ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DIASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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Area Prestazioni e Contributi – Direzione Contributi

Circolare 6 luglio 2004 numero 18

 

 

 

Oggetto:         Revoca del provvedimento di regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori.

Sommario:      Nella presente circolare si ricordano le condizioni e gli effetti della revoca del provvedimento di regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori e si rimette al prudente apprezzamento degli Uffici periferici la possibilità di mantenere la rateazione in essere e di concedere alle imprese, che non sono in regola con il pagamento dei contributi correnti ma continuano ad effettuare i versamenti relativi al debito rateizzato, una dilazione dei termini di pagamento dei contributi omessi e dei relativi oneri accessori per un periodo non superiore a tre mesi, in presenza di prefissate condizioni e specifici impegni assunti dalle imprese stesse.

 

 

Come è noto, qualora l’impresa alla quale è stato concesso, sulla base della normativa in vigore tempo per tempo, il beneficio della regolarizzazione in forma rateale dei debiti accumulati nei confronti dell’Ente per contributi e oneri accessori di legge, ometta di effettuare il versamento anche di una sola rata del piano di rateizzazione, gli Uffici periferici dell’Ente sono tenuti a revocare il predetto beneficio con provvedimento scritto e motivato (cfr., da ultimo, circolare n.15 del 30 aprile 2002, punto 8).

L’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori comporta la richiesta del pagamento in soluzione unica delle somme incluse nel piano di rateizzazione, comprensive dei relativi oneri accessori di legge, e, in caso di esito negativo, l’avvio delle procedure per la riscossione in forma coattiva delle predette somme. Va da sé che, laddove si tratti di debiti iscritti a ruolo e sospesi a seguito dell’avvio del piano di rateizzazione, saranno immediatamente riattivate le procedure di riscossione a mezzo ruolo esattoriale attraverso la revoca del provvedimento di sospensione dell’efficacia della cartella esattoriale (cfr. circolare n.25 del 22 luglio 2002).

Al riguardo, tenuto conto che il mancato riscontro del pagamento delle rate del piano di rateizzazione può derivare da imprecisioni nella compilazione, da parte dell’impresa, dei previsti modelli di versamento (mod. F24) ovvero da inconvenienti connessi alla gestione automatizzata delle relative informazioni, si raccomanda agli Uffici periferici dell’Ente di porre in essere, preliminarmente all’adozione del provvedimento in oggetto, le necessarie verifiche al fine di accertare l’omesso versamento delle rate del piano. Sotto il profilo operativo, risulta opportuno che gli Uffici periferici, nell’ambito delle attività volte a conferire all’accertamento un adeguato livello di attendibilità, procedano a formalizzare all’impresa interessata la contestazione del comportamento irregolare riscontrato, con specifica evidenza delle rate che risultano non versate e del relativo importo.

La revoca dell’autorizzazione alla regolarizzazione rateale dei debiti deve essere effettuata, di norma, anche qualora l’impresa non si mantenga al corrente con il versamento dei contributi di competenza di periodi successivi alla concessione del predetto beneficio rateale (cd. contributi correnti).  Anche in tal caso, preliminarmente all’adozione del relativo provvedimento, si raccomanda di porre in essere le necessarie operazioni di verifica e di contestazione all’impresa delle irregolarità riscontrate.

Nel caso in cui l’impresa, pur continuando ad effettuare i versamenti relativi al debito rateizzato, abbia sospeso il pagamento dei contributi correnti, è rimessa al prudente apprezzamento dei Dirigenti degli Uffici periferici dell’Ente l’opportunità di mantenere in essere il piano di rateizzazione, ove ciò, anche alla luce delle condizioni complessive dell’impresa e delle sue presumibili prospettive, possa rappresentare una condizione idonea ad agevolare il recupero dei crediti contributivi.

Si osserva, peraltro, come le richiamate situazioni di irregolarità possono derivare da situazioni contingenti, anche di carattere organizzativo, nel corso delle quali le imprese denuncino momentanee crisi di liquidità.  In proposito, si ritiene in linea con le esigenze dell’Ente la possibilità di accordare temporanee dilazioni per il pagamento dei contributi omessi e dei relativi oneri accessori di legge al fine di favorire, da un lato, l’adozione di efficaci iniziative di recupero dei crediti, dall’altro, l’instaurazione di un quadro di comportamenti ispirati al puntuale rispetto dei complessivi obblighi contributivi.

Pertanto, è rimessa al prudente apprezzamento dei Dirigenti degli Uffici periferici dell’Ente la facoltà di concedere, alle imprese per le quali sia in atto un piano di regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, una dilazione, per un periodo non superiore a tre mesi a partire dalla relativa domanda, dei termini di pagamento delle somme per contributi correnti omessi e relativi oneri accessori, purché riferiti ad un massimo di sei mensilità.

La concessione di tale beneficio dovrà essere subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l’impresa, a mezzo di apposita istanza inoltrata alla Sede ENPALS competente e sottoscritta dal proprio rappresentante legale ovvero da persona munita dei necessari poteri, richieda il mantenimento in essere del piano di rateizzazione ed assuma contestualmente l’impegno ad effettuare il pagamento dei contributi omessi, comprensivi degli oneri accessori di legge, nonché degli oneri per eventuali contributi versati in ritardo rispetto ai termini di legge, entro tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza medesima e ad esibire presso la suddetta Sede ENPALS copia del modello F24 utilizzato a tal fine;

b) alla data della domanda di dilazione, risultino effettuati i versamenti previsti dal piano di rateizzazione in corso;

c) le somme di cui si chiede la dilazione riguardino situazioni di omissione di contributi di cui all’art.116, comma 8, lettera a), della legge n.388/2000 e siano riferite, al massimo, a sei mensilità contributive;

d) l’impresa, nell’ambito della predetta istanza, si impegni a continuare ad effettuare regolarmente il versamento delle rate del piano di rateizzazione in essere;

e) l’impresa, sempre nell’ambito della predetta istanza, si impegni a mantenersi al corrente con il versamento dei contributi relativi ai periodi successivi alla presentazione dell’istanza di dilazione.

Si ricorda che, sui contributi oggetto di dilazione, saranno conteggiate le somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili sino alla data dell’istanza di dilazione, nonché gli interessi di dilazione a partire dalla predetta data sino al termine del periodo di dilazione (fino ad un massimo di tre mesi).  Inoltre, su eventuali contributi versati in ritardo rispetto ai termini di legge saranno calcolate le somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili a partire dalla relativa scadenza di legge fino alla data di versamento.

Naturalmente, laddove la richiesta di dilazione dovesse riguardare più attività, l’impresa è tenuta a predisporre istanze distinte.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei relativi adempimenti operativi, si allega alla presente circolare fac-simile di istanza di dilazione (allegato n.1) e di accettazione della predetta istanza (allegato n.2).

Si ricorda, infine, che il versamento del debito contributivo deve essere effettuato, utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F24), entro il giorno di scadenza della suddetta dilazione, compilato sulla base delle consuete modalità:

-        codice Ente: indicare il codice 0001, identificativo dell’ENPALS;

-        codice Sede: indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell’impresa (v. allegato n.4);

 

-    causale contributo: indicare il codice “RELS”, per quanto concerne attività relative al fondo lavoratori dello spettacolo, o il codice “RESP”, per quanto concerne attività relative al fondo sportivi professionisti;

-    codice posizione assicurativa: indicare il codice della posizione assicurativa dell’impresa (nove caratteri), composto dal codice gruppo (sei caratteri), seguito dal codice attività (tre caratteri).  Si ricorda di utilizzare un modello F24 per ogni attività;

-        periodo di riferimento “da”: indicare nella forma mm/aaaa il mese e l’anno di inizio del periodo di competenza dei contributi versati (es. 01/2004);

-        periodo di riferimento “a”: indicare nella forma mm/aaaa il mese e l’anno di conclusione del periodo di competenza dei contributi versati (es. 05/2004);

 

-        importi a debito versati: indicare l’importo dei contributi e, ove dovute, delle trattenute di pensione, versati;

-        importi a credito compensati: indicare l’eventuale importo a credito che l’impresa porta a compensazione nell’ambito del mod.F24.

 

Esempio di compilazione:
Versamento di 36.000,00 euro, sede di Roma, codice gruppo 000587, codice attività 001, gestione
pensionistica fondo lavoratori dello spettacolo, competenza febbraio-maggio 2004

codice ente codice sede causale codice periodo di riferimento importi a importi a contributo posizione da mm/aaaa a mm/aaaa debito credito versati  001/RM/RELS/998877001/02/2004/05/2004/36.000,00

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Massimo Antichi)

 

 

Note: la modulistica indicata nella circolare può essere reperita sul sito Enpals

 

 

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