Con legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 262, serie generale, del 9 novembre 2010, suppl. ord. n. 243/L, è definitivamente terminato  il lungo iter parlamentare, durato circa due anni, del cd. “Collegato Lavoro”. Il testo entrerà in vigore il 24 novembre 2010.

Il succitato intervento normativo introduce importanti novità nella materia del diritto del lavoro, tra le quali non possono non essere segnalate quelle relative alla soppressione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai nuovi termini di decadenza per l’opposizione al licenziamento, al recesso dal contratto di collaborazione a progetto, alla validità del termine apposto al contratto, al trasferimento.

Sono stati rivisitati, tra gli altri, alcuni istituti introdotti con la Riforma Biagi nel 2003, che di fatto ben poca applicazione avevano avuto da parte degli operatori del diritto nei primi anni di vigenza.

In particolare, si fa riferimento all’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto con il d.lgs. n. 276/2003, con evidente finalità deflattiva del contenzioso giudiziario e che, tuttavia, non ha avuto la diffusione sperata dal legislatore.

Con le modifiche apportate dal Collegato lavoro all’istituto della certificazione (art. 30, c. 4 e ss.), si assiste nuovamente al tentativo di diffondere tale istituto, ampliandone l’oggetto, poiché in origine era possibile certificare i contratti di lavoro prima dell’inizio dell’esecuzione. La grande novità è che d’ora in poi non solo potranno essere certificati tutti i contratti in cui si dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ma anche che la certificazione potrà avvenire, con effetti retroattivi, per i contratti già in corso di esecuzione. Ciò determinerà un controllo più pregnante da parte degli organismi di certificazione che dovranno verificare non solo formalmente la coerenza di quanto certificato, dovendo appurare che l’attuazione del contratto sia avvenuta, sino a quel momento, in conformità a quanto certificato.

La certificazione del contratto di lavoro, che è cosa ben diversa dalla transazione, gode di un particolare regime di stabilità nei confronti dei terzi verso i quali è destinato ad avere effetti, fino a quando non venga annullata dalla sentenza del giudice ordinario o amministrativo, a seconda dei vizi rilevati e del giudice adito. Da ciò non può farsi derivare un limite sostanziale all’operato del giudice, che potrà comunque attraverso i poteri istruttori ufficiosi, riconosciutigli dal legislatore, far emergere le discrepanze tra contratti certificati e difforme attuazione del contenuto del contratto stretto.

Il Collegato lavoro ha introdotto anche specifiche diposizioni circa l’attività del giudice del lavoro che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del Collegato lavoro non potrà discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo i casi di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Non resta che attendere la risposta degli operatori alle aspettative del legislatore, per vedere se il nuovo “volto” della certificazione sia in grado di convincere più che in passato gli addetti ai lavori.


Avv. Daniela Carbone