Infortunio sul lavoro: il concorso di colpa del lavoratore infortunato si configura solo se quest’ultimo ha volontariamente trasgredito le disposizioni del datore di lavoro o abbia adottato di sua iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro.


Cass. civ., Sez. IV,  Sentenza  20 Marzo 2008 , n. 12348


Nella sentenza 20 Marzo 2008 , n. 12348, la Cassazione ha affermato che il concorso di colpa del lavoratore non sussiste in ogni caso in cui egli ha commesso un errore nell’esecuzione del lavoro.

In particolare, tale concorso di colpa non può configurarsi quando siano state violate da altre persone, norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze dei comportamenti ritenuti colposi, anche quando il lavoratore stesso abbia volontariamente prestato la sua attività in situazione di pericolo e questo perché, ad avviso della Consulta, il diritto della salute è un diritto indisponibile.

Secondo la norma di cui all’art.6 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, gli obblighi di prevenzione gravano anche sui lavoratori ma, osserva la Corte di Cassazione, solo se il lavoratore infortunato trasgredisce volontariamente alle disposizioni del datore di lavoro o adotti di propria iniziativa modalità pericolose di esecuzione del lavoro, potrà affermarsi, ai fini della responsabilità civile e quindi del risarcimento del danno, l’eventuale concorso di colpa del lavoratore medesimo.

Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona