composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30
luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale di Reggio Emilia con
ordinanza del 17 settembre 2010, dal Tribunale di Parma con due
ordinanze del 30 ottobre 2010, dal Tribunale di Alessandria con
ordinanza del 18 gennaio 2011, dal Tribunale di Tempio Pausania con
ordinanza del 13 gennaio 2011 e dal Tribunale di Alessandria con
ordinanza del 15 dicembre 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 17, 57,
58, 88, 97 e 98 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 6, 15, 22 e 25, prima serie speciale,
dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione di C.T., di L.F., nonché gli atti di
intervento dell’AMEV, Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, ed
altri, del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 e nella camera di
consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Paola Soragni per C.T., Mario
Melillo e Anton Giulio Lana per L.F. e l’avvocato dello Stato Marina
Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro,
con ordinanza del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011) ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, 32,
102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.1. — Il giudice a quo premette che nel giudizio principale il
ricorrente, quale beneficiario dell’indennizzo previsto dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), avendo contratto
epatite HCV a seguito di trasfusioni, ha chiesto l’accertamento del
diritto a riscuotere la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso
di inflazione programmato, dell’indennità integrativa speciale di cui
all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante
dell’indennizzo in godimento.
Il rimettente pone in evidenza come la questione, concernente la
rivalutazione della componente prevista dall’art. 2, comma 2, della
legge n. 210 del 1992, sia stata oggetto in giurisprudenza di decisioni
contrastanti. In particolare, con la sentenza del 28 luglio 2005, n.
15894, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha affermato la
necessità della rivalutazione, secondo il tasso annuale di inflazione
programmata, dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, anche
con riferimento alla componente di cui al comma 2, dell’art. 2 della
medesima legge, rilevando che una diversa interpretazione non sarebbe
conforme ai principi costituzionali, in quanto la misura
dell’indennizzo, se non rivalutata per intero nelle sue componenti, non
sarebbe equa rispetto al danno subito, da rapportare al pregiudizio
alla salute, tanto più che gli aumenti Istat dell’indennizzo – al netto
dell’indennità integrativa speciale – sono modesti e l’indennità stessa
è rimasta ferma a lire 1.991.765, pari a euro 1.028,66 (corrispondente
al valore di due mensilità, in quanto l’indennizzo è corrisposto ogni
due mesi). Diversamente, con la sentenza del 13 ottobre 2010 (recte:
2009) n. 21703, la Corte di cassazione, sezione lavoro, si è discostata
dal precedente orientamento, ritenendo non rivalutabile la componente
di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992.
Il rimettente sottolinea che, nonostante quest’ultima interpretazione,
le Corti di merito continuano ad adeguarsi al precedente orientamento,
riconoscendo la rivalutazione monetaria dell’intero indennizzo.
Il giudice a quo, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni
censurate, la cui adozione sarebbe scaturita dalla riferita difformità
interpretativa in ordine all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del
1992, pone in rilievo come, sulla base di tale intervento normativo, il
ricorso introduttivo del giudizio principale sarebbe da rigettare. Da
qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente, nel
condividere l’orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze della
Corte di cassazione, sezione lavoro, del 28 luglio 2005, n. 15894 e del
27 agosto 2007, n. 18109, osserva che, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 2 della legge n. 210 del 1992, entrambe le componenti
dell’indennizzo dovrebbero essere rivalutate annualmente secondo il
tasso di inflazione programmato, in quanto: 1) l’indennizzo deve essere
inteso nella sua globalità e, dunque, rivalutato in entrambe le sue
parti; infatti, anche se la disposizione che prevede la rivalutazione
automatica è collocata nel primo comma dell’art. 2, ove è prevista la
corresponsione dell’assegno reversibile, è anche vero che la
rivalutazione annuale è riferita all’indennizzo di cui all’art. 1,
comma 1, ovvero al trattamento nella sua interezza, comprensivo anche
della componente di cui al secondo comma; 2) l’indennità integrativa
speciale portava con sé il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni
al costo della vita «nella sua originaria struttura», ma
successivamente essa è stata snaturata con il cosiddetto «taglio della
scala mobile», per cui non c’è ragione di non rivalutarne l’importo; 3)
questa interpretazione sarebbe «costituzionalmente orientata»,
garantendo la tutela del diritto alla salute ai sensi dell’art. 32 Cost.
Pertanto, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, pur
qualificandosi come di interpretazione autentica, in realtà
introdurrebbe una vera e propria modifica legislativa con violazione
dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza e uguaglianza
di trattamento, degli artt. 32 e 117 Cost., degli artt. 101, 102 e 104
Cost., interferendo con funzioni costituzionalmente riservate al potere
giudiziario, nonché dell’art. 24 Cost. creando un discrimine nella
tutela giudiziaria riservata a tutti i cittadini. Sarebbero, poi,
violati gli artt. 2, 14, 35 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
1.2. — In particolare, il citato art. 11, commi 13 e 14, violerebbe
l’art. 3 Cost. sotto il profilo della illegittima disparità di
trattamento tra coloro il cui indennizzo ai sensi della legge n. 210
del 1992 (avente finalità assistenziali e non risarcitorie), per
effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro
che percepiscono l’indennizzo rivalutato sulla base delle numerose
sentenze conformi all’orientamento giurisprudenziale sopra riferito,
nonché tra i titolari di indennizzo, ai sensi della legge n. 210 del
1992, non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche
e assistenziali, in particolar modo i vaccinati (art. 1 , comma 4,
della legge del 29 ottobre 2005, n. 229, recante «Disposizioni in
materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie») e i
soggetti affetti da sindrome da talidomide (art.1, comma 4, del decreto
ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 recante «Regolamento di
esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da
talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco»),
per i quali l’indennizzo è integralmente rivalutato ex lege.
Le disposizioni censurate si porrebbero, altresì, in contrasto con
l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione delle norme convenzionali
di cui agli artt. 2 e 14 della CEDU, (recte: Carta UE). In particolare,
l’art. 2 della CEDU tutela il diritto alla vita e l’art. 14 di essa
pone il divieto di ogni discriminazione. Secondo l’interpretazione
della Corte europea dei diritti dell’uomo, una distinzione sarebbe
«discriminatoria», ai sensi della norma suddetta, se manca di una
giustificazione obiettiva e ragionevole e «se essa non persegua uno
scopo legittimo o se non c’è un rapporto di ragionevole proporzionalità
tra i mezzi impiegati e lo scopo che si è prefissata» (CEDU, sentenza
1° dicembre 2009, in causa G.N. e altri contro Italia). Ad avviso del
rimettente, sarebbe palesemente irragionevole e illegittima la
discriminazione tra coloro che hanno già ottenuto la rivalutazione
dell’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 e coloro che sono
ancora in attesa del riconoscimento e tra questi ultimi e gli altri
titolari di indennizzo, in particolar modo i vaccinati e gli affetti da
sindrome da talidomide.
1.3. — Il rimettente ritiene che l’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n.
78 del 2010 violi anche il diritto alla salute sancito dall’art. 32
Cost., in quanto la misura dell’indennizzo, ritenuta non rivalutabile
per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno
subito da rapportare al pregiudizio alla salute, tanto più che gli
aumenti Istat dell’indennizzo (al netto dell’indennità integrativa
speciale) dal 1992 in poi sarebbero stati modesti e l’indennità nel
periodo in questione sarebbe stata ferma ad euro 1.028,66 (bimestrali).
Il giudice a quo pone in evidenza, al riguardo, che l’indennizzo ex
lege n. 210 del 1992 è composto da due parti: l’indennizzo «in senso
stretto», di cui al comma 1, dell’art. 2, soggetto a rivalutazione (e
costituente solo il 5 per cento dell’intero indennizzo) e la somma
corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui al comma 2,
del medesimo articolo, non rivalutata (costituente il 95 per cento
circa dell’indennizzo totale). La rivalutazione di una quota minima
dell’indennizzo avrebbe comportato una progressiva e ingiustificata
perdita di valore delle somme originariamente stabilite a titolo di
indennizzo a favore del soggetto danneggiato irreversibilmente da HIV,
epatite post-trasfusionale e da vaccinazione.
In particolare, il rimettente precisa che la tabella utilizzata dal
Ministero della salute prevede la rivalutazione del solo «indennizzo in
senso stretto di cui alla tab. B» (art. 2, comma 1, della legge n. 210
del 1992) per cui, dal 1992 al 2009, l’indennizzo mensile è aumentato
soltanto di otto euro (dagli originari 542,20 euro a 550,20 euro), in
quanto l’importo originariamente previsto a titolo di indennità
integrativa speciale è rimasto fisso ad euro 1.028,66 bimestrali, con
una perdita di circa 150 euro mensili a causa della intercorsa
svalutazione monetaria.
Il giudice a quo sottolinea che, proprio al fine di preservare nel
tempo l’originario importo stabilito dal legislatore del 1992, la legge
del 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati
da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) e già prima
il decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 548 (Interventi per le aree
depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché
modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210), hanno introdotto il
meccanismo della rivalutazione annuale dell’indennizzo secondo il
T.I.P. (tasso di inflazione annualmente programmato). La rivalutazione
dell’indennizzo nella sua globalità doveva assicurare la non
alterazione del valore originariamente fissato ex lege, trattandosi di
indennizzo vitalizio con finalità assistenziali e non risarcitorie.
Pertanto, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate
violano l’art. 32 Cost. in quanto cristallizzano l’importo
dell’indennizzo ai valori del 1992, determinandone una progressiva
erosione a causa della svalutazione monetaria e non garantendo un
indennizzo equo e ragionevole.
Per le medesime ragioni le disposizioni in oggetto si porrebbero in
contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell’art.
35 della CEDU (recte: della Carta UE), che tutela la salute come «bene
primario» cui garantire «un elevato livello di protezione» nella
definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e le attività
dell’Unione.
1.4 — Il citato art. 11, commi 13 e 14, violerebbe anche gli artt. 24, 25, primo comma, 102, 104 e 111 Cost.
Ad avviso del rimettente, stante l’ingerenza, attraverso le
disposizioni censurate, del potere legislativo su quello giudiziario,
sarebbero lese l’indipendenza e l’autonomia della funzione giudiziaria,
con conseguente violazione degli artt. 102, 104, 111 Cost., nonché il
principio del giudice naturale precostituito per legge, con violazione
dell’art. 25, primo comma, Cost. e, infine, il diritto del cittadino ad
un giusto processo, tutelato dall’art. 111 Cost. e dagli artt. 6 CEDU e
47 Carta UE.
Inoltre, le disposizioni in esame si porrebbero in contrasto anche con
gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto sarebbe vanificato il diritto del
cittadino alla tutela giurisdizionale. In particolare, il citato
articolo 11, commi 13 e 14, nel fare salve le pronunce giurisdizionali
passate in giudicato alla data di entrata in vigore della norma, crea
una disparità ingiustificata di trattamento tra coloro che hanno già
adito l’autorità giudiziaria, percorrendo tutti i gradi di giudizio e
ottenendo una pronuncia favorevole alla rivalutazione, e coloro che
sono ancora sub iudice o che non hanno ancora adito l’autorità
giurisdizionale ovvero che hanno ottenuto sentenze favorevoli non
passate in giudicato.
Ulteriore argomento a sostegno di tale censura è quello per cui il ius
superveniens comporterebbe di fatto una estinzione dei processi in
corso (con compensazione delle spese o, peggio, la condanna del
ricorrente) e dunque una sostanziale vanificazione della «via
giurisdizionale quale mezzo per attuare un diritto preesistente», con
violazione del diritto di azione di cui all’art. 24 Cost.
Il contrasto si porrebbe non solo con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost.,
ma anche agli artt. 102 e 113 (recte: 111) Cost., in quanto
l’estinzione automatica di tutti i giudizi pendenti – con compensazione
delle spese o addirittura con la condanna del ricorrente, in quanto ex
lege si è avuta una negazione del diritto di quest’ultimo, con
soccombenza virtuale dell’assistito – comporterebbe una illegittima
interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione.
2. — Con memoria depositata in data 18 febbraio 2011 si è costituito in
giudizio T.C., chiedendo l’accoglimento della sollevata questione di
legittimità costituzionale.
La parte privata, nel condividere le argomentazioni sottese alla
ordinanza di rimessione, si sofferma sull’inquadramento della
fattispecie, anche alla luce della giurisprudenza della Corte
costituzionale. Al riguardo, pone in evidenza come al diritto
dell’individuo a misure di sostengo assistenziale, ai sensi degli artt.
2 e 38 Cost., si contrapponga il diritto dell’individuo ad un equo
indennizzo, discendente dagli artt. 2 e 32 Cost., nell’ipotesi di danno
irreversibile, non derivante da fatto illecito, che sia stato subito in
conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale (sentenza n. 118 del
1996).
In particolare, il diritto costituzionale all’indennizzo, il quale
trova fondamento negli artt. 2 e 32 Cost., è quello connesso ai danni
non «tollerabili», in quanto eccedenti «la temporaneità e scarsa
entità» (sentenza n. 307 del 1990), che l’individuo riporti a seguito
di trattamenti sanitari obbligatori ovvero di trattamenti promossi
dalla pubblica autorità nell’ambito di un programma di politica
sanitaria, per un interesse della collettività (sentenza n. 27 del
1998). In tal caso, i soggetti pubblici si assumono il rischio del
danno al diritto fondamentale della salute dell’individuo, che risulta
leso per effetto di trattamenti sanitari leciti (obbligatori o promossi
dalla pubblica autorità per interesse della collettività). Con
particolare riguardo al diritto all’indennizzo dovuto a coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (HCV), lo
stesso non risulterebbe direttamente assimilabile ad un “diritto
costituzionale” scaturente dagli artt. 2 e 32 Cost., ma sarebbe
riportabile ad una scelta discrezionale del legislatore, soggetta al
controllo della Corte sotto il profilo del rispetto della parità di
trattamento e del nucleo minimo di garanzia (sentenza n. 226 del 2000),
nonché sotto il profilo della ragionevolezza (sentenza n. 432 del 2005)
ovvero della “ragionevole” modulazione della disciplina rispetto agli
scopi perseguiti.
In merito la Corte costituzionale, dopo avere individuato la ratio
dell’indennizzo per danno da emotrasfusione nella «insufficienza dei
controlli sanitari fino ad allora predisposti», con assunzione da parte
del soggetto pubblico del rischio del danno irreversibile al «diritto
fondamentale dell’individuo», ha esteso la applicabilità della norma di
cui all’art. 1 della legge n. 210 del 1992, anche agli operatori
sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano
riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, a seguito di
contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da
epatiti (sentenza n. 476 del 2002) e ai soggetti che presentino danni
irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di
somministrazione di derivati del sangue (sentenza n. 28 del 2009).
Si tratterebbe, dunque, di una ratio e di un fondamento paralleli, e
non coincidenti, con quelli dell’indennizzo dovuto nel caso di “obbligo
legale” di trattamento sanitario o in situazioni equiparate. La parte
privata sottolinea come anche l’indennizzo per il danno da epatite
(HVC) da emotrasfusione sia indissolubilmente connesso alla tutela
della salute ex art. 32 Cost. e, sia pure per la scelta discrezionale
del legislatore su come attuare la tutela sanitaria medesima, trovi in
essa specifico fondamento.
Si evidenzia, altresì, come la previsione dell’indennizzo ai soggetti
che presentino danni irreversibili derivanti da epatite da
emotrasfusione rappresenti il corollario logico e ragionevole di un
assetto normativo – legge del 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati); legge del 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le
attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e
per la produzione di plasma derivati); decreto-legge del 30 ottobre
1987, n. 443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito
dalla legge del 29 dicembre 1987, n. 531; legge del 23 dicembre 1978,
n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); decreto del
Presidente della Repubblica del 24 agosto 1971, n. 1256 (Regolamento
per l'esecuzione della L. 14 luglio 1967, n. 592, concernente la
raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano); legge del 14
luglio 1967, n. 592 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano) – congegnato con controlli sull’attività emotrasfusionale e
sull’uso di sostanze ematiche o emoderivati a scopo terapeutico, con
conseguente assunzione in capo al soggetto pubblico, che quei controlli
è tenuto a far funzionare, del rischio del danno intollerabile al
«diritto fondamentale dell’individuo».
Che la ratio dell’indennizzo del danno da emotrasfusione sia da
rinvenire nel malfunzionamento delle terapie e nella insufficienza dei
controlli sulle stesse esercitate, si evincerebbe anche avuto riguardo
ai requisiti richiesti dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del
1992, individuati nella irreversibilità del danno e nel necessario
nesso causale tra l’uso terapeutico delle sostanze ematiche e il danno
stesso (l’epatite deve essere post-trasfusionale).
Il principio del libero consenso ai trattamenti sanitari comporterebbe
anche che esso si formi correttamente e sia pertanto “informato” (art.
3 della legge n. 219 del 2005), per cui i soggetti che abbiano
riportato danni irreversibili, derivanti da epatite da emotrasfusione,
devono essere indennizzati in quanto il consenso che hanno dato al
trattamento si è retto sulla premessa ingannevole che il rischio da
“malattie trasmissibili” sarebbe stato scongiurato da “sufficienti
controlli” pubblici. A tale indennizzo, sotto il profilo della ratio e
del fondamento, sarebbe assimilabile quello dei soggetti affetti da
sindrome da talidomide (art. 2, comma 363, della legge 27 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), che ha esteso
l’applicazione della legge n. 229 del 2005), determinata dalla
somministrazione dell’omonimo farmaco, in quanto, anche in tal caso,
l’indennizzo troverebbe fondamento nell’erroneo affidamento ingenerato,
in ordine alla scelta di assunzione del farmaco, da controlli pubblici
rivelatisi, a posteriori, insufficienti a prevenire il rischio
farmacologico cui erano destinati.
Quanto alle singole censure, la parte privata osserva, in primo luogo,
che è ingiustificata la disparità di trattamento (assunta violazione
degli artt. 2, 3, 32, 38 Cost., nonché degli artt. 2 e 14 della CEDU in
relazione all’art. 117, primo comma, Cost.) tra i titolari di
indennizzo per danni da emotrasfusione (o somministrazione di derivati
del sangue), per i quali è esclusa la integrale rivalutazione secondo
il tasso di inflazione, e i vaccinati e/o i soggetti affetti da
sindrome da talidomide, per i quali l’indennizzo è rivalutato
integralmente ex lege. In particolare, la irragionevolezza della
discriminazione emergerebbe con riguardo alla diversa disciplina
dell’indennizzo concernente la sindrome da talidomide, che presenta
ratio e fondamento omologhi a quelli dell’indennizzo per danno da
emotrasfusione.
In ordine alla censura concernente la incidenza delle disposizioni
censurate sulla misura dell’indennizzo per danno da emotrasfusione, in
termini di equità (assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della
Carta UE in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.), la parte
privata ritiene che la esclusione della rivalutazione di una componente
dell’indennizzo (ossia della somma corrispondente all’importo
dell’indennità integrativa speciale) verrebbe a contraddire
irragionevolmente la finalità e i presupposti legislativamente
assegnati all’indennizzo stesso, in quanto non garantirebbe
l’adeguamento nel tempo di quest’ultimo, ancorché ritenuto equo in
partenza. Invero, l’indennizzo, nella sua interezza, sarebbe
suscettibile di rivalutazione annuale secondo il tasso di inflazione
programmato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del
1992, e nessun riflesso avrebbe comportato il cosiddetto «blocco della
scala mobile», relativo alla indennità integrativa speciale, in quanto
il riferimento ad essa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della medesima
legge, varrebbe soltanto come criterio per stabilire la somma destinata
ad integrare l’indennizzo.
Infine, riguardo alla assunta indebita interferenza dell’attività
legislativa con quella giurisdizionale, la parte privata osserva, in
particolare, che l’art. 11, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, lungi
dal concretare una norma “interpretativa”, detterebbe una disciplina
transitoria che scinde l’applicazione della disposizione censurata da
quella che essa dovrebbe interpretare e che dovrebbe continuare ad
essere applicata nel significato reso chiaro dalla norma
“interpretativa”.
3. — Con atto depositato in data 22 febbraio 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.
3.1. — In primo luogo, la difesa erariale eccepisce il carattere
generico della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza
con riferimento all’art. 2 Cost. (recte: della CEDU), agli artt. 25,
primo comma, 102, 104, 111 Cost. e agli artt. 6 della CEDU e 47 della
Carta UE.
3.2. — Nel merito, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione non sarebbe fondata.
In particolare, in ordine alla dedotta violazione degli artt. 3 Cost. e
14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 117, primo comma, Cost.,
sotto il profilo del principio di uguaglianza e del divieto di
discriminazione, la difesa dello Stato osserva che la norma
interpretativa censurata – lungi dal creare una disparità di
trattamento tra i titolari di indennizzo ex lege n. 210 del 1992,
destinati, per effetto del d.l. n. 78 del 2010, a percepire il
beneficio senza la rivalutazione della componente commisurata
all’indennità integrativa speciale, e i titolari del medesimo
indennizzo, che lo percepiscano maggiorato della rivalutazione della
componente commisurata all’indennità integrativa speciale per effetto
di sentenze passate in giudicato – costituirebbe veicolo di
perequazione del trattamento di tali due categorie. Infatti, dopo
l’entrata in vigore dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del
2010, l’incremento periodico dell’indennità integrativa speciale non
troverebbe più titolo né nell’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del
1992, per come interpretato autenticamente, né nei giudicati i cui
effetti sono fatti salvi solo per i periodi da essi definiti, né,
infine, nei provvedimenti amministrativi la cui efficacia è cessata a
decorrere dall’entrata il vigore del d.l. n. 78 del 2010.
Il comma 14 dell’art. 11 del d.l. n. 78 del 2010 farebbe, infatti,
salva la già intervenuta corresponsione dell’adeguamento dell’indennità
integrativa speciale per il periodo coperto dalla sentenza, nel
rispetto del principio dell’intangibilità del giudicato, disponendo, al
tempo stesso, per il futuro la perdita di efficacia dei provvedimenti
amministrativi che dispongano l’adeguamento della detta indennità.
La difesa dello Stato precisa al riguardo che, stante il consolidamento
dell’orientamento giurisprudenziale nel senso della spettanza della
rivalutazione della indennità in questione (Cassazione, sezione lavoro,
sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894),
il Ministero della salute, con una direttiva dell’8 aprile 2008, aveva
stabilito che, nel dare attuazione ai titoli esecutivi che
riconoscessero il diritto alla rivalutazione di essa, si dovesse
estendere la corresponsione dell’adeguamento, non solo al periodo
coperto dal titolo esecutivo, ma anche al futuro.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’art. 11, comma
14, dispone la cessazione dell’efficacia proprio di quei provvedimenti
adottati in esecuzione della direttiva ministeriale dell’8 aprile 2008,
fermi restando gli effetti da essi prodotti fino alla data di entrata
in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e gli effetti esplicati da sentenze
passate in giudicato per i periodi da esse definiti. Ne conseguirebbe
che i titolari di indennizzo che hanno ottenuto in passato giudicati
favorevoli – i cui effetti sono salvi solo per i periodi da essi
definiti – e che abbiano continuato a percepire l’indennizzo
comprensivo della rivalutazione dell’indennità per effetto di
provvedimenti adottati in base alla direttiva ministeriale 8 aprile
2008, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 riceveranno
l’indennizzo ricalcolato alla luce del significato dell’art. 2, comma
2, della legge n. 210 del 1992, come esplicitato dalla legge di
interpretazione. L’indennizzo effettivamente corrisposto dovrà essere
quindi quantificato per tutti gli aventi diritto senza l’adeguamento
dell’indennità integrativa speciale, tornando all’importo originario
erogato ai titolari dell’indennizzo che non abbiano mai ottenuto un
titolo esecutivo che riconoscesse loro il diritto alla rivalutazione
della componente commisurata a detta indennità.
Con riguardo all’ulteriore profilo in cui si manifesterebbe la dedotta
violazione del principio di eguaglianza, ovvero la pretesa disparità di
trattamento tra i titolari dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 non
rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e
assistenziali, in particolar modo i vaccinati (art. 1, comma 4, della
legge n. 229 del 2005) ed i soggetti affetti da sindrome da talidomide
(art. 1, comma 4, del d.m. n. 163 del 2009, attuativo dell’art. 2,
comma 363, della legge n. 244 del 2007), per i quali l’indennizzo è
integralmente rivalutato ex lege, la difesa erariale osserva che si
tratterebbe di categorie non equiparabili tra loro, in quanto il
diverso beneficio indennitario nascerebbe differenziato ab origine,
essendo il rispettivo ammontare comunque diverso, a prescindere dalla
rivalutabilità o meno della componente commisurata all’indennità
integrativa speciale inclusa nella base di calcolo. In particolare, i
soggetti danneggiati da vaccino ex art. 1, comma 1, della legge n. 210
del 1992 e i soggetti affetti da «sindrome da talidomide» avrebbero
diritto, in ogni caso, ad un importo maggiore rispetto ai soggetti
elencati nei commi 2 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 210 del
1992, ovvero ad un importo che per i “talidomidici” è multiplo
dell’indennizzo-base di cui all’art. 2 della legge n. 210 del 1992 e
per i vaccinati si aggiunge a quest’ultimo. La previsione di una
differente quantificazione dell’indennizzo per le diverse categorie di
aventi diritto allo stesso beneficio rientrerebbe nella discrezionalità
del legislatore, avuto riguardo alla diversa fattispecie genetica del
danno, al diverso grado di partecipazione dello Stato nella sua
causazione e alla diversa percezione, in termini di solidarietà
sociale, dell’esigenza di “socializzare”, attraverso lo strumento
indennitario, il pregiudizio alla salute prodottosi. Peraltro, ad
avviso della difesa erariale, qualora si dovesse riconoscere la
rivalutazione della componente commisurata all’indennità in questione
dell’indennizzo, la diversa entità dei benefici indennitari denunciata
dal rimettente resterebbe ferma, atteso che l’indennità integrativa
speciale inclusa nel calcolo dell’indennizzo spettante ai vaccinati e
ai “talidomidici” subirebbe, in tal modo, una doppia rivalutazione,
essendo l’indennizzo spettante a queste categorie comunque interamente
rivalutato ex lege.
3.3. — Quanto alla assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della
CEDU (recte Carta UE), per insufficienza dell’indennizzo, quantificato
secondo quanto disposto dalla norma interpretativa, rispetto al diritto
alla salute (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), la difesa
dello Stato osserva che la stessa Corte costituzionale nella sentenza
n. 27 del 1998 (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 , comma 2, della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui non prevede gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria dell’assegno una tantum ivi previsto in favore del
danneggiato da vaccinazione) ha affermato che rientra nella
discrezionalità del legislatore operare le valutazioni nella
predisposizione dei mezzi necessari a fare fronte agli obblighi dello
Stato in materia di diritti sociali, mentre compete alla Corte
garantire la misura minima essenziale di protezione dei diritti,
potendo valutare l’equità dell’indennizzo nel senso di verificare se
esso risulti o meno «tanto esiguo da vanificare, riducendolo ad un nome
privo di concreto contenuto, il diritto all’indennizzo stesso, diritto
che, da un punto di vista costituzionale, è stabilito nell’an ma non
nel quantum ».
Se, dunque, la Corte costituzionale ha ritenuto che la mancata
previsione del diritto agli interessi e alla rivalutazione sull’assegno
una tantum non ne comporti l’iniquità, ciò, ad avviso del Presidente
del Consiglio dei ministri, dovrebbe valere anche nel caso della
mancata previsione della rivalutazione automatica di una sola
componente dell’indennizzo, stante l’identità di scopo dell’assegno una
tantum e dell’indennizzo stesso, finalizzati a compensare,
rispettivamente per il passato e il futuro, il danno alla salute
provocato da trattamenti sanitari leciti.
3.4. — Infine, quanto alla censura inerente agli artt. 3, 24, 102, 104
e 113 (recte: 111) Cost., per cui, con l’entrata in vigore dell’art. 11
del d.l. n. 78 del 2010, si determinerebbe una «estinzione di fatto» di
tutti i giudizi pendenti, aventi ad oggetto la spettanza della
rivalutazione della componente dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992
commisurata all’indennità integrativa speciale, con sostanziale
vanificazione del diritto alla tutela giurisdizionale, la difesa dello
Stato osserva che la stessa Corte costituzionale ha affermato la
legittimità delle norme interpretative retroattive che si limitino ad
esplicitare uno dei possibili significati della norma interpretata
(sentenze n. 135 e n. 274 del 2006). Di fronte a situazioni di
incertezza interpretativa di una norma, come nel caso di specie, la
sopravvenienza in corso di causa di una legge, che tra i vari
significati possibili individua quello corretto, non impedisce al
giudice di pronunciarsi nel merito, sia pure attenendosi al significato
che il legislatore ha indicato come corretto in sede di interpretazione
autentica, né gli preclude di statuire sulle spese, ripartendole in
base alle norme vigenti (rientrando, peraltro, nella normale alea
giudiziale la prevalenza di un’interpretazione favorevole o sfavorevole
alla tesi prospettata da colui che agisce).
4. — Con atto depositato in data 22 febbraio 2011, sono intervenuti nel
giudizio di legittimità costituzionale la AMEV, Associazione Malati
Emotrasfusi e Vaccinati, in persona del presidente pro-tempore, nonché
numerosi associati indicati nell’atto di intervento stesso, svolgendo
una serie di argomentazioni a sostegno della sospettata illegittimità
costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010.
4.1. ― In data 31 maggio 2011 la parte privata e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie illustrative.
5. ― Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con due
ordinanze del 30 ottobre 2010 (r. o. nn. 57 e 58 del 2011), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102,
104, 111 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’
art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, nella n. 122 del 2010.
5.1. — In entrambe le ordinanze, il rimettente, premette che, nei
rispettivi giudizi principali, i ricorrenti, quali beneficiari
dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992, avendo contratto
epatite HCV a seguito di trasfusioni, hanno chiesto l’accertamento del
diritto a percepire la rivalutazione monetaria dell’indennità
integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge,
costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento, sulla base
del tasso di inflazione programmato.
5.2. — Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo osserva che,
sulla base delle disposizioni censurate, i ricorsi introduttivi dei
rispettivi giudizi principali dovrebbero essere rigettati.
5.3. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente svolge le
medesime argomentazioni di cui alla ordinanza del Tribunale di
Reggio-Emilia del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011).
6. — Con atti depositati in data 21 aprile 2011 (r. o. n. 57 del 2011 e
n. 58 del 2011), è intervenuto il Presidente del Consiglio del
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata, sulla base delle medesime argomentazioni di cui all’atto di
intervento nel giudizio r. o. n. 17 del 2011.
7. — Nel giudizio r. o. n. 57 del 2011, con atto depositato in data 20
aprile 2011, sono intervenuti nel giudizio di legittimità
costituzionale la AMEV, Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati, in
persona del presidente pro-tempore, nonché la sua associata sig.ra
M.G.L., svolgendo una serie di argomentazioni a sostegno della
sospettata illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14,
del d.l. n. 78 del 2010.
7.1. — La AMEV e la parte privata M.G.L. premettono di avere un
interesse diretto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma censurata. In particolare, la associata sig.ra M.G.L.
sottolinea di essere costituita in altro giudizio dinanzi al Tribunale
di Oristano, sezione previdenza, che ritenendo la decisione della
controversia dipendente dall’esito del giudizio di costituzionalità
sull’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in
legge n. 12 del 2010, ha sospeso il detto procedimento, in attesa della
decisione della Corte costituzionale.
7.2. — Nel detto atto di intervento sono svolte le medesime
argomentazioni di cui all’atto di intervento della AMEV nel giudizio r.
o. n.17 del 2011.
8. — In data 27 luglio 2011, nei giudizi r. o. n. 57 e n. 58 del 2011,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie
illustrative, con le quali, nel riportarsi a quanto già dedotto con i
rispettivi atti di intervento, chiede dichiararsi inammissibile, e
comunque non fondata, la questione di legittimità costituzionale. Nella
memoria depositata nel giudizio r. o. n. 57 del 2011, la difesa dello
Stato eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità degli interventi
della sig.ra L. M. G. e della AMEV.
9. — Il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza del 13 gennaio 2011 (r. o. n. 97 del 2011) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
9.1. — Il rimettente premette che nel giudizio principale il
ricorrente, quale beneficiario dell’indennizzo previsto dalla legge n.
210 del 1992, avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, ha
chiesto l’accertamento del diritto a percepire la rivalutazione
monetaria sulla indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma
2, della medesima legge, costituente parte integrante dell’indennizzo
in godimento, sulla base del tasso di inflazione programmato.
Il giudice a quo pone in evidenza come la questione della rivalutazione
della componente, di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del
1992, sia stata oggetto in giurisprudenza di decisioni contrastanti,
rilevando, tuttavia, che le Corti di merito continuano ad adeguarsi al
precedente orientamento, riconoscendo la rivalutazione monetaria
dell’intero indennizzo.
Il giudice a quo, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni
censurate, la cui adozione sarebbe scaturita dalla riferita difformità
interpretativa in ordine all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del
1992, pone in rilievo come, sulla base di tale intervento normativo, il
ricorso del giudizio principale sarebbe da rigettare. Da qui la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, ad avviso del
giudice a quo, la norma censurata, pur qualificandosi come di
interpretazione autentica, in realtà introdurrebbe una vera e propria
modifica legislativa con violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo
della ragionevolezza e uguaglianza di trattamento, dell’art. 32 Cost.
nonché degli artt. 14 e 25 della CEDU.
9.2. — In particolare, il citato art. 11, commi 13 e 14, violerebbe
l’art. 3 Cost. e l’art. 14 CEDU, determinando una illegittima disparità
di trattamento tra coloro il cui indennizzo ex lege n. 210 del 1992
(avente finalità assistenziali e non risarcitorie), per effetto del
d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro che
percepiscono l’indennizzo rivalutato sulla base delle numerose sentenze
conformi all’orientamento giurisprudenziale sopra riferito, nonché tra
i titolari di indennizzo ex lege n.210 del 1992 non rivalutato e gli
altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in
particolar modo i vaccinati (art.1, comma 4, della legge n. 229 del
2005) e i soggetti affetti da sindrome da talidomide (art.1, comma 4,
del d. m. n. 163 del 2009), per i quali l’indennizzo è integralmente
rivalutato ex lege.
9.3. — Il rimettente ritiene che l’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n.
78 del 2010 violi anche il diritto alla salute sancito dall’art. 32
Cost. e dall’art. 25 della CEDU, in quanto la misura dell’indennizzo,
ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe
equa rispetto al danno subito da rapportare al pregiudizio alla salute,
tanto più che gli aumenti Istat dell’indennizzo (al netto
dell’indennità integrativa speciale) dal 1992 in poi sarebbero stati
modesti e l’indennità stessa, nel periodo in questione, sarebbe stata
ferma ad euro 1.028,66 (bimestrali).
Il giudice a quo sottolinea, al riguardo, che l’indennizzo ex lege n.
210 del 1992 è composto da due parti: l’indennizzo «in senso stretto»,
di cui al primo comma dell’art. 2, soggetto a rivalutazione (e
costituente solo il 5 per cento dell’intero indennizzo) e la somma
corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui al secondo
comma del medesimo articolo, non rivalutata (costituente il 95 per
cento circa dell’indennizzo totale). La rivalutazione di una quota
minima dell’indennizzo avrebbe comportato una progressiva e
ingiustificata perdita di valore delle somme originariamente stabilite
a titolo di indennizzo a favore del soggetto danneggiato
irreversibilmente da HIV, epatite post-trasfusionale e da vaccinazione.
Pertanto, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate
violano l’art. 32 Cost. in quanto cristallizzano l’importo
dell’indennizzo ai valori del 1992, determinandone una progressiva
erosione a causa della svalutazione monetaria e non garantendo un
indennizzo equo e ragionevole.
10. — Con memoria depositata in data 1° giugno 2011 si è costituita la
parte privata F.L., chiedendo preliminarmente che sia disposta la
riunione del giudizio r. o. n. 97 del 2011 a quelli r. o. n. 17, 57,
58, 88 del 2011, e, nel merito, che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale della norma censurata per violazione degli artt. 3, 32,
38, 101, 102, 104, Cost. nonché 117, primo comma, Cost. in relazione
agli artt. 6, paragrafo 1, e 14 CEDU, letto congiuntamente agli artt. 2
e 8 CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1.
10.1. — La parte privata F.L., nel dedurre la violazione degli artt.
101, 102, 104 Cost., ricorda la giurisprudenza della Corte
costituzionale in merito ai limiti delle norme (retroattive) di
interpretazione autentica. Ad avviso della parte privata, il censurato
comma 14, nel disporre «la cessazione, dalla data di entrata in vigore
del decreto, della efficacia dei provvedimenti emanati al fine di
rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo
esecutivo», esplicherebbe effetti sul giudicato. Infatti, diversi
ricorrenti ai quali era stato riconosciuto un determinato indennizzo si
vedrebbero sottrarre una notevole quota di quanto assegnato loro in
precedenza.
La parte privata richiama, in merito, alcune pronunce di illegittimità
costituzionale di norme comportanti la decurtazione dei trattamenti
pensionistici, in quanto lesive di altri e preminenti beni della vita
dei soggetti beneficiari (sentenze n. 566 del 1989; n. 204 del 1992; n.
822 del 1988).
La medesima parte richiama anche pronunce della Corte costituzionale in
tema di tutela dell’affidamento del privato cittadino nella sicurezza
giuridica, la cui lesione è tanto più grave quando colpisca soggetti a
reddito non elevato, i quali abbiano destinato i trattamenti
previdenziali al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della
famiglia (sentenze n. 282 del 2005, n. 397 del 1994; n. 39 del 1993).
10.2. — La parte privata deduce, altresì, la violazione dell’art. 32 Cost. letto insieme con l’art. 2 Cost.
Essa ricorda che la Corte di cassazione, sezione lavoro del 28 luglio
2005, n. 15894, nell’affermare la rivalutabilità della indennità
integrativa speciale, ha richiamato le pronunce della Corte
costituzionale n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996, con le quali si era
evidenziata la necessità di garantire un equo ristoro a coloro che
avessero contratto infezioni a seguito di vaccinazioni obbligatorie.
E, ancora, la parte privata richiama le sentenze della Corte
costituzionale n. 88 del 1979 e n. 184 del 1986, a sostengo di un
completo ristoro nel caso di lesione di diritti tutelati dalla
Costituzione (il diritto alla salute ex art. 32 Cost. sarebbe l’unico
espressamente dichiarato «fondamentale» dalla Costituzione stessa).
10.3. — F.L. assume anche il contrasto delle disposizioni censurate con
l’art. 117, primo comma, Cost. stante la violazione dell’art. 6,
paragrafo 1, CEDU in tema di diritto all’equo processo (obbligo imposto
anche dall’art. 47 della Carta UE).
La CEDU ha affermato che, sebbene non sia precluso al legislatore in
materia civile di adottare nuove disposizioni retroattive per regolare
diritti derivanti da una legge esistente, il principio dello stato di
diritto e la nozione di giusto processo di cui all’art. 6 CEDU
impediscono qualsiasi ingerenza del legislatore – salvo che per
impellenti motivi di interesse generale – nell’amministrazione della
giustizia volta ad influenzare la decisione giudiziaria di una singola
controversia (tra le tante, CEDU, Grande Camera, 29 marzo 2006,
Scordino contro Italia).
Ad avviso della parte privata, nel caso di specie, lo Stato parte in
causa ha assunto il ruolo di Stato legislatore, al fine di emanare una
norma che nega al ricorrente il riconoscimento del proprio diritto alla
rivalutazione e che, nell’interpretazione denegata, verrebbe ad
incidere sull’esito di un giudizio in corso assegnando un indebito
vantaggio all’amministrazione convenuta e cancellando gli effetti di
una precedente sentenza favorevole.
Detti principi sono stati ribaditi dalla CEDU nella sentenza 21 giugno
2007, Scanner e altri contro Francia, secondo cui si verifica
un’ingerenza nei diritti processuali qualora una legge sia stata
introdotta dopo l’inizio del processo avviato dal privato contro lo
Stato, (…) senza fare salvi i processi pendenti prima della sua entrata
in vigore, nonché nella sentenza 11 febbraio 2010, Javague contro
Francia, in base alla quale lo Stato aveva compromesso i diritti dei
ricorrenti garantiti dall’art. 6, intervenendo in maniera decisiva per
orientare in suo favore l’esito imminente della procedura di cui era
parte.
La parte privata ricorda come la CEDU – nelle citate sentenze – abbia
affermato che «i motivi imperativi di interesse generale» che
potrebbero giustificare l’applicazione delle norme retroattive con
incidenza sui giudizi pendenti, non si possono ravvisare nelle mere
esigenze finanziarie connesse al rischio derivante dalla soccombenza
nei giudizi avviati dallo Stato amministrazione.
Si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 311 del
2009, nella quale si è riconosciuta la potenziale incompatibilità con
il principio del giusto processo di interventi legislativi sopravvenuti
che modifichino retroattivamente in senso sfavorevole per gli
interessati le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui
lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti
all’epoca della modifica.
Alla luce della giurisprudenza della CEDU e costituzionale richiamata
appare evidente, ad avviso della parte privata, che la norma di
interpretazione autentica censurata abbia lo scopo di interferire
indebitamente sulle iniziative giudiziarie già promosse nei confronti
dello Stato al fine di tutelarne gli interessi finanziari in assenza di
motivi imperiosi di carattere generale, con violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost. per il tramite dell’art. 6 CEDU.
10.4. — La parte privata deduce anche la violazione dell’art. 3 Cost. e
dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 14 CEDU, letto
congiuntamente agli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al
rispetto della vita privata e familiare) CEDU e all’art. 1 del
Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), e in relazione all’art.
21 della Carta UE.
Infatti, ad avviso della parte privata, le disposizioni censurate
determinano una disparità di trattamento irragionevole tra vaccinati
obbligatori (per i quali l’art. 1, comma 4, della legge n. 229 del 2005
ha sancito la rivalutabilità annuale dell’intero importo
dell’indennizzo) e affetti da sindrome da talidomide (con decreto
ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 il legislatore ha ribadito il
principio della integrale rivalutazione annuale dell’indennizzo), da un
lato, e soggetti emotrasfusi, dall’altro.
L’esistenza di una «differenza di trattamento» presuppone l’analogia o
compatibilità delle situazioni che vengono in rilievo (in tal senso,
CEDU 18 febbraio 1999, Larkos contro Cipro; 27 marzo 1998, Petrovic
contro Austria; 18 febbraio 1991, Fredin contro Svezia) e, per non
incorrere nella violazione dell’art. 14 CEDU, si deve fondare su di una
giustificazione oggettiva e ragionevole (CEDU 23 luglio 1968, Affare
linguistico belga).
La parte privata richiama, al riguardo, una recente sentenza che ha
riconosciuto la violazione dell’art. 14 CEDU, letto congiuntamente
all’art. 2, in relazione al diverso trattamento riservato a soggetti
talassemici contagiati da emoderivati infetti rispetto a quello
riservato a soggetti emofiliaci infettati allo stesso modo (sentenza 30
aprile 2009, Glor contro Svizzera; nel senso del divieto di
discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche e sulla
disabilità anche CEDU 1° dicembre 2009, G. N. e altri contro Italia).
11. — Con atto depositato in data 20 giugno 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. La difesa erariale riporta sostanzialmente, in
riferimento ai parametri costituzionali evocati (art. 3 e 32 Cost.), le
medesime argomentazioni di cui agli atti di intervento negli altri
giudizi di cui sopra, precisando, nel caso di specie, la erroneità
della indicazione dell’art. 25 CEDU, in quanto trattasi di norma non
vertente in materia di diritto alla salute.
12. — Con atto depositato in data 27 giugno 2011 è intervenuto il
Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, in persona del
Presidente pro-tempore, chiedendo che sia dichiarata rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni censurate per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25,
32, 38, 77, 101, 104, 111 e 117 Cost., nonché con gli artt. 2, 14, 35
della CEDU, e per l’effetto, che sia dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
13. — In data 27 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato memoria illustrativa, con la quale, nel riportarsi a
quanto già dedotto con l’atto di intervento, chiede dichiararsi la
inammissibilità dell’intervento del Coordinamento nazionale danneggiati
da vaccino nonché infondata la questione di legittimità costituzionale.
14. — Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro,
con ordinanza del 15 dicembre 2010 (r. o. n. 98 del 2011) ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, d.l. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010
14.1. — Il rimettente premette che, nel giudizio principale, il
ricorrente, quale beneficiario dal maggio del 2001, dell’indennizzo
previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha chiesto l’accertamento del
diritto a ricevere la rivalutazione monetaria dell’indennità
integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge.
Il giudice a quo sottolinea che la giurisprudenza, a partire da
Cassazione, sentenza n. 15894 del 2005, ha sempre interpretato la
disposizione, di cui all’art. 2 della legge n. 210 del 1992, nel senso
della rivalutabilità della componente di cui al comma 2 dell’art. 2
della legge n. 210 del 1992. Tale principio è stato seguito anche dalla
giurisprudenza di merito prevalente.
Con la sentenza 13 ottobre 2009, n. 21703, confermata dalla sentenza 19
ottobre 2009, n. 22212, la Corte di cassazione si è discostata da tale
orientamento statuendo che la rivalutazione non è dovuta sulla
integrazione. I giudici di merito, nonostante ciò, continuano ad
adeguarsi al precedente orientamento, riconoscendo la rivalutazione
monetaria dell’intero indennizzo.
Il giudice a quo, dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni
censurate, la cui adozione sarebbe scaturita dalla riferita difformità
interpretativa in ordine all’art. 2, comma 2, della legge n. 2010 del
1992, pone in rilievo come, sulla base di tale intervento normativo, il
ricorso del giudizio principale sarebbe da rigettare. Da qui la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
14.2. — Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, ad avviso
del giudice a quo, la norma censurata, che avrebbe effettivamente
natura interpretativa e non innovativa, contrasterebbe con gli artt. 3
e 38, primo comma, Cost.
Il rimettente osserva che gli indennizzi ai soggetti affetti da epatite
post-trasfusionale hanno natura assistenziale e non di «equo ristoro»
della salute lesa (sentenza della Corte costituzionale n. 342 del
2006). Ricorda che, in ordine a tali misure di sostegno, la
giurisprudenza costituzionale ha anche affermato che «il diritto a
misure di sostegno assistenziale in caso di malattia, alla stregua
dell’art. 38 Cost., non è indipendente dal necessario intervento del
legislatore nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della
qualità, della misura e delle modalità di erogazione delle provvidenze
da adottarsi, nonché della loro gradualità, in relazione a tutti gli
elementi di natura costituzionale in gioco, compresi quelli finanziari,
la cui ponderazione rientra nell’ambito della sua discrezionalità». È
stato, inoltre, sottolineato che non mancano «alla Corte gli strumenti
di controllo delle scelte del legislatore sotto il profilo specialmente
del rispetto della parità di trattamento e del nucleo minimo della
garanzia, ma tali strumenti non le consentono di sostituire alle
necessarie valutazioni politiche del legislatore una propria decisione
che, in mancanza di criteri giuridico-costituzionali predeterminati, si
risolverebbe in un’esorbitanza in un campo che non le è proprio e nel
quale trovano applicazione gli strumenti ordinari dell’assistenza
sociale anche in relazione alle menomazioni alla salute di cui è
questione» (sentenza n. 226 del 2000).
Il rimettente richiama, altresì, la giurisprudenza della Corte
costituzionale secondo cui ai crediti per le prestazioni assistenziali
previste dal primo comma dell’art. 38 Cost. deve essere concessa la
medesima tutela attribuita ai crediti previdenziali contro i danni da
ritardo dell’adempimento (art. 429, terzo comma, del codice di
procedura civile). In particolare, le prestazioni assistenziali di cui
al primo comma dell’art. 38 Cost. hanno lo scopo di garantire ai
cittadini inabili e bisognosi «il minimo esistenziale, i mezzi
necessari per vivere», mentre il secondo comma dello stesso articolo
garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura
sussistenza materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori
esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori (sentenza n. 196 del
1993).
Pertanto, ad avviso del rimettente, se la esclusione di un meccanismo
di difesa dai mutamenti del potere di acquisto incidesse negativamente
sulla adeguatezza delle prestazioni previdenziali (sulla perequazione
dei trattamenti pensionistici sono richiamate le sentenze n. 316 del
2010; n. 372 del 1998; n. 31 del 1986; n. 349 del 1985), tale
conclusione dovrebbe valere anche per le prestazioni assistenziali,
stante il principio di «maggiore meritevolezza» di cui alla sentenza n.
196 del 1993.
La previsione della mancata rivalutazione della somma corrispondente
all’importo della indennità integrativa speciale non assicura, stante
la svalutazione monetaria, la conservazione del potere di acquisto
dell’importo ritenuto in origine adeguato. Da qui il dubbio di
incostituzionalità della disposizione censurata in riferimento agli
artt. 3 e 38 primo comma, Cost., sotto il profilo della ragionevolezza
e della adeguatezza delle prestazioni assistenziali.
Quanto all’evocato art. 3 Cost., come parametro di ragionevolezza, il
rimettente osserva che la Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza
n. 21703 del 2009, ha identificato la ratio della integrazione
dell’indennizzo di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992
con una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale nella
necessità di impedire o attenuare gli effetti della svalutazione
monetaria. La disposizione censurata, nell’escludere la rivalutazione
della detta componente dell’indennizzo, appare irragionevole in quanto
contraria alla funzione di essa.
15. — Con atto depositato in data 20 giugno 2011 è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
In particolare, la difesa erariale nega che dalla finalità
essenzialmente solidaristica e assistenziale dell’indennizzo, nel caso
di danni determinati da emotrasfusione, si possa fare discendere un
necessario adeguamento di tutte le sue componenti, compresa quella
commisurata all’indennità integrativa speciale, pena la violazione del
contenuto economico del diritto e la conseguente violazione dell’art.
38 Cost.
In primo luogo, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,
dall’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.
38 Cost., resterebbero irragionevolmente fuori i casi dei soggetti
aventi diritto all’indennizzo in quanto danneggiati da vaccinazione
obbligatoria, per i quali il fondamento del beneficio risiede negli
artt. 2 e 32 Cost.
Inoltre, il fatto che l’istituto assistenziale prescinda completamente
dalle condizioni reddittuali dell’avente diritto comporta che il
riferimento all’art. 38 Cost. vada letto in senso ampio, senza
necessariamente desumerne la necessità di un adeguamento al costo della
vita di tutte le componenti dell’indennizzo.
Infine, se la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27 del 1998, ha
ritenuto che la mancata previsione del diritto agli interessi e alla
rivalutazione sull’assegno una tantum non ne comporti l’iniquità nel
senso di renderlo talmente esiguo da ridurlo ad un «nome privo di
concreto contenuto», ciò, ad avviso del Presidente del Consiglio dei
ministri, dovrebbe a maggior ragione valere anche nel caso della
mancata previsione della rivalutazione di una sola componente
dell’indennizzo, stante l’identità di scopo dell’assegno una tantum e
dell’indennizzo stesso, entrambi finalizzati a compensare –
rispettivamente per il passato e per il futuro – il danno alla salute
provocato da trattamenti sanitari leciti. Nel caso di specie, peraltro,
un adeguamento di valore dell’indennizzo nel corso del tempo sarebbe
comunque assicurato dal meccanismo della rivalutazione annuale
riguardante la sola componente “assegno”.
16. — Con atto depositato in data 27 giugno 2011 è intervenuto il
Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, in persona del
Presidente pro-tempore, chiedendo che sia dichiarata rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni censurate per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25,
32, 38, 77, 101, 104, 111 e 117 Cost., nonché con gli artt. 2, 14, 35
della CEDU, e per l’effetto, la illegittimità costituzionale dell’art.
11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni,dalla legge n. 122 del 2010.
17. — Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro,
con ordinanza del 18 gennaio 2011 (r o. n. 88 del 2011) ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, d.l. n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010.
17.1. — Il rimettente premette che, nel giudizio principale, il
ricorrente, quale beneficiario dal maggio del 2001 dell’indennizzo
previsto dalla legge n. 210 del 1992, ha chiesto l’accertamento del
diritto a percepire la rivalutazione monetaria dell’indennità
integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge.
Il giudice a quo, a sostegno della detta questione, svolge le medesime
argomentazioni di cui alla ordinanza del 15 dicembre 2010 (r. o. n. 98
del 2011).
18. — Con atto depositato in data 14 giugno 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata sulla base delle medesime argomentazioni di cui
all’atto di intervento nel giudizio r. o. n. 98 del 2011.
Considerato in diritto
1. — I Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Tempio Pausania e
Alessandria, tutti in funzione di giudici del lavoro, con le sei
ordinanze indicate in epigrafe hanno nel complesso sollevato – in
riferimento agli articoli 3, 24, 25 comma primo, 32, 38, 102, 104, 111,
117, primo comma, della Costituzione – questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 11, commi 13 e 14, decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. — I rimettenti premettono che, nei giudizi principali, le parti
ricorrenti, quali beneficiarie dell’indennizzo previsto dalla legge 25
febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come modificata dalla
legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche e integrazioni alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati
da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), avendo
contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, hanno chiesto
l’accertamento del diritto a riscuotere la rivalutazione monetaria,
sulla base del tasso d’inflazione programmato, della somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui
all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante
dell’indennizzo in godimento.
Dopo aver dato atto dei contrasti emersi sul punto nella giurisprudenza
di legittimità, i giudici a quibus considerano non manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa
censurata (ovvero l’art. 11, commi 13 e 14, comma, quest’ultimo,
censurato da tutti i giudici a quibus, salvo il Tribunale di
Alessandria, del d.l. n. 78 del 2010), convertito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, ritenendo che essa
violi:
(r. o. nn. 17, 57, 58 del 2011):
a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e
dell’uguaglianza, per l’illegittima disparità di trattamento tra coloro
il cui indennizzo, per effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà
essere rivalutato e coloro che riscuotono l’indennizzo rivalutato sulla
base delle sentenze che hanno riconosciuto il relativo diritto, nonché
tra i titolari di indennizzo non rivalutato e gli altri titolari di
prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i
vaccinati e le persone affette da sindrome da talidomide, per i quali
l’indennizzo è integralmente rivalutato ex lege;
b) l’art. 117, primo comma, Cost., stante la violazione delle norme
convenzionali di cui all’art. 2 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora
in avanti, CEDU), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4
agosto 1955, n. 848, norma che tutela il diritto alla vita, nonché di
cui all’art. 14 della medesima CEDU che sancisce il divieto di
discriminazione, in quanto, tenuto conto della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo sul concetto di distinzione
discriminatoria – da ritenere tale se manca di una giustificazione
obiettiva e ragionevole e, cioè, se la distinzione non persegua uno
scopo legittimo o se non c’è un rapporto di ragionevole proporzionalità
tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato – sarebbe palesemente
irragionevole ed illegittima la discriminazione tra coloro che hanno
già ottenuto la rivalutazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210
del 1992 e coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento, e tra
questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo, in particolar modo i
vaccinati e gli affetti da sindrome da talidomide;
c) l’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute, nonché l’art.
117, primo comma, Cost., stante la violazione dell’art. 35 CEDU (recte:
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che tutela
la salute quale bene primario cui dover garantire «un livello elevato
di protezione» nella definizione e nell’attuazione di tutte le
politiche e attività dell’Unione, in quanto la misura dell’indennizzo,
ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe
equa rispetto al danno subìto, da riferire al pregiudizio alla salute,
avuto riguardo alla progressiva elusione a causa della svalutazione
monetaria;
d) gli artt. 25, primo comma, 101, 102, 104, 111 Cost., in quanto, per
l’ingerenza attraverso le disposizioni censurate del potere legislativo
su quello giudiziario, sarebbero lesi l’indipendenza e l’autonomia
della funzione giudiziaria, il principio del giudice naturale
precostituito per legge e il diritto del cittadino ad un giusto
processo;
e) l’art. 24 Cost., perché le disposizioni censurate, nel fare salve le
pronunzie giurisdizionali passate in giudicato alla data di entrata in
vigore della norma, creerebbero una ingiustificata disparità di
trattamento tra coloro che hanno già ottenuto una decisione favorevole
alla rivalutazione e coloro che sono ancora sub iudice o che non hanno
ancora adito l’autorità giudiziaria ovvero che hanno ottenuto sentenze
favorevoli non passate in giudicato, onde sarebbe vanificato il diritto
del cittadino alla tutela giurisdizionale. Inoltre, il ius superveniens
comporterebbe, di fatto, una estinzione dei processi in corso e,
dunque, una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale quale
mezzo per attuare un diritto preesistente, con violazione del diritto
di azione;
f) gli artt. 102 e 113 (recte: 111) Cost., in quanto l’estinzione
automatica di tutti i giudizi pendenti comporterebbe una illegittima
interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione.
Sarebbero altresì violati:
(r. o. n. 97 del 2011):
g) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e
dell’uguaglianza, per la illegittima disparità di trattamento tra
coloro il cui indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, per
effetto del d.l. n. 78 del 2010, non potrà essere rivalutato e coloro
che riscuotono l’indennizzo rivalutato sulla base delle sentenze
conformi all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla
rivalutazione, nonché tra i titolari del detto indennizzo non
rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche o
assistenziali, in particolare i vaccinati e le persone affette da
sindrome da talidomide, per i quali l’indennizzo è integralmente
rivalutato ex lege;
h) l’art. 32 Cost., in quanto la misura dell’indennizzo, ritenuta non
rivalutabile per l’intero nelle sue componenti, non sarebbe equa
rispetto al danno subìto da riferire al pregiudizio alla salute, avuto
riguardo alla progressiva erosione conseguente alla svalutazione
monetaria.
Infine, risulterebbero violati
(r. o. nn. 88 e 98 del 2011):
i) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, perché la
disciplina censurata, nel prevedere la non rivalutabilità della somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui
all’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, sarebbe irragionevole
siccome contraria alla funzione stessa di detta indennità, identificata
dalla Corte di cassazione (sentenza n. 21703 del 2009) nella necessità
d’impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria;
l) l’art. 38, primo comma, Cost., sotto il profilo della adeguatezza
delle prestazioni assistenziali, in quanto, premesso che l’indennizzo
corrisposto ai soggetti affetti da epatite o HIV post-trasfusionale
concreta una misura di sostegno economico fondata sulla solidarietà
collettiva a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, la
previsione della mancata rivalutazione della somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale non assicura, stante la
svalutazione monetaria, la conservazione del potere di acquisto della
somma ritenuta in origine adeguata.
3. — Le sei ordinanze indicate in epigrafe censurano la medesima
normativa (art. 11, commi 13 e 14, d.l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010), con
argomentazioni identiche o analoghe. Pertanto, i relativi giudizi di
legittimità costituzionale devono essere riuniti, per essere definiti
con unica decisione.
4. — Gli interventi, di cui in narrativa, spiegati da AMEV
(Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati), in persona del
presidente pro-tempore, dai numerosi associati aderenti a tale
sodalizio, indicati nell’atto d’intervento depositato il 22 febbraio
2011, da L. M. G. e dal Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino,
in persona del legale rappresentante p. t., sono inammissibili.
Invero, premesso che i suddetti intervenienti non risultano essere
parti nei giudizi a quibus, per costante giurisprudenza di questa Corte
sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole
parti del giudizio principale. L’intervento di soggetti estranei a
questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex
plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con
sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo
2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009,
n. 96 del 2008, n. 245 del 2007).
Del resto, l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo,
titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio
principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di
legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al detto
giudizio avverrebbe senza previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Da quanto esposto consegue l’inammissibilità degli interventi sopra indicati.
5. — La questione è fondata, con riferimento ai profili di seguito indicati.
La legge n. 210 del 1992, modificata dalla legge n. 238 del 1997,
stabilisce che «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni
obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria
italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da
parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente
legge» (art. 1, comma 1). Il medesimo art. 1, comma 3, dispone che «I
benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che
presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali».
L’art. 2, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992 (e successive
modificazioni) aggiunge che l’indennizzo de quo «consiste in un
assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui
alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come
modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso d’inflazione
programmato».
L’art. 2, comma 2 (primo periodo), della medesima legge prevede che
l’indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per
la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione
programmato, dell’assegno disciplinato dall’art. 2, comma 1, della
legge n. 210 del 1992 non era prevista dal testo iniziale di detta
disposizione. Essa fu introdotta con l’art. 1, comma 1, della legge n.
238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda
componente dell’indennizzo, cioè per la somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse
per l’appunto funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.
Sulla possibilità di rivalutare o meno la detta somma la giurisprudenza
di legittimità si è espressa in modo contrastante (in senso favorevole
alla rivalutazione, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze del
27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui
l’importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all’indennizzo
deve essere rivalutato secondo il tasso d’inflazione annualmente
programmato, sia con riferimento all’assegno di cui all’art. 2, comma
1, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma prevista
dall’art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario, Corte
di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 19 ottobre 2009, n. 22112 e
13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la possibilità di
rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale, sia
dal rilievo che l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la
funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione
monetaria, onde sarebbe ragionevole che ne sia esclusa la
rivalutabilità).
La giurisprudenza di merito ha in prevalenza seguito il primo orientamento.
In questo quadro, è intervenuta la normativa censurata, recata
dall’art. 11, commi 13 e 14, del d. l. n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
In particolare, il citato art. 11, comma 13, ha disposto che «Il comma
2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive
modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente
all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata
secondo il tasso d’inflazione». Il successivo comma 14 ha stabilito che
«Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato,
per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati
al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un
titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto».
5.1. — Tale disciplina non è conforme al parametro dettato dall’art. 3,
primo comma, Cost., in quanto risulta in violazione del principio di
uguaglianza.
Va premesso che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione
della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre
al risarcimento del danno in base alla previsione dell’art. 2043 del
codice civile, il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32
in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da
fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale,
come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla
quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un
trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio,
sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in
vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del
1998); nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma
degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di sostegno
assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria
discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del
1996).
La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano
affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora
indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri
discrezionali, è intervenuto con la legge n. 210 del 1992, prevedendo
(tra l’altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno
economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini,
alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi
generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3
del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella
insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza
n. 28 del 2009).
Le scelte del legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di
apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi
di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera
della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare
che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità,
ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del
nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 342 del 2006 e n. 226 del
2000).
Ciò posto, si deve rilevare che con l’art. 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è stato
disposto che «L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre
2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome
da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco,
nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della
macromelia».
L’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia
di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) rinvia, a sua
volta, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del
1992 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi spettante,
determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il comma 4
della norma statuisce che «L’intero importo dell’indennizzo, stabilito
ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla
variazione degli indici ISTAT». Per il richiamo effettuato dalla legge
n. 24 del 2007 all’intero art. 1 della legge n. 229 del 2005 anche
quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo riconosciuto ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento
di esecuzione dell’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007,
recato dal decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 (Regolamento
di esecuzione dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da
talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco),
ribadisce nell’art. 1, comma 4, che l’importo dell’indennizzo suddetto
«è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli
indici ISTAT».
Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile
irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo
irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una
menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie,
trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una
visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del
2000).
Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone
affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio
concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del
detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi
effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello
del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del
1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite
post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono
derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure
incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica
sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale,
basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla
stregua degli artt. 2 e 38 Cost.
In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una
irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3, comma
primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della
normativa censurata, per le persone affette da epatite
post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della
sindrome da talidomide.
A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero
indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di
inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è
negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte
dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto
questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla
svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra
riscontrate tra i due benefici.
La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà
resterebbero differenziati ab origine, «nel senso che il relativo
ammontare è comunque diverso», anche a prescindere dalla rivalutabilità
o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale
inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il
diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del
quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del
legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non
incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate.
Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del
d. l. n.78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge n. 122 del 2010. La declaratoria riguarda anche il
successivo comma 14, trattandosi di disposizione strettamente connessa
alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti
intertemporali della norma interpretativa, della quale, dunque, segue
la sorte.
Ogni altro profilo resta assorbito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e
14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30
luglio 2010, n. 122.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI