«Inadempimento di uno Stato – Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado – Esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado – Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della responsabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell’organo giurisdizionale medesimo»
Nella causa C‑379/10,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 29 luglio 2010,
Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig.
M. Nolin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità
di agente, assistita dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J.
Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. T. von Danwitz
(relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il proprio ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:
– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni
arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione
imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado,
qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto
o di valutazione di fatti e prove effettuata dall’organo
giurisdizionale medesimo, e
– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave,
ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117,
sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati (GURI n. 88,
del 15 aprile 1988, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 117/88»), la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza del principio generale della responsabilità degli Stati membri
per violazioni del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo
giurisdizionale di ultimo grado.
Contesto normativo nazionale
2 Ai sensi del suo art. 1, la legge n. 117/88 si applica «a tutti gli
appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile,
militare e speciali che esercitano l’attività giudiziaria,
indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che
partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria».
3 L’art. 2 di tale legge così recita:
«1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di
un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal
magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni
ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere
il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non
patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a
responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto
la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del
procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la
cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona
fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».
4 L’art. 2 della legge n. 117/88 ha costituito oggetto, a seguito di un rinvio pregiudiziale, della sentenza 13 giugno 2006, causa C‑173/03, T. (Racc. pag. I‑5177).
5 In tale sentenza la Corte ha affermato, ai punti 33‑37, quanto segue:
«33 Considerazioni (…) connesse alla necessità di garantire ai singoli
una protezione giurisdizionale effettiva dei diritti che il diritto
comunitario conferisce loro, ostano (…) a che la responsabilità dello
Stato non possa sorgere per il solo motivo che una violazione del
diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale
di ultimo grado risulti dall’interpretazione delle norme di diritto
effettuata da tale organo giurisdizionale.
34 Da un lato, infatti, l’interpretazione delle norme di diritto
rientra nell’essenza vera e propria dell’attività giurisdizionale
poiché, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice,
posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente
interpretare le norme giuridiche pertinenti – nazionali e/o comunitarie
– al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta.
35 Dall’altro lato, non si può escludere che una violazione manifesta
del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto, nell’esercizio
di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a
una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata
manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente
giurisprudenza della Corte in tale materia (v., a questo riguardo,
sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, K., Racc. pag. I‑10239,
punto 56), o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in
pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente.
36 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue
conclusioni, escludere, in simili circostanze, ogni responsabilità
dello Stato a causa del fatto che la violazione del diritto comunitario
deriva da un’operazione di interpretazione delle norme giuridiche
effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della
sua stessa sostanza il principio sancito dalla Corte nella citata
sentenza K.. Tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi
giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello
nazionale l’interpretazione uniforme delle norme giuridiche.
37 Si deve giungere ad analoga conclusione nel caso di una legislazione
che escluda, in maniera generale, la sussistenza di una qualunque
responsabilità dello Stato allorquando la violazione imputabile ad un
organo giurisdizionale di tale Stato risulti da una valutazione dei
fatti e delle prove».
Il procedimento precontenzioso
6 In data 10 febbraio 2009 la Commissione inviava una lettera alla
Repubblica italiana in cui dichiarava che, escludendo qualsiasi
responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a
seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un
organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale
violazione risulti dall’interpretazione di norme di diritto o di
valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale
medesimo, e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa
grave, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 117/88, la
Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
considerazione del principio generale di responsabilità degli Stati
membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio
organo giurisdizionale di ultimo grado.
7 Il 9 ottobre seguente la Commissione trasmetteva alla Repubblica italiana una lettera di diffida che restava senza risposta.
8 Con lettera del 22 marzo 2010 la Commissione faceva pervenire alla
Repubblica italiana un parere motivato, invitandola ad adottare le
misure necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi a
decorrere dalla sua ricezione. Atteso che tale parere motivato restava
parimenti senza risposta, la Commissione decideva di proporre alla
Corte il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
9 La Commissione deduce che le menzionate disposizioni della legge n.
117/88, che hanno già costituito oggetto di esame da parte della Corte
nella citata sentenza T., sono incompatibili con la giurisprudenza
della Corte relativa alla responsabilità degli Stati membri per
violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio organo
giurisdizionale di ultimo grado, in particolare con la menzionata
sentenza K.
10 A sostegno del ricorso la Commissione deduce, sostanzialmente, due
addebiti. Da un lato, contesta alla Repubblica italiana di avere
escluso, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 117/88,
qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni causati a
singoli dalla violazione del diritto dell’Unione da parte di un proprio
organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi
da un’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti
e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo. Dall’altro, la
Commissione contesta alla Repubblica italiana di aver limitato, in casi
diversi dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di
fatti e prove, la possibilità di invocare tale responsabilità ai soli
casi di dolo o colpa grave, il che non sarebbe conforme ai principi
elaborati dalla giurisprudenza della Corte.
11 L’istituzione fa valere, a tal riguardo, che, al punto 42 della
menzionata sentenza T., la Corte, richiamandosi alla citata sentenza
K., ha rammentato che la responsabilità dello Stato per i danni
arrecati ai singoli a causa di una violazione del diritto dell’Unione
imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado può
sorgere solamente per violazione manifesta del diritto vigente compiuta
da tale organo giurisdizionale. La Commissione ricorda che tale
violazione manifesta viene valutata, in particolare, alla luce di
determinati criteri, quali il grado di chiarezza e di precisione della
norma violata, il carattere scusabile ovvero inescusabile dell’errore
di diritto commesso, ed è presunta, in ogni caso, quando la decisione
interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della
Corte in materia. Inoltre, a parere della Commissione, non può
escludersi che il diritto nazionale precisi tali criteri, criteri che
non possono, in nessun caso, imporre requisiti più rigorosi di quelli
derivanti dalla condizione della manifesta violazione del diritto
vigente.
12 La Commissione deduce che, nella menzionata sentenza T., la Corte ha
affermato, da un lato, che il diritto dell’Unione osta ad una
legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la
responsabilità dello Stato membro interessato per i danni arrecati ai
singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile
a un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione
derivi da un’interpretazione di norme di diritto o da una valutazione
di fatti e prove operate dall’organo giurisdizionale medesimo.
L’istituzione ricorda, dall’altro, che la Corte ha parimenti dichiarato
l’incompatibilità di una limitazione di tale responsabilità ai soli
casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione
conduca ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato
membro interessato in altri casi in cui sia stata accertata una
violazione manifesta del diritto vigente.
13 La Commissione aggiunge che dalla motivazione e dal dispositivo
della menzionata sentenza T. emerge, conseguentemente, che la Corte ha
ritenuto che la normativa italiana in questione determinasse, al tempo
stesso, un’esclusione della responsabilità dello Stato nel settore
dell’interpretazione delle norme di diritto o della valutazione di
fatti e prove nonché una limitazione della responsabilità negli altri
settori di attività giurisdizionale, quali la nomina di tutori o le
dichiarazioni di incapacità. In tal senso, nella causa da cui è
scaturita la detta sentenza, la Corte avrebbe, da un lato, respinto
l’interpretazione sostenuta dalla Repubblica italiana all’udienza,
secondo cui la legge n. 117/88 conterrebbe unicamente una clausola
limitativa della responsabilità per tutti i settori dell’attività
giurisdizionale, e, dall’altro, rilevato l’incompatibilità con il
diritto dell’Unione delle disposizioni di cui trattasi.
14 Il tenore dell’art. 2 della legge n. 117/88 sarebbe d’altronde
inequivocabile a tal riguardo, in quanto la nozione di «colpa grave»
figurerebbe ai commi 1 e 3 di tale articolo, ma non al secondo comma
del medesimo.
15 Per quanto attiene al secondo addebito, la Commissione deduce che la
giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, fermo restando che
essa non riguarda disposizioni connesse con l’interpretazione del
diritto dell’Unione, ha interpretato la nozione di «colpa grave» in
termini estremamente restrittivi, il che, in contrasto con i principi
elaborati dalla giurisprudenza della Corte, determina una limitazione
della responsabilità dello Stato italiano, anche in casi diversi
dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e
prove.
16 A tal riguardo, la Commissione richiama due sentenze di detto
giudice, pronunciate, rispettivamente, in data 5 luglio 2007, n. 15227,
e 18 marzo 2008, n. 7272, secondo cui tale nozione sarebbe stata
interpretata, sostanzialmente, in termini tali da coincidere con il
«carattere manifestamente aberrante dell’interpretazione» effettuata
dal magistrato. In tal senso, la Commissione menziona, in particolare,
la massima della seconda delle menzionate sentenze in cui la suprema
Corte di cassazione avrebbe affermato che i presupposti previsti
dall’art. 2, terzo comma, lett. a), della legge n. 117/88 sussistono
«allorquando, nel corso dell’attività giurisdizionale, (...) si sia
concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della
norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con
ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella
ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione
assolutamente arbitraria del testo normativo».
17 A parere della Commissione, la responsabilità dello Stato italiano
per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri
organi giurisdizionali di ultimo grado non può essere quindi fatta
valere negli stessi termini stabiliti dalla giurisprudenza della Corte
e risulta, in pratica, difficilmente invocabile.
18 Conseguentemente, sembrerebbe che, malgrado la pronuncia della
menzionata sentenza T., il testo della legge n. 117/88 sia stato
mantenuto inalterato e che la suprema Corte di cassazione non abbia
modificato il proprio orientamento giurisprudenziale restrittivo, e ciò
nonostante il fatto che detta sentenza abbia operato una
«rielaborazione evidente» della normativa di cui trattasi.
19 La Repubblica italiana contesta l’inadempimento addebitatole.
20 A suo parere, la Commissione interpreta erroneamente la legge n.
117/88. L’art. 2 di detta legge conterrebbe unicamente una clausola
limitativa della responsabilità, a prescindere dall’attività
giurisdizionale in questione. Infatti, i presupposti fissati al primo
comma dell’art. 2 della legge medesima, precisati, con riguardo alla
nozione di «colpa grave», al successivo terzo comma, si applicherebbero
parimenti nell’ambito del secondo comma dell’articolo stesso, relativo
all’interpretazione di norme di diritto ed alla valutazione di fatti e
prove.
21 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, nella
menzionata sentenza T. la Corte non avrebbe respinto l’interpretazione
dell’art. 2 della legge n. 117/88 sostenuta dalla Repubblica italiana,
bensì si sarebbe limitata a rispondere alla questione pregiudiziale
formulata dal giudice del rinvio.
22 Inoltre, in tale sentenza, la Corte non si sarebbe espressamente
pronunciata sull’incompatibilità della legge n. 117/88 con il diritto
dell’Unione. Orbene, la legge italiana non sarebbe di per sé in
contrasto con la giurisprudenza della Corte, atteso che ai giudici
nazionali sarebbe consentito procedere ad un’interpretazione di tale
legge conforme ai requisiti del diritto dell’Unione e, in particolare,
a quelli fissati nelle menzionate sentenze K. e T.. Infatti, la nozione
di «colpa grave» contenuta nella normativa italiana in esame
coinciderebbe, in effetti, con la condizione della «violazione grave e
manifesta del diritto dell’Unione», quale definita dalla giurisprudenza
della Corte.
23 La Repubblica italiana deduce che un inadempimento potrebbe essere
dichiarato solamente qualora la giurisprudenza nazionale interpretasse
la legge n. 117/88 in termini non conformi a tali requisiti. Orbene, la
Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare l’esistenza,
successivamente alla pronuncia della menzionata sentenza T., di
sentenze della suprema Corte di cassazione che accolgano
un’interpretazione dell’art. 2 della legge n. 117/88 che presenti un
collegamento con il diritto dell’Unione né, tanto meno, di sentenze che
accolgano un’interpretazione di tale legge differente da quella
sostenuta dal governo italiano.
24 Infatti, le due sentenze della suprema Corte successive alla citata
sentenza T., richiamate dalla Commissione, non riguarderebbero una
violazione dei principi del diritto dell’Unione. Inoltre, dette
sentenze dimostrerebbero che la suprema Corte di cassazione ha inteso
il terzo comma, dell’art. 2 della legge n. 177/88 quale strumento
interpretativo del precedente secondo comma e che quest’ultimo comma
non può essere pertanto inteso nel senso che costituisca una clausola
di esclusione della responsabilità.
25 A sostegno di tale argomento, la Repubblica italiana sottolinea che
la menzionata sentenza della suprema Corte di cassazione del 18 marzo
2008 non fa alcun riferimento all’art. 2, secondo comma, della legge n.
117/88, laddove, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione,
l’applicazione di tale disposizione avrebbe peraltro consentito alla
suprema Corte di respingere il ricorso nella causa oggetto della
sentenza stessa. Dalla mancata menzione di detto secondo comma
dell’art. 2 deriverebbe che tale disposizione non può essere, in
realtà, intesa nel senso che costituisca una clausola di esclusione
della responsabilità.
26 L’errore di interpretazione della Commissione sarebbe parimenti
evidenziato dall’affermazione, contenuta nella citata sentenza della
suprema Corte di cassazione del 5 luglio 2007, secondo cui le «ipotesi
specifiche» previste dall’art. 2 della legge n. 177/88, «hanno quale
comune fattore» una negligenza inescusabile. Ne conseguirebbe che tale
articolo dovrebbe essere complessivamente inteso nel senso che
subordina il sorgere della responsabilità dello Stato al compimento di
una negligenza di tal genere da parte del giudice nazionale.