REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato                 


in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente                                          

SENTENZA

12 marzo 2012,  n. 1388

sul ricorso numero di registro generale 9156 del 2007, proposto da Vo.  Gi.,  rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Spagnolo, con domicilio eletto presso Vito Nanna in Roma, via del Tritone, 102;   


contro                              


Università  degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;       

nei confronti di Pi. El.;

                                                            

per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, SEZIONE I, n. 3032/2006

    

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                  

Visto  l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studidi Bari;                                                            

Viste le memorie difensive;                                         

Visti tutti gli atti della causa;                                   

Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 29 novembre 2011 il Cons. Claudio   Contessa   e  uditi  per  le  parti  l'avvocato  Spagnolo e l'avvocato dello Stato Varone;                                      

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.             


Fatto


L'appellante Prof. Gi. Vo. riferisce di essere un professore universitario dell'Università degli Studi di Bari e di avere svolto per circa venti anni presso la Facoltà di Agraria di quell'ateneo il corso di "Zootecnia generale'. Con il ricorso di primo grado, egli descritto le vicende che, nel corso dell'anno accademico 2004/2005, avevano indotto gli organi accademici ad attribuirgli soltanto alcuni insegnamenti minori, affidando ad altra docente (la professoressa associata El. Pi.) l'insegnamento annuale di "Zootecnia generale'. In particolare, il Prof. Vo. aveva impugnato con un ricorso amministrativo la delibera del Consiglio della Facoltà di Agraria in data 21 giugno 2004 con cui il richiamato insegnamento era stato assegnato alla Prof.ssa Pi..

Successivamente, il Vo. aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento del Rettore con cui era stato respinto il ricorso amministrativo. Avendo, tuttavia, la Prof.ssa Pi. chiesto la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, la questione era stata devoluta al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia il quale aveva accolto il ricorso, annullando le richiamate delibere (sentenza 22 agosto 2006, n. 3327).

Con un secondo ricorso (n. 73/2006), il Prof. Vo. aveva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia gli atti adottati dagli organi dell'Università in relazione all'anno accademico 2005/2006, con i quali era stata parimenti disposta l'attribuzione del corso in questione alla Prof.ssa Pi..

In tale occasione, in particolare, egli aveva impugnato:

- la delibera in data 25 luglio 2005 con cui il Consiglio di Facoltà di Agraria, previa comparazione fra i due candidati, aveva stabilito di attribuire l'insegnamento annuale di "Zootecnica generalè alla Pi., lasciando il Vo. privo di un insegnamento ufficiale;

- la delibera in data 4 luglio 2005 con cui il Consiglio di Facoltà di Agraria aveva stabilito di attribuire l'insegnamento annuale di "Piccole popolazioni e loro salvaguardià alla medesima docente;

- la delibera del Consiglio di Facoltà di Agraria in data 7 marzo 2006, per la parte in cui si era omesso di esercitare il potere di autotutela, pur se sollecitato dal Rettore dell'Università;

- gli ulteriori atti connessi, fra cui le note a firma del Preside della Facoltà di Agraria in data 15 luglio 2005 e 20 gennaio 2006.

Con il ricorso in questione il Prof. Vo. aveva altresì chiesto che l'Università degli Studi di Bari fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, tanto sub specie di danno da responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

Con la sentenza oggetto del presente appello il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia così decideva:

- accoglieva il primo motivo di ricorso (con cui si era lamentato che gli atti impugnati avessero comportato la violazione dell'articolo 65 del Regolamento generale di Ateneo e dell'articolo 44 dello Statuto dell'Università di Bari) e, per l'effetto, annullava gli atti impugnati;

- respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente sia la colpa, sia la prova del danno.

La sentenza è stata gravata in appello dal Vo., il quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Sulla colpa dell'Amministrazione.

Il primo giudice ha erroneamente escluso la sussistenza di un danno risarcibile, ravvisando l'insussistenza della colpa dell'Amministrazione. L'erroneità emerge per le seguenti ragioni:

- in base ai più recenti orientamenti, anche a voler configurare la responsabilità dell'Amministrazione come responsabilità contrattuale (in relazione alla quale non opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 Cod. civ. e grava sul soggetto danneggiato anche la prova della colpa del danneggiante), la declaratoria di illegittimità fornisce una presunzione semplice circa l'esistenza della colpa (art. 2727 Cod. civ.), onerando l'amministrazione di fornire la prova in contrario;

- la colpa dell'Amministrazione deriva in modo diretto dall'aver illegittimamente privato il Vo. di un corso ufficiale e non potrebbe essere addotta a sua discolpa la circostanza (emersa solo ex post) di non poter comunque svolgere i corsi programmati per assenza di domanda di attività didattica;

- in definitiva, non solo la carenza della domanda didattica non interrompe il nesso causale diretto fra illegittima mancata attribuzione e danno subito, ma non può in alcun modo costituire ipotesi di "causa non imputabilè ai sensi dell'art. 1218 Cod. civ., ovvero ipotesi di errore scusabile secondo i parametri della responsabilità aquiliana;

- la colpa dell'Amministrazione (intesa come apparato) nel determinare l'evento dannoso (l'aver lasciato il Prof. Vo. privo di incarichi di insegnamento istituzionali) emergere con evidenza dalla colpevole inerzia serbata dagli stessi organi universitari, i quali avevano determinato l'insufficiente domanda didattica cui innanzi si faceva cenno. Tale inerzia è tanto più grave laddove si consideri che la stessa Pi. coordinava il Consiglio di corso di studio (cioè l'organo cui competeva avanzare domanda di attività didattica);

- l'Amministrazione non può addurre a discolpa la circostanza che all'odierno appellante, nel corso dell'anno accademico 2005/2006, sono stati attribuiti insegnamenti nell'ambito di un master e di un corso di dottorato. Infatti: a) tale circostanza ben poco aveva a che vedere con la mancata attribuzione di un corso annuale di didattica ufficiale; b) l'attribuzione di impegni didattici nell'ambito di corsi di dottorato non rientrava comunque fra i compiti e le competenze degli organi di Facoltà;

Ancora con il primo motivo di appello, il Vo. lamenta che il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato le categorie giuridiche in tema di colpa sia per quanto riguarda il capo risarcitorio relativo alle delibere impugnate, sia per quanto riguarda il capo risarcitorio per danno da mobbing.

Per il primo aspetto, il Tribunale ha omesso di considerare la sussistenza di indici univoci che testimoniavano in capo ai diversi organi dell'Università (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Preside della Facoltà, Rettore) la certa consapevolezza della grave illegittimità degli atti con cui al Prof. Vo. era stata negata l'attribuzione di un corso ufficiale nel corso dell'anno accademico 2005/2006.

Per il secondo aspetto (prova della colpa del danno da mobbing), il Tribunale amministrativo ha omesso di considerare che, nel caso di specie, vi erano numerosi e univoci elementi che testimoniavano la consapevolezza in capo agli organi universitari dell'esistenza di una condotta mobbizzante in danno dell'odierno appellante. Ciononostante, né il Rettore dell'Università, né il Senato accademico avevano posto in essere condotte concrete idonee ad attenuare o elidere le conseguenze dannose delle gravi condotte realizzate in primis dal Preside della Facoltà in danno del Vo., così realizzando una condotta colposa e idonea a concretare l'elemento soggettivo nell'ambito della fattispecie dannosa per danno da mobbing.

2) Sul danno - Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia - Irricostruibilità dell'iter logico - Difetto assoluto di motivazione

Con il secondo motivo di appello, il Prof. Vo. lamenta l'erroneità della sentenza per la parte in cui ha ritenuto l'inesistenza in se della prova del danno.

Per quanto concerne la prova in ordine all'esistenza del danno patito (la prova dell'an), il Tribunale amministrativo ha omesso di valutare i numerosi elementi che testimoniavano la violazione del diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione professionale e la sua obiettiva sottoutilizzazione, così come l'esistenza di un nesso causale fra le illegittimità denunciate degli atti e i danni patiti dal medesimo Vo..

Allo stesso modo, il giudice ha omesso di valutare i numerosi elementi che testimoniavano l'esistenza di ipotesi di mobbing "orizzontalè e "verticalè in danno del Vo., così come il nesso di causalità esistente fra tali condotte e i danni patiti.

Per quanto concerne, poi, la quantificazione del danno subito, il giudice ha omesso di tenere in adeguata considerazione i numerosi elementi prodotti dal ricorrente, che (anche ai sensi dell'art. 1226 Cod. civ.) rendevano congrua e attendibile la quantificazione offerta (pari ad euro 220mila per il solo danno alla reputazione accademica e all'immagine professionale, nonché per il danno esistenziale o alla vita di relazione e pari ad euro 78mila per danno biologico e morale).

3) Omessa ricostruzione giuridica della responsabilità - Omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia

La sentenza è erronea e meritevole di riforma per la parte in cui ha escluso in radice la sussistenza di un danno risarcibile.

Per il danno da mobbing, i relativi elementi costitutivi sono stati sufficientemente provati dal ricorrente. In particolare, egli ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza nei suoi confronti di un "disegno ben preciso" (ricorso in appello, pag. 55) finalizzato "all'emarginazione ed alla vessazione" (ivi).

Ma anche a non voler tenere conto del danno da mobbing, sussiste comunque il danno da illegittima sottoutilizzazione nell'arco di ben due anni accademici, durante i quali egli non ha potuto liberamente esplicare le attitudini lavorative e, in ultima analisi, la propria personalità.

Inoltre, è provato il danno alla salute (tradottosi in un'ipertrofia ventricolare con difetto di perfusione, quale esito di una pregressa ipertensione arteriosa), essendo provato il nesso eziologico fra la condotta illecita dell'amministrazione e il danno patito.

Si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Bari e concludeva per la reiezione dell'appello.

All'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.


Diritto


1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal docente universitario Prof. Gi. Vo., in servizio presso l'Università degli Studi di Bari, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con cui è stato accolto (ma con espressa esclusione dei profili risarcitori) il ricorso avverso gli atti con cui gli organi accademici lo avevano privato per circa due anni di un incarico di insegnamento per un corso ordinario, attribuendolo ad altro docente.

2. L'appello è infondato.

2.1. Come esposto in narrativa, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso per la parte in cui era stata lamentata l'illegittimità degli atti e delle deliberazioni il cui effetto era stato quello di privare l'odierno appellante della titolarità di un corso ufficiale per l'anno accademico 2005/2006.

Nell'occasione, il giudice ha condivisibilmente ritenuto che gli atti erano illegittimi per violazione dell'articolo 65 del Regolamento generale di Ateneo e dell'articolo 44 dello Statuto dell'Università di Bari.

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che la sentenza faceva seguito alla sentenza n. 3327/2006, con cui il medesimo giudice aveva annullato gli atti con cui il Vo. era stato escluso dall'attribuzione di un corso ufficiale per l'anno accademico 2004/2005.

Nella presente sede non viene nuovamente in contestazione la correttezza degli atti in questione, la cui illegittimità può darsi ormai per acquisita per essersi formato il giudicato sulla parte demolitoria della sentenza in epigrafe.

2.2. Con l'appello, al contrario, il Prof. Vo. lamenta l'erroneità della sentenza per la parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per far luogo al ristoro patrimoniale del danno subito.

2.3. In particolare, egli invoca la condanna dell'Amministrazione sotto un triplice profilo di danno.

2.3.1. In primo luogo, egli lamenta che le illegittimità degli atti già censurate dal primo giudice hanno in via immediata determinato la mancata, illegittima attribuzione in suo favore di un corso ufficiale e, in via mediata un danno da oggettiva ed illegittima sottoutilizzazione, nonché un danno all'immagine e alla reputazione accademica e professionale (danno - quest'ultimo - tanto più grave, in considerazione del fatto che l'insegnamento era stato attribuito a una docente meno titolata)

2.3.2. In secondo luogo, egli lamenta che il complesso degli atti e dei comportamenti in suo danno rilevano ai fini dell'individuazione di un'ipotesi di danno da mobbing (nella duplice ipotesi del mobbing. c.d. "orizzontalè e del mobbing c.d. "verticalè - o: "bossing" -).

2.3.3. In terzo luogo, egli lamenta che i medesimi atti e comportamenti hanno determinato l'aggravamento di una pregressa patologia (cardiopatia ipertensiva), sfociata in una più grave forma di ipertrofia ventricolare con difetto di perfusione.

2.4. Si è sopra rilevato che il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria rilevando l'insussistenza vuoi del requisito della colpa, vuoi della prova del danno.

2.5. Ad avviso del Collegio, pur prescindendo dalle valutazioni profuse dalla sentenza gravata in relazione alla colpa, la domanda risarcitoria non può qui trovare accoglimento in quanto, in relazione a ciascuna delle tre richiamate ipotesi di danno, è carente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie foriera di danno (nella sua componente oggettiva o soggettiva).

2.5.1. Per il lamentato danno da illegittima sottoutilizzazione, nonché all'immagine e alla reputazione accademica e professionale dell'appellante, si osserva che (anche a prescindere dall'illegittimità della condotta sottesa) difettano in radice i lamentati profili di danno ingiusto.

Come si è anticipato, infatti, il primo giudice ha ritenuto che l'accertata impossibilità di provvedere per l'anno accademico 2005/2006 all'attribuzione del compito didattico istituzionale per l'oggettiva carenza di domanda didattica è circostanza idonea ad escludere un comportamento colposo dell'Amministrazione.

L'appellante a lungo si sofferma per dimostrare che, al contrario, la condotta dell'Amministrazione era caratterizzata da profili di colpa.

Ad avviso del Collegio, invece (anche a prescindere dalle valutazioni in ordine al requisito della colpa, ben scrutinati dell'appellante), la rilevata impossibilità di attribuire all'appellante il compito didattico istituzionale per l'anno accademico 2005/2006 costituisce - più in radice - circostanza idonea ad escludere la sussistenza dello stesso danno che egli dice risarcibile.

Infatti, una volta accertato che l'attribuzione al Vo. del compito didattico istituzionale per l'anno accademico 2005/2006 si era reso impossibile per insufficienza della domanda didattica, ne consegue che sono inconfigurabili le lamentate ipotesi di danno da illegittima sottoutilizzazione, nonché all'immagine e alla reputazione accademica e professionale.

In definitiva, l'assenza della domanda didattica era di per sé elemento idoneo a determinare l'impossibilità di attribuire il richiesto compito didattico, anche a prescindere dalle illegittimità che avevano caratterizzato le delibere impugnate in primo grado.

Pertanto, nessun danno poteva derivare alla reputazione professionale dell'appellante per mancata attivazione di insegnamenti dovuta alla carenza di domanda didattica.

Del resto, lo stesso appellante conferma che, quando nel marzo 2006 (ad anno accademico iniziato) il Consiglio di Facoltà omise di provvedere sulla sua richiesta di annullare in autotutela la decisione di attribuire il corso di "Zootecnica generalè alla Pi., il corso in questione non era iniziato (pag. 21 del ricorso in appello).

Le circostanze richiamate (su cui l'appellante si sofferma per affermare la colpa dell'amministrazione) sono dunque idonee ad attestare l'insussistenza dell'evento dannoso in quanto tale.

Tali essendo i presupposti fattuali della vicenda, ne consegue che l'attribuzione all'appellante di insegnamenti nell'ambito di master e corsi di dottorato ha comunque rappresentato un indice della volontà di attribuirgli (e nei limiti di quanto in concreto possibile) occasioni didattiche di un certo rilievo.

Pertanto, sotto tale aspetto, l'appello non può essere accolto.

2.5.2. Per il lamentato danno da mobbing (nella doppia configurazione del c.d. "mobbing orizzontalè e del "mobbing verticale'), l'appellante non ha offerto elementi sufficienti a far ritenere la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi oggettivi della c.d. "condotta mobbizzante'.

Il Collegio richiama il condiviso orientamento secondo cui per "mobbing" si intende comunemente - in assenza di una definizione normativa - una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica (in tal senso: Cons. Stato, VI, 15 giugno 2011, n. 3648).

Si è osservato al riguardo che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (ivi).

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha, altresì, evidenziato che la condotta di mobbing del datore di lavoro, ravvisabile in ipotesi di comportamenti materiali o provvedimentali contraddistinti da finalità di persecuzione e di discriminazione, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, va quanto meno esposta nei suoi elementi essenziali dal lavoratore, che non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo, anche con i suoi poteri ufficiosi, possa verificare se sussistesse nei suoi confronti un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione (in tal senso: Cons. Stato, IV, 21 aprile 2010, n. 2272).

In definitiva, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo proprio danno.

Una volta impostati in tal modo i termini concettuali della questione, ne deriva l'infondatezza della domanda risarcitoria in parte qua articolata, laddove si osservi:

- che l'odierno appellante ha allegato in modo sostanzialmente apodittico l'esistenza: a) della "volontà di emarginarlo" (pag. 1 dell'appello): b) di "un atteggiamento di contrasto personale" nei suoi confronti (ivi); c) di "comportamenti derivanti da ragioni extraistituzionali" (ivi); d) di una "penalizzazione (...) fortemente voluta da un gruppo di docenti e non adeguatamente osteggiata dai massimi Organi universitari" (ivi, pag. 4); e) di una "situazione di personalistica avversione (...) per patologiche ragioni extraistituzionali" (ivi, pag. 26); f) di un vero e proprio "accerchiamento istituzionale" (ivi, pag. 30); nonché g) della "volontà del Preside di delegittimare l'immagine accademica del Prof. Vo. attraverso un atto di forza" (ivi, pag. 38). Egli ha altresì affermato che l''iperattività" professionale (nonché la titolarità di numerosissimi progetti scientifici) lo hanno reso "tipica vittima del mobbing di quanti sono comunque infastiditi" dalle sue attitudini professionali (ivi, pag. 36);

- che, tuttavia, l'appellante non ha allegato elementi davvero convincenti idonei a dimostrare che le circostanze e gli episodi richiamati erano effettivamente indicativi di un unitario disegno preordinato ad isolarlo nell'ambito del contesto lavorativo e non - piuttosto - gli indici rivelatori di un ambiente comunque non patologicamente conflittuale e caratterizzato da accentuata - quanto fisiologica - competizione professionale. Non a caso, d'altronde, la rivendicata preminenza scientifica dello stesso appellante nell'ambito del proprio contesto lavorativo risulta difficilmente conciliabile con il lamentato isolamento di cui lo stesso sarebbe stato vittima;

- neppure i tre episodi richiamati alla pagina 37 dell'atto di appello sono (singolarmente o cumulativamente intesi) prova dell'esistenza della condotta mobbizzante. In tale occasione, l'appellante ha richiamato: a) il dissenso espresso dal Preside rispetto alla scelta del Prof. Vo. di non più afferire a una nuova Facoltà; b) il deferimento disciplinare disposto dal Preside di Facoltà nei suoi confronti per avere criticato la gestione dei corsi di dottorato; c) la scelta del Preside di includere nella Commissione incaricata di comparare la sua candidatura e quella della Prof.ssa Pi. il Prof. Celi ("persona che notoriamente non nutre simpatia per il Prof. Vo. e che nel passato non solo lo aveva infondatamente querelato, ma - archiviata la querela - proponeva persino opposizione contro l'archiviazione" - ricorso in appello, pag. 37 -). Questi episodi depongono certo nel senso del carattere problematico e a tratti conflittuale dei rapporti lavorativi nell'ambito della Facoltà di Agraria, ma non forniscono elementi univoci atti a dimostrare la posizione di "accerchiamentò lamentata dal Vo. (il quale, nell'ambito dell'atto di appello, rammenta di avere a suo tempo valutato in modo negativo la Pi. nell'ambito di un concorso nazionale). Per quanto riguarda, in particolare, la scelta di includere nella Commissione di valutazione un docente (il Prof. Celi) il quale - si assume - nutriva verosimilmente ragioni di inimicizia nei confronti dell'appellante, tale circostanza, sempre se dimostrata, avrebbe piuttosto dovuto essere allegata come indice di un profilo di incompatibilità del membro in tal modo individuato, sulla scorta di generali princìpi.

Per le ragioni sin qui esposte, si deve concludere nel senso che l'appellante non ha fornito la prova della sussistenza degli elementi oggettivi tipici per configurare un'ipotesi di danno da mobbing (il che esime il Collegio da ogni ulteriore indagine sulla sussistenza dell'elemento soggettivo).

2.5.3. Per quanto concerne, poi, il lamentato danno biologico, consistente nell'aggravamento di una pregressa cardiopatia ipertensiva (sfociata in una più grave forma di ipertrofia ventricolare con difetto di perfusione) si osserva quanto segue.

In primo luogo, non è necessario indagare se la lamentata condotta mobbizzante abbia determinato l'aggravarsi del pregresso quadro clinico dell'appellante. Ciò in quanto (per le ragioni dinanzi richiamate sub 2.5.2.) risulta in radice carente la sussistenza dello stesso presupposto oggettivo della presunta condotta mobbizzante.

Per quanto riguarda, invece, il danno biologico asseritamente conseguente alla mancata attribuzione di un corso ufficiale per l'anno accademico 2005/2006 (e alla conseguente deminutio professionale che ne sarebbe derivata), il Collegio osserva che non risulta raggiunta la prova in ordine al nesso eziologico fra le richiamate illegittimità attizie e il danno alla salute indicato dal Prof. Vo..

Al riguardo, giova premettere che già nell'ottobre del 2002 all'odierno appellante era stata diagnosticata una forma di "cardiopatia ipertensiva in scarso compenso farmacologico', mentre all'indomani degli eventi dinanzi richiamati gli era stata diagnosticata una forma di "ipertrofia ventricolare con difetto di perfusione'.

Nel corso del primo grado il Prof. Vo. ha versato in atti una perizia di parte (del Prof. Greco, specialista in Neurologia e Psichiatria) che ha concluso nel senso della diretta riferibilità (sotto il profilo eziologico) della patologia infine contratta allo stress psicologico subito in conseguenza delle vicende in premessa descritte.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie debba farsi applicazione del condiviso orientamento secondo cui la responsabilità del datore di lavoro in ipotesi di patologie contratte dal lavoratore (ovvero, in ipotesi di aggravamento di pregresse patologie) va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta o del comportamento datoriale, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro o dei comportamenti in concreto subiti, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (in tal senso: Cons. Stato, VI, 24 febbraio 2011, n. 1173).

Ad avviso del Collegio l'appellante non ha fornito elementi idonei a persuadere circa l'esistenza di un nesso eziologico fra le illegittimità degli atti richiamate sub 2.1., lo stress psicologico derivante dagli eventi richiamati in premessa e l'aggravamento della patologia ipertensiva di cui soffriva già da alcuni anni.

Si osserva al riguardo:

- che, secondo un condiviso orientamento, qualunque attività lavorativa comporta un fisiologico livello di logoramento psicofisico e che, nel caso in esame, la sussistenza di un pregresso stato morboso avrebbe richiesto una prova quanto mai puntuale in ordine alla sussistenza di un effettivo nesso eziologico fra i fatti occorsi e l'aggravamento dello stato di salute;

- che l'appellante non ha allegato alcun elemento effettivo idoneo a persuadere del fatto che lo stress psicofisico maturato nel corso della vicenda ha rappresentato una causa o concausa scatenante dell'aggravamento dello stato di salute, piuttosto che una mera occasione per il verificarsi di tale aggravamento. Al contrario, la consulenza di parte versata in atti (peraltro, stilata da uno specialista in Neurologia e Psichiatria) ha rappresentato l'esistenza del richiamato nesso in assenza di dati scientifici certi o caratterizzati da un alto grado di verosimiglianza.

Pertanto, anche sotto tale profilo l'appello in epigrafe non può trovare accoglimento.

3 Per le ragioni sin qui esposte, l'appello va respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 MAR. 2012