sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2006, proposto da:
Comune di Fino Mornasco, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Filippo Longo, Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, piazza della Marina, 1;
contro
Tecno Design Engineering Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Simona
Capriolo, Laura Raveglia, con domicilio eletto presso la prima , in
Roma, via G. Ferrari 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 03877/2005,
resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO PER TARDIVO RILASCIO DI
CONCESSIONE EDILIZIA PER AMPLIAMENTO IMMOBILE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons.
Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Longo e Capriolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Tecno Design Engineering Srl con riferimento ad una
richiesta di concessione edilizia per ampliamento di un fabbricato
artigianale inoltrata in data 18/3/1992 al Comune di Fino Mornasco ,
assumendo essere avvenuto con colpevole ritardo il rilascio del titolo
edilizio, proponeva innanzi al TAR per la Lombardia , ai sensi degli
artt.34 e 35 del dlgs n.80del 1998 ricorso giurisdizionale per ottenere
il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’Amministrazione
comunale.
Secondo la ricorrente a causa dell’illegittimo, arbitrario
comportamento tenuto dall’Amministrazione, a mezzo di un suo
funzionario, in relazione al procedimento di definizione e liquidazione
del contributo concessorio , la costruzione dell’immobile sarebbe
avvenuta con notevole ritardo. Di qui la domanda di risarcimento danni
avanzata al giudice amministrativo consistente nei maggiori costi
sostenuti per la costruzione dell’immobile, nella perdita delle
agevolazioni fiscali e nelle spese legali sostenute dalla stessa Tecno
Design in altri due giudizi pure in precedenza instaurati presso il Tar
per la Lombardia relativamente alla questione della esatta liquidazione
degli oneri di urbanizzazione afferenti la predetta concessione
edilizia.
L’adito Tar con sentenza n.3877 del 19 ottobre 2005 accoglieva il
proposto ricorso , condannando il Comune di Fino Mornasco al
risarcimento dei danni da liquidarsi a seguito di apposita, ulteriore
istruttoria.
Insorge l’appellante sostenendo la erroneità della sentenza di cui chiede l’annullamento.
A sostegno del proposto gravame il Comune eccepisce in via preliminare
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo oltreché la
prescrizione del diritto azionato e contesta nel merito la fondatezza
della pretesa fatta valere, per insussistenza del fatto illecito
lamentato, per carenza dell’elemento soggettivo in capo alla pubblica
amministrazione e per avvenuta interruzione del rapporto organico col
dipendente comunale che avrebbe tenuto sulla vicenda un comportamento
doloso.
Si è costituita in giudizio la Tecno Design che ha contestato la
fondatezza dell’appello ed ha chiesto, in via incidentale , in parziale
riforma della sentenza n.3877/2005, la condanna dell’Amministrazione
comunale al rimborso in suo favore dell’ulteriore somma di euro
24.001,00, quale importo corrisposto dall’appellata ad uno studio
legale per l’assistenza prestata nei precedenti giudizi cui sopra si
accennava pure instaurati nei confronti del suindicato Ente locale.
All’udienza dell’11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va in via prioritariamente logica esaminato il primo motivo
d’impugnazione con cui parte appellante eccepisce l’inammissibilità del
ricorso di primo grado proposto da Tecno Design per carenza di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Esso è infondato.
La richiesta risarcitoria qui fatta valere , avuto riguardo ai fatti
denunciati e agli atti e i comportamenti che nella fattispecie vengono
in rilievo, attiene, invero, ad un ( sia pure preteso ) illegittimo
esercizio del potere autoritativo ( quello inerente la gestione del
procedimento di rilascio del titolo ad aedificandum ), in relazione
alla lesione arrecata al sottostante interesse legittimo e cioè ad un
rapporto giuridico non assimilabile alla condotta delle parti in un
rapporto contrattuale caratterizzato da posizioni tutelate dal diritto
privato e neppure assimilabile ad un comportamento materiale pure
tutelato dal codice civile ( cfr Cons Stato Sez.IV 14 marzo 2005 n.1047
).
In ragione della natura e contenuto dell’azione attivata, la
controversia all’esame rientra, perciò, pienamente nell’ambito della
giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’art.35 del dlgs
n.80 del 1998 come modificato dalla legge n.205 del 2000.
Ciò assodato, si può prescindere dall’esame del secondo mezzo di
gravame relativo alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto
azionato , rivelandosi l’appello fondato in relazione ai restanti mezzi
d’impugnazione ( che per ragioni logiche vengono trattati
congiuntamente ) con cui si contesta nel merito la sussistenza in capo
all’Ente degli elementi costitutivi di responsabilità produttiva di
danno risarcibile.
Il TAR fonda, nel merito, la statuizione di riconoscimento del diritto
al risarcimento in capo a Tecno Design sulla base di due ordini di
argomentazioni recanti, sostanzialmente , il seguente tenore:
la condotta dolosa, penalmente rilevante , posta in essere dal
funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fino Mornasco in danno
dell’attuale appellata è ascrivibile, in ragione del rapporto organico,
all’Amministrazione che, in ragione di ciò è obbligata a rispondere dei
danni arrecati a terzi dai propri dipendenti;
quanto all’elemento soggettivo, si ravvisa nella specie una
responsabilità da contatto amministrativo qualificato in ragione della
quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provare la non imputabilità
della condotta causativa di danno .In ogni caso, sussiste a carico del
Comune una colpa c.d. da apparato costituita dal fatto che il rilascio
in notevole ritardo della concessione edilizia de qua è scaturito da un
calcolo abnorme ed ingiustificato degli oneri di urbanizzazione
sintomatico di un gravissima imperizia dell’Amministrazione nella
conduzione del relativo procedimento amministrativo e in ciò resta
provata la colpa dell’Ente in parola.
I ragionamenti forniti dal giudice di primo grado a giustificazione della sua pronuncia sono entrambi fallaci.
Con riferimento alla questione sub a) occorre effettuare alcune
precisazioni in punto di fatto che appaiono avere significativa
rilevanza ai fini della comprensione della vicenda e della soluzione
della controversia all’esame.
I fatti connessi al procedimento amministrativo di rilascio della
concessione edilizia per cui è causa sono stati oggetto di un
procedimento penale attivato nei confronti dell’allora responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale e conclusosi, allo stato, per il
dipendente comunale in questione con una condanna , in primo grado, per
i reati di cui agli artt.81cpv, 56, 317 e 323 c.p. , sostanzialmente
confermata in appello . In tale sede l’impiegato comunale è stato
condannato al risarcimento del danno in favore del Comune di Fino
Mornasco costituitosi parte civile.
Tanto doverosamente precisato, il ragionamento secondo cui l’operato
abnorme posto in essere dal predetto funzionario dell’Ufficio tecnico
in sede di determinazione degli oneri contributivi, sia ascrivibile,
quanto all’imputazione soggettiva, all’appellante Comune in
applicazione dei principi rappresentati dalla sussistenza di un nesso
di necessaria occasionalità e dall’esistenza di un rapporto di
immedesimazione organica tra il dipendente e l’Ente locale , non
convince.
Dalla lettura della sentenza penale di condanna si evince in maniera
netta che la condotta dolosa tenuta dall’allora responsabile
dell’Ufficio tecnico nella gestione della pratica Tecno Design,
relativamente alla illegittima determinazione degli oneri di
urbanizzazione è stato il frutto di un disegno “criminoso” di
perseguimento di un interesse personale del tutto avulso dalle finalità
istituzionali dell’Ente.
A sostegno della non riconducibilità del comportamento penalmente
rilevante agli scopi dell’Ente e del carattere strettamente egoistico e
personale della responsabilità dell’impiegato , concorrono, sulla
scorta dell’esame della citata sentenza, non pochi elementi di
valutazione che possono così indicarsi:
1) il processo penale conclusosi con la condanna in questione, nasce,
come accertato dai giudici del Tribunale Penale di Como, dalla denuncia
del Sindaco di Fino Mornasco , “ a sua volta sollecitata dalle
lamentele dei cittadini… , a seguito delle quali la stessa
amministrazione comunale ha riscontrato irregolarità”;
2) il funzionario tecnico protagonista della vicenda è stato sottoposto
a procedimento disciplinare per tali irregolarità, compresa quella
riscontrata nella gestione della pratica Tecno Design;
3) in relazione alle quantificazioni degli oneri relativi alle due
concessioni edilizie richieste dalla Tecno Design,”i criteri adottati
dal capo dell’ufficio tecnico non sono stati condivisi dalla stessa
amministrazione comunale…”
Decisiva in ogni caso si rivela la circostanza di carattere processuale
costituita dall’avvenuta costituzione in giudizio nella veste di parte
civile del Comune di Fino Mornasco e della relativa condanna subita
dall’infedele impiegato al risarcimento in favore dell’Amministrazione
comunale ,
Al di là , allora , degli altri elementi pure di una certa rilevanza or
ora esposti, l’avvenuto riconoscimento in sede giudiziale penale , ai
fini civilistici, di un diritto al risarcimento dei danni subiti dal
Comune in ragione del comportamento tenuto dal dipendente, non può non
stare a significare che la condotta accertata come penalmente rilevante
, posta in essere dal tecnico, come riconosciuta lesiva della posizione
giuridica soggettiva dello stesso Comune, ha spezzato il rapporto
organico esistente tra datore di lavoro e dipendente, senza che quanto
operato illegittimamente dal secondo soggetto possa rifluire in capo al
primo .
In altri termini, l’attività dilatoria , vessatoria e comunque contra
legem posta in essere dal dipendente in sede di determinazione degli
oneri concessori non va fatta coincidere con i compiti istituzionale
rimessi in tale settore amministrativo al Comune di Fino Mornasco in
capo al quale non è possibile configurare, conseguentemente, una
responsabilità per danni cagionati a terzi ( Tecno Design ) da parte
del suo dipendente.
L’insussistenza di tali profili di responsabilità per Amministrazione
comunale già di per sé esclude la fondatezza della pretesa risarcitoria
avanzata da Tecno Design nei confronti dell’Ente, nondimeno , al
riguardo vanno altresì disattese le ragioni di accoglimento della
pretesa risarcitoria di cui al suindicato punto b).
Il primo giudice sostiene essersi nella specie inverata una ipotesi di
responsabilità da contatto amministrativo qualificato con la
sussistenza di una colpa c.d. di apparato, sub specie di responsabilità
da ritardo, ma la costruzione di un tale speciale tipo di
responsabilità non pare essere stata correttamente formulata.
In primo luogo si osserva che la richiesta risarcitoria è stata
avanzata dalla Tecno Design ai sensi dell’art.2043 del codice civile, e
cioè per responsabilità derivante da fatto illecito, sicchè se ci
troviamo nell’ambito dello schema di responsabilità aquiliana sia pure
applicata all’esercizio (asseritamente ) illegittimo della funzione
amministrativa , occorre fare riferimento in sede di indagine sulla
sussistenza o meno in capo all’Amministrazione di una responsabilità
causativa di danno risarcibile , ai parametri di valutazione dei
profili di colpa e di onus probandi propri del paradigma consegnatoci
dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.500/99 e come trasfusi
nella legge n.205/2000.
Ora sulla scorta dei canoni ermeneutici intervenuti in subjecta materia
,il danno ingiusto derivante dal tardivo rilascio della concessione
edilizia va posto in stretta correlazione con l’inosservanza dolosa o
colposa della normativa disciplinante il relativo procedimento
addebitabile all’Amministrazione, ma l’elemento soggettivo della colpa,
senza porre a carico del soggetto privato il relativo onere di prova,
non è nella specie evincibile .
Che se poi si vuole accedere, come fatto dal TAR, alla peculiare figura
di “colpa d’apparato”, individuabile, com’è noto, nei profili di
imputabilità riferiti non al funzionario agente ( a titolo di imperizia
o negligenza ) ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e
gestionale , nemmeno tali aspetti di disfunzione amministrativa sono
evincibili nel caso de quo e comunque il giudice di primo grado si è
limitato solo ad affermare in modo generico ed apodittico tale speciale
colpa senza dare contezza della rilevanza e delle modalità con cui la
stessa si sarebbe dispiegata, ricollegandola , invero ad una
“gravissima imperizia nella conduzione del procedimento
amministrativo”, il che è tutt’altra cosa.
A precludere peraltro la sussistenza di tale tipo di colpa valgono le
considerazioni di carattere generale già formulate in proposito da
questa Sezione ( decisione 6 luglio 2004 n.5012) e qui da ribadirsi ,
secondo cui “la colpa d’apparato, stante il suo carattere essenziale,
si rivela impropriamente introdotta nella struttura dell’illecito sia
perché l’eventuale disorganizzazione amministrativa non è
necessariamente causa di atti illegittimi sia perchè la stessa risulta
essenzialmente estranea al profilo psicologico dell’azione
amministrativa immediatamente produttiva di danno”.
Conclusivamente non si rileva nella specie la violazione delle regole
di correttezza e di buona amministrazione in cui ravvisare l’esistenza
di un illecito causativo di danno risarcibile nei sensi e termini
voluti dall’appellata società Tecno Design la cui pretesa di
reintegrazione patrimoniale deve perciò considerarsi infondata ,
dovendosi accogliere , in ragione dei motivi fondatamente dedotti,
l’appello proposto dal Comune di Fino Mornasco.
Rimane da esaminare l’appello incidentale proposto da Tecno Design con
cui si chiede, in parziale riforma della sentenza n.3877/2005, la
condanna del Comune di fino Mornasco alla rifusione in favore della
stessa Tecno Design della somma di euro 24.0001,00 quale maggiore spese
legali sostenute in occasione dei giudizi promossi in precedenza
innanzi al Tar in relazione ai fatti per cui è causa.
L’appello è infondato.
Premesso che a suo tempo il TAR con la sentenza n.487/96 nel definire i
ricorsi proposti dall’attuale appellata ebbe a disporre il pagamento in
favore della stessa , a titolo di spese di lite, della somma di 4
milioni di lire, va osservato come la liquidazione delle spese e
competenze di causa è rimessa al potere discrezionale ed equitativo
dell’organo giudicante ed in ogni caso, l’eventuale contestazione
dell’entità di tale liquidazione doveva avvenire a cura
dell’interessata in sede di appello della predetta sentenza , non
potendo perciò, la chiesta revisione di una siffatta statuizione essere
certo oggetto del diverso giudizio , di contenuto risarcitorio,
instaurato in prime cure e in questo grado di giudizio.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n.8315/2006
proposto dal Comune di Fino Mornasco , lo Accoglie e per l’effetto, in
riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Rigetta l’appello incidentale proposto da Tecno Design Engineering Srl
Condanna la suindicata Società al pagamento delle spese e competenze
del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in
euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente FF
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.