PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


CIRCOLARE 19 marzo 2008 , n. 3

Linee  di  indirizzo  in  merito  alla stipula di contratti di lavoro
subordinato  a  tempo  determinato nelle pubbliche amministrazioni in
attuazione  delle  modifiche  apportate  all'articolo 36  del decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, dall'articolo 3, comma 79, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alle  amministrazioni dello Stato anche
                              ad ordinamento autonomo
                              Al Consiglio di Stato
                              Ufficio del segretario generale
                              Alla Corte dei conti
                              Ufficio del segretario generale
                              All'Avvocatura  generale  dello Stato -
                              Ufficio del segretario generale
                              Alle Agenzie
                              All'ARAN
                              Agli   enti   pubblici   non  economici
                              (tramite i Ministeri vigilanti)
                              Agli  enti  pubblici  (ex  art.  70 del
                              decreto legislativo n. 165/2001)
                              Agli   enti   di   ricerca  (tramite  i
                              Ministeri vigilanti)
                              Alle istituzioni universitarie (tramite
                              il  Ministero  dell'universita' e della
                              ricerca)
                              Alle   Camere  di  commercio  industria
                              agricoltura  e  artigianato (tramite il
                              Ministero dello sviluppo economico)
                              Alla  Scuola  Superiore  della pubblica
                              amministrazione
                              e, p. c.:
                              Alla   Conferenza   dei  rettori  delle
                              universita' italiane
                              All'Unioncamere
                              Alla  Conferenza  dei  presidenti delle
                              regioni
                              All'ANCI
                              All'UPI

1. Premessa.
  La  legge  24 dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008),
nell'ottica  di  un  superamento  radicale  e  definitivo del «lavoro
precario»  nel settore pubblico, interviene con varie disposizioni in
materia  di pubblico impiego, adottando anche misure volte ad evitare
il  rischio di un suo rigenerarsi a causa di un utilizzo improprio ed
ingiustificato  delle  forme  contrattuali  flessibili,  con  i  noti
risvolti di ordine sociale.
  La   finalita'   strategica  del  legislatore  si  concretizza  con
soluzioni diversificate ma convergenti ovvero:
    1) con disposizioni innovative che disegnano, per gli anni 2008 e
2009,  una disciplina piu' ampia e complessa della speciale procedura
di  «stabilizzazione»  gia' significativamente introdotta dalla legge
27 dicembre   2006,   n.   296   (legge  finanziaria  2007).  Per  le
amministrazioni   pubbliche  interessate,  le  predette  disposizioni
trovano   la   loro   sintesi   nella  possibilita'  di  predisporre,
nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei fabbisogni per gli
anni  2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
personale   in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  come  previsto
dall'art. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008;
    2) con  decise  misure  restrittive e di rigore sull'utilizzo del
lavoro  flessibile,  che rispondono all'esigenza di prevenire, per il
futuro,  il riformarsi di situazioni irregolari conseguenza di un uso
distorto del lavoro «atipico», ribadendo, quindi, la centralita' e la
regola dell'assunzione a tempo indeterminato e del concorso pubblico.
In  quest'ottica  va  inserita  la  novella  all'art.  36 del decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, rubricato «Utilizzo di contratti
di   lavoro  flessibile».  La  disciplina  limita  l'uso  del  lavoro
flessibile  di  tipo  subordinato  a circoscritti casi specificamente
individuati.
  Inoltre, si ricorda per il lavoro autonomo la modifica dell'art. 7,
comma 6,  del  citato  decreto  legislativo n. 165 del 2001. La norma
subordina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo
ad    esperti   di   «particolare   e   comprovata   specializzazione
universitaria»  piuttosto  che  «di  provata  competenza» elevando ab
origine  il  requisito richiesto. Questo riduce i casi in cui si puo'
fare  ricorso a detta tipologia di incarichi, rispondendo al contempo
alla finalita':
    di rendere detti incarichi piu' rispondenti alle esigenze di alta
professionalita' connesse con la loro reale ratio;
    di  evitare  l'uso  distorto  fattone dalle amministrazioni negli
ultimi  anni  che  vi hanno fatto ricorso anche per esigenze connesse
con  compiti  di  basso  profilo,  favorendo pure su questo fronte il
formarsi di precariato;
    di  garantire  che  il  regime  restrittivo  posto  con le rigide
disposizioni  sul  lavoro  flessibile  di tipo subordinato non spinga
nella  direzione  della  compensazione  attraverso  un  piu'  diffuso
ricorso alle tipologie di lavoro autonomo.
  Permangono  misure  di  riduzione  della  spesa  di  personale  che
incidono  sull'utilizzo  delle tipologie di lavoro flessibile. L'art.
3,  comma 80,  della legge finanziaria 2008, che interviene sull'art.
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria
2006),  riduce  la  spesa  per  contratti  a  tempo determinato o con
convenzioni  ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  dal  40%  al  35%  di  quella  sostenuta  per le stesse
finalita'  nell'anno 2003 dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo,  dalle  agenzie, incluse le Agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.   300,   e  successive  modificazioni,  dagli  enti  pubblici  non
economici,  dagli  enti  di  ricerca,  dalle universita' e dagli enti
pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma 4,  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Analogamente accade per le autonomie regionali
e  locali  le cui misure di riduzione della spesa del personale (art.
1, commi 557 e 562, legge finanziaria 2007) si riflettono anche sulle
spese  per  il  personale  a  tempo  determinato,  con  contratto  di
collaborazione  coordinata  e continuativa, o che presta servizio con
altre  forme  di  rapporto  di  lavoro  flessibile o con convenzioni,
secondo   quanto   gia'   previsto   dall'art.  1,  comma 198,  legge
finanziaria  2006.  Si  rinvia, inoltre, all'art. 1, comma 565, della
richiamata  legge  finanziaria  2007 per quanto riguarda gli enti del
Servizio sanitario locale.
2. Finalita' della novella all'art. 36 del decreto legislativo n. 165
                              del 2001.
  Definire  l'obiettivo  perseguito  dal  legislatore con la modifica
dell'art.   36   del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
rappresenta  la  chiave  di lettura principale per indagare sulla sua
portata.
  E' utile sottolineare che l'art. 36 si applica a tutte le pubbliche
amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  come si evince anche dal suo contenuto che
contempla  disposizioni particolari anche per le autonomie e gli enti
territoriali.
  Come  evidenziato, la norma non nasce dall'esigenza di attualizzare
la  disciplina  del  lavoro  flessibile  in  ragione delle evoluzioni
economico-sociali    dell'apparato   amministrativo.   Piuttosto   la
disposizione  nasce  come reazione al contesto storico caratterizzato
dall'emergenza  del  fenomeno del precariato causato, come piu' volte
ripetuto,  dal degenerato uso del lavoro flessibile, utilizzato anche
come   strumento   per  eludere  il  principio  costituzionale  della
concorsualita',  che  rappresenta  la  regola  primaria in materia di
accesso  nella pubblica amministrazione, ricorrendo quindi a forme di
reclutamento semplificate che non hanno dato sufficiente garanzia del
rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza.
  La sua genesi di disciplina correttiva di questo uso distorto della
flessibilita'  spiega  la rigidita' del regime sancito ma rappresenta
anche  un  elemento  guida fondamentale per delineare i criteri e gli
ambiti applicativi che ne derivano.
  La  necessita'  di correggere l'uso del lavoro flessibile era stata
gia'  avvertita dal legislatore anche con il decreto legge 10 gennaio
2006,   n.   4  dove,  in  sede  di  misure  urgenti  in  materia  di
organizzazione  e  funzionamento della pubblica amministrazione, sono
stati   dettati,   all'art.  4,  principi  generali  di  contenimento
individuando soluzioni organizzative alternative nonche' disposizioni
importanti in materia di monitoraggio.
  Stabilito  che  il fine primario sotteso alla norma di cui all'art.
3,  comma 79,  della  legge  n.  244/2007,  e'  quello  di evitare il
ricostituirsi  di  illegittimita' e di criticita' gestionali, compito
dell'interprete e' quello di dare piena concretezza a questa volonta'
del   legislatore   attraverso   una   lettura   coerente  del  testo
riformulato,   in   una  dimensione  di  salvaguardia  dell'interesse
pubblico  primario  e  di  garanzia del rispetto dei principi di buon
andamento  e continuita' dell'azione amministrativa, non disgiunti da
quelli  di  economicita'  ed  efficienza;  lettura necessaria secondo
criteri  di  logica  e  coerenza  anche alla luce di alcuni sacrifici
imposti   alla   tecnica   legislativa  dalla  specialita'  dell'iter
parlamentare  della  manovra  finanziaria  che  rendono  di difficile
comprensione alcuni passaggi normativi.
  Con la presente circolare, tra l'altro, si chiarira' il significato
di  alcuni termini atecnici a cui il legislatore ha fatto ricorso, al
fine   di  dare  alla  nuova  disciplina  un  assetto  sistematico  e
funzionale al corretto svolgimento dell'attivita' amministrativa.
  3. La riaffermazione del modello standard di rapporto di lavoro.
  Il  nuovo art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 esordisce con
l'espressione  «Le  pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente
con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» formulando
un  principio di carattere generale che riafferma il modello standard
del  rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato che ha, tra l'altro,
storicamente caratterizzato il pubblico impiego.
  Il  principio  enunciato  costituisce  una  linea  guida  anche per
l'interpretazione   della   restante  parte  dell'articolo in  quanto
circoscrive,  con  l'avverbio «esclusivamente», il ricorso alle forme
flessibili ad ipotesi residuali che sono rigidamente circostanziate.
  Si  rammenta  che  anche  nel  settore privato la legge 24 dicembre
2007,   n.   247,   modificando  l'art.  1  del  decreto  legislativo
6 settembre  2001,  n. 368, ha riaffermato che il contratto di lavoro
subordinato  e'  stipulato  di  regola  a  tempo indeterminato e che,
pertanto,  l'apposizione  di  un  termine  e'  consentita soltanto al
ricorrere delle condizioni previste dal medesimo articolo.
  Lo  stesso  sistema  assunzionale del settore pubblico previsto per
gli  anni 2008 e 2009, che contempla tra le procedure di reclutamento
anche   quella  speciale  della  «stabilizzazione»,  esprime  il  suo
carattere  di  norma di transizione in attesa di tornare ad un regime
ordinario  fondato sulla regola costituzionale del concorso pubblico,
senza riserva di posti, per l'assunzione a tempo indeterminato.
  Concluse  le  eventuali  procedure  speciali di stabilizzazione, la
riaffermazione  del  modello  tipico  rappresenta un vincolo che deve
indirizzare   le  pubbliche  amministrazioni  ad  elaborare  la  loro
programmazione  triennale  del fabbisogno in armonia con la tipologia
standard  prevista,  a  garanzia  di  un  definitivo sradicamento del
lavoro precario.
  Il  modello  di assunzione a tempo indeterminato rappresenta poi lo
strumento  piu'  coerente  con  le  disposizioni  che  sono alla base
dell'organizzazione     delle     pubbliche     amministrazione    Le
amministrazioni  determinano  il  proprio fabbisogno sulla base delle
attivita'   istituzionali   che   sono  chiamate  a  svolgere.  Detto
fabbisogno  si  esprime  attraverso  la  definizione  delle dotazioni
organiche.   Le   assunzioni   a   tempo   indeterminato   comportano
l'immissione  in  ruolo  del  personale  e  quindi la copertura della
relativa  pianta  organica  realizzando  cosi'  un  nesso virtuoso ed
effettivo  tra  dipendenti  in  servizio  e  fabbisogno  reale  delle
amministrazioni.
  A  cio'  si  aggiunga  che  il  superamento graduale del divieto ad
assumere,  attraverso  l'introduzione  progressiva in tutti i settori
della   pubblica   amministrazione  del  regime  del  turn-over,  per
sostituire  il  personale  cessato  nell'anno precedente, consentira'
agli enti di programmare i propri fabbisogni in maniera ordinaria.
  La  flessibilita',  infine,  deve  essere introdotta nella pubblica
amministrazione      innanzi      tutto     attraverso     interventi
sull'organizzazione, l'utilizzo dei sistemi informatici e soprattutto
con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro a cui occorre fare
riferimento  per addivenire ad una piu' efficiente organizzazione del
lavoro.
  E'   utile   altresi'   evidenziare   che   il   nuovo  ordinamento
professionale previsto in sede di contrattazione collettiva nazionale
potra' rappresentare un valido strumento per favorire, anche mediante
l'adozione  di  contratti  collettivi  integrativi  rispondenti  alle
esigenze  della  singola amministrazione, meccanismi di flessibilita'
gestionale utilizzando al meglio le risorse interne di ruolo.
4. Forme  contrattuali  di  lavoro  flessibile  utilizzabili  a norma
                       dell'art. 36 novellato.
  La  nuova  formulazione  dell'art.  36  sancisce  che «Le pubbliche
amministrazioni...  non possono avvalersi delle forme contrattuali di
lavoro  flessibile  previste  dal  codice  civile  e  dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa», se non nel rispetto dei
vincoli espressamente previste.
  Cio'  considerato  e  premesso  che la flessibilita' nella pubblica
amministrazione  non  svolge  il ruolo di incentivo alla crescita dei
livelli  occupazionali  ma  quello  di  migliorare  la  funzionalita'
dell'organizzazione    l'interprete   deve   individuare   le   forme
contrattuali  di lavoro flessibile che risultano oggi applicabili, in
quanto   una   lettura   letterale   potrebbe  indurre  a  dare  alla
disposizione una valenza assoluta.
  Tenuto  conto  dell'incipit dell'articolo, che richiama il rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato e della volonta' del
legislatore  di prevenire la formazione del precariato, la violazione
delle   norme   sul   concorso  pubblico  e  sugli  organici  nonche'
l'ingerenza  della  politica nella gestione del personale, si ritiene
che  siano  escluse dalle nuove limitazioni le forme di flessibilita'
compatibili   con   il   lavoro   a  tempo  indeterminato,  e  quindi
applicabili:
    il  tempo  parziale,  che  si sostanzia in un utilizzo flessibile
della  prestazione  lavorativa  e  non del rapporto di lavoro, la cui
durata  del  contratto  rimane  assolutamente  neutrale rispetto alla
tipologia prescelta di riduzione dell'orario o del periodo di lavoro.
Resta, pertanto, fermo l'art. 10, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, recante «Attuazione della direttiva n. 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro  sul  lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE,
dal  CEEP e dalla CES» al fine dell'applicazione della disciplina del
part-time   ai  pubblici  dipendenti,  fatte  salve  le  disposizioni
espressamente escluse, nonche' la specifica normativa contrattuale in
materia;
    il telelavoro che si configura come un normale rapporto di lavoro
subordinato,  pienamente  compatibile  con  la  tipologia  del  tempo
indeterminato,  dove  la  flessibilita' si esprime nella peculiarita'
della modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa.
  E'  esclusa  dall'ambito della norma anche la disciplina del lavoro
autonomo. Cio' per due ordini di ragioni.
  Innanzitutto  l'art.  36 disciplina storicamente le forme di lavoro
flessibile  che  hanno  comunque  alla  base  un  rapporto  di lavoro
subordinato, come confermato anche dalla sua collocazione nell'ambito
di  un  Capo che e' dedicato, tra le altre materie, all'accesso ed al
fabbisogno  di personale. Si puo' parlare di accesso solo nel caso in
cui  si intende procedere ad assunzione, concetto in stretta antitesi
con il modello atipico di lavoro autonomo.
  Data  la  natura  di  contratto  esterno che caratterizza il lavoro
autonomo  il  legislatore  ha  previsto  per  lo  stesso una separata
collocazione  nell'ambito  dell'art.  7,  comma 6  e  seguenti, dello
stesso  decreto  legislativo n. 165/2001 che contempla le varie forme
in  cui  esso  puo'  esprimersi  che  comprendono  il conferimento di
incarichi   individuali   con   contratti  di  natura  occasionale  o
coordinata e continuativa.
  E'   importante  definire  la  portata  dell'art.  36  del  decreto
legislativo n. 165/2001, rispetto al contratto di formazione e lavoro
che   si   configura   come  tipologia  flessibile,  a  causa  mista,
nell'ambito  di  un  rapporto che crea un vincolo di subordinazione a
tempo  determinato  secondo  la  disciplina  prevista dall'art. 3 del
decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dall'art.  1,  legge  19 dicembre  1984,  n.  863,  e
dall'art.  16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1994,
n. 451.
  La  risoluzione  della problematica puo' essere posta sotto diversi
punti  di  vista e conduce in ogni caso alla medesima conclusione che
e'  quella di escludere l'applicabilita' dell'art. 36 ai contratti di
formazione e lavoro.
  Fondandosi  su  un'interpretazione  letterale  che  tenga conto del
combinato disposto dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e
dell'art.  86, comma 9, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  recante  «Attuazione  delle  deleghe in materia di occupazione e
mercato  del  lavoro,  di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», il
contratto di formazione e lavoro rimarrebbe escluso dall'ambito della
novella.  Cio'  in  quanto  l'art. 36 esclude l'applicabilita' «delle
forme  contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e
dalle  leggi  sui  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa» ed ai
sensi  del  citato  art.  86,  comma 9,  il contratto di formazione e
lavoro  non si applica piu' alle imprese in quanto trova applicazione
esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
  Detto  orientamento  risulterebbe,  tra  l'altro,  in  linea con la
particolare attenzione riconosciuta dal legislatore, in sede di leggi
finanziarie degli ultimi anni, che ha previsto disposizioni di favore
volte alla conversione degli stessi contratti in rapporti di lavoro a
tempo  indeterminato, ritenendo che gli stessi fossero espressione di
un modello di reclutamento di forza lavoro da promuovere maggiormente
nel  contesto  delle  modalita' assunzionali speciali che si evolvono
verso  la  stabilizzazione,  senza dover attivare ulteriori procedure
concorsuali   pubbliche   per   la   copertura   dei  posti  a  tempo
indeterminato,  sul  presupposto  che  tali procedure sono gia' state
svolte  precedentemente alla stipulazione dei contratti di formazione
e  lavoro.  Cio'  in  armonia  con  l'art.  8,  comma 6,  della legge
29 dicembre  1990,  n.  407  che,  nel  sancire  che  la «facolta' di
assunzione  mediante  i  contratti  di  formazione  e  lavoro  non e'
esercitabile  dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di
avviamento,  risultino  non  avere mantenuto in servizio almeno il 60
per  cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia
gia'  venuto  a  scadere nei ventiquattro mesi precedenti», ha inteso
attribuire  alla  tipologia di che trattasi una vocazione chiaramente
volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  Vi  e'  anche  un'altra  caratteristica  che  induce  ad  escludere
l'applicabilita'  del  nuovo  art.  36  al  contratto di formazione e
lavoro.  Essa  e'  da  collegare  direttamente  alla  causa mista del
contratto  che  associa  alla  prestazione  lavorativa  retribuita un
obbligo  di  formazione  per  un  numero  minimo  di ore che varia in
ragione   della   finalita'   del   contratto.   I   contratti  volti
all'acquisizione  di  professionalita'  intermedie  devono  prevedere
obbligatoriamente   almeno  80  ore  di  formazione  in  luogo  della
prestazione  lavorativa,  in  un  arco  temporale  non  superiore  ai
ventiquattro  mesi. Quelli volti all'acquisizione di professionalita'
elevate  devono  prevedere  almeno  centotrenta  ore di formazione da
effettuarsi  in  luogo della prestazione lavorativa, sempre nell'arco
temporale  dei  ventiquattro  mesi.  La  disciplina  prevista  per  i
contratti  di  formazione  e  lavoro  e'  finalizzata  a combinare in
maniera  equilibrata,  secondo  la  professionalita'  da acquisire, i
tempi  della  prestazione  lavorativa con quelli della formazione, in
armonia  con  la natura mista del contratto. Questo vale anche per il
CFL  c.d.  leggero  che  ha  una durata dimezzata pari a dodici mesi.
L'applicazione  del  limite  temporale  dettato  dall'art.  36  o  la
causalita' della stagionalita' non si concilierebbero con il connubio
formazione  e lavoro che e' alla base della tipologia di contratto in
questione.  Si  aggiunge,  altresi',  che il termine nel contratto di
formazione  e  lavoro  non  e'  nella  disponibilita' delle parti, in
quanto  la  durata  dello  stesso  e'  fissata  ex  lege  in  maniera
inderogabile.
  E' il caso di sottolineare, infine, che anche l'art. 10 del decreto
legislativo  n.  368/2001  esclude  dal  suo  campo di applicazione i
contratti  di  formazione  e  lavoro in ossequio alla specialita' del
rapporto che lo diversifica da quello a tempo determinato.
  L'esclusione  del  contratto  di  formazione  e  lavoro dall'ambito
dell'art. 36 novellato comporta, nella sostanza, come gia' accennato,
che  di  questa  tipologia  si  va a privilegiare la sua vocazione di
contratto che andra' verso la conversione al tempo indeterminato.
  Cio' rende necessario sottolineare che le amministrazioni pubbliche
che  decidono  di  avvalersi  della  predetta tipologia di contratto,
applicando  i principi e le procedure di reclutamento di cui all'art.
35 del decreto legislativo n. 165/2001, possono farlo compatibilmente
con  il regime assunzionale vigente e con una corretta programmazione
delle  risorse  necessarie  alla  conversione  del  rapporto  a tempo
indeterminato,  atteso  che  come  noto  il contratto non puo' essere
prorogato   e  deve  essere  convertito  entro  i  ventiquattro  mesi
successivi  alla  sua  scadenza. In particolare le amministrazioni di
cui  all'art.  1,  comma 523,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296
dovranno  tenere conto, in sede di utilizzo delle risorse disponibili
da  turn  over,  delle  eventuali  assunzioni  a  tempo indeterminato
conseguenze  di  conversione di contratti di formazione e lavoro. Non
potranno  essere  avviati  contratti  di  formazione  e  lavoro se le
amministrazioni non potranno garantirne la conversione con le risorse
finanziarie  previste  dal  regime  assunzionale  di  settore,  fermo
restando la relativa procedura autorizzatorio.
  Analoghe  considerazioni  possono essere svolte per il contratto di
inserimento che si puo' applicare agli enti di ricerca.
  Per  quanto  riguarda  il  contratto  di  somministrazione  occorre
evidenziare   che,   rispetto   alla  possibilita'  di  applicare  le
limitazione  temporali  previste  dall'art. 36 anche se relativamente
all'utilizzazione   del   lavoratore  somministrato,  e'  intervenuto
l'ordine  del  giorno del Senato, formulato in data 27 febbraio 2008,
in   sede   di   esame  del  disegno  di  legge  di  conversione  del
decreto-legge  31 dicembre  2007,  n.  248,  che e' stato accolto dal
Governo. In detto ordine del giorno e' espresso l'orientamento che la
disciplina  dettata  dall'art.  36 debba riguardare, in ossequio alla
ratio   sottesa,  soltanto  i  contratti  di  lavoro  stipulati  alle
dipendenze  delle  pubbliche  amministrazione  che sono gli unici sui
quali   possono   insorgere  aspettative  di  stabilizzazione  per  i
lavoratori  interessati. Poiche' nei contratti di somministrazione il
rapporto di lavoro si instaura tra agenzia e lavoratore, non si corre
il  rischio  di  innescare  situazioni di precariato. Del resto, come
evidenziato  nell'ordine  del giorno, le leggi finanziarie del 2007 e
del   2008   non   includono   tra   il   personale  destinatario  di
stabilizzazione i lavoratori somministrati.
  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  il  Governo  ha  accolto
l'interpretazione  che l'art. 36 sia applicabile ai soli contratti di
lavoro  alle  dirette  dipendenze  delle  pubbliche amministrazione e
quindi  non  applicabile  ai  contratti  di servizio finalizzati alla
somministrazione a tempo determinato.
  L'ordine del giorno, pertanto, ribadisce la tesi interpretativa, in
linea con l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 9 marzo 2006, n. 80, che
aveva  modificato  il  precedente  testo  dell'art.  36,  della piena
ammissibilita'  dell'utilizzo del lavoro somministrato da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  fermo  restando  il rigoroso rispetto da
parte delle stesse dei vincoli di finanza pubblica, delle procedure e
dell'obbligo  di  motivazione  di  ricorso  alla  somministrazione di
lavoro a tempo determinato.
  E'  buona  regola  di  amministrazione,  inoltre, accertarsi che il
personale   somministrato   sia   selezionato   secondo  criteri  che
garantiscano la qualita' e la professionalita' dello stesso e secondo
procedure improntate ai principi di imparzialita' e trasparenza.
5. Nuovo   regime   del  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
                            determinato.
  Ferme  restando  le procedure inderogabili di reclutamento indicate
dall'art.  35 del decreto legislativo n. 165/2001, che sono alla base
dell'accesso  agli  uffici  pubblici, al fine di rafforzare la natura
temporanea  del rapporto a termine e di circoscriverne l'utilizzo, la
nuova  disciplina  e'  stata  costruita  intorno alla durata limitata
dello  stesso che, salve le deroghe previste, non puo' superare i tre
mesi.  Rimane  ferma  la  clausola  generale  individuata dal decreto
legislativo  n.  368/2001  circa  le  «ragioni  di carattere tecnico,
produttivo,  organizzativo  o sostitutivo» che possono determinare il
ricorso al tempo determinato.
  La  proroga  e'  ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite
massimo  dei tre mesi, quindi e' vietata nel caso in cui il contratto
abbia gia' un termine iniziale pari al trimestre.
  Il  rinnovo si configura come stipula di un contratto a termine per
lo  svolgimento  di  una  prestazione  identica  a quella oggetto del
precedente  contratto. La prestazione si considera identica ogni qual
volta  l'assunzione  avvenga  sulla  base  della medesima graduatoria
concorsuale.  Il  divieto  di rinnovo del contratto di cui al comma 2
dell'art.   36  ha  un  carattere  generale  tenuto  conto  che  alla
conclusione  del  contratto  le  amministrazioni  devono  scorrere la
graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale
e non procedere al rinnovo di contratto con il medesimo lavoratore.
  Non  ricorre  l'ipotesi del rinnovo ma si ha una stipula ex novo di
un  contratto  a  termine  per  assunzioni  scaturenti  da  procedure
concorsuali  diverse.  Cio'  e'  comunque  ammissibile in ossequio al
principio  del libero accesso ai pubblici uffici sancito dall'art. 51
della Costituzione.
  Rimangono  in  ogni  caso  fuori dalla nuova disciplina restrittiva
dell'art.  36,  fino  alla  scadenza  del contratto, tutti i rapporti
sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge.
  Per  quanto  riguarda  i limiti temporali, si rimane altresi' fuori
dal  contesto  dell'art.  36,  ma  anche  del  decreto legislativo n.
368/2001,  per  i rapporti di lavoro a tempo determinato che fanno da
ponte,  nelle  more dell'assunzione a tempo indeterminato, applicando
le  disposizioni  speciali  in  materia  di  stabilizzazione.  Si  fa
riferimento all'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e all'art.
3, commi 92 e 95, della legge n. 244/2007.
  E'  il caso poi di richiamare quanto previsto dal comma 2 dell'art.
36,  secondo  cui  le  amministrazioni possono utilizzare il medesimo
lavoratore  con  una  sola  tipologia  di  contratto. I contratti che
rilevano per l'unico utilizzo dettato dalla norma sono:
    il tempo determinato;
    il lavoro autonomo che nell'art. 36 viene preso in considerazione
solo per questo caso.
  La  disposizione  tende  ad  evitare  un  fenomeno  prima diffuso e
frequente  che  era  quello  di utilizzare il medesimo lavoratore con
diverse tipologie contrattuali. Questa forma di utilizzo della stessa
persona  mediante contratti diversificati ha favorito il consolidarsi
di  situazioni di precariato significative e radicate. Il legislatore
si  e' preoccupato di prevenire il ripetersi di fattispecie di questo
tipo  che si tradurrebbero, nella realta', in strumenti elusivi delle
disposizioni restrittive dettate dall'art. 36.
  La  norma  va anche intesa nel senso di evitare l'utilizzazione del
medesimo   soggetto   come  lavoratore  somministrato  definendo,  al
riguardo, opportune regole di selezione con l'Agenzia con la quale si
stipula il contratto di somministrazione.
                     6. Le esigenze stagionali.
  Sempre nel rispetto del principio del concorso pubblico, il ricorso
al  tempo  determinato  per  periodi  anche  superiori  a tre mesi e'
previsto  per  esigenze  stagionali,  per  la  durata  dell'attivita'
lavorativa connessa all'esigenza medesima.
  La  stagionalita'  e' disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica  7 ottobre  1963,  n.  1525  che  riporta  un elenco delle
attivita'  a  carattere  stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a),  della  legge  18 aprile  1962,  n.  230,  sulla  vecchia
disciplina  del  contratto  di  lavoro a tempo determinato. Trattasi,
tuttavia,   di   ipotesi   sorte   prevalentemente   per  il  settore
dell'agricoltura  che non si adattano alle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle fattispecie coincidenti.
  Le  esigenze  stagionali devono essere sempre ricondotte a «ragioni
di  carattere  tecnico,  produttivo, organizzativo o sostitutivo» che
determinano  picchi  lavorativi  che  si  verificano in determinati e
limitati  periodi  dell'anno,  secondo  una  frequenza  ciclica,  che
determinano  l'intensificarsi  dell'attivita' lavorativa, cui non sia
possibile  sopperire  con  il  normale  organico.  Si  tratta  di  un
fabbisogno   temporaneo   superiore   alla  norma  che,  pur  essendo
espressione   di   un'attivita'  tipica  dell'ente,  e'  destinato  a
rientrare una volta che e' finito il picco lavorativo.
  Le   amministrazioni   pubbliche,   in  relazione  alle  competenze
assegnate,  dovrebbero  individuare,  con  atto  formale (determina o
deliberazione  da  parte  dell'organo  di vertice amministrativo), un
elenco  delle  attivita'  lavorative  caratterizzate  da un carattere
stagionale affinche' le assunzioni connesse siano anche adeguatamente
e  coerentemente  previste  in  sede  di programmazione triennale del
fabbisogno.
7. Deroghe  ai  limiti temporali connesse ad esigenze di sostituzione
                       di lavoratori assenti.
  Si  puo'  prescindere dai limiti temporali fissati dall'art. 36, ma
nel  rispetto  dei  principi di cui al decreto legislativo n. 368 del
2001,  nei  seguenti  casi e secondo i differenti destinatari come di
seguito specificato:
    a) sostituzione  per  maternita'  (comma 1, art. 36) e purche' il
provvedimento  di assunzione contenga l'indicazione del nominativo da
sostituire.  Detta disposizione ha come destinatari solo le autonomie
territoriali.  La  formulazione  autonomie richiama gli enti autonomi
previsti  dall'art.  114  della  Costituzione  che  sono i comuni, le
province,  le  citta'  metropolitane  e le regioni. Il riferimento al
territorio  evoca  pero'  anche  tutti  gli altri enti autonomi per i
quali  il  territorio,  oltre  che  elemento delimitatore della sfera
d'azione,  si  pone anche come elemento costitutivo dell'ente stesso.
In  particolare l'art. 114 della Costituzione va integrato con quanto
previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
quindi  vanno  ricompresi  tra  le  autonomie  territoriali  anche le
comunita'  montane,  le  comunita'  isolane, le unioni di comuni ed i
consorzi  secondo  le  specifiche  del comma 2 del medesimo articolo.
Rimane  dubbia  la ragione della mancata estensione della deroga alle
restanti amministrazioni pubbliche;
    b) sostituzione  di lavoratori assenti (comma 9, art. 36) e per i
quali  sussiste  il diritto alla conservazione del posto (maternita',
malattia,   aspettativa,   comando)   purche'   il  provvedimento  di
assunzione  contenga  l'indicazione  del nominativo da sostituire. Le
causali  alla  base  dell'assenza sono piu' ampie di quelle di cui al
punto a),  ma  in  questo  caso  i destinatari sono soltanto gli enti
locali  non  sottoposti  al patto di stabilita' interno e che abbiano
una  dotazione  organica non superiore alle quindici unita'. La ratio
di  un target di destinatari cosi' ristretto poggia sul fatto che per
amministrazioni  di  piccoli  dimensioni maggiormente l'assenza di un
lavoratore  potrebbe  comportare gravi disservizi a danni dell'utenza
(si  pensi  agli  effetti sulla cittadinanza di difficolta' operative
sul     fronte     della    polizia    locale    e    amministrativa,
dell'amministrazione   generale,  compreso  il  servizio  elettorale,
dell'anagrafe e stato civile, della nettezza urbana);
    c) sostituzione  di  lavoratori  assenti  o cessati dal servizio,
(comma  11, art. 36) prescindendo, quindi, dalla causale di assenza e
contemplando  anche  l'ipotesi  di  cessazione  del  lavoratore tra i
presupposti  per l'applicazione della deroga. Detta deroga si applica
solo  agli  enti  del  Servizio sanitario nazionale. La sostituzione,
tuttavia, deve rendersi necessaria e non e' automatica al verificarsi
del  presupposto.  E'  prevista,  infatti,  soltanto  nei casi in cui
ricorrano  urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza.  Deve trattarsi non di mere
esigenze correlate ai LEA, che normalmente sono garantiti dai servizi
e  dalle  prestazioni del Servizio sanitario nazionale (come previsto
dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001). Dette esigenze devono distinguersi per il carattere urgente ed
indifferibile  che  puo'  tra l'altro mutare a secondo dell'emergenza
del  momento  e  dei settori progettuali e di sviluppo intrapresi dal
singole  ente. Si riterrebbe opportuno un intervento delle regioni al
fine  di  dare  indicazioni  di  dettaglio  per  favorire  un'univoca
interpretazione  della norma atteso che le esigenze di programmazione
necessitano  una classificazione a monte delle casistiche che possono
determinare  il  verificarsi  delle  condizioni poste alla base della
deroga.  E'  opportuno,  inoltre,  garantire  sistemi di controllo da
parte del collegio dei revisori.
  Le  regioni  potrebbero  anche  individuare  piu'  nel dettaglio le
figure  professionali destinatarie della disposizione. Il legislatore
non  ha  ricompreso,  infatti,  nella  deroga  tutto il personale del
Servizio  sanitario  nazionale  ma  soltanto il personale medico, con
esclusivo   riferimento   alle   figure   infungibili,  il  personale
infermieristico   ed   il   personale   a   supporto  alle  attivita'
infermieristiche.  In  merito  al  personale  medico  infungibile che
comprende gli specialisti previsti in una sola unita' nelle dotazioni
organiche  l'esatta  individuazione  diventa di secondaria importanza
considerando che su questo fronte soccorre anche il comma 7 dell'art.
36 che consente di derogare alle limitazioni temporali previste dalla
norma  ogni  qual  volta,  si conferiscono incarichi dirigenziali. Il
riferimento  al  personale  infermieristico  fa  ricomprendere  anche
quello  di  ostetricia  in quanto e' disciplinato unitariamente tanto
dalla  legge  10 agosto 2000, n. 251, quanto dal decreto ministeriale
29 marzo  2001  di  definizione  delle  figure professionali. Restano
esclusi  dalla  deroga  le  sostituzioni connesse con le assenze o le
cessazioni del personale tecnico sanitario, tecnico della prevenzione
e  della  riabilitazione. Per quanto riguarda il personale a supporto
delle  attivita'  infermieristiche  il  riferimento e' agli operatori
socio   sanitari.   Ai   fini  dell'applicabilita'  della  deroga  il
legislatore  prevede il rispetto del vincolo finanziario del tetto di
spesa  per  il  personale fissato dall'art. 1, comma 565, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296. L'aggregato di spesa del citato comma 565
si riferisce, infatti, anche alle spese per il personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  determinato,  con  contratto  di collaborazione
coordinata  e  continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
  Per quanto riguarda la disposizione dettata dal comma 8 per le aree
marine protette citate e per il Parco nazionale dell'arcipelago della
Maddalena,  e'  una norma specifica e transitoria che dovrebbe stare,
dal punto di vista della tecnica legislativa, fuori dall'art. 36.
         8. Deroghe connesse con la tipologia dell'incarico.
  Vi sono alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo determinato
che,  ad  avviso  del legislatore, rimangono esclusi dal nuovo regime
descritto  dall'art.  36,  comma 1.  Si  tratta di quelli elencati al
comma 7 che sorgono con contratti a tempo determinato relativi a:
    1) uffici  di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
    2) uffici   posti   alle  dirette  dipendenze  del  sindaco,  del
presidente  della  provincia, della Giunta o degli assessori (art. 90
del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267);
    3) incarichi dirigenziali;
    4) di  preposizione  ad  organi  di  direzione,  consultivi  e di
controllo  delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi
operanti  per  le  finalita'  di cui all'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
  Si  tratta  di  contratti  di lavoro che nascono intuitu personae o
tenuto   conto  del  contingente  limitato  appositamente  assegnato,
oppure, nel caso dei contratti di cui ai punti 1 e 2, in virtu' di un
rapporto fiduciario con il soggetto conferente. Per tutte le predette
tipologie  di  incarichi la natura speciale dei contratti ha fatto si
che  rimanessero  esclusi  dall'applicabilita'  della disciplinasulla
stabilizzazione.  Il  rapporto  ha una natura di per se' limitata nel
tempo,  in  relazione  alla durata del mandato politico nei primi due
casi  o,  nei  restanti  casi, in ragione della scadenza prevista nel
contratto  che  viene fissata in ragione degli obiettivi assegnati al
dirigente  (sia  che  trattasi  di  incarico  di  prima fascia che di
incarico  di seconda fascia). La specialita' dell'incarico, la durata
temporanea,  il  rapporto  fiduciario  sono  elementi  meritevoli che
prevalgono  sull'elemento  contrattuale  del  termine  escludendo  la
precarieta' del rapporto e possibili aspettative di «stabilizzazione»
da parte del personale interessato.
  Pur  in assenza di un esplicito riferimento nella norma, si ritiene
che  i  punti 1) e 2) siano riferibili anche ai corrispondenti organi
politici delle regioni.
  Sono  da  considerare compresi nel punto 3 ad esempio gli incarichi
dirigenziali  di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001,  quelli  di  cui  all'art.  110,  commi 1  e 2, del decreto
legislativo  n.  267/2000,  quelli  di  cui  all'art.  15-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Sono da ricomprendere invece nel punto 4 (preposizione ad organi di
direzione)  i  contratti  di cui al citato art. 110, commi 1 e 2, per
gli enti in cui non e' prevista la dirigenza.
   9. La disciplina specifica delle supplenze nel settore scuola.
  Si  ritiene  di  dover dedicare un approfondimento particolare alla
tematica   delle  supplenze  che  trova  una  disciplina  separata  e
speciale,  nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in
ragione  della  necessita'  di  garantire,  attraverso la continuita'
didattica,  il  diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione
ed allo studio (art. 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante
erogazione del servizio scolastico ed educativo.
  Sulla base di detti principi l'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124  disciplina  le  supplenze per le scuole statali rimettendo ad un
regolamento,  adottato  da  ultimo  con  decreto  del  Ministro della
pubblica  istruzione  del  13 giugno  2007,  n. 131, la disciplina di
dettaglio  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  per  lo
svolgimento delle supplenze medesime.
  Fermo  restando  quanto  sopra  richiamato  per  le scuole statali,
rimane   la   necessita'   di  garantire  il  rispetto  dei  principi
costituzionali anche per le scuole gestite dagli enti locali.
  L'art.  33 della Costituzione, tra l'altro, prevede il principio di
non  discriminazione  tra alunni di scuole statali e alunni di scuole
paritarie  tra  cui  rientrano  anche quelle degli enti locali, cosi'
come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  L'esigenza  di  garantire i livelli essenziali delle prestazioni in
materia  di  istruzione trova come necessario corollario il principio
della  garanzia  costante  del  servizio  e  quindi della continuita'
educativa,  valori  espressi dall'ordinamento giuridico, oltre che in
sede  costituzionale,  anche  con  il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59.
  Anche  in  sede  di  CCNL del comparto regioni ed autonomie locali,
sottoscritto  il  14 settembre  2000, particolare attenzione e' stata
rivolta  all'attivita'  didattica  ed  educativa  nel  contesto della
disciplina  dettata  per  il personale docente delle scuole materne e
delle  scuole  gestite dagli enti locali e per il personale educativo
degli  asili  nido.  Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli
insegnanti  titolari  per  motivi  di:  salute maternita' o per altre
legittime   cause,   e'  previsto,  infatti,  che  gli  enti  debbano
garantire,    attraverso   l'istituto   della   supplenza   o   della
sostituzione,  le  condizioni  standard  del  servizio ed il rapporto
educatore bambino.
  Gli  enti  locali,  tenuto  conto dell'autonomia organizzativa loro
propria   e   delle  peculiarita'  dei  propri  ordinamenti,  possono
ispirarsi  alla  disciplina  prevista dal citato decreto ministeriale
13 giugno  2007, n. 131 per quanto riguarda la durata dei contratti a
tempo determinato connessi con la supplenza e, in sede di regolamento
da  adottare  ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto
2000,   n.  267,  possono  prevedere  disposizioni  speciali  per  le
supplenze  che  garantiscano  la continuita' dei servizi. Tale scelta
non  compromette  l'autonomia  richiamata,  ne'  la  specificita' dei
regimi legislativi e contrattuali vigenti perche' non comporta alcuna
estensione  delle discipline dettate per le scuole statali e riferite
a  quello  specifico contesto organizzativo. Restano, pertanto, ferme
le peculiarita' organizzative del settore enti locali, nonche' quelle
in  materia  di accesso all'insegnamento ne' viene meno l'esigenza di
disporre in conformita' ai principi costituzionali sopra richiamanti,
ed  all'esigenza, comunque, di rispettare i principi generali di buon
andamento   e   di   corretto  utilizzo  delle  tipologie  di  lavoro
flessibile.
10. Norma  generale  di  deroga  sull'utilizzo  dei contratti a tempo
       determinato in ragione del finanziamento dei contratti.
  Per  alcune  attivita'  l'utilizzo di rapporti di lavoro flessibile
rappresenta  lo  strumento  piu'  appropriato  ed  efficiente  per lo
svolgimento  delle  stesse  in ragione del loro carattere temporaneo,
mutevole  e  soggetto  ad  un  continuo aggiornamento per rimanere al
passo con i tempi.
  Si  tratta,  generalmente, di attivita' che non corrispondono ad un
bisogno  permanente dell'ente ma a progetti ben determinati e vengono
svolte,  pertanto,  con  personale  non di ruolo ed in assenza, nella
maggior parte dei casi, anche di posti in dotazione organica.
  I rapporti di lavoro per lo svolgimento dei compiti che ne derivano
trovano  un  finanziamento  esterno  che  rafforza  la  necessita' di
ricorrere  ad  una tipologia di lavoro flessibile. E' fatta salva, in
ogni  caso,  la  necessita'  di  ricorrere  a  procedure  ad evidenza
pubblica   a   garanzia  del  rispetto  dei  principi  costituzionali
preordinati allo svolgimento di qualunque funzione amministrativa.
  La  disposizione  del  comma 11 dell'art. 36 prevede, cosi', che le
pubbliche  amministrazioni  possono  avvalersi di contratti di lavoro
flessibile, intesi sempre secondo il regime ordinario del contratto a
tempo  determinato, per lo svolgimento di programmi o attivita' i cui
oneri  sono  finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per
le aree sottoutilizzate. Rientrano nella fattispecie anche le ipotesi
che  prevedono  un cofinanziamento da parte delle amministrazioni o i
casi    in   cui   il   finanziamento   esterno   giunga   attraverso
l'intermediazione  di un altro soggetto pubblico, quale ad esempio la
regione.  Questa  disposizione  ha  una portata generale per tutte le
amministrazioni   pubbliche   data  la  finalita'  di  consentire  la
partecipazione ai programmi finanziati dall'Unione europea.
  Le universita' e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti
di  lavoro  flessibile,  intesi anche qui secondo il regime ordinario
dei  contratti a tempo determinato, per lo svolgimento di progetti di
ricerca  e  di  innovazione  tecnologica  i cui oneri non risultino a
carico  dei  bilanci  di  funzionamento  degli  enti  o  del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita'.  La  disposizione  ha  una  portata piu' circoscritta in
termini  di destinatari della disposizione ma contempla finanziamenti
di provenienza diversa.
  Gli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale,  infine,  possono
avvalersi  di  contratti  di  lavoro  flessibile,  nei  termini sopra
indicati, per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le
modalita'   indicate  nell'art.  1,  comma 565,  lettera b),  secondo
periodo,   della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296.  Si  tratta  di
finanziamenti  comunitari,  privati  o  ai sensi dell'art. 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  L'utilizzazione  dei  lavoratori,  con i quali sono stipulati detti
contratti,  per fini diversi determina responsabilita' amministrativa
del  dirigente  e  del  responsabile  del  progetto.  Altra  sanzione
prevista  in  caso  di  violazione  delle medesime e' la nullita' del
provvedimento  inteso come atto amministrativo propedeutico all'avvio
del  progetto con conseguente nullita' degli atti successivi e quindi
dei  relativi contratti di lavoro, salvo il diritto dei lavoratori al
risarcimento del danno.
  Si  ritiene  che  le  amministrazioni  sopra  elencate,  al fine di
rendere trasparente l'utilizzo dei finanziamenti anche in connessione
al  ricorso  di  tipologie di lavoro flessibile, debbano prevedere in
relazione  ad  ogni  pro-getto  un  elenco  analitico  del  personale
utilizzato,   della   tipologia   del  rapporto,  della  durata,  del
trattamento  economico corrisposto, nonche' dei compiti assegnati con
chiara evidenziazione del loro nesso con gli obiettivi del progetto.
  Si  invitano  le  amministrazioni  ad una valutazione attenta della
necessita'  di  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato a tempo
determinato ed al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 36,
come novellato dalla legge finanziaria per l'anno 2008.
  In  particolare si richiama l'attenzione sulle responsabilita' e le
sanzioni  che  il comma 6 del medesimo articolo riconduce alle scelte
dei dirigenti e delle amministrazioni.
  Cio'  considerato  si richiamano gli organi di controllo interno, i
servizi   ispettivi   e  gli  ispettorati  deputati  al  controllo  a
verificare   periodicamente  e  comunque  nell'ambito  delle  proprie
competenze   l'applicazione   dei   principi   e  delle  disposizioni
richiamate con la presente circolare.
    Roma, 19 marzo 2008
                             Il Ministro
                   per le riforme e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais
Registrata alla Corte dei conti il 15 aprile 2008
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 4, foglio n. 241