Come preannunciato da tutti i media (anche prima della conferma definitiva) è stato scongiurato il pericolo “scalone” e, in buona sostanza è stato previsto un congelamento delle decorrenze fino al giugno 2009.  

Diverso trattamento è stato riservato alle pensioni di vecchiaia che, a partire dal gennaio 2008 saranno erogate con il meccanismo delle “finestre” previsto per le pensioni di anzianità. Prima della riforma, per coloro che avevano maturato i requisiti con il 31/12/2007 la pensione veniva concessa in costanza del raggiungimento dell’età anagrafica (60 anni le donne, 65 gli uomini) e del requisito contributivo (almeno 20 anni). In deroga ai predetti requisiti potevano (e possono tutt’oggi) collocarsi in pensione i soggetti che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione; i soggetti che al 31/12/1992 avevano già compiuto l’età pensionabile; i soggetti che erano stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31/12/1992; i lavoratori con almeno 25 anni di assicurazione (per assicurazione deve intendersi un arco temporale intercorrente tra il primo contributo versato e l’ultimo), occupati per almeno 10 anni anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare.

Ma cosa succede dal 2008? In buona sostanza quei lavoratori che pensavano di poter riscuotere la pensione dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti dovranno attendere “l’apertura della finestra” che, in alcuni casi (ad esempio per i fortunati che sono nati a gennaio) può slittare di 6 mesi (lavoratore dipendente nato a gennaio) fino ad un massimo di 9 mesi (lavoratore autonomo nato a gennaio).

Il nuovo sistema introdotto dal 2008 interessa principalmente la data di erogazione della pensione determinando di fatto un ritardo nel pagamento degli assegni previdenziali (e certamente un ritardo nell’anticipazione di cassa della spesa pubblica). Al momento non vengono modificati ne i requisiti di età anagrafica (60 e 65 anni) ne i requisiti contributivi (20 anni) anche se il lettore più attento avrà capito che, di fatto, il ritardo temporale imposto dalla nuova legge determina indirettamente una piccola elevazione dell’età pensionabile prevista nelle singole gestioni.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Le finestre dal 2008

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

Requisiti maturati entro

Decorrenza della pensione

Requisiti maturati entro

Decorrenza della pensione

31 marzo 

1° luglio dello stesso

31 marzo 

1° ottobre dello stesso anno 

 30 giugno

1° ottobre dello stesso

 30 giugno

1° gennaio dell'anno successivo

 30 settembre

 1° gennaio dell'anno successivo

 30 settembre

1° aprile dell'anno successivo

 31 dicembre

1° aprile dell'anno successivo

 31 dicembre

1° luglio dell'anno successivo