R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 6355 dell’anno 2007 proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso I cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
CARLO R., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Di Modugno, ed elettivamente domiciliato presso Angioletto Calandrini in Roma, v. Pompei n. 13;
per l’annullamento
della sentenza del TAR per la Puglia, n. 3955 del 2006; visto il ricorso in appello, con I relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato; visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 maggio 2008, il consigliere Raffaele Potenza; udito l’avv. Nicola Di Modugno per l’appellato;
ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso giurisdizionale al TAR Puglia, il sig. Carlo R., appuntato dell’arma dei carabinieri inizialmente presso il nucleo operativo ecologico con sede a Bari, poi trasferito alla sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica presso il Tribunale di Taranto, chiedeva in ragione del trasferimento il riconoscimento dell’indennità contemplata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, sostenendo di averne diritto sulla base di alcuni precedenti orientamenti giurisprudenziali, espressi in tal senso in tema di trasferimenti d’ufficio. Il Tribunale accoglieva il ricorso, evidenziando la distinzione tra trasferimenti d’ufficio e trasferimenti a domanda, e ritenendo inidonea a configurare un trasferimento a domanda la dichiarazione di disponibilità resa, nel caso in esame, dal dipendente.
Contro la sentenza il Ministero della difesa ha interposto l’appello in esame, deducendo, in contrario alla pretesa riconosciuta, motivi cosi’ riassumibili:
-la normativa specifica (artt 5 e ss.gg. Del c.p.p.) detta una disciplina speciale per la quale l’assegnazione alle sezioni di p.g. È a domanda, in deroga al regime dell’amministrazione di appartenenza;
• l’art. 3, comma 74, della sopravvenuta legge finanziaria n. 350/2003. (al quale deve riconoscersi natura interpretativa) ha chiarito che la domanda di cui all’art. 8 c.p.p. Deve essere intesa come vera e propria istanza di trasferimento.
Si è costituito in giudizio il militare interessato, resistendo al ricorso che, alla pubblica udienza del 13 maggio 2008, è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
La fattispecie sottoposta al Collegio verte sullo stabilire se l’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria del personale appartenente alle forze armate, operata ai sensi delle disposizioni attuative del c.p.p. (art. 8 decr. n. 271/1989), comporti il riconoscimento dell’indennità contemplata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, come affermato dalla sentenza gravata, che ha osservato come il trasferimento “de quo” dovrebbe intendersi d’ufficio, non rilevando in contrario la domanda avanzata dal militare dipendente, anche intesa come mera manifestazione di disponibilità. La pronuncia, in particolare, è pervenuta ad avviso favorevole in rapporto alla natura dell’interesse (pubblico o privato) sotteso al trasferimento e più precisamente alla corrispondente e consolidata distinzione di principio esistente, tra trasferimenti d’ufficio e trasferimenti a domanda del pubblico dipendente, sulla scorta peraltro di ripetute pronunzia giurisprudenziali (v. ex multis, Cons. Di Stato, sez. IV, n.353/1995, n.5174/2001).
La pronunzia ha altresì posto a sostegno dell’orientamento una ricostruzione del quadro normativo di riferimento non condivisa però dal Collegio, che ritiene invece di dover condividere la prima censura svolta dall’amministrazione appellante, ancorata al dato normativo.
Ed invero il primo comma del citato art. 8 prevede senza ombra di dubbio che l’assegnazione alla sezione di p.g muova dalla presentazione delle relativa domanda, e dall’art. 7 emerge che le assegnazioni sono comunque effettuate con procedimento di natura selettiva (dimostrata dal necessario gradimento del procuratore generale), nel quale la presenza dell’istanza è oggettivamente indispensabile. Anche l’ipotesi ricostruttiva della domanda come mera dichiarazione di disponibilità, che si ricollega alla ipotesi di mancanza di domande, regolata dal terzo comma dell’art. 8, è stata peraltro risolta da recente pronunzia della sezione (n. 1705/2006) nel senso della manifestazione di acquiescenza al trasferimento, con tutte le conseguenze derivanti sul versante di carattere economico.
Pertanto in presenza dell’istanza di assegnazione, emergente dal rapporto del Comando generale in atti (16.3.04, n. 262022), a seguito del trasferimento non poteva essere riconosciuto il diritto all’indennità contemplata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001.
• Ciò sin qui considerato, resta irrilevante a sostenere l’appello la censura che fa leva sulla sopravvenienza dell’art.3, comma 74, della legge n.350/2003 e sulla sostenuta natura interpretativa e quindi retroattiva di tale norma, peraltro posta in dubbio dal giudice di prima istanza.
• L’appello deve dunque essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata .
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, attesa la natura della questione sollevata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in ordine al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
LUIGI COSSU - Presidente
BRUNO MOLLICA - Consigliere
CARLO SALTELLI - Consigliere
SALVATORE CACACE - Consigliere RAFFAELE POTENZA - Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Raffaele Potenza Luigi Cossu
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 luglio 2008
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa