Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
DIREZIONE GENERALE
Roma, 17/12/2003
CIRCOLARE
N. 34
Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e
Territoriali
agli
Enti con personale iscritto alle
Casse CPDEL, CPS, CPI
- alle Corti d’Appello
Al Ministero Istruzione,
Università e
Ricerca
Alle Agenzie del Demanio
All’Agenzia del
Territorio
Al Consiglio Superiore
della
Magistratura
All’Istituto Superiore
Sanità
All’Istituto Astrofisica
All’Agenzia per le
erogazioni in
agricoltura
All’Ente Tabacchi
Italiano
Al Consiglio Nazionale
dell’Economia
e del Lavoro
All’Ente Nazionale per
l’Aviazione
Civile
Alle Organizzazioni
Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato
E p.c. Alla Direzione
Centrale
per la Segreteria del
Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e
Affari Generali
Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali
Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
OGGETTO:
Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte
dell’Inpdap – Nuove modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie
alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di pensione.
1.
Premessa
L’INPDAP,
dal momento della sua istituzione, ha avuto un costante ampliamento delle
proprie funzioni attraverso un processo che in parte è ancora in atto.
Alle
originarie competenze, infatti, si è aggiunto il pagamento diretto delle
pensioni di tutti i pubblici dipendenti, già gestito dalle Direzioni
Provinciali del Tesoro, nonché la graduale acquisizione di tutte le competenze
in materia pensionistica del personale appartenente alle
Amministrazioni
statali.
L’effettivo subentro, da parte dell’INPDAP, nella
liquidazione dei trattamenti di quiescenza di tutto il personale delle
Amministrazioni statali avverrà utilizzando una procedura organizzativa già
collaudata con il personale del Comparto scuola e con quello delle
Amministrazioni statali nei confronti delle quali l’Istituto ha già assunto le
relative competenze.
Questa procedura, che consente all’Istituto di liquidare e
pagare la pensione in modalità definitiva, senza più la necessità per le
Amministrazioni di liquidare e disporre un trattamento provvisorio o in
acconto, si articola nelle seguenti fasi:
- trasmissione da parte dell’Amministrazione dei dati
anagrafici, giuridici ed economici utili a liquidare la prestazione, sulla base
di un software fornito dall’Istituto;
- acquisizione informatica dei predetti dati con
caricamento degli stessi nel sistema informativo dell’Istituto;
- liquidazione della pensione in modalità definitiva con
invio automatizzato dei dati elaborati utili per la corresponsione della
prestazione.
Ciò è reso possibile, nell’ambito delle Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto, anche con interventi mirati a migliorare l’organizzazione del lavoro e le procedure informatiche, quali
l’unificazione della fase di liquidazione con quella del
pagamento delle pensioni, che consentono di accelerare la definizione dei
singoli adempimenti e, quindi, l’erogazione delle prestazioni.
In linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza, qualità ed adeguatezza del servizio offerto all’utenza, l’Istituto intende ora estendere la nuova procedura anche agli enti il cui personale risulta iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, senza più la necessità da parte dell’ente datore di lavoro di determinare un trattamento provvisorio.
Il diritto del pensionato di vedersi attribuire con immediatezza il trattamento pensionistico definitivo, la necessità di cristallizzare l’arretrato dei ruoli di variazione (con la possibilità di eliminare definitivamente l’arretrato stesso, non più aumentabile, attraverso progetti specifici),
l’esigenza di ridurre il pagamento degli interessi legali
e/o rivalutazione monetaria sui conguagli di pensione, la possibilità di
evitare il recupero del debito nei confronti dell’ente datore di lavoro per le
maggiori somme attribuite in sede di trattamento provvisorio, la necessità di
semplificare le procedura volta all’eliminazione di istruttorie, di richiesta
di documenti, di duplicazione di richiesta dati, di certificazioni e
dichiarazioni, hanno portato questo Istituto ad introdurre una modifica
organizzativa nel procedimento concessivo della pensione all’iscritto.
2. Nuova
procedura per la trasmissione dei dati – Modello “PA 04”
2.1 Fase
transitoria
Nelle more che sia operativa la procedura che consenta,
anche ai fini delle prestazioni, l’immediato utilizzo delle informazioni già
presenti nella Banca Dati Unificata (BDU) dell’Istituto, per le pensioni
decorrenti dal 1° giugno 2004 in poi, gli Enti, il cui personale è iscritto
alle Casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di Previdenza, e le
Amministrazioni statali delle quali finora sono state acquisite le competenze
in materia pensionistica, dovranno utilizzare per le necessarie comunicazioni
con le sedi provinciali o territoriali INPDAP esclusivamente la procedura
indicata nella presente circolare, tramite l’applicativo Pensioni S7
appositamente aggiornato e ottimizzato (disponibile e distribuito agli enti nel
mese di gennaio 2004).
A tal fine è stato predisposto un unico nuovo modello di
comunicazione dei dati tra l’Istituto e l’ente datore di lavoro, denominato “PA
04”, che contiene tutte le informazioni già previste dai modelli 756 e 98.2,
attualmente in uso, sul quale ogni ente avrà cura di riportare i dati
anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto, ancorché già trasmessi
all’Inpdap.
Il
modello “PA 04” si compone sostanzialmente di due parti:
a)
quella contenente i dati necessari a determinare l’importo della pensione;
b)
quella contenente i dati necessari alla ammissione a pagamento della pensione.
a) In
questa parte del modello (che riporta in pratica i dati presenti nei modelli
755 e 98.2) l’ente dovrà inserire tutti i dati anagrafici, di servizio e
retributivi (dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione) necessari al calcolo
della prestazione;
b) in
questa parte del modello (che riporta in pratica i dati presenti nel modello
756), l’ente dovrà inserire tutti i dati forniti dall’interessato sotto forma
di autocertificazione e quindi tutte le informazioni riguardanti il diritto
alle deduzioni e alle detrazioni per carichi di famiglia e da reddito da
lavoro, l’eventuale delega al patronato nonché la modalità di pagamento della
prestazione prescelta.
Tale modello, da produrre informaticamente e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3), andrà compilato limitatamente ai dati necessari al calcolo ed al pagamento della prestazione (ad esempio, non occorre che l’Ente datore di lavoro certifichi tutte le retribuzioni dalla data di assunzione sino alla cessazione, ma può limitarsi a fornire le sole retribuzioni pensionabili utili al calcolo della pensione e, quindi, solo quelle rientranti nel periodo di riferimento; sono comunque richiesti i dati retributivi dal 1° gennaio 1993 alla cessazione).
Lo stesso modello “PA 04” dovrà, altresì, essere utilizzato dall’Ente datore di lavoro per eventuali successive trasmissioni di dati utili ai fini pensionistici, nei casi di ulteriori elementi precedentemente non considerati relativi a dati giuridici e/o economici (ad esempio, a seguito dei miglioramenti economici derivanti da contratto non ancora approvato al momento del primo invio del modello in parola) con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico all’interessato da parte dell’Istituto.
2.2 Fase a regime.
Completate le funzionalità informatiche che permettono,
anche ai fini pensionistici, di utilizzare le informazioni già presenti nella
Banca Dati Unificata (BDU) dell’Istituto (consolidate con i dati del progetto
Sonar e con quelli trasmessi in base alle circolari INPDAP n. 38/2000 e n.
39/2000, nonché alimentate dai dati provenienti dal modello 770 e dai flussi
mensili, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 44, comma 9, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con
legge del 24 novembre 2003 n. 326), gli Enti e le Amministrazioni potranno
verificare la posizione assicurativa dei propri dipendenti attraverso
l’utilizzo di una procedura via web, alternativa alla procedura S7, integrando
o aggiornando i dati già presenti in BDU ovvero modificando eventuali errori
materiali, anche derivanti dalla migrazione degli stessi, al fine di garantire
la completezza di tutti quegli elementi necessari alla liquidazione ed
erogazione dei trattamenti di quiescenza. Si otterrà in questo modo la
validazione dei dati presenti nella BDU, colmando eventuali lacune esistenti ed
eliminando ogni ulteriore imprecisione riferita agli stessi elementi.
Ciò
consentirà a questo Istituto di liquidare e ammettere a pagamento i trattamenti
pensionistici sulla base di dati certi, presenti nella BDU, già aggiornati
dagli Enti e dalle Amministrazioni in riferimento alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro.
L’attivazione
della fase a regime è prevista entro la seconda parte dell’anno 2004 e sarà
comunicata con successiva circolare.
3. Acquisizione informatica dei dati
E’ di facile intuizione che lo scopo di procedere ad
attribuire immediatamente la pensione in modalità definitiva (senza più la
necessità di mettere a pagamento, quindi, un trattamento provvisorio) può
essere raggiunto solo con il necessario e dovuto coinvolgimento dell’ente
datore di lavoro che, se da un lato dovrà produrre assieme al modello “PA 04”
ogni altra documentazione utile al pagamento della pensione (evitando in tal
modo al pensionato di recarsi alla sede INPDAP per fornire dati o documenti
presentati all’ente all’atto della cessazione dal servizio), dall’altro potrà
fornire una sola volta le informazioni (peraltro limitate alle sole necessarie
alla liquidazione della prestazione) senza duplicazione di digitazioni o errori
nel calcolo del trattamento provvisorio, con conseguente recupero del debito
nei confronti dell’ente stesso.
Pertanto, per una maggiore celerità nella conclusione del
procedimento, gli Enti con personale iscritto alle Casse pensioni già gestite
dagli ex Istituti di previdenza e le
Amministrazioni statali delle quali finora sono state acquisite le
competenze in materia pensionistica sono tenuti, si ribadisce, per le pensioni
con decorrenza dal 1° giugno 2004 in poi, a fornire il modello “PA 04” in esame
esclusivamente su supporto informatico (su floppy disk o tramite e-mail della
Sede provinciale o territoriale dell’Istituto e, solo eccezionalmente, in
formato cartaceo qualora non sia possibile l’invio informatico), avvalendosi
dell’applicativo Pensioni S7, appositamente modificato. Gli enti datori di
lavoro che già utilizzano l’applicativo S7 potranno scaricare la versione
aggiornata (disponibile da gennaio 2004) direttamente dal sito Internet
dell’Istituto (www.inpdap.gov.it), mentre gli enti che non hanno utilizzato il
programma S7 potranno installare il nuovo applicativo aggiornato attraverso
apposito cd-rom, disponibile presso tutte le Sedi dell’Inpdap a partire dal
mese di gennaio 2004.
L’Ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere informaticamente il modello in parola almeno 3 mesi prima della cessazione dal servizio affinché la sede provinciale o territoriale INPDAP possa liquidare e attivare il pagamento della pensione dell’iscritto senza soluzione di continuità con il trattamento economico percepito fino all’atto della cessazione, ferme restando in ogni caso le decorrenze della pensione indicate da norme di legge o contrattuali (ad esempio per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2004 il predetto modello dovrà pervenire alle sedi INPDAP non oltre il 1° marzo 2004).
Si sottolinea che il rispetto dei termini sopraindicati
rappresenta una condizione indispensabile per garantire al pensionato
l’erogazione della pensione alla data prestabilita.
L’ente datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione
del modello in parola, si ripete informaticamente (su floppy o via e-mail),
avrà cura di far pervenire alla Sede provinciale o territoriale Inpdap tutta la
documentazione cartacea utile alla liquidazione e ammissione a
pagamento della pensione, comprese eventuali domande di
valutazione servizi/periodi (ad
esempio, di riscatto, computo o ricongiunzione).
L’utilizzo del modello informatico, attraverso
l’applicativo messo a disposizione dall’Istituto, esonera, comunque, l’Ente o
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su errori di calcolo o di diritto
della pensione, trasferendosi presso lo scrivente Istituto la responsabilità
propria dell'ordinatore primario della spesa. Resta ferma la responsabilità
dell’Ente datore di lavoro riguardo la certificazione della posizione giuridica
ed economica del dipendente.
Con l’occasione si precisa che il nuovo modello “PA 04” dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione dei dati inerenti la richiesta di altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo, le cui istanze saranno presentate a partire dal 1° giugno
2004.
In tali ipotesi, considerato che tali prestazioni vengono
già gestite con il Nuovo Sistema Informativo, la Sede provinciale o
territoriale Inpdap provvederà a fornire all’Ente datore di lavoro un estratto
dei dati relativi alla posizione assicurativa del dipendente, ove presenti in
BDU, utili a definire la prestazione richiesta, per l’eventuale integrazione,
modifica, nonché conferma degli stessi dati da parte del medesimo ente datore
di lavoro.
Alla presente circolare seguiranno ulteriori istruzioni
operative, da diramarsi entro gennaio 2004, per gli aspetti che riguardano gli
adempimenti sia delle Sedi provinciali e territoriali, sia degli Enti datori di
lavoro, anche attraverso la fornitura di una guida pratica operativa in
relazione agli aspetti informatici/amministrativi (manuale d’uso
dell’applicativo) e ai nuovi flussi procedurali di acquisizione
dati-liquidazione-pagamento della prestazione.
Contestualmente, questo Istituto ha in programmazione (nei
mesi di gennaio e febbraio 2004, in cui saranno distribuiti anche i cd-rom
dell’applicativo informatico) iniziative di formazione che coinvolgeranno sia
gli Enti datori di lavoro sia gli operatori delle proprie Sedi, al fine di
garantire la piena operatività della nuova procedura nella consapevolezza che
tali modifiche porteranno un reale beneficio e, quindi, un servizio di qualità
più adeguato alle legittime aspettative del pensionato.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dr. Luigi Marchione
F.to Dr. Marchione