IL PRESIDENTE

                                                            F.to Tullio SIMONETTI

Depositata in Segreteria il 3/5/2005

 

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