REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Adunanza Plenaria, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 13/2006 – Ric. n° 12155 – 12156 – 12157 - 12158)
sui ricorsi riuniti in appello:
1) n. 12155/2003 e n. 2/2006 del ruolo dell’adunanza plenaria, proposto dal dottor A.C.;
2) n. 12156/2003 e n. 3/2006 del ruolo dell’adunanza plenaria, proposto dai signori P.T., L.T., O.M. e C.C.R.;
3) n. 12157/2003 e n. 4/2006 del ruolo dell’adunanza plenaria, proposto dai signori M.A., C.B., G.D., A.C. e R.I.;
4) n. 12158/2003 e n. 5/2006 del ruolo dell’adunanza plenaria, proposto dai signori M.B., G.C., P.A. e L.P.;
tutti rappresentati e difesi dall’avv. F.M.I.,
contro
Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. F.F., A.S., A.C. e F.C., ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. D.M., ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, n. 55;
per l’annullamento
delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda ter, 21 agosto 2003, rispettivamente, nn. 7147, 7149, 7148 e 7146;
visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole e forestali, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.D.A.P.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
viste le decisioni interlocutorie del Consiglio di Stato, sezione sesta, in data 30 settembre 2004;
viste le ordinanze di rimessione delle cause sul ruolo, emesse dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in data 2 novembre 2005;
vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 28 febbraio 2006, n. 877, con cui le cause sono state rimesse all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato;
visti tutti gli atti delle cause;
relatore all’udienza pubblica del 26 giugno 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. Polito per gli appellanti, l’avv. dello Stato Giacobbe per il Ministero appellato, l’avv. Coretti per l’I.N.P.S. e l’avv. Messina per delega dell’avv. Marinuzzi per l’I.N.P.D.A.P.;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti, già dipendenti dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (Agensud) e inquadrati nei ruoli del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, hanno chiesto all’I.N.P.S. e all’I.N.P.D.A.P. la restituzione di una quota dei contributi corrisposti e non utili a pensione, in applicazione dell’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (come modificato dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile1995, n. 104).
Essi, con il ricorso di primo grado proposto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto di ottenere l’integrale restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione previdenziale all’I.N.P.S. e, in subordine, del loro diritto di ottenere la restituzione dei contributi versati e a loro carico, con ulteriori domande formulate in via gradata.
Il primo giudice, con le sentenze indicate in epigrafe, ha dichiarato, innanzitutto, la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha poi dichiarato inammissibili le domande degli interessati di accertamento del loro diritto di ottenere la restituzione delle somme versate, in assenza dell’impugnazione del silenzio serbato dalle amministrazioni.
2. Le sentenze vengono appellate dai soggetti indicati in epigrafe, ricorrenti in primo grado, con quattro distinti gravami, per i medesimi motivi del seguente tenore:
1) ammissibilità del ricorso di primo grado;
2) fondatezza del ricorso di primo grado ed erroneità della sentenza impugnata, a causa della:
2.1) fondatezza del diritto alla restituzione della contribuzione previdenziale e del ricorso al primo giudice ai sensi dei non applicati artt. 1, 2, 5 e 6 della l. n. 29/1979, come richiamata dall’art. 14-bis del d.lgs. n. 96/1993, introdotto dall’art. 9 del d.l. n. 32/1995, convertito dalla l. n. 104/1995; fondatezza ai sensi degli artt. 2033 e 2041 del c.c.; eventuale incostituzionalità per conflitto con gli artt. 3 e 97 della cost.; violazione dei principi generali dell’ordinamento previdenziale;
2.2) fondatezza del ricorso di primo grado ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 1998, n. 219, del parere reso dalle sezioni riunite II e III del Consiglio di Stato il 4 luglio 2000 con il n. 472 e della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, n. 8963/2002;
2.3) fondatezza del ricorso di primo grado ai sensi: dell’art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 23 della l. 8 agosto 1995, n. 335; dell’art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 335/1995; della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi generali dell’ordinamento previdenziale;
2.4) fondatezza del ricorso di primo grado sulla base dei principi generali dell’ordinamento previdenziale;
2.5) fondatezza del ricorso di primo grado sulla base, sotto altro profilo, dei principi generali dell’ordinamento previdenziale;
2.6) violazione del principio discendente dalle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza bis, n. 1539/1999 e altre; violazione del divieto di aggravamento del procedimento ai sensi dell’art. 1 della l. n. 241/1990.
Gli appellanti, oltre all’ammissibilità dei ricorsi, deducono che:
- le loro pretese si fondano sull’art. 14 bis del d.lgs. n. 96/1993 (come modificato dal d.l. n. 32/1995, convertito dalla l. n. 104/1995);
- in base a un principio generale dell’ordinamento previdenziale, il versamento dei contributi si porrebbe in nesso sinallagmatico rispetto alle prestazioni pensionistiche, con preclusione del versamento di contributi eccedenti a quelli rilevanti per le medesime prestazioni (analogamente ai principi riguardanti le polizze assicurative sulla vita, per le quali non rileva la così detta concezione solidaristica della previdenza obbligatoria);
- qualora il citato art. 14-bis dovesse interpretarsi nel senso della non spettanza della restituzione delle somme, si porrebbero questioni di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 97 della cost, per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’I.N.P.S. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione dei gravami. Il primo ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Gli appellanti, con successivi atti, hanno depositato i conteggi delle quote parti di contribuzione non utili a pensione, di cui hanno chiesto la restituzione, e hanno insistito nelle già formulate conclusioni.
Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con decisioni del 30 settembre 2004, ha ordinato incombenti istruttori, successivamente eseguiti e, con ordinanze del 2 novembre 2005, ha disposto la rimessione delle cause sul ruolo.
Gli appellanti hanno depositato ulteriori memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse, ribadendo le precedenti conclusioni.
3. Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rimesso le cause all’esame dell’adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
La sezione sesta, innanzitutto, ha riunito i ricorsi in appello. Ha poi ritenuto fondata la prima censura di gravame, con cui gli appellanti hanno chiesto che i ricorsi di primo grado siano dichiarati ammissibili, poiché riguardanti posizioni di diritto e di obbligo. Ha, quindi, affermato che:
a) secondo una linea interpretativa potrebbe ritenersi che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993, la restituzione dei contributi versati sia stata disposta soltanto per i dipendenti cessati dal servizio dopo il 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 32/1995, con esclusione di ogni altra categoria di personale;
b) andrebbe però verificata l’esistenza di un principio generale dell’ordinamento previdenziale, secondo cui il versamento dei contributi si pone in nesso sinallagmatico rispetto alle prestazioni pensionistiche, con preclusione del versamento di contributi eccedenti a quelli rilevanti per le medesime prestazioni;
c) comunque, nella materia si potrebbe affermare un diverso principio per cui – tranne i casi espressamente previsti dalla legge – i contributi restano acquisiti alla gestione previdenziale di appartenenza, nonostante che essi non siano in concreto utili per l’insorgenza di alcun trattamento pensionistico (Corte Cost. 31 luglio 2000, n. 404).
L’I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio resistendo ai ricorsi in appello.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie. L’I.N.P.S., in particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nell’azione di restituzione di contributi esperita dal lavoratore.
DIRITTO
1. La controversia per cui è causa attiene a personale proveniente dall’Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno (Agensud), soppressa con la l. 19 dicembre 1992, n. 488.
Tale personale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, cessava dal rapporto di impiego decorsi 180 giorni dal 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto. La norma veniva successivamente modificata da una serie di decreti legge non convertiti ma reiterati (a partire dal d.l. 9 agosto 1993, n. 285), prevedendo, per il medesimo personale, la facoltà di presentare domanda di trattenimento in servizio con iscrizione in un ruolo a esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.
L’art. 9 del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104, ha sostituito l’art. 14 del d.lgs. n. 96/1993 e aggiunto l’art. 14-bis. La l. n. 104/1995 ha disposto altresì che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti legge.
E’ stato così stabilito che:
- il personale della soppressa Agensud, “in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993 e che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato la domanda, presentata entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, ai fini della iscrizione nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni statali, regionali e locali e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate, ai quali è stato assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad una delle amministrazioni regionali e locali, alle quali sia riassegnato su richiesta delle stesse con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro” (art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 96/1993);
- “nelle amministrazioni statali il personale è inquadrato nelle qualifiche attribuite, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nel precedente ordinamento contrattuale e le qualifiche e i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, definite, tenuto conto anche del titolo di studio posseduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro” (art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 96/1993);
- il personale della soppressa Agenzia, “che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, ovvero che abbia revocato la domanda stessa, cessa dal rapporto di impiego con la predetta Agenzia a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego” (art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 96/1993);
- “nei confronti del personale di cui al comma 1 si applicano, dalla data del 13 ottobre 1993, le disposizioni proprie dell'amministrazione di assegnazione in materia di trattamento di fine rapporto” e “cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento della cessazione del rapporto di impiego con l'Agenzia, è ripartita per ogni singolo dipendente” (art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993).
L’art. 14-bis, comma 1, del d.lgs. n. 96/1993, con riguardo al personale di cui all'art. 14, comma 1, nonché al “personale che sia già volontariamente, anche a seguito di domanda di revoca espressa entro il 28 febbraio 1994, cessato dal servizio dopo la data del 12 ottobre 1993 e che ne faccia apposita domanda entro il 31 luglio 1994”, ha previsto la possibilità di optare alternativamente per uno dei seguenti trattamenti economici:
“a) cessazione del rapporto di impiego con la soppressa Agenzia con diritto alla contestuale liquidazione da parte dell'INA del trattamento di fine rapporto costituito alla data del 12 ottobre 1993, in base alla normativa vigente in materia alla stessa data; definizione, con riferimento alla suddetta data del 12 ottobre 1993, della posizione pensionistica già costituita; instaurazione, dal 13 ottobre 1993, del rapporto di servizio con le amministrazioni di assegnazione. In alternativa l'interessato può richiedere che la definizione della propria posizione pensionistica venga riferita alla data del 31 luglio 1994. Al dipendente spetta il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita ai fini dell'inquadramento, computando, ai soli fini della progressione economica, secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, l'anzianità di qualifica maturata presso l'ultimo organismo di provenienza. La percezione del trattamento pensionistico maturato presso l'INPS e l'INPDAI alla data del 12 ottobre 1993 potrà avvenire solo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di assegnazione. I servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita”;
“b) ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Al dipendente è attribuito lo stipendio iniziale della qualifica attribuitagli ai fini dell'inquadramento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale ed incrementato di un importo, calcolato secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità nell'ultima qualifica rivestita e valutata ai fini dell'inquadramento alla data del 13 ottobre 1993. Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio già percepito presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ma comunque non superiore a lire 1.500.000 lorde mensili. Le altre indennità eventualmente spettanti presso l'amministrazione di destinazione, diverse dall'indennità integrativa speciale, sono corrisposte solo nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale”.
E’ stato, inoltre, stabilito, nell’ambito dell’opzione di cui all’art. 14-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 96/1993: che “ai fini previdenziali si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29” (secondo cui “…la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati”); che “il trattamento di fine rapporto costituito presso l'INA, di cui all'articolo 14, comma 4, è corrisposto al momento della cessazione dal servizio presso l'amministrazione di assegnazione, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita”; e che “i servizi già coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita”.
Il comma 2 del citato art. 14-bis ha disposto che, “qualora la posizione pensionistica del dipendente alla data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento sia di almeno trenta anni di anzianità contributiva, presso l'INPS o presso l'INPDAI, tale posizione, a richiesta dell'interessato, è mantenuta fino al raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità contributiva, tramite versamenti integrativi di contributi previdenziali a carico dello Stato, di importo tale che i contributi previdenziali complessivamente a carico dello Stato non siano inferiori a quelli dovuti alla stessa data di cessazione del rapporto e del ricongiungimento”.
Infine, il comma 4 del citato art. 14-bis ha previsto che il personale “cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, può chiedere la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali”.
La parte ricorrente in primo grado aveva esercitato l’opzione per il trattamento economico previsto dall’art. 14-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 96/1993, avendo chiesto il ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agenzia e di quello prestato successivamente alla data del 12 ottobre 1993 con il servizio prestato presso l'amministrazione di assegnazione. Non rientrava, quindi, tra il personale previsto dal comma 4 del medesimo art. 14-bis, non essendo cessata dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data del 9 febbraio 1995 (o al massimo del 15 marzo 1995).
La pretesa azionata in primo grado attiene alla restituzione delle differenze tra l’importo dei contributi versati nel precedente regime pensionistico I.N.P.S. e la riserva matematica - di cui all’art. 2, comma 3, della l. n. 29/1979 - determinata per la ricongiunzione previdenziale; ossia al rimborso dei contributi non utili ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali. Ciò anche in applicazione del disposto dell’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993.
2.1. L’adunanza plenaria premette che, come esposto al paragrafo 1. delle considerazioni in diritto della presente decisione, il d.lgs. n. 96/1993 (come modificato dal d.l. n. 32/1995, convertito dalla l. n. 104/1995) ha previsto:
- la “cessazione dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno” (art. 1);
- l’inquadramento nei ruoli di altre amministrazioni – anche in soprannumero – del personale della soppressa Agensud, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che abbia presentato la relativa domanda (art. 14, comma 1);
- la cessazione del rapporto di impiego - con decorrenza dal 13 ottobre 1993 - del medesimo personale che non abbia presentato domanda di inquadramento in un’altra amministrazione (o l’abbia revocata), con il conseguente diritto al “trattamento pensionistico e previdenziale ad esso spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data di cessazione del rapporto di impiego” (art. 14, comma 3);
- la possibilità, per il personale inquadrato in un’altra amministrazione, di optare per uno dei trattamenti economici previsti dall’art. 14-bis, comma 1, lett. a) o b);
- “la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali”, per il “personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto” (art. 14-bis, comma 4).
Ciò comporta che, con riguardo al personale dell’ex Agensud:
- per quello cessato dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, l’art. 14, comma 3, ha mantenuto fermo il “trattamento pensionistico e previdenziale...spettante in base alla normativa vigente in materia alla stessa data”;
- per quello transitato nei ruoli di altre amministrazioni, l’art. 14-bis, comma 1, ha disposto l’acquisizione di un diverso status, caratterizzato dalla facoltà di opzione tra uno dei trattamenti economici specificati alle lett. a) o b) e dall’applicazione, in via residuale e per ogni ulteriore aspetto, della normativa applicabile per i dipendenti delle amministrazioni di destinazione;
- esclusivamente per il personale “cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, e “che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza”, l’art. 14-bis, comma 4, ha previsto, previa domanda, “la restituzione dei contributi versati se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali”.
Deve essere rimarcato che la “restituzione” dei contributi versati è stata prevista solo per i dipendenti cessati dal servizio dopo il 13 ottobre 1993 e prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 32/1995 (in tal senso il parere reso dalle sezioni riunite II e III del Consiglio di Stato, 4 luglio 2000, n. 472), con esclusione di ogni altra categoria di personale.
2.2. L’adunanza plenaria ritiene, in primo luogo, che l’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993 sia una norma di carattere eccezionale e, in quanto tale, non possa essere, interpretandola estensivamente, applicata al di fuori delle ipotesi previste.
La norma, infatti, costituisce eccezione al principio, vigente nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria (quale è quella in cui si verte), dell’acquisizione alla gestione previdenziale di appartenenza dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l’insorgenza di alcun trattamento pensionistico. Si tratta del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione contributiva previdenziale, che costituisce strumento indefettibile per il finanziamento del sistema medesimo.
Il principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui alla base della contribuzione non vi è necessariamente la corrispettività tra contributi e pensioni bensì il dovere di solidarietà (art. 38 della cost.), comunque posto a carico di tutti gli iscritti (Corte cost. 31 luglio 2000, n. 404). Invece, la restituzione dei contributi ha carattere eccezionale, è prevista solo a favore di determinate categorie di professionisti e non è regolata da norme uniformi (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 439).
Ne consegue la non ripetibilità dei contributi eccedenti quelli versati, i quali, in caso di ricongiunzione di più periodi, restano acquisiti alla gestione previdenziale di appartenenza, nonostante che essi non siano in concreto utili per l’insorgenza di alcun trattamento pensionistico (Corte Cost. 31 luglio 2000, n. 404). Il che avviene, a esempio, quando la cessazione dal servizio avvenga prima della maturazione del periodo minimo richiesto per le prestazioni pensionistiche e previdenziali, oppure quando – come nella fattispecie per cui è causa – una successiva riforma incida sui rapporti di durata, modificando complessivamente il trattamento economico e previdenziale del personale di cui ammetta il transito a un’altra amministrazione. Sempre che non sia diversamente previsto dal legislatore (come nell’ipotesi di cui all’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993), alla cui valutazione discrezionale è rimesso stabilire in quale misura l’interesse dei singoli alla restituzione dei contributi sia suscettibile di contemperamento con il principio di solidarietà (Corte cost. 31 luglio 2000, n. 204).
Una volta intervenuta la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio (ai sensi dell’art. 6 della l. n. 29/1979, la cui l’applicazione a fini previdenziali è richiamata dal citato art. 14-bis, comma 1, lett. b), si determina l’unificazione irreversibile delle somme di diversa provenienza ed entità, e la creazione di una posizione previdenziale nuova. La riconducibilità della ricongiunzione a una libera scelta dell’assicurato, unitamente al carattere eccezionale della restituzione dei contributi, comporta che, in mancanza di diversa disposizione in contrario, opera la regola generale dell’inesistenza di un diritto alla restituzione (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 439).
Non sussiste, pertanto, un principio generale dell’ordinamento previdenziale per cui il versamento dei contributi si porrebbe in nesso sinallagmatico rispetto alle prestazioni pensionistiche, con preclusione del versamento di contributi eccedenti a quelli rilevanti per le medesime prestazioni. A parte l’esistenza delle specifiche disposizioni dettate dall’art. 14-bis del d.lgs. n. 96/1993 - che ha complessivamente tenuto conto degli interessi pubblici da soddisfare, delle esigenze di salvaguardia delle aspettative degli interessati e delle risorse disponibili, con norme speciali specificamente riferibili alle varie categorie di personale cessate dal servizio (alla data del 13 ottobre 1993 o successivamente) o transitate nei ruoli di altre amministrazioni - il principio generale è nel senso della non ripetibilità dei contributi eccedenti quelli versati.
Inoltre, nella fattispecie per cui è causa, relativa a contributi obbligatori, non si versa nemmeno nell’ambito della pensione integrativa; ipotesi, quest’ultima, nella quale l’adunanza plenaria, con la decisione 31 marzo 1992, n. 9, aveva ammesso la restituzione dei contributi versati ai rispettivi fondi integrativi dai lavoratori dipendenti di enti soppressi e transitati presso altre pubbliche amministrazioni; nelle quali, però, tale forma di pensione non era più prevista.
L’adunanza plenaria, con la decisione n. 9/1992, ha ritenuto che, qualora il dipendente di un ente pubblico in liquidazione (nella specie, enti mutualistici) sia inquadrato in altra amministrazione, con opzione per il trattamento pensionistico unico proprio di quest'ultima, siano trasferiti alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione solo i contributi versati nel corso del pregresso rapporto con imputazioni all'assicurazione generale obbligatoria e non anche le somme, trattenute al dipendente e versate al fondo integrativo pensionistico, in quanto non possono essere trasferite somme che sono improduttive di qualsiasi effetto sul nuovo trattamento pensionistico. Ma la fattispecie esaminata dall’adunanza plenaria con la decisione n. 9/1992 non è comparabile con quella per cui è causa.
2.3. Da quanto ritenuto da questa adunanza plenaria discende l’irrilevanza della circostanza secondo cui altre amministrazioni dello Stato, diversamente interpretando l’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993, avrebbero consentito la restituzione dei contributi eccedenti.
2.4. Con riguardo alla questione di illegittimità costituzionale degli artt. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993 e 6 della l. n. 29/1979 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 della cost., essa è manifestamente infondata.
L’interpretazione seguita dall’adunanza plenaria non comporta la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, a causa della diversità delle situazioni in cui versano i dipendenti considerati dall’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. n. 96/1993 e quelli poi transitati nei ruoli di altre amministrazioni.
I dipendenti cui spetta la restituzione, ai sensi del comma 4 del citato l’art. 14-bis, per gli aspetti pensionistici e previdenziali, non hanno mantenuto il trattamento in precedenza spettante (non rientrando nel novero del personale disciplinato dall’art. 14, comma 3) e, per gli aspetti economici, non hanno potuto effettuare l’opzione prevista dall’art. 14-bis, perché cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore.
Inoltre, i dipendenti transitati nei ruoli di altre amministrazioni - nel cui novero rientra la parte ricorrente in primo grado - hanno acquisito ex novo uno status eguale a quello dei loro colleghi, tranne il trattamento economico, scelto in base alla facoltà di opzione prevista dall’art. 14-bis, comma 1, del d.lgs. n. 96/1993; che ha consentito un trattamento innovativo, anche se di minore entità (ritenuto conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza 19 giugno 1998, n. 219).
Così che non rileva la circostanza per la quale il personale ex Agensud verrebbe a conseguire lo stesso trattamento pensionistico del personale statale cui è stato economicamente parificato, a fronte, invece, di una maggiore contribuzione; la quale ultima ha trovato giustificazione nel trattamento particolarmente favorevole prima goduto dai dipendenti dell’Agensud in confronto con quello erogato dalle amministrazioni di nuova destinazione. Inoltre, nell’ambito di un sistema solidaristico, la circostanza che al pagamento dei contributi non corrispondano prestazioni previdenziali non dà luogo ad arricchimento senza causa della gestione destinataria dei contributi (Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 439).
3. I ricorsi in appello, pertanto, devono essere respinti. L’infondatezza della pretesa azionata esime l’adunanza plenaria dal pronunciare sulle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Ministero appellato e dall’I.N.P.S..
Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) respinge i ricorsi in appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (adunanza plenaria), in A.C. di consiglio, con l’intervento dei signori:
Alberto de Roberto presidente del Consiglio di Stato
Mario Egidio Schinaia presidente di sezione
Paolo Salvatore presidente di sezione
Sabino Luce consigliere
Raffaele Carboni consigliere
Costantino Salvatore consigliere
Giuseppe Farina consigliere
Corrado Allegretta consigliere
Luigi Maruotti consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani consigliere
Vito Poli consigliere
Anna Leoni consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....15/09/2006................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Dirigente
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria