Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2010, proposto da:
Franco N., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Gioia, con
domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti
dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi,
con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, via Cesare
Beccaria, 29;
Ministero della Difesa;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – Roma - Sezione I n. 09546/2009,
resa tra le parti, concernente regolarizzazione posizione previdenziale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Giulio
Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Di Gioia e Dario
Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, collocato a
riposo dall’1/2/2005. Il medesimo ha prestato servizio di leva quale
ufficiale di complemento nel ’70, è stato ammesso alla ferma
quinquennale ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stato
trattenuto di anno in anno sino al 31/12/1980. Infine è stato inserito
nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell’Arma dei
Carabinieri, ai sensi dell’art. 35 e 36 della legge 574/80, in forza
del DM 26/11/1981.
L’INPDAP, con delibera del 10/3/2005, gli ha corrisposto l’indennità di
buonuscita trattenendo a titolo di riscatto oneroso, la somma di €.
45.213.37, in relazione ai periodi pre-ruolo.
Il TAR, investito del vaglio della legittimità del provvedimento, ha
deciso con sentenza semplificata ritenendo che l’amministrazione si sia
attenuta alle previsioni di cui all’art. 1 del dPR 1032/73 e dell’art.
5 del d.lgs 165/97 che consentono la riscattabilità, ai fini
dell’indennità di buonuscita, del periodo di servizio militare
volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo, con
oneri di contribuzione a carico del ricorrente.
La pronuncia è gravata. Secondo l’appellante il giudice di prime cure
non avrebbe considerato la specificità della propria posizione di
ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai sensi della legge 28
marzo 1968 n. 371, espressamente equiparata dall’art. 1 ai militari in
servizio permanente effettivo ai fini della liquidazione della
buonuscita.
L’appello è fondato.
L’ art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1032,
dopo avere riconosciuto ai dipendenti statali, all'atto della
cessazione dal servizio, il diritto all'indennità di buonuscita o
all'assegno vitalizio, chiarisce che “sono soggetti del diritto alle
stesse prestazioni i militari delle Forze armate e dei corpi di Polizia
in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui
siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari
appartenenti alle seguenti categorie:
- ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze
armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n.
371, e successive modificazioni ……..”.
Tale ultima posizione (ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai
sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371) è proprio quella rivestita dal
ricorrente sino all’immissione nei ruoli ad esaurimento sempre quale
ufficiale di complemento, avvenuta con DM 26/11/1981, ed è affatto
differente dal servizio di leva.
Nessun dubbio quindi sussiste sul diritto dell’appellante alla
liquidazione dell’indennità anche per il periodo di trattenimento
antecedente all’immissione nei ruoli ad esaurimento.
In presenza di una norma espressa e chiara che equipara gli ufficiali
di complemento in ferma quinquennale ai militari in servizio permanente
effettivo, non è del resto conferente il richiamo all’art. 5 del d.lgs.
165/97 nella parte in cui disciplina il regime della riscattabilità
(ossia della contribuzione volontaria ai fini della maturazione del
diritto) ai fini dell’indennità di fine servizio dei periodi pre-ruolo
per il servizio militare comunque prestato.
La giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure in proposito,
pur condivisibile nelle conclusioni e nei principi cui si ispira,
riguarda casi non sussumibili nella citata previsione normativa di
carattere speciale.
L’appello è pertanto accolto. Le somme trattenute dall’INPDAP quale
regolarizzazione contributiva ai fini della liquidazione della
buonuscita costituiscono un indebito e devono essere restituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata,
accoglie il ricorso di primo grado. Condanna l’INPDAP alla restituzione
all’appellante di quanto indebitamente trattenuto, giusto quanto in
premessa chiarito.
Condanna l’INPDAP al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
in favore dell’appellante, che forfettariamente liquida in €. 3.000,
oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: