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PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 11 marzo 2008, n. 2
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in
tema di collaborazioni esterne.
Premessa.
La legge finanziaria per l'anno 2008 è
intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente
il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche
amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso
a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e,
indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione
della spesa correlata.
Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi
come il legislatore negli anni più recenti abbia
disposto diversi interventi, di carattere finanziario e
ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che
siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a
fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività
non altamente qualificate.
Infatti, nelle leggi finanziarie sono state
inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle
collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo
requisiti di legittimità, in particolare per evitare che
fossero stipulate per prestazioni non qualificate,
utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.
Sul piano ordinamentale le modifiche apportate
all'art. 7, del decretolegislativo n. 165 del 2001 [1] dal
decreto-legge n. 223 del 2006[2], convertito dalla legge n. 248
del 2006 [3], e quelle apportate all'art. 36 del medesimo
decreto [4], dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sono
finalizzate a ricondurre l'utilizzo delle diverse tipologie
contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle
finalità loro proprie che sono distinte e non possono
essere considerate sovrapponibili.
Ciò comporta, innanzi tutto, che il
limite temporale individuato dall'art. 36, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge
finanziaria per l'anno 2008, individuato in tre mesi o nelle
esigenze stagionali, non si applica ai contratti di
collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto
non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile
subordinato.
Peraltro rimane ferma la necessità che
l'incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge,
considerato che la necessità di ricorrere ad una
collaborazione deve collocarsi all'interno della programmazione
delle attività dell'amministrazione con riferimento ad
aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non
può ritenersi prorogabile se non limitatamente al
completamento di un'attività avviata, in quanto la sua
durata è predeterminata in relazione allo specifico
aspetto o fase dell'attività. Altresì non è
configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far
riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito
di un'apposita comparazione.
1. Collaborazioni occasionali e coordinate e
continuative.
L'attuale formulazione dell'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema
delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro
autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione
occasionale e collaborazione coordinata e continuativa,
riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 del codice
civile [5] che all'art. 2230 delcodice civile [6].
Si ha collaborazione occasionale nel caso di
una prestazione episodica che il collaboratore svolga in
maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto
professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione
che consente il raggiungimento del fine e dove «il
contatto sociale» con il committente sia sporadico. Tale
collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente
riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.
Diversamente la collaborazione coordinata e
continuativa, che qualora il committente sia una pubblica
amministrazione è sempre una prestazione di lavoro
autonomo, si caratterizza per la continuazione della
prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini
del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un
potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della
prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di
coordinamento spazio-temporale.
La distinzione operata, fra collaborazioni
autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini
fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e
per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione
agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni
committenti.
2. Il requisito della «particolare e
comprovata specializzazione universitaria»
Le disposizioni sul tema delle collaborazioni
esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in
considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto
legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali.
Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter
dispone, per le autonomie locali, l'adeguamento dei regolamenti
ex art. 110, comma 6, del decretolegislativo n. 267 del 2000
[7] ai principi enunciati al comma 6 dell'art. 7 del decreto
legislativo 165 del 2001.
Inoltre, come già chiarito nella
circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative
in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni
esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di
pubblicità dei medesimi si applicano a tutte le
tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta
l'irrilevanza del contenuto della prestazione: studio,
consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia
contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o
coordinata e continuativa, a tali fini.
L'ulteriore precisazione operata dal
legislatore, circa la necessità di una «particolare
e comprovata specializzazione universitaria», operata
dall'art.3, comma 76, della legge n. 244 del 2007 [8], ponendo
l'accento sull'elevata competenza e coordinata con il
presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini
qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere
impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione
esterna per attività non altamente qualificate, con la
conseguente illegittimità di qualsiasi tipologia di
contratto stipulato in violazione di tali presupposti,
rafforzando, pertanto, quanto già indicato alla lettera
c) del comma 6 dell'art. 7, citato.
Per quanto concerne il requisito della
particolare professionalità l'utilizzo dell'espressione
«esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria» deve far ritenere quale requisito minimo
necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo
equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono
tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi
e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati
alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea
triennale. Conseguentemente le amministrazioni non potranno
stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una
qualificazione professionale inferiore. Peraltro, il
riferimento all'esperienza ed alla particolarità della
competenza, che deve essere coerente con l'oggetto
dell'incarico, e la necessità di una procedura
comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a
considerare la necessità di reperire collaboratori che
operano da tempo nel settore di interesse. Tale modifica
precisa quindi quanto già ricavabile dall'art. 7, comma
6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a
prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di
collaborazione autonoma a prescindere, come più volte
ricordato, dal contenuto della stessa.
In tutti gli altri casi si dovrà
ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle
amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni
temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare,
con l'opportuna prudenza, l'eventualità di ricorrere a
strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.
Come già evidenziato l'art. 7, comma 6
e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di
ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti
tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività,
determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure
per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda
l'evidenza pubblica.
È questo il caso della progettazione in
materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di
cui all'art. 90 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163
[9] (Codice dei contratti pubblici). I principi ivi richiamati
di derivazione comunitaria, non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di
100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e
comparazione (art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163
del2006 [10]) che possono trovare concreta attuazione secondo
le modalità previste dall'art. 7, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni
in materia. Si può affermare che analoghi criteri devono
essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito
dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali
esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di
difesa in giudizio.
Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare
l'attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l'art. 9
della legge n. 150 del 2000 [11], relativo ai specifici
requisiti previsti per gli addetti stampa, nonché quelle
contenute nell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997
[12] relativamente a specifiche prestazioni previste da
programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi
indicate. Per tali ultime fattispecie trovano comunque
applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicità
e comparazione.
3. Obblighi di pubblicità.
Il legislatore in diverse disposizioni ha
ribadito la necessità di assicurare l'attuazione del
principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a
soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi
per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da
amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro,
prevedendone più volte la pubblicità.
In primo luogo si richiama la previsione
generale contenuta nel comma 6-bis dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall'art. 32 del decreto
legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006,
circa la necessità che le amministrazioni adottino
appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a
seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano
pubblici. Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento,
contenuta nell'allegato alla presente circolare, cui le
amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i
necessari adattamenti alle specificità organizzative ed
alle funzioni istituzionali loro proprie.
Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi,
già richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al
paragrafo 4, previsti dall'art. 53, comma 14, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall'art. 34, comma
2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n.
248 del 2006, il quale prevede che: «Le amministrazioni
rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei
propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso
dell'incarico.». Obblighi che si aggiungono a quelli già
originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai
dati che debbono essere trasmessi periodicamente al
Dipartimento della funzione pubblica.
Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno,
quelli contenuti nell'art. 1, comma 593, della legge n. 296 del
2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima
erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti,
compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente
disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima
disposizione è stata sostituita da quella contenuta
nell'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo
cui: «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei
precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo
relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato
dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere
attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con
l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del
compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di
danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare
eccedente la cifra consentita».
Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le
pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti
pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università
per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione,
sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti
alla Corte dei conti. In tale sede l'obbligo di pubblicità
riguarda i trattamenti economici che superano la soglia
individuata dal legislatore.
Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.
L'art. 3, comma 54, della legge finanziaria
per l'anno 2008 modifica l'art. 1, comma 127 della legge n. 662
del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si
avvalgono di «collaboratori esterni o che affidano
incarichi di consulenza» per i quali è previsto un
compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i
provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto
percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del
compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore
e del carattere onnicomprensivo, più volte evidenziato,
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione
tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione
committente anche nel caso che siano previsti da specifiche
disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione
la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale del dirigente
preposto.
Ma a rendere più stringenti ed efficaci
le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è
il comma 18 dell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 il
quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti
di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del
consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. Di tale
previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede
di stipula del contratto di incarico. Tale vincolo
sull'efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti
dal 1° gennaio 2008, mentre l'obbligo di pubblicazione più
volte sancito dal legislatore trova già applicazione sui
contratti in essere a tale data.
In un'ottica più generale di
trasparenza si può ritenere che gli obblighi di
pubblicità richiamati nel presente paragrafo, da
distinguersi dagli obblighi di comunicazione all'anagrafe delle
prestazioni di cui al citato art. 53 del decreto legislativo n.
165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web
istituzionali indicati dall'art. 54 del decreto legislativo 7
marzo2005, n. 82 [13] (Codice dell'amministrazione digitale).
4. Limite di spesa per le amministrazioni
statali.
La legge finanziaria per l'anno 2008 non
dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già
stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova
ancora applicazione l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal
decreto-legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le
medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per
cento di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno
2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione.
Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni
di cui ai commi 56 e 57 dell'art. 1 della stessa legge i quali
stabiliscono che: «le somme riguardanti indennità,
compensi, retribuzioni o altre utilità comunque
denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre
2005» e che per un periodo di tre anni, quindi compreso
l'anno 2008, le medesime non possono «stipulare contratti
di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore
rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30
settembre 2005, come automaticamente ridotto.».
Come già evidenziato dal quadro
normativo attuale deriva l'irrilevanza della distinzione fra
incarichi relativamente all'oggetto della prestazione, dal
punto di vista della qualificazione giuridica dell'istituto.
Infatti, la modifica introdotta nell'art. 7, comma 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale,
nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha
confermato un'unica distinzione dal punto di vista
ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se
occasionale o coordinata e continuativa.
Diversamente per quanto concerne
l'applicazione del limite di spesa, come già chiarito
nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni
occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57,
dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le
collaborazioni coordinate e continuative si applicano le
disposizioni di cui al comma 187 dell'art. 1 della medesima
legge. Quest'ultimo dispone che a decorrere dall'anno 2006 le
pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di
lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2003, con l'esclusione del comparto scuola e quello
delle istituzioni di altra formazione specializzazione
artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina
dedicata. Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento
dall'art. 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008).
La violazione dei limiti di spesa così
fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi
di responsabilità erariale.
Il legislatore ha differenziato il regime di
spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione
assunta nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche
amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative,
fermo restando il già richiamato unitario quadro
ordinamentale.
Infine si ricorda il comma 173 dell'art. 1
della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti
relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a
5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte
dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla
gestione.
L'art. 3, comma 58, della legge finanziaria
per l'anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008,
siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque
denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per
i quali sussistono contratti di consulenza di durata
continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento
delle finalità istituzionali. Tutti gli altri incarichi
cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della previsione
richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività
culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e
della pubblica incolumità.
5. Previsioni per le regioni e le autonomie
locali.
I commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge
finanziaria per l'anno 2008 dettano norme specifiche per gli
enti locali in tema di collaborazioni esterne.
Per tali enti è necessario, in primo
luogo, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, previsto dall'art. 89 del testo unico degli enti
locali, fissi i limiti, i criteri e le modalità per
l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di
ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei
all'amministrazione. La previsione era di fatto già
contenuta nell'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha
ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente
dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire,
nell'intento di assicurare il contenimento della spesa, che il
medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua
per gli incarichi e le consulenze. Per l'individuazione di tale
limite occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di
previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio
stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in
materia di riduzione della spesa per il personale, oppure
stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per
servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo
annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla
discrezionalità dell'ente di ricorrere alle
collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative
spese. Il limite così determinato si applicherà a
tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle
collaborazioni coordinate e continuative sia alle
collaborazioni occasionali.
La legge aggiunge, poi, l'obbligo di
trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro
trenta giorni dalla loro adozione. È, inoltre, previsto
che le collaborazioni siano attivate solo nell'ambito di un
programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai
quali l'ordinamento ha già attribuito competenze
generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo
effettuato dalla legge all'art. 42, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca:
«programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe
ad essi, pareri da rendere per dette materie».
In altri termini, come evidenziato nella
premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad
una collaborazione solo nell'ambito della programmazione delle
attività dell'amministrazione, con riferimento ad
aspetti o fasi della medesima programmazione, così come
determinata dall'art. 42. Resta ferma la possibilità di
conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le
attività specificamente previste da norme di legge,
sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate,
compresa la necessità della verifica tecnica sulla
mancanza della professionalità interna necessaria.
Tale riferimento si coordina naturalmente con
la previsione generale contenuta nell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti
di legittimità di conferimento degli incarichi a
soggetti estranei all'amministrazione è previsto che
l'oggetto dell'incarico deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati.
Per quanto concerne il limite di spesa la
legge n. 266 del 2005, all'art. 1, comma 12, ha tenuto conto di
quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi9,
10 e 11 [14] della medesima legge non si applicano alle
regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti
del servizio sanitario nazionale.
Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha
tenuto conto dell'orientamento della Corte in tema di limiti di
intervento della legislazione statale nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo
obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno nel comma 557,
dell'articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da
198 a 206 della legge finanziaria per l'anno 2006. In tale
ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Gli enti non sottoposti al patto di stabilità
interno, di cui al comma 562 dell'art. unico della legge
medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale
relativo al corrispondente ammontare per l'anno 2004, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali.
Nell'obiettivo di riduzione della spesa di cui
al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si
collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle
quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione,
considerato l'elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed
alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le
collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente
come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre
tipologie di spesa corrente.
A tal fine si può tenere conto,
comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla
singola amministrazione con il proprio regolamento, delle
modifiche apportate a tali commi dall'art. 3, commi 120 e 121
della legge n. 244 del 2007.
Si ricorda, infatti, come una costante
giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti
nell'obiettivo della riduzione delle spese per il personale
quelle relative al tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di
lavoro flessibile o con convenzioni, così confermando
l'orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del
17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell'economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali.
Per tutte le amministrazioni in questione vale
l'obbligo di trasmissione degli atti relativi alle
collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla
competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del
controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173
dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora
vigente, così come indicato dalla Sezione delle
Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n.
4/Aut/2006 del 17 febbraio 2006 («Linee guida per
l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005
nei confronti delle regioni e degli enti locali»).
Occorre infine ricordare che le previsioni
contenute nella legge finanziaria per l'anno 2008
costituiscono, comunque, a norma dell'art. 3, comma 162, della
medesima legge «norme di coordinamento della finanza
pubblica per gli enti territoriali».
6. Responsabilità.
Una riflessione puntuale merita il tema della
responsabilità per il conferimento degli incarichi di
collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche
delle previsioni di cui al citato comma 6-bis.
In primo luogo ci si trova dinanzi ad una
responsabilità amministrativa del dirigente che abbia
conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti con
possibili risvolti sul piano della responsabilità
disciplinare, ciò in quanto il conferimento
dell'incarico costituisce atto di gestione.
In particolare si ricorda che qualora
l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un
rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilità
civile nei confronti del prestatore d'opera ex art. 2126 del
codice civile.
Ma tale responsabilità rileva anche
sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene
l'amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa,
e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato,
perchè ha remunerato un'utilità effettivamente
conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei
canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la
pubblica amministrazione è comunque tenuta a porre in
essere comportamenti legittimi.
Al riguardo si ricorda come la prevalente
giurisprudenza della Corte dei conti abbia spesso escluso la
colpa lieve quando ha valutato l'attribuzione di incarichi in
assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un
contemperamento fra potere di riduzione e necessità di
rispetto dei canoni di legittimità e, quindi, fra il
parametro della cosiddetta «utilità gestoria»,
ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e
tutela degli interessi pubblici.
Si rappresenta, altresì che la sanzione
di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6
dell'art. 36 del decreto citato, riguardante il divieto di
assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di
lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo
dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano
stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato con l'intento di eludere i limiti imposti dal
medesimo articolo.
7. Esclusioni.
L'art. 3, comma 77, della legge finanziaria
per l'anno 2008 [16], introduce delle esclusioni alla
disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7
del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto,
non si applica ai componenti degli organismi di controllo
interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla
legge n. 144 del 1999 [17].
L'esplicita esclusione trova la sua
motivazione nel fatto che gli incarichi in questione
corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge
quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la
corrispondenza alle attività istituzionali, la durata ed
il contenuto dell'incarico predeterminati. Inoltre il regime di
pubblicità previsto dal comma 6-bis contraddice le
disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di
nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro
funzione di supporto all'indirizzo politico.
Può ritenersi, inoltre, che le
collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una
sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto
«intuitu personae» che consente il raggiungimento
del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa
equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la
partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la
traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare
l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del
collaboratore, nè gli obblighi di pubblicità.
Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di
modica entità, sebbene congruo a remunerare la
prestazione resa e considerato il favore accordato dal
legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell'art. 53 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con
lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici.
Infine, con riferimento alle collaborazioni
escluse dall'applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni
individuate dall'art. 1, comma 188, dellalegge n. 266 del 2005
[18], relative a progetti di ricerca e innovazione, occorre
precisare che ad esse si applicano i requisiti di legittimità,
pubblicità e comparazione, individuati nell'art. 7,
comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando
quanto previsto nell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del
1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le
deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa,
possono comportare una deroga alle disposizioni ordina mentali
relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di
individuazione.
8. Trattamento previdenziale.
Come già evidenziato nella circolare di
questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno
stipulato un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata
I.N.P.S. cui corrisponderà il versamento dei contributi
da parte del committente.
Gli importi delle aliquote contributive sono
stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, art. 1,
comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le
medesime sono state determinate come segue:
1) 23,72 per cento per i lavoratori non
iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria;
2) 16 per cento per i lavoratori iscritti ad
altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di
pensione, diretta o indiretta.
Su tale determinazione è intervenuta la
legge n. 247 del 2007, la quale, all'art. 1, comma 79 ha
previsto che per i lavoratori rientranti nella prima
fattispecie «l'aliquota contributiva è stabilita
in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 percento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento
a decorrere dall'anno 2010». Per la seconda fattispecie
«con effetto dal 1° gennaio 2008 (...) l'aliquota
contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il
computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in
misura pari al 17 per cento».
Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10
dell'art. 1, della legge n. 247 del 2007 «fatto salvo
quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio
2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di
0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono
incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e
coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché
quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le
aliquote contributive per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima
data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento»
La legge finanziaria per l'anno 2007, al comma
788 dell'art. 1, ha inoltre previsto, sempre per i
collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il
diritto a ricevere un'indennità giornaliera a carico
dell'I.N.P.S. entro il limite massimo di giorni pari ad un
sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e
comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno
solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore
a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia
alle circolari dell'I.N.P.S. n. 7 dell'11 gennaio 2007 e n. 76,
del 16 aprile 2007.
Le collaborazioni occasionali sono in generale
sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e
continuative sopra richiamate. Diversamente sono soggette al
medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali
collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a
decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 44, comma 2, del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una
fascia di esenzione e dà luogo al versamento
contributivo per la parte eccedente, a carico del committente,
con oneri per un terzo a carico del collaboratore.
Pertanto le amministrazioni predisporranno
moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena
conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto
incaricato.
Si richiamano le amministrazioni ad
un'applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell'art.
7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
che tenga conto dell'impossibilità di stipulare
contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti
ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a
tempo determinato. Gli organi di controllo interno, i servizi
ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo
verificheranno periodicamente e comunque nell'ambito delle
proprie competenze l'applicazione dei principi e delle
disposizioni richiamate con la presente circolare.
Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio
2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 148
Allegato
Schema di regolamento recante disciplina per
il conferimento di
incarichi di collaborazione a norma dell'art.
7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per gli
enti locali a norma
dell'art. 110, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.
276
Articolo 1.
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le
procedure comparative per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o
coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di
pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della
sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro
conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 32
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge
4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 3, comma 76 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. (Per gli enti locali fare riferimento
all'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000
ai commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007).
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli
incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle
ipotesi individuate dagli
articoli 2222 e 2230 del codice civile.
Articolo 2.
Individuazione del fabbisogno
1. L'Ufficio per il personale, ricevuta la
richiesta della struttura interessata, verifica la sua
congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato
nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i
piani ed i programmi sull'attività amministrativa
adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica
l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il
personale in servizio presso l'amministrazione attraverso
interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e
decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita
al comma 1, dell'art. 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati,
come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente
verifica la rispondenza della tipologia di professionalità
richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata
professionalità stabiliti dalla legge, e determina
durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto
conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di
mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso
associazioni di categoria, ordini professionali, altre
amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un
compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la
compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa
vigenti.
Articolo 3.
Disposizione specifica da inserire nei
regolamenti degli Enti locali
1. L'ufficio competente, effettuate le
verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque
accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con
la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal
Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e
assegnate all'Ente da disposizioni legislative.
Articolo 4.
Individuazione delle professionalità
1. L'Ufficio competente predispone un apposito
avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto
dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai
piani e programmi relativi all'attività amministrativa
dell'ente;
b) gli specifici requisiti culturali e
professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di
realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione adeguatamente
motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e
la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e
previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della
prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento
e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un
termine per la presentazione dei curricula e delle relative
offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la
conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso
i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla
selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza
italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della
particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta.
Articolo 5.
Procedura comparativa
1. L'Ufficio competente procede alla
valutazione dei curricula presentati, anche attraverso
commissioni appositamente costituite, delle quali facciano
parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la
collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito
un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore
di attività di riferimento e grado di conoscenza delle
normative di settore;
c) qualità della metodologia che si
intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
d) eventuali riduzione sui tempi di
realizzazione dell'attività e sul compenso;
e) ulteriori elementi legati alla specificità
dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività
e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà
prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la
presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto
e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e
celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza
legale e tecnica l'amministrazione predisporrà
annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di
personale altamente qualificato, in possesso di determinati
requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel
rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni
esterne dall'ordinamento.
Articolo 6.
Esclusioni
1. Non soggiacciono all'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7
del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli
organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e
dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni
meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione
episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che
non è riconducibile a fasi di piani o programmi del
committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma,
anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6
dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 7.
Durata del contratto e determinazione del
compenso
1. Non è ammesso il rinnovo del
contratto di collaborazione. Il committente può
prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del
contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi
non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso
pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla
determinazione del compenso che deve essere stabilito in
funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della
quantità e qualità dell'attività,
dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di
mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di
mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità
con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di
norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi
dell'attività oggetto dell'incarico.
Articolo 8.
Verifica dell'esecuzione e del buon esito
dell'incarico
1. Il dirigente competente verifica
periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico,
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia
correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni
fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a
quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero
siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può
richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati
entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta
giorni, ovvero può risolvere il contratto per
inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto
parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al
soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine
stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero,
sulla base dell'esatta quantificazione delle attività
prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del
compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza
di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta
di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già
previsti e autorizzati.
Articolo 9.
Pubblicità ed efficacia
1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà
adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione
e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve
essere data la medesima pubblicità indicata al comma
precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione
è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18,
della legge n. 244 del 2007.
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