LA COMUNICAZIONE PER LA NASCITA DELL'IMPRESA
(Silvana Toriello)
Dal 1° Aprile 2010 la Comunicazione Unica è l'unica modalità possibile per creare una nuova impresa o comunicare variazioni di imprese già esistenti. In qualche caso, come quello dell’artigianato il quadro è un po’ più complicato perché data la pluralità e la diversità di leggi regionali vigenti in materia passa attraverso una necessaria intesa tra Stato e Regioni. In merito è stato adottato il software StarWeb (Sportello telematico Artigiani e Registro Imprese che consente di predisporre pratiche telematiche per le imprese artigiane relative a denuncia di iscrizione, modifica o cancellazione all’Albo Imprese Artigiane provinciale. “StarWeb mette a disposizione dell’utente un collegamento gratuito con gli archivi camerali del Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Quorum (assetti societari) e Previdenza Artigiani (PARD) per controllare ed eventualmente recuperare automaticamente nella pratica i dati già registrati dell’impresa, del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. La pratica StarWeb, prima di essere inviata alla Camera di Commercio, viene trasformata in una pratica tipo “FedraPlus”, quindi composta da un modello base elettronico Registro Imprese (I1, I2,S5, UL, P, ...) a cui viene sempre allegato il modello Intercalare AA. L’utente è invitato a firmare digitalmente la Distinta della pratica in modo da poter continuare ad essere trasmessa telematicamente alla CCIAA e alla CPA (Commissione Provinciale dell’Artigianato) tramite il canale Telemaco. La CCIAA e la CPA, una volta ricevute le pratiche artigiane create con StarWeb, continuano a trattarle al proprio interno con i consueti strumenti di istruttoria. ( Zambon Dott. Rag Giuseppe – 13 novembre 2009). Si accompagna ovviamente a Comunica il dibattito circa il carattere costitutivo della ricevuta rilasciata dal R I in relazione all’inizio effettivo dell’attività d’impresa ovvero: l’avvio dell’attività d’impresa può essere solo contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione unica, o è compatibile con la struttura di tale procedura il preventivo avvio dell’attività nei termini indicati dall’articolo 2196 del codice civile? Secondo il MISE ( Maceroni), sia la lettera che la ratio della norma precludono la possibilità di avviare l’attività d’impresa prima della presentazione della Comunicazione unica in quanto il rilascio della ricevuta da parte del Registro Imprese , che d’ora in avanti chiameremo RI per comodità, è prodromico rispetto all’avvio dell’attività. Il tema è, in particolare, quello dell’impresa individuale cosiddetta “inattiva” per la quale anche varrà quanto appena detto.
Rilevante è anche l’obbligatorietà della PEC ( domicilio di posta elettronica certificata) che può essere anche quella dell’intermediario. E’ certamente di interesse il riallineamento che ne deriva per le imprese individuali rispetto a quelle societarie, in particolare,per lo specifico aspetto della digitalizzazione dell’iscrizione al RI con definitivo superamento del cartaceo comprese quelle indirizzate all’Albo Imprese Artigiane come si diceva. La norma, (Legge n. 40 del 2007), si inserisce in un ambito in cui si intrecciano iniziativa economica e normativa UE.
I SOFTWARE DI COM.UNICA
Altri software utilizzati per Comunica sono peraltro, oltre Starweb, Comunica standard, Comunica semplificato. Resta ancora fuori da Comunica, per il momento, il coltivatore diretto. Nel sito del RI si legge che per gli adempimenti relativi alle imprese individuali è possibile svolgere tutte le operazioni di compilazione e spedizione della pratica unicamente tramite il software ComUnica Impresa, senza necessità di utilizzare ulteriori strumenti. Per gli adempimenti delle società è necessario utilizzare Fedra per compilare la modulistica e Comunica Impresa per completare e spedire la pratica. Anche le imprese individuali possono utilizzare questa modalità se la preferiscono a quella semplificata. ComUnica Impresa: tramite le funzioni semplificate dedicate alle imprese individuali permette la compilazione e la spedizione del “Modello di Comunicazione Unica” (es. fac-simile), della modulistica indirizzata al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inail e all’Inps DM e Inps Artigiani e Commercianti. Con le funzioni standard consente la compilazione del “Modello di Comunicazione Unica” (es. fac-simile), della modulistica Inail e Inps imprenditori agricoli, il completamento della pratica allegando la modulistica Fedra e la sua spedizione.Fedra: permette di compilare la modulistica Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps DM e Inps Artigiani e Commercianti. Esclusivamente per chi preferisce utilizzare il software dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione della relativa modulistica che sarà poi allegata alla pratica e inviata tramite ComUnica Impresa:AA7 - AA9: per compilare la richiesta del Codice Fiscale/P. Iva. all'agenzia delle entrate
IL CONTESTO NORMATIVO
Si rammentano in particolare il progetto SUAP dell’on.le Capezzone e la (ex) Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE, da recepirsi entro il 28 dicembre 2009, che ,allo scopo di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento prevede misure di semplificazione amministrativa, in particolare la creazione di sportelli unici presso i quali il prestatore potrà compiere le procedure amministrative relative alla propria attività, e l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica; Il concetto di “sportello unico”, si legge in detta Direttiva, non significa che ogni Stato membro dovrà istituire fisicamente e in modo centralizzato un solo sportello per l'insieme del suo territorio. Lo sportello è “unico” per il prestatore: ogni prestatore deve poter espletare tutte le formalità e le procedure necessarie per esercitare un'attività di servizio, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni, presso un solo organismo. L'interessato non dovrà quindi passare per vari enti, organismi, uffici, ecc., ma potrà rivolgersi ad un unico interlocutore per il disbrigo della sua pratica. È opportuno prevedere uno sportello unico con il compito di garantire che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare le procedure e le formalità. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o secondo le attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza appartiene a diverse autorità a livello regionale o locale, una di loro può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare successivamente le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e dell'artigianato o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono stati concepiti per svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente per le necessarie autorizzazioni per esercitare un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità competenti. Già nella raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d'impresa, per la creazione di nuove imprese la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.
E ancora : La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue. All’articolo 8 la Direttiva prevede che gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.
Com.unica e le sue modalità operative sono tutte in questa Direttiva.
L’ARTICOLO 9 DEL D.L. n. 47 DEL 31/01/2007.
L’articolo 9 del D.L. 31/01/2007, n. 47 (convertito con modifiche in L. 02/04/2007, n. 40 - Bersani) ha previsto una operazione di semplificazione delle procedure amministrative per l’avvio di una impresa .Si ritiene opportuno richiamare per intero la disposizione normativa che prevede che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo,nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA (vale dunque per il Registro delle imprese per Inail, INPS ed Agenzia delle entrate). L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
La procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi in esame sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. Con decreto (D.P.C.M. del 6 maggio 2009 per regole tecniche pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2009 modifica il termine per l'entrata in vigore della comunicazione unica al 1 ottobre 2009 . Dopo 6 mesi di transitorio dal 1 aprile 2010 la procedura è divenuta come si è detto obbligatoria) adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali,relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
Lo stesso articolo al comma 9 abroga i cosiddetti sportelli polifunzionali che il legislatore tentò di istituire con il D.L. 15.01.1993 n. 16 (convertito con modificazioni in Legge 63/1993) presso CCIAA, Albo Artigiani, Ministero delle Finanze (l’Agenzia delle Entrate nascerà solo nel 2000), ex SCAU, INPS e INAIL con i quali intendeva permettere di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione di attività presso uno solo dei predetti enti, con valenza anche per le altre amministrazioni interessate.
COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA.
In applicazione dell’articolo 9 la comunicazione unica prevede il solo punto d’ingresso nel registro delle imprese per gli adempimenti connessi all’inizio, modifica, cessazione attività indirizzati a Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Registro imprese, con ricevuta “titolo per l’avvio dell’attività”. La comunicazione attiva procedimenti in ciascun ente : l’ente verifica la presenza dei requisiti previsti dalla legge e risponde all’interessato entro 7 giorni. Trattasi in definitiva di una nuova modalità di comunicazione che consente di unificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro delle imprese con quelli previsti ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali. E’ possibile pertanto aprire un’impresa con un ‘unica comunicazione al Registro delle imprese contenente le informazioni che fino ad ora venivano inviate ad enti diversi con modalità differenziate. Le imprese dialogano on line con le PP.AA., evitando il trasferimento fisico verso gli sportelli di 4 Enti diversi; Gli archivi di questi Enti sono alimentati da istanze comuni: si avvia una fase di allineamento che nel tempo annullerà le situazioni contraddittorie (ad es. denominazioni, attività, forme giuridiche soggetti titolari diversi, ecc…) .Il legislatore si è dunque proposto una semplificazione degli adempimenti che da plurali nei confronti di più Enti si riducono ad uno all’atto dell’avvio, della variazione o della cessazione di un’impresa servendosi di apposita modulistica e con flussi che sono solo telematici. Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL e l'INPS. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale , ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Per quanto riguarda l'INAIL, i “dati definitivi” consistono nel numero di Codice Cliente e di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT). Secondo quanto dispone la legge, la procedura prevista per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. La Comunicazione unica richiede la firma digitale e deve essere presentata all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese competente). La procedura è interamente telematica e prevede l'utilizzo del software gratuito “ComUnica”, realizzato dalle Camere di Commercio, che guida l'utente nella compilazione del modello. Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa”, che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.
I PRINCIPALI ATTI NORMATIVI
All’articolo sopra individuato hanno fatto seguito decreti ministeriali, circolari e/o messaggi del MISE, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle Entrate. Il primo decreto ministeriale attuativo risalente al 2 novembre 2007 approva in sostanza il modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Sulla scorta di tali disposizioni, pur in assenza del decreto attuativo relativo alle regole tecniche, le Amministrazioni interessate hanno avviato dal 19 febbraio 2008 la sperimentazione in produzione della Comunicazione unica. In data 3 luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, con il quale sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica, che è esclusivamente telematica, e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate. Il decreto legge n. 78/2009 (cd.“Anticrisi”), infine, ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 8 , del decreto legge n. 7/2007, disponendo che la disciplina della Comunicazione unica “trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009” . Il DPCM del 16 giugno 2009 si limita a dettare le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sopra richiamato: le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. L'articolo 9, comma 9, del decreto legge n.7/2007 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 412/1991 e dell'articolo 1 del decreto legge n. 6/19938 a decorrere dalla data del 1° ottobre 2009. Le norme abrogate riguardano “l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali” – introdotta dal 1° gennaio 1992 - presso gli “sportelli polifunzionali” degli Enti previdenziali e delle Camere di commercio. Il citato comma 9 dell'articolo 9, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione. In sostanza la nuova normativa sulla Comunicazione unica ha sostituito totalmente quella preesistente in tema di sportello polifunzionale, che il legislatore nel 1991 aveva concepito come sportello “fisico” presso le diverse Amministrazioni interessate, ancorché “coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune”. L’attivazione di sportelli unici esclusivamente telematici, rende possibile sia la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sia la riduzione dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
IL FLUSSO OPERATIVO
Per gli adempimenti necessari l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico. Tutto il procedimento è improntato al principio della telematica. Sia nel flusso utente à CCIAA, sia nel flusso CCIAA à altri enti. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa;
e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica.
Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del comma 1, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente. Se nella pratica è richiesta l’attribuzione del codice fiscale: il sistema chiede il Codice fiscale all’Agenzia delle Entrate , il dato viene inserito nella pratica, il dato viene restituito all’utente nella ricevuta via PEC. La comunicazione è inviata al Registro imprese. e all’INAIL (se indicato nel modello).Dopo l’iscrizione al R.I., la comunicazione è inviata all’INPS. Gli Enti comunicano all’utente e al R.I. gli esiti. Gli esiti sono trasmessi via PEC alla casella dell’impresa in7 gg. Gli stessi esiti sono inviati al Registro Imprese . Il Registro Imprese comunica l’iscrizione (5 gg). La PEC è obbligatoria , è possibile indicare la PEC dell ‘intermediario, è possibile richiederla per le imprese individuali . La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico, alla camera di commercio. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio. La Comunicazione unica è trasmessa immediatamente alle amministrazioni, ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che è inviata a seguito del completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero nell'albo delle imprese artigiane. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto. Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) l'esito del procedimento;b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione.
GLI ADEMPIMENTI
Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste La legge afferma che la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il dPCM, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA . Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono, pertanto, i seguenti:dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972; domanda d’ iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio; a) domanda di iscrizione ai fini INAIL , le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, legale, ecc.);c) le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati; d) la cessazione del codice ditta per cessazione dell’attività.; domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’ Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003; domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS ; variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a :1. Attività esercitata; Cessazione attività;. Modifica denominazione impresa individuale; Modifica ragione sociale; Riattivazione attività; Sospensione attività; Modifica della sede legale; Modifica della sede operativa;domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane. L'elenco degli adempimenti amministrativi che è possibile assolvere con la Comunicazione unica è stabilito dall'articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.
IL FRUITORE DI COM.UNICA
Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso: di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale; • di credenziali per “Telemaco”, che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese; • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa. Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito internet www.registroimprese.it con la Carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni del mittente e del Registro imprese e le credenziali del mittente, individuate sempre tramite le carte descritte, sono incluse nella richiesta del servizio. Per quanto riguarda la PEC, l'articolo 8 del DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell'impresa, in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al procedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che al mittente. Nel caso in cui l'impresa non sia provvista di casella PEC, lo dichiara nella Comunicazione unica e le Camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento, senza costi per l'impresa Tale eventualità può riguardare esclusivamente le imprese individuali, in quanto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008 ha previsto l'obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
CHI È LEGITTIMATO ALLA COMUNICAZIONE UNICA
Secondo la legge “ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo”.Le leggi di settore tuttavia definiscono diversi soggetti di volta in volta interessati e legittimati agli adempimenti amministrativi consequenziali alla nascita (modifica-estinzione) dell’impresa. È il caso del Notaio in sede di costituzione (e modifica) delle società,del Commercialista nel caso del deposito dei bilanci,dello stesso imprenditore (salve le deroghe degli artt. 31 comma 2-ter e quinquies della legge 340).Questi soggetti non sono gli stessi che provvedono agli adempimenti presso gli altri partners della com.unica, ove le leggi professionali, individuano altri soggetti. Ciò determina che non sempre si assiste ad una perfetta coincidenza tra il concetto di interessato nell’ambito delle diverse disposizioni normative.Caso eclatante è sicuramente quello individuato dalla legge 12/79 che riserva (principalmente, ma non solo) ai consulenti del lavoro il ruolo di interfaccia dell’INAIL e dell’INPS per gli adempimenti amministrativi in sostituzione dell’imprenditore. Si può verificare l’ipotesi della costituzione della società di capitali (attiva) con dipendenti che voglia avvalersi della com.unica per iniziare l’attività: il registro delle imprese non conosce il consulente, l’INAIL non conosce il notaio.Il dott. Marco Maceroni – Direttore della Divisione XXI del MISE nel presentare Comunica alla CCIAA di Potenza il 15 febbraio c.a. ha sottolineato che “un’autorevole dottrina sostiene che com.unica stia ai back-offices come un portone di un condominio sta alle porte dei singoli appartamenti dei condominî. Peraltro la situazione appare complicata dal fatto che il registro delle imprese è allo stesso momento front office e back office La teoria mira a dimostrare che a fronte di un portone apribile con una chiave in possesso di tutti i condominî vi sono 6 porte le cui chiavi sono in mano solo a ciascuno dei condominî, e cioè il “titolare” del back office. Ciò sarebbe dimostrato proprio dall’art. 1, comma 2, del dm 14-11-2009, e ancor di più dalle istruzioni tecniche allegate al dm “struttura della pratica”.Non altrettanto motivata giuridicamente appare la tesi contrapposta, che però per certi aspetti sembra ricalcare la volontà del legislatore, secondo cui, anche ammesso che esistano le sette porte, esiste altresì un passepartout, che le apre tutte insieme Un tentativo di creare un passepartout unico d’accesso al sistema è proposto dalla circolare 3616/C, che per garantire la effettività di com.unica stabilisce che il modello unico di comunicazione può essere trasmesso da un soggetto diverso dal dichiarante. Ciò in totale conformità con il dm 14.11.2009 che alla voce 4 del modello allegato parla di estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato).La circolare è anche coerente con la logica del sistema una pratica può nascere in uno studio professionale, passare ad altro e completarsi in un altro ancora, e magari trasmessa da un intermediario. La circolare 3616/C si occupa solo del front office.Non può occuparsi dei back office vigilati da altri Ministeri (INPS-INAIL-AgEntrate) Ma anche nei confronti del registro delle imprese disciplina solo l’aspetto front office e non anche il back office. Ciò in coerenza e rispetto del dm 2-11-2007 (allegato specifiche tecniche – struttura della pratica), In coerenza con la disciplina specifica del registro delle imprese (art. 31). In coerenza interna con la circolare stessa (l’allegato alla circolare non prevede la dichiarazione di conformità degli atti che accompagnano la domanda / denunzia) ed è fondata sull’art. 46 lett. u) del 445/00 , In coerenza “de relato” con la circolare 8/08 INAIL, che santifica la teoria delle sette porte sottolineando che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro . Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà operato dal sistema informatico camerale, verificando la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro “soggetto delegato” riporta i dati anagrafici dello stesso e l'Iscrizione all’Albo professionale. Con la circolare 15/02/2008 n.3616C il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che il titolare attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e di presentazione telematica della Comunicazione Unica al Registro delle imprese, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi valore di procura speciale ( limitata all’espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica) in forma scritta non autenticata. Quando è presente una denuncia Inail/INPS quest’ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi della legge 12/1979 e successive modifiche (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), E' stata a tal fine prevista un'apposita funzione di “import/export” per lo scambio della pratica “ComUnica” tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l'apertura di una nuova impresa. L'articolo 10, comma 1, lettera f), del DPCM del 6 maggio 2009, dispone che, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede “a verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali”.Per consentire i controlli automatizzati, all'interno del modulo dell'INAIL è stata prevista una apposita maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell'impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria). Per Inail se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente.