Consiglio di Stato – Sezione 4

Sentenza 29.5.2009, n. 3366

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale


(Sezione Quarta)


ha pronunciato la seguente



DECISIONE


sul ricorso iscritto al NRG 3495/2002 proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro in carica e il CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono per legge domiciliati in Ro., Via dei Po. n. (');


contro


Gi. Cu., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gi., Gu. Ba. e Al. Lo., ed elettivamente domiciliato presso il primo in Ro., Via P. Or. n. (');


per l'annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, n. 894 del 13 febbraio 2001.


Visto il ricorso in appello;


visto l'atto di costituzione in giudizio del soggetto intimato;


viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;


visti gli atti tutti della causa;


relatore alla pubblica udienza del 28 aprile 2009 il consigliere Pier Luigi Lodi e udito, per la parte appellante, l'avvocato dello Stato Fe.;


ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO


Con atto notificato il 2 aprile 2002, depositato il successivo 2 maggio, le Autorità indicate in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 894/2001, che aveva accolto il ricorso del dott. Gi. Cu. inteso all'annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 5 ottobre 1999 e del decreto del Ministro delle finanze in data 10 gennaio 2000, con cui era stata dichiarata la decadenza del predetto dall'incarico di Vice Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale della Lo.


Il T.A.R., dichiarata assorbita l'analisi dei vizi procedimentali denunciati dal ricorrente, riguardanti in particolare la mancata notifica delle diffida ad interrompere l'attività incompatibile, aveva accolto il ricorso ritenendo che nella fattispecie non si erano riscontrati i caratteri di abitualità e professionalità dell'attività di consulenza in senso proprio svolta dall'interessato, come richiesto dall'art. 8, lettera i) del decreto legislativo n, 542/1992, modificato dall'art. 31 della legge n. 449/1997.


Le Autorità appellanti contestano tali statuizioni affermando che l'attività del predetto, comportando anche la formazione e la redazione di bilanci, integrerebbe gli estremi della consulenza tributaria incompatibile con l'incarico ricoperto.


Si è costituito il dott. Gi. Cu. che solleva eccezioni pregiudiziali di tardività e di cessazione della materia del contendere e deduce, in via tuzioristica, l'infondatezza del gravame in fatto e diritto, prospettando anche dubbi di possibile incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti.


L'istanza cautelare presentata dagli appellanti è stata accolta, con ordinanza n. 3495 del 26 maggio 2002, essendosi ravvisati elementi di fondatezza dell'appello, tenuto conto della giurisprudenza della Sezione in materia.


La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 28 aprile 2009.


DIRITTO


1. - Vanno in primo luogo disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell'appellato.


1.1. - Anzitutto il gravame del Ministero dell'economia e delle finanze e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non risulta proposto tardivamente, atteso che la sentenza appellata era stata depositata in segreteria il 13 febbraio 2001 e da tale data decorreva il termine di un anno, cui deve essere aggiunto il periodo di sospensione feriale indicato dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 742, non essendo fondata la opposta tesi del resistente, atteso che per il giudizio amministrativo non trova applicazione alcuna disciplina speciale per il processo in materia di lavoro (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004, n. 1529).


Contrariamente a quanto affermato dal predetto resistente, inoltre, il tempo di sospensione dei termini per il periodo feriale non è di 45, ma di 46 giorni, come chiaramente emerge dalla legge (Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3617).


Poiché nel caso di specie il termine annuale, con l'aggiunta del periodo di sospensione feriale, scadeva il 31 marzo 2002, corrispondente ad una domenica, e il lunedì successivo era festivo (lunedì dell'Angelo), la notifica dell'appello avvenuta il successivo martedì 2 marzo risulta tempestiva.


1.2. - Da disattendere è, altresì, l'eccezione di intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla modifica apportata dall'art. 84 della legge 21 novembre 2000, n. 342, alla norma applicata nel caso in esame, di cui all'art. 8, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 545, che avrebbe disposto solo dal 1° ottobre 2001 la incompatibilità dello svolgimento "anche in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione" della consulenza tributaria da parte dei componenti delle Commissioni tributarie. Contrariamente a quanto ritenuto dall'interessato, infatti, a tale norma sopravvenuta non può attribuirsi un significato radicalmente innovativo della disciplina preesistente, come si dirà più oltre.


2. - Passando all'esame del merito del gravame, la Sezione ritiene condivisibili le argomentazioni delle Autorità appellanti le quali mettono in evidenza che dalle stesse dichiarazioni dell'interessato risulta che questi, nell'esercizio della professione di dottore commercialista in forma di studio associato, svolge tra l'altro attività di formazione e redazione dei bilanci, ossia una attività correttamente qualificabile come di "consulenza tributaria", di tipo non occasionale e sporadico, in quanto attinente all'applicazione di norme fiscali per la determinazione degli elementi valutabili anche in sede di eventuale contenzioso.


2.1. - In tale situazione, devono ritenersi erronee le statuizioni del primo giudice, che non ha ritenuto sussistessero i presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento di decadenza dall'incarico, in quanto sarebbe mancata "la dimostrazione dei caratteri del abitualità, della professionalità e della continuatività" dell'attività di consulenza desumibile dagli elementi relativi alle funzioni concretamente svolte dall'interessato.


Come segnalato nell'atto di appello, infatti, è la natura stessa delle surricordate attività relative alla tenuta di scritture contabili, svolte con continuità dall'interessato, che porta a conclusioni opposte rispetto a quelle del primo giudice.


2.2. - Ed invero, questa Sezione avuto modo in precedenza di osservare che la citata norma, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 545/1992, stabilisce che l'incompatibilità si verifica per lo svolgimento "in qualsiasi forma" delle attività suindicate, sottolineando in tal modo, incontestabilmente, che l'esercizio delle delicate funzioni di giudice tributario non ammette posizioni di potenziale conflitto di interesse che possono inevitabilmente insorgere in relazione allo svolgimento di qualsiasi attività suscettibile di dar luogo ad un contenzioso, sul quale potrebbe pronunciarsi la Commissione tributaria di cui faccia parte lo stesso giudice (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2001, n. 1698).


2.3. - Va quindi ribadito - in coerenza con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza cautelare della Sezione - che nella descrizione delle attività di "consulenza" vadano correttamente incluse anche tutte le prestazioni che, come nel caso della tenuta delle scritture contabili in questione, comportino tra l'altro la redazione dei bilanci nonché la compilazione del registro IVA, il che implica la valutazione della rilevanza della documentazione fiscale, ossia una funzione che non è da intendersi come meramente esecutiva richiedendo, invece, un apporto professionale qualificato che può farsi correttamente rientrare nell'attività di consulenza.


2.4. - Risulta dunque evidente che la natura delle funzioni concretamente svolte nel caso in esame porta a concludere nel senso della effettiva possibilità dell'insorgere di un vero e proprio conflitto di interessi per il magistrato tributario che espleti tali funzioni, non potendo ragionevolmente ammettersi che l'attività professionale di consulenza tributaria possa essere imputata esclusivamente ad altri soggetti facenti parte dello stesso studio, risultando ciò in evidente contrasto con l'esigenza che, anche sotto il profilo dell'apparenza, l'attività del giudice tributario si svolga in stretta conformità ai principi di imparzialità e di indipendenza che discendono dagli articoli 101 e seguenti della Costituzione.


3. - In tale prospettiva appare, altresì, manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della norma in discorso che, a dire dell'appellato, escluderebbe le categorie dei ragionieri e dei dottori commercialisti dalla funzione di giudice tributario, e ciò urterebbe con principi fondamentali ed in particolare con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.


Va rilevato, infatti, che l'esclusione dalla funzione in parola non discende dall'appartenenza ad una categoria professionale ma, invece, dal concreto svolgimento di attività che appaiono palesemente incompatibili - in quanto foriere di inevitabili conflitti di interessi - con funzioni giurisdizionali attinenti specificamente alle medesime attività.


4.- Sull'argomento va infine aggiunto che la già ricordata "novella" rappresentata dalla legge 21 novembre 2000, 342, in base alla quale vengono dichiarate incompatibili le attività di consulenza anche se esercitate "in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione" ha una valenza sostanzialmente interpretativa limitandosi, in definitiva, ad accentuare in maniera esplicita - evidentemente per superare qualsiasi dubbio sull'argomento - la severità della norma sulle attività di consulenza di cui si tratta.


5. - Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere accolto, risultando esente dai vizi dedotti dall'interessato il provvedimento di decadenza oggetto del ricorso di primo grado.


6. - Le spese del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:


- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado;


- dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2009, con l'intervento dei magistrati:


Costantino SALVATORE - Presidente


Luigi MARUOTTI - Consigliere


Pier Luigi LODI - Consigliere, est.


Goffredo ZACCARDI - Consigliere


Anna LEONI - Consigliere


Depositata in Segreteria


29/05/2009


(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)