Istituto nazionale  di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica

DIREZIONE GENERALE

 

 

Roma, 17/12/2003

 

 

CIRCOLARE N. 34

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e

Territoriali

 agli Enti con personale iscritto alle

Casse CPDEL, CPS, CPI

- alle Corti d’Appello

Al Ministero Istruzione, Università e

Ricerca

Alle Agenzie del Demanio

All’Agenzia del Territorio

Al Consiglio Superiore della

Magistratura

All’Istituto Superiore Sanità

All’Istituto Astrofisica

All’Agenzia per le erogazioni in

agricoltura

All’Ente Tabacchi Italiano

Al Consiglio Nazionale dell’Economia

e del Lavoro

All’Ente Nazionale per l’Aviazione

Civile

Alle Organizzazioni Sindacali

Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c. Alla Direzione Centrale

per la Segreteria del Consiglio

di Amministrazione

Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali

Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle

Consulenze Professionali

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap – Nuove modalità per la trasmissione delle informazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di pensione.

 

1. Premessa

L’INPDAP, dal momento della sua istituzione, ha avuto un costante ampliamento delle proprie funzioni attraverso un processo che in parte è ancora in atto.

Alle originarie competenze, infatti, si è aggiunto il pagamento diretto delle pensioni di tutti i pubblici dipendenti, già gestito dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, nonché la graduale acquisizione di tutte le competenze in materia pensionistica del personale appartenente alle

Amministrazioni statali.

L’effettivo subentro, da parte dell’INPDAP, nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza di tutto il personale delle Amministrazioni statali avverrà utilizzando una procedura organizzativa già collaudata con il personale del Comparto scuola e con quello delle Amministrazioni statali nei confronti delle quali l’Istituto ha già assunto le relative competenze.

Questa procedura, che consente all’Istituto di liquidare e pagare la pensione in modalità definitiva, senza più la necessità per le Amministrazioni di liquidare e disporre un trattamento provvisorio o in acconto, si articola nelle seguenti fasi:

- trasmissione da parte dell’Amministrazione dei dati anagrafici, giuridici ed economici utili a liquidare la prestazione, sulla base di un software fornito dall’Istituto;

- acquisizione informatica dei predetti dati con caricamento degli stessi nel sistema informativo dell’Istituto;

- liquidazione della pensione in modalità definitiva con invio automatizzato dei dati elaborati utili per la corresponsione della prestazione.

Ciò è reso possibile, nell’ambito delle Sedi provinciali e territoriali dell’Istituto, anche con  interventi mirati a migliorare l’organizzazione del lavoro e le procedure informatiche, quali

l’unificazione della fase di liquidazione con quella del pagamento delle pensioni, che consentono di accelerare la definizione dei singoli adempimenti e, quindi, l’erogazione delle prestazioni.

In linea con gli obiettivi di efficacia, efficienza, qualità ed adeguatezza del servizio offerto all’utenza, l’Istituto intende ora estendere la nuova procedura anche agli enti il cui personale risulta iscritto alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza, senza più la necessità da parte dell’ente datore di lavoro di determinare un trattamento provvisorio.

Il diritto del pensionato di vedersi attribuire con immediatezza il trattamento pensionistico definitivo, la necessità di cristallizzare l’arretrato dei ruoli di variazione (con la possibilità di eliminare definitivamente l’arretrato stesso, non più aumentabile, attraverso progetti specifici),

l’esigenza di ridurre il pagamento degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria sui conguagli di pensione, la possibilità di evitare il recupero del debito nei confronti dell’ente datore di lavoro per le maggiori somme attribuite in sede di trattamento provvisorio, la necessità di semplificare le procedura volta all’eliminazione di istruttorie, di richiesta di documenti, di duplicazione di richiesta dati, di certificazioni e dichiarazioni, hanno portato questo Istituto ad introdurre una modifica organizzativa nel procedimento concessivo della pensione all’iscritto.

 

2. Nuova procedura per la trasmissione dei dati – Modello “PA 04”

2.1 Fase transitoria

 

Nelle more che sia operativa la procedura che consenta, anche ai fini delle prestazioni, l’immediato utilizzo delle informazioni già presenti nella Banca Dati Unificata (BDU) dell’Istituto, per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2004 in poi, gli Enti, il cui personale è iscritto alle Casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di Previdenza, e le Amministrazioni statali delle quali finora sono state acquisite le competenze in materia pensionistica, dovranno utilizzare per le necessarie comunicazioni con le sedi provinciali o territoriali INPDAP esclusivamente la procedura indicata nella presente circolare, tramite l’applicativo Pensioni S7 appositamente aggiornato e ottimizzato (disponibile e distribuito agli enti nel mese di gennaio 2004).

A tal fine è stato predisposto un unico nuovo modello di comunicazione dei dati tra l’Istituto e l’ente datore di lavoro, denominato “PA 04”, che contiene tutte le informazioni già previste dai modelli 756 e 98.2, attualmente in uso, sul quale ogni ente avrà cura di riportare i dati anagrafici, giuridici e retributivi dell’iscritto, ancorché già trasmessi all’Inpdap.

 

Il modello “PA 04” si compone sostanzialmente di due parti:

a) quella contenente i dati necessari a determinare l’importo della pensione;

b) quella contenente i dati necessari alla ammissione a pagamento della pensione.

a) In questa parte del modello (che riporta in pratica i dati presenti nei modelli 755 e 98.2) l’ente dovrà inserire tutti i dati anagrafici, di servizio e retributivi (dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione) necessari al calcolo della prestazione;

b) in questa parte del modello (che riporta in pratica i dati presenti nel modello 756), l’ente dovrà inserire tutti i dati forniti dall’interessato sotto forma di autocertificazione e quindi tutte le informazioni riguardanti il diritto alle deduzioni e alle detrazioni per carichi di famiglia e da reddito da lavoro, l’eventuale delega al patronato nonché la modalità di pagamento della prestazione prescelta.

Tale modello, da produrre informaticamente e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3), andrà compilato limitatamente ai dati necessari al calcolo ed al pagamento della prestazione (ad esempio, non occorre che l’Ente datore di lavoro certifichi tutte le retribuzioni dalla data di assunzione sino alla cessazione, ma può limitarsi a fornire le sole retribuzioni pensionabili utili al calcolo della pensione e, quindi, solo quelle rientranti nel periodo di riferimento; sono comunque richiesti i dati retributivi dal 1° gennaio 1993 alla cessazione).

Lo stesso modello “PA 04” dovrà, altresì, essere utilizzato dall’Ente datore di lavoro per eventuali successive trasmissioni di dati utili ai fini pensionistici, nei casi di ulteriori elementi precedentemente non considerati relativi a dati giuridici e/o economici (ad esempio, a seguito dei miglioramenti economici derivanti da contratto non ancora approvato al momento del primo invio del modello in parola) con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico all’interessato da parte dell’Istituto.

 

2.2 Fase a regime.

Completate le funzionalità informatiche che permettono, anche ai fini pensionistici, di utilizzare le informazioni già presenti nella Banca Dati Unificata (BDU) dell’Istituto (consolidate con i dati del progetto Sonar e con quelli trasmessi in base alle circolari INPDAP n. 38/2000 e n. 39/2000, nonché alimentate dai dati provenienti dal modello 770 e dai flussi mensili, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge del 24 novembre 2003 n. 326), gli Enti e le Amministrazioni potranno verificare la posizione assicurativa dei propri dipendenti attraverso l’utilizzo di una procedura via web, alternativa alla procedura S7, integrando o aggiornando i dati già presenti in BDU ovvero modificando eventuali errori materiali, anche derivanti dalla migrazione degli stessi, al fine di garantire la completezza di tutti quegli elementi necessari alla liquidazione ed erogazione dei trattamenti di quiescenza. Si otterrà in questo modo la validazione dei dati presenti nella BDU, colmando eventuali lacune esistenti ed eliminando ogni ulteriore imprecisione riferita agli stessi elementi.

Ciò consentirà a questo Istituto di liquidare e ammettere a pagamento i trattamenti pensionistici sulla base di dati certi, presenti nella BDU, già aggiornati dagli Enti e dalle Amministrazioni in riferimento alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

L’attivazione della fase a regime è prevista entro la seconda parte dell’anno 2004 e sarà comunicata con successiva circolare.

 

3. Acquisizione informatica dei dati

E’ di facile intuizione che lo scopo di procedere ad attribuire immediatamente la pensione in modalità definitiva (senza più la necessità di mettere a pagamento, quindi, un trattamento provvisorio) può essere raggiunto solo con il necessario e dovuto coinvolgimento dell’ente datore di lavoro che, se da un lato dovrà produrre assieme al modello “PA 04” ogni altra documentazione utile al pagamento della pensione (evitando in tal modo al pensionato di recarsi alla sede INPDAP per fornire dati o documenti presentati all’ente all’atto della cessazione dal servizio), dall’altro potrà fornire una sola volta le informazioni (peraltro limitate alle sole necessarie alla liquidazione della prestazione) senza duplicazione di digitazioni o errori nel calcolo del trattamento provvisorio, con conseguente recupero del debito nei confronti dell’ente stesso.

Pertanto, per una maggiore celerità nella conclusione del procedimento, gli Enti con personale iscritto alle Casse pensioni già gestite dagli ex Istituti di previdenza e le  Amministrazioni statali delle quali finora sono state acquisite le competenze in materia pensionistica sono tenuti, si ribadisce, per le pensioni con decorrenza dal 1° giugno 2004 in poi, a fornire il modello “PA 04” in esame esclusivamente su supporto informatico (su floppy disk o tramite e-mail della Sede provinciale o territoriale dell’Istituto e, solo eccezionalmente, in formato cartaceo qualora non sia possibile l’invio informatico), avvalendosi dell’applicativo Pensioni S7, appositamente modificato. Gli enti datori di lavoro che già utilizzano l’applicativo S7 potranno scaricare la versione aggiornata (disponibile da gennaio 2004) direttamente dal sito Internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it), mentre gli enti che non hanno utilizzato il programma S7 potranno installare il nuovo applicativo aggiornato attraverso apposito cd-rom, disponibile presso tutte le Sedi dell’Inpdap a partire dal mese di gennaio 2004.

L’Ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere informaticamente il modello in parola almeno 3 mesi prima della cessazione dal servizio affinché la sede provinciale o territoriale INPDAP possa liquidare e attivare il pagamento della pensione dell’iscritto senza soluzione di continuità con il trattamento economico percepito fino all’atto della cessazione, ferme restando in ogni caso le decorrenze della pensione indicate da norme di legge o contrattuali (ad esempio per le pensioni decorrenti dal 1° giugno 2004 il predetto modello dovrà pervenire alle sedi INPDAP non oltre il 1° marzo 2004).

Si sottolinea che il rispetto dei termini sopraindicati rappresenta una condizione indispensabile per garantire al pensionato l’erogazione della pensione alla data prestabilita.

L’ente datore di lavoro, contestualmente alla trasmissione del modello in parola, si ripete informaticamente (su floppy o via e-mail), avrà cura di far pervenire alla Sede provinciale o territoriale Inpdap tutta la documentazione cartacea utile alla liquidazione e ammissione a

pagamento della pensione, comprese eventuali domande di valutazione servizi/periodi (ad

esempio, di riscatto, computo o ricongiunzione).

L’utilizzo del modello informatico, attraverso l’applicativo messo a disposizione dall’Istituto, esonera, comunque, l’Ente o l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità su errori di calcolo o di diritto della pensione, trasferendosi presso lo scrivente Istituto la responsabilità propria dell'ordinatore primario della spesa. Resta ferma la responsabilità dell’Ente datore di lavoro riguardo la certificazione della posizione giuridica ed economica del dipendente.

Con l’occasione si precisa che il nuovo modello “PA 04” dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione dei dati inerenti la richiesta di altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo, le cui istanze saranno presentate a partire dal 1° giugno

2004.

In tali ipotesi, considerato che tali prestazioni vengono già gestite con il Nuovo Sistema Informativo, la Sede provinciale o territoriale Inpdap provvederà a fornire all’Ente datore di lavoro un estratto dei dati relativi alla posizione assicurativa del dipendente, ove presenti in BDU, utili a definire la prestazione richiesta, per l’eventuale integrazione, modifica, nonché conferma degli stessi dati da parte del medesimo ente datore di lavoro.

Alla presente circolare seguiranno ulteriori istruzioni operative, da diramarsi entro gennaio 2004, per gli aspetti che riguardano gli adempimenti sia delle Sedi provinciali e territoriali, sia degli Enti datori di lavoro, anche attraverso la fornitura di una guida pratica operativa in relazione agli aspetti informatici/amministrativi (manuale d’uso dell’applicativo) e ai nuovi flussi procedurali di acquisizione dati-liquidazione-pagamento della prestazione.

Contestualmente, questo Istituto ha in programmazione (nei mesi di gennaio e febbraio 2004, in cui saranno distribuiti anche i cd-rom dell’applicativo informatico) iniziative di formazione che coinvolgeranno sia gli Enti datori di lavoro sia gli operatori delle proprie Sedi, al fine di garantire la piena operatività della nuova procedura nella consapevolezza che tali modifiche porteranno un reale beneficio e, quindi, un servizio di qualità più adeguato alle legittime aspettative del pensionato.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione

 

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