N. 01271/2011REG.PROV.COLL.
N. 04060/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4060 del 2007, proposto da:
L. Vito, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Giglio,
Alfredo Passaro, con domicilio eletto presso Antonella Giglio in Roma,
via Antonio Gramsci, 14;
contro
Comune di Leporano, rappresentato e difeso dall'avv. Natalizia Airo',
con domicilio eletto presso Roberto Masiani in Roma, piazza Adriana, 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III
n. 00623/2007, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNO DA
RITARDO NEL RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il Cons.
Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Giglio e Masiani, su
delega dell' avv. Airò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 623/2007 il Tar per la Puglia, sezione di Lecce, ha
respinto il ricorso proposto dal signor Vito L., che aveva
chiesto la condanna del comune di Leporano al risarcimento dei danni
derivanti dall’illegittimo ritardo nel rilascio del permesso di
costruire in variante, richiesto dal ricorrente in data 27.12.2001.
Vito Lacarbonara ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il comune di Leporano si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 172/2010 questa Sezione ha ritenuto necessario
disporre due consulenze tecniche di ufficio al fine di accertare:
a) il pregiudizio economico subito dall’appellante per effetto del
ritardo nel rilascio del permesso di costruire in questione, da
riferire al periodo maggio 2002 / maggio 2004, con indicazione in
particolare:
- delle date di stipula dei singoli contratti preliminari e dei
contratti definitivi e dell’incidenza del dedotto ritardo sulla stipula
di ogni singolo contratto;
- della quantificazione dei mancati interessi bancari percepiti
dall’appellante per effetto del ritardo nella corresponsione dei
corrispettivi spettanti al momento della stipula dei contratti
definitivi o delle maggiori somme pagate dallo stesso appellante per
gli interessi dovuti ad esposizioni debitorie, non estinte o non
ridotte a causa della ritardata stipula dei contratti definitivi;
- della quantificazione del complessivo pregiudizio patrimoniale subito
dal ricorrente a causa del suddetto ritardo, valutata anche con
riguardo al complesso della sua situazione patrimoniale.
b) la sussistenza delle patologie e dell’alterazione dello stato
psichico, lamentato dal ricorrente, con indicazione della data di
insorgenza e della sussistenza, o meno, del nesso di causalità rispetto
al ritardo nel rilascio del permesso di costruire e con quantificazione
del relativo danno.
Espletate le due consulenze e depositate le relazioni, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’oggetto della presente controversia è costituito da una domanda di
risarcimento del danno, asseritamente derivato all’appellante a causa
del ritardo del comune di Leporano nel rilascio di un permesso di
costruire in variante.
I danni lamentati concernono le conseguenze derivanti dal ritardo nella
stipulazione dei contratti definitivi di acquisto degli immobili da
costruire, già oggetto di contratti preliminari e il danno biologico
subito per effetto delle patologie insorte in conseguenza della
condotta omissiva dell’amministrazione.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria,
ritenendo che, pur essendo assolutamente indubbio il superamento del
termine per il rilascio del permesso di costruire previsto dall’art.
20, 3°- 8° comma, del d.p.r. n. 380/2001 ed individuato in 75 giorni
dal ricevimento della domanda (60 per l’istruttoria e 15 per
l’emanazione dell’atto), deve essere escluso il requisito soggettivo
della colpa in capo all’amministrazione resistente per effetto di una
particolare complessità della fattispecie e di una serie di evenienze
che non possono essere imputate all’amministrazione comunale di
Leporano.
Il Tar ha richiamato i seguenti elementi al fine di escludere la sussistenza della colpa della p.a.:
a) il fatto che la pratica edilizia mancava degli elaborati grafici e
del necessario parere della Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio della Puglia; documentazione acquisita al procedimento
solo in data 22.2.2002 (nota prot. n. 1739);
b) la rilevazione della presenza di ben due pareri espressi dalla
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della
Puglia, sempre in data 18.2.2002 (e recanti i numeri di protocollo
3149/01 e 6883/01); rilevazione che induceva l’Amministrazione comunale
di Leporano (nota 12.3.2002 prot. n. 2388) ad indirizzare al ricorrente
una richiesta di esibizione degli elaborati allegati al parere prot. n.
6883/01 (richiesta riscontrata dall’interessato solo in data 8.4.2002);
c) la necessità di coordinare i due pareri della Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio della Puglia, espressi con
riferimento ad elaborati grafici diversi;
d) la rilevazione di un contrasto tra il parere prot. n. 31914/01
espresso dalla Soprintendenza e il decreto di vincolo 24.2.2001;
contrasto che era risolto, dopo due solleciti dell’Amministrazione
comunale, solo con la nota 18.4.2003 prot. n. 5427 della Soprintendenza
per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia;
e) la richiesta di un parere legale all’Avv. Mauro Ruffo, in data
15.5.2002; richiesta non andata a buon fine per ragioni di
incompatibilità, comunicate dal legale con la nota 15.7.2002 prot. n.
7031;
f) la rilevazione dell’insufficiente individuazione, negli elaborati
grafici, del piano di calpestio e di una <<eccessiva invasione
del pubblico marciapiedi con le rampe scala>>; rilevazione che
era sostanzialmente ammessa dallo stesso Lacarbonara che si impegnava,
solo con la nota 20.5.2002 prot. n. 4702, a pagare la tassa di
occupazione di suolo pubblico;
g) la necessità di attendere la definizione del giudizio di
impugnazione della concessione edilizia n. 28/97 (che ha dato origine
all’intera edificazione) proposta dai proprietari di uno degli immobili
confinanti avanti al T.A.R. Puglia, Lecce; giudizio definito in primo
grado dalla sentenza 26.2.2003 n. 507 della Prima Sezione del T.A.R.
Puglia, Sez. di Lecce e pendente in Consiglio di Stato;
h) la necessità di sostituire, per ragioni di incompatibilità (in
quanto progettista, nella prima fase, del manufatto in questione), il
Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Leporano con l’unico
dipendente in servizio presso l’Ufficio, fornito della necessaria
qualificazione (nota 18.2.2004 prot. n. 2276 del Sindaco di Leporano);
i) la definizione del procedimento, in data 4.5.2004, con il rilascio
del permesso di costruire richiesto con istanza 27.12.2001; permesso di
costruire che richiamava espressamente, tra i propri presupposti, la
già citata nota 18.4.2003 prot. n. 5427 della Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio per la Puglia e la sentenza della
Prima Sezione del T.A.R., emessa sul ricorso presentato dai proprietari
dell’immobile confinante.
Il Tar ha poi aggiunto che l’azione risarcitoria doveva essere comunque
rigettata anche per una serie di problematiche relative alla prova del
danno risarcibile.
L’appellante Vito Lacarbonara ha contestato tali statuizioni,
sostenendo che gli elementi richiamati dal Tar non sono idonei ad
escludere la colpa dell’amministrazione e, comunque, non giustificano
il ritardo nel rilascio del permesso di costruire in variante dopo il
periodo febbraio – maggio 2002, quando ormai l’istruttoria era completa.
Secondo l’appellante, inoltre, in relazione al danno e al nesso di
causalità con la condotta omissiva dell’amministrazione sarebbero stati
forniti adeguati elementi, costituenti quanto meno un principio di
prova.
Si osserva che in primo luogo deve essere affrontata la questione del
ritardo imputato all’amministrazione comunale e della colpa, che –
secondo il ricorrente – caratterizzerebbe tale ritardo.
Il giudice di primo grado ha confermato la sussistenza di un ritardo
nel rilascio del permesso di costruire in variante, richiamando – al
fine di escludere l’elemento soggettivo dell’illecito – una serie di
elementi, che in parte si riferiscono alla non completezza della
documentazione istruttoria per carenze addebitabili al ricorrente.
Si rileva in fatto che l’istanza di rilascio del permesso di costruire
in variante è stata presentata in data 27 dicembre 2001 e che i 75
giorni per la definizione della stessa, richiamati dal Tar, scadevano
nel marzo del 2002.
Lo stesso Tar riconosce che elaborati grafici e parere della
Soprintendenza sono stati acquisiti in data 22 febbraio 2002 e che la
richiesta degli elaborati allegati al parere della Soprintendenza è
stata riscontrata dall’interessato in data 8 aprile 2002.
Ciò significa che in tale ultima data l’istruttoria era certamente
completa e che a quel punto il responsabile del procedimento avrebbe
dovuto formulare entro dieci giorni la sua proposta ai sensi dell’art.
4, comma 2, del d.l. n. 398/1993, conv. in l. n. 493/1993 ed entro i
successivi quindici giorni il titolo abilitativo avrebbe dovuto essere
rilasciato ai sensi del comma 4 del citato art. 4 (termini
sostanzialmente corrispondenti a quelli stabiliti dall’art. 20 del
D.P.R. n. 380/2001, entrato in vigore definitivamente il 30 giugno
2003).
Il permesso di costruire in variante doveva, quindi, essere rilasciato
entro il 3 maggio 2002, mentre è stato rilasciato solo in data 4 maggio
2004 con due anni di ritardo.
Gli elementi richiamati dal Tar non sono idonei a escludere la colpa dell’amministrazione per il ritardo nel provvedere.
Non sono idonee a giustificare il ritardo le richieste istruttorie
inviate dal Comune alla Soprintendenza: quest’ultima aveva espresso il
proprio parere favorevole in data 18 febbraio 2002 e i documenti
prodotti dal ricorrente nell’aprile del 2002 escludevano ogni dubbio
sul progetto in relazione al quale il parere era stato espresso.
Non rientrava a quel punto tra i poteri del Comune sindacare tale
parere e le richieste inviate alla Soprintendenza appaiono in realtà
dirette a contestare un profilo di legittimità del parere (contrasto
con il vincolo), rispetto al quale il Comune non ha competenza, e non
la contraddittorietà con altri atti della Soprintendenza, che è
risultata inesistente, come da quest’ultima successivamente chiarito.
In ogni caso, ogni dubbio sul parere espresso dalla Soprintendenza non
poteva legittimare la stasi del procedimento, nè una plurima serie di
richieste, che sono risultate essere dilatorie, ma avrebbe al massimo
potuto comportare una rapida e diretta verifica presso la stessa
Soprintendenza, in assenza della quale il procedimento non poteva che
essere portato a conclusione sulla base degli atti, tra cui vi era il
parere favorevole della Soprintendenza.
Ancora più evidente è l’inidoneità delle ulteriori circostanze richiamate dal tar al fine di giustificare il ritardo:
- la richiesta di un parere legale all’Avv. Ruffo appare un espediente
per non assumere la determinazione finale di un procedimento la cui
istruttoria era ormai completa, come dimostra il fatto che alla tardiva
comunicazione da parte del legale di ragioni di incompatibilità non è
seguito il conferimento ad altro legale dell’incarico di redigere un
parere, in realtà non utile ai fini della decisione;
- la necessità del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico
avrebbe dovuto costituire un mero adempimento preliminare al rilascio
del titolo abilitativo, dopo l’accoglimento dell’istanza e non poteva
certo condizionare il proseguimento del procedimento (peraltro,
l’impegno a pagare la tassa è stato assunto nel maggio 2002, a conferma
dell’insussistenza di ragioni giustificative del ritardo dopo tale
data);
- l’esistenza di un giudizio avente ad oggetto la legittimità
dell’originaria concessione edilizia non poteva paralizzare l’azione
amministrativa, a meno che gli atti non fossero stati sospesi o
annullati dal giudice (cosa non verificatasi) o annullati in via di
autotutela dall’amministrazione (in sostanza, in presenza di un
contenzioso, l’amministrazione può valutare le contestazioni che le
vengono mosse ai fini dell’eventuale esercizio del proprio potere di
autotutela, ma non può decidere semplicemente di non dare corso ad un
procedimento amministrativo, caratterizzato da precisi termini);
- del tutto pretestuosa – al fine di giustificare il ritardo - risulta
essere l’esigenza di sostituire il responsabile del procedimento perché
incompatibile, trattandosi di aspetto che rientra nelle modalità
organizzative della p.a. e che in alcun modo può incidere sul rispetto
dei termini del procedimento, posti a garanzia del privato e della
certezza dei tempi dell’azione amministrativa, essendo compito della
p.a. predisporre misure organizzative idonee a consentire il rispetto
di termini normativamente previsti. (peraltro, non si comprende come la
sostituzione del responsabile del procedimento possa giustificare un
simile ritardo).
Da tali considerazioni emerge come il ritardo nel rilascio del permesso
di costruire in variante sia imputabile soggettivamente al comune di
Leporano e come non sussista alcun valido elemento idoneo a escludere
la colpa dell’amministrazione per il ritardo.
Anzi dagli atti risulta il rilascio del permesso di costruire in
variante sia intervenuto solo dopo la presentazione da parte del
ricorrente di un ricorso avverso il silenzio ai sensi dell’allora
vigente art. 21-bis della L. Tar e ciò conferma come alcun elemento
ostativo sussisteva per il rilascio del provvedimento, avvenuto solo
dopo la presentazione del ricorso e con due anni di ritardo (anche
seguendo le tesi del Comune, qui comunque non accolte, il ritardo di un
anno sarebbe imputabile alla sola esigenza di procedere alla nomina del
responsabile del procedimento e tale elemento è indicativo della
colpevole inerzia tenuta dal comune in questa vicenda).
3. L’accertamento della sussistenza di un ritardo di due anni nel
rilascio del permesso di costruire in variante e l’imputabilità del
ritardo al Comune non risolvono tutte le problematiche della presente
controversia, che attiene al risarcimento del danno subito dal
ricorrente a causa di tale ritardo.
Nel caso di specie, ricorre l’ipotesi in cui il privato invoca la
tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui
l'amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma
emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel
determinato procedimento.
Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo
nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di
specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in
variante.
In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il
risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale
danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1,
della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e
rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi
delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti
equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il
cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella
conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal
momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella
predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a
qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica
(Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo
argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe
anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e
finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo).
Nel caso di specie, non rileva la questione della risarcibilità del
danno da ritardo in caso di non spettanza del c.d. “bene della vita” e
della compatibilità dei principi affermati dalla decisione
dell’Adunanza plenaria n. 7/2005 con il nuovo art. 2-bis della legge n.
241/90, avendo la stessa amministrazione riconosciuto tale spettanza
con il (tardivo) rilascio del permesso di costruire in variante
Si deve, quindi, passare a verificare gli elementi probatori in ordine
all’esistenza del danno e al rapporto di causalità con il menzionato
ritardo.
Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per
l’illegittimo esercizio (o, come nel caso di specie, mancato esercizio)
dell’attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo
rigoroso la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il
c.d. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo
svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti; se anche
può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque
ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise e quando
il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi
adempie non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex
art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare
l'ammontare preciso del pregiudizio subito, nè può essere invocata una
consulenza tecnica d’ufficio, diretta a supplire al mancato
assolvimento dell’onere probatorio da parte del privato (Cons. Stato,.
V, 13 giugno 2008 n. 2967; VI, 12 marzo 2004, n. 1261, secondo cui la
consulenza tecnica, pur disposta d'ufficio, non è certo destinata ad
esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a
base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla
medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere
della prova posti dall'art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire
all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche
non possedute).
La stessa richiamata giurisprudenza ha anche precisato che l'onere
probatorio può ritenersi assolto allorché il ricorrente indichi, a
fronte di un danno certo nella sua verificazione, taluni criteri di
quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice di vagliarne
la condivisibilità attraverso l'apporto tecnico del consulente o,
comunque, quando il ricorrente fornisca un principio di prova della
sussistenza e quantificazione del danno.
Il giudice di primo grado ha applicato in modo erroneo tali principi,
ritenendo del tutto non dimostrato il danno subito per il ritardo nella
stipulazione dei contratti definitivi di acquisto degli immobili da
costruire, già oggetto di contratto preliminare e il danno biologico
subito per effetto delle patologie insorte in conseguenza della
condotta omissiva dell’amministrazione.
Si osserva che in realtà il ricorrente aveva depositato in primo grado
una serie di elementi probatori diretti a dimostrare la sussistenza del
danno e il rapporto di causalità (relazione sul valore complessivo
dell’immobile, bilanci di esercizio attestanti le perdite subite e
perizia di parte circa il danno biologico subito a causa del protrarsi
del ritardo dell’azione amministrativa).
L’onere probatorio era stato, quindi, almeno in parte assolto dal
ricorrente, che aveva fornito elementi per dimostrare l’imputabilità al
ritardo di una serie di perdite patrimoniali subite e di una patologia
medica riscontrata
Questa Sezione ha quindi disposto due consulenze tecniche al fine di
verificare la correttezza delle tesi del ricorrente, chiedendo, per il
profilo inerente il ritardo nella stipula dei contratti, una serie di
elementi idonei ad individuare criteri di quantificazione diversi da
quelli prospettati dalla parte e ciò ha giustificato l’acquisizione in
appello di documenti ulteriori, ritenuti indispensabili ai fini della
decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. (e, in
precedenza, dell’art. 345, comma 3, c.p.c.), tenuto anche conto che
tali profili non erano stati approfonditi in primo grado, essendosi il
Tar limitato ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo
dell’illecito.
4. Si deve, quindi, passare ad esaminare i due distinti profili della
richiesta di risarcimento del danno, partendo da quello inerente il
ritardo nella stipula dei contratti di compravendita delle unità
immobiliari, oggetto del permesso di costruire in variante in questione.
Sgombrato in precedenza il campo da ogni eccezione relativa alla
inammissibilità delle produzioni documentali, avvenute in appello ed
esaminate dal Ctu, si rileva come il consulente d’ufficio, dott. Donato
Pezzuto, abbia risposto in modo esaustivo ai quesiti formulati,
fornendo al Collegio ogni elemento per decidere, anche in relazione
alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
In particolare, con riferimento all’incidenza del ritardo nel rilascio
del permesso di costruire sul prezzo di compravendita, risultante dai
contratti definitivi, il Ctu ha evidenziato che non sono documentate le
ragioni per cui le parti abbiano stipulato i contratti definitivi ad un
prezzo inferiore a quello indicato sui preliminari di vendita,
aggiungendo che l'ipotesi di danno relativa a tali differenze di prezzo
è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di parte e che i contratti
preliminari non risultano registrati presso l’Agenzia delle entrate e
non hanno data certa.
Il consulente ha correttamente rimesso la valutazione di tali elementi
al Consiglio di Stato, pur quantificando le differenze di prezzo tra
contratti preliminari e definitivi in euro 332.904,90.
Il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta una adeguata prova
della data di stipula dei preliminari e, soprattutto, del nesso di
causalità tra il ritardo nel rilascio del permesso di costruire e il
differente prezzo indicato negli atti definitivi di compravendita.
Alcun idoneo elemento è stato fornito dal ricorrente per dimostrare che
tali differenze costituiscono uno sconto applicato in conseguenza del
ritardo nella stipula dei contratti definitivi e deve, quindi,
escludersi la sussistenza del menzionato nesso di causalità.
Il Ctu ha poi precisato che, pur non essendo stata indicata nella
maggior parte dei contratti preliminari una data ultima per la
sottoscrizione del definitivo, è ragionevole ritenere che, se il
permesso in variante fosse stato rilasciato tempestivamente, i
contratti definitivi potevano essere stipulati a partire dalla fine del
mese di maggio del 2002.
Tale considerazione, che il Collegio condivide, conduce a ritenere
sussistente il nesso di causalità tra il ritardo del Comune e il danno
derivante dalla mancata immediata disponibilità delle somme
corrispondenti al prezzo di acquisto degli immobili in capo al
ricorrente.
Al fine di quantificare tale danno, il consulente ha proposto due
criteri alternativi, uno costituito dagli interessi effettivamente
praticati dall’istituto bancario al ricorrente e il secondo fondato
sugli interessi legali.
Il Collegio ritiene non verosimile che somme di non esiguo importo
potessero essere lasciate dal ricorrente sul suo conto bancario, che
all’epoca aveva interessi molto bassi (inferiori allo 0,1 %) e giudica,
quindi, corretto l’utilizzo del criterio degli interessi legali,
oscillanti in quale periodo tra il 2,5 e il 3 % (misura corrispondete a
diverse altre modalità di investimento, facilmente accessibili).
Tale criterio è stato correttamente applicato dal consulente in
relazione alla data di ogni singola operazione di compravendita,
escludendo altrettanto correttamente quelle operazioni per le quali il
preliminare era stato stipulato dopo il rilascio del permesso di
costruire in variante.
L’importo complessivo degli interessi legali, calcolati dal consulente,
è di euro 36.100,33 e tale somma va, quindi, riconosciuta al ricorrente
a titolo dir risarcimento del danno, unitamente all’ulteriore somma di
euro 2.042,48, corrispondente a interessi e spese per un finanziamento
contratto dal ricorrente presso un istituto bancario nel giugno del
2002, che non sarebbe stato contratto o sarebbe stato subito estinto in
caso di insussistenza del ritardo e conseguente anticipata
disponibilità delle somme derivanti dalle compravendite degli immobili.
E’ anche provato il nesso di causalità tra il ritardo nel rilascio del
permesso di costruire e nella successiva stipula dei contratti
definitivi e l’ICI, che il ricorrente ha continuato a pagare nel
periodo maggio 2002 / maggio 2004, che ammonta a complessivi euro
2.117,36 (che non avrebbe pagato in caso di antecedente stipula dei
contratti definitivi).
Con riferimento alle spese legali rivendicate dal ricorrente, si
osserva che le spese attinenti ai giudizi contro il comune di Leporano
o contro altri soggetti controinteressati rispetto al rilascio del
permesso di costruire non possono essere riconosciute nella presente
sede risarcitoria, ma formeranno oggetto delle statuizione dei
competenti giudici in sede di definizione di ciascuna controversia
(compresa ovviamente la presente, come verrà statuito in seguito).
Vanno, invece, riconosciute a titolo di risarcimento del danno le spese
sostenute nella causa promossa dal signor Valentini contro il
ricorrente proprio per il ritardo nella stipula del contratto
definitivo e per una riduzione del prezzo; tali spese ammontano a euro
3.864,86.
In relazione a tale controversia non può essere riconosciuta alcuna
ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, non essendovi allo
stato un danno certo e dipendendo l’attualità della questione
dall’esito di quel giudizio civile, trattandosi, allo stato, di un
danno puramente ipotetico e non assistito da alcuna dimostrazione –
come correttamente affermato dal Tar - della ragionevole probabilità
della verificazione.
Nè, infine, possono essere riconosciute somme correlate alle perdite di
esercizio subite dalla ditta del ricorrente nel periodo in questione,
in quanto tale criterio, proposto in primo grado dal ricorrente,
risulta essere di difficile applicazione e incerto nei risultati e,
soprattutto, è alternativo alla analitica valutazione degli elementi
del danno operata in precedenza.
Il complessivo danno subito dal ricorrente per le conseguenze del
ritardo nel rilascio del permesso di costruire sulle compravendite
degli immobili ammonta complessivamente ad euro 44.125,03.
Su quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, costituente debito
di valore, spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat
dal maggio 2004 ad oggi e gli interessi compensativi calcolati nella
misura legale separatamente sul capitale via via rivalutato dalle
singole scadenze mensili fino al soddisfo (Cass. civ., III, n.
5671/2010; Cons. Stato, IV, n. 2983/06). La decorrenza di interessi e
rivalutazione dal maggio del 2004 si giustifica con il fatto che in
tale data è cessata la situazione di illecito dell’amministrazione e i
criteri utilizzati dal Ctu hanno in concreto riportato a tale data la
quantificazione del danno.
5. Con riguardo all’ulteriore profilo di danno chiesto da ricorrente e
relativo alla patologia medica, si ricorda che il giudice di primo
grado aveva escluso la risarcibilità per difetto di prova in ordine al
nesso causale tra il comportamento dell’Amministrazione e l’infermità.
E’ stato già evidenziato come in primo grado il ricorrente avesse
fornito elementi di prova del danno e del nesso di causalità, ritenuti
sussistenti in un parere medico-legale di parte, vertente su aspetti
che sono stati approfonditi nella consulenza tecnica d’ufficio,
disposta in appello.
Il Ctu dott. Mario Borrelli, medico della Polizia di Stato, ha
evidenziato la sussistenza della patologia “disturbo ansioso –
depressivo reattivo con somatizzazioni somatiche, quali l’alopecia”,
ritenendo l’insorgenza di tale infermità collocabile tra la fine del
2001 e l’inizio del 2002.
In relazione al nesso di causalità, il consulente ha rilevato che il
disturbo riscontrato nel ricorrente trova la sua causa in “stimoli
esterni capaci di influenzare negativamente le capacità di adattamento
di un soggetto” e che “la condotta omissiva da parte
dell’amministrazione comunale è stata vissuta dall’appellante come atto
profondamente ingiusto e inspiegabile, al quale non ha saputo opporre
adeguate risposte sul piano dell’elaborazione esistenziale”.
Il giudizio sulla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia e
il ritardo nel rilascio del permesso di costruire, benché fondato su
valutazioni in parte probabilistiche, è condiviso dal Collegio.
Va, tuttavia, evidenziato che la quantificazione del danno biologico
permanente nella misura di 10 punti percentuali non tiene conto del
fatto che lo stesso Ctu ha ricondotto l’insorgenza dei primi avvisi
della patologia ad un periodo (fine 2001 – inizio 2002), antecedente al
manifestarsi dell’inerzia della p.a., anche se il Ctu ha poi rilevato
che “la strutturazione di una vera patologia psichica è poi insorta nel
maggio del 2004, … allorché iniziò i trattamenti in ambito
dermatologico, peraltro infruttuosi, seguiti dal ricovero in casa di
cura psichiatrica (luglio 2004)”.
Il nesso di causalità può ritenersi sussistente in relazione a tale
seconda fase della patologia, e non alla sua insorgenza e, di
conseguenza, il danno biologico permanente può essere equitativamente
ridotto a 7 punti percentuali.
Va ricordato che il danno biologico costituisce quell’aspetto del danno
non patrimoniale che afferisce all’integrità fisica della persona
(Cass. civ., III, n. 19816/2010), assumendo i postumi d'invalidità
personale natura patrimoniale solo in ipotesi di prova, nel caso di
specie, insussistente, di idoneità ad incidere sulla capacità del
danneggiato di produrre reddito (Cass. civ., III, n. 13431/2010).
A seguito delle note pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11 novembre 2008), l'ambito della
risarcibilità del danno non patrimoniale è esteso, oltre ai casi
espressamente previsti dalla legge (art. 185 c.p.), alle ipotesi in cui
l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona
tutelato dalla Costituzione, quali il danno da lesione del diritto
inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del
quale è data, dagli artt. 138 e 139, d.lgs. n. 209/2005, specifica
definizione normativa.
Nel caso di specie, il danno accertato dal Ctu è appunto il danno
biologico, derivante dalla lesione del diritto inviolabile alla salute
e deriva, inoltre, da un illecito di carattere permanente, costituito
dall’inerzia della p.a. nel provvedere su una istanza del privato, che
assume particolare valenza negativa, derivando dall’ingiustificata
inosservanza del termine di conclusione del procedimento, che il
legislatore ha, di recente, elevato all’ambito dei livelli essenziali
delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (v. il comma 2-bis.,
dell’art. 29 della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009,
che richiama appunto tra tali livelli essenziali l’obbligo per la p.a.
di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le
disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti).
Tale richiamo, benché effettuato ai fini di definire l’ambito di
applicazione della legge n. 241/90 con riguardo al rapporto tra
legislatore statale e regionale, assume una valenza pure per
valorizzare e potenziare ogni forma di tutela, inclusa quella
risarcitoria, per i danni da ritardo della p.a., che possono quindi
riguardare anche le conseguenze di detto ritardo sull’integrità fisica
del cittadino.
Nel caso di specie, la già debole situazione psico-fisica del
ricorrente è stata in concreto messa duramente alla prova da una
attesa, apparsa a volte interminabile, della conclusione di un
procedimento, da cui dipendeva la sorte dell’unica attività
imprenditoriale in quel momento svolta. Il ritardo di due anni nella
conclusione del procedimento e le già menzionate ripetute e pretestuose
richieste, che hanno assunto l’unico scopo di dilazionare
(illegittimamente) l’adozione del provvedimento finale, sono elementi
che hanno finito per incidere sull’equilibrio psico – fisico del
ricorrente, provocando un danno, che va quindi risarcito.
La quantificazione del danno biologico permanente, determinato in sette
punti percentuali, va effettuata in via equitativa, anche tenendo conto
dell’età del ricorrente nel 2004 (41 anni) e dei criteri di cui
all’art. 139 del d. lgs. n. 209/2005 (corretti in aumento – sempre in
via equitativa – anche alla luce dei criteri utilizzati dalla
giurisprudenza civile e in particolare dal Tribunale di Milano; v.
Trib. Milano, V, 09 giugno 2009, n. 7515), nella misura di complessivi
euro 11.220,00, su cui vanno calcolati interessi e rivalutazione
monetaria secondo i criteri indicati in precedenza.
6. In conclusione, il ricorso in appello deve essere in parte accolto
e, in riforma dell’impugnata sentenza, va in parte accolto il ricorso
di primo grado con condanna del comune resistente al risarcimento del
danno della complessiva somma di euro 55.345,03., oltre a rivalutazione
monetaria secondo gli indici Istat dal maggio 2004 ad oggi e gli
interessi compensativi calcolati nella misura legale separatamente sul
capitale via via rivalutato dalle singole scadenze mensili fino al
soddisfo.
Alla sostanziale soccombenza del Comune seguono le spese del doppio
grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
A carico del Comune vanno poste anche i compensi delle due Ctu, che si
ritiene di poter liquidare collegialmente in questa sede, non essendo
intervenuto al momento del passaggio in decisione del ricorso alcun
decreto di liquidazione ai sensi degli artt. 66, comma 4 e 67, comma 5,
cod. proc. amm..
Al consulente dott. Renato Pezzuto va liquidato il compenso di
complessivi euro 6.500,00, oltre accessori di legge, tenuto conto del
valore della controversia, riferito al complesso delle voci di
risarcimento esaminate (euro 391.320,02) e dei criteri fissati
dall’art. 2 del d.m. 30 maggio 2002.
Al consulente dott. Mario Borrelli va liquidato il compenso di
complessivi euro 2.592,70, di cui euro 1092,70 per spese, oltre agli
accessori di legge.
In caso di già avvenuta corresponsione ai consulenti dell’acconto da
parte dell’appellante, la relativa somma andrà detratta da quella da
pagare ai Ctu e rimborsata dal comune all’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il
ricorso proposto in primo grado, condannando il comune di Leporano al
pagamento in favore di Vito Lacarbonara, a titolo di risarcimento del
danno, del complessivo importo di euro 55.345,03, oltre rivalutazione
monetaria e interessi legali secondo i criteri di cui in parte motiva.
Condanna il comune di Leporano alla rifusione, in favore
dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate
nella complessiva somma di Euro 10.000,00, oltre Iva e C.P..
Liquida in favore del Ctu dott. Renato Pezzuto il compenso di
complessivi euro 6.500,00, oltre accessori e in favore del Ctu dott.
Mario Borrelli il compenso di complessivi euro 2.592,70, di cui euro
1092,70 per spese, oltre accessori, ponendo i costi delle Ctu a carico
del comune appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)