REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco
GALLO
"
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri), promosso dal Tribunale di Cuneo, nel procedimento civile vertente
tra A. B. e la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti, con ordinanza del 9 marzo 2004, iscritta al n. 460 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima
serie speciale – edizione straordinaria, del 3 giugno 2004.
Visto l’atto di costituzione
della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti;
udito nell’udienza pubblica del
7 marzo 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Maurizio
Cinelli e Bruno Sconocchia per la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei
geometri liberi professionisti.
1.— Nel corso di una
controversia di natura previdenziale promossa nei confronti della Cassa
italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, il
Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento all’art. 4, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo
comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza a favore dei geometri).
Premette in punto di fatto il
giudice a quo che il ricorrente – avendo maturato quarant’anni di iscrizione ed
effettiva contribuzione in favore della citata Cassa ed avendo compiuto il
sessantesimo anno di età – aveva chiesto la liquidazione della pensione di
anzianità dopo essersi cancellato dal relativo albo professionale, mantenendo,
peraltro, l’iscrizione all’albo degli architetti. Con provvedimento del 23
aprile 2003 la Cassa gli aveva comunicato che la pensione gli era stata
liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2003, ma che l’erogazione del
trattamento era sospesa ai sensi dell’art. 3 del regolamento di previdenza
della Cassa medesima, stante la situazione di incompatibilità determinata dalla
permanente iscrizione nell’albo degli architetti.
Nel giudizio promosso per
vedersi riconosciuto il diritto all’effettiva percezione della pensione di
anzianità, il ricorrente ha prospettato l’illegittimità costituzionale della
disposizione in esame, perché nel sistema previdenziale dei geometri la
pensione di anzianità non si converte in pensione di vecchiaia al
raggiungimento della relativa età, con la conseguenza che il geometra titolare
di detto trattamento vede limitata in via definitiva la sua possibilità di
lavorare. La Cassa convenuta ha rilevato, peraltro, che l’incompatibilità tra
la pensione di anzianità e l’iscrizione ad un qualsiasi albo professionale è
prevista dall’art. 3 del proprio regolamento di previdenza, così come
introdotto con la deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997, sicché l’eventuale
illegittimità costituzionale della norma impugnata non muterebbe la situazione
del ricorrente, stante la piena applicabilità della menzionata norma
regolamentare.
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Cuneo osserva che –
dando per pacifica la natura di ente di diritto privato della Cassa di
previdenza in questione, secondo il disposto del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e riconoscendo l’espressa previsione di incompatibilità di cui
all’art. 3 del regolamento citato – in effetti è l’art. 3, secondo comma, della
legge n. 773 del 1982 a disporre che la pensione di anzianità non possa essere
corrisposta al geometra in caso di persistente iscrizione a qualsiasi albo
professionale o elenco di lavoratori autonomi o di svolgimento di qualsiasi
attività di lavoro dipendente; ciò comporta che il dubbio di legittimità
costituzionale su tale norma è rilevante nell’attuale controversia, senza che
possa ricondursi alcun effetto alla mancata impugnazione, da parte del
ricorrente, della menzionata norma regolamentare, in quanto la declaratoria di
illegittimità della disposizione censurata «produrrebbe i suoi effetti sui
provvedimenti adottati in conformità alla stessa ed alla successiva disciplina
regolamentare, determinandone la conseguente invalidità».
In ordine poi alla non manifesta
infondatezza, il giudice a quo ravvisa un contrasto tra la norma impugnata e
l’art. 4, primo comma, Cost., richiamando le precedenti sentenze n. 73 del 1992
e n. 437 del 2002 di questa Corte; mentre, infatti, nel sistema
dell’assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità è equiparata
alla pensione di vecchiaia quando il pensionato raggiunge la relativa età, ciò
non avviene per i geometri, con la conseguenza che la titolarità di detto
trattamento si risolve, a detta del remittente, in «una limitazione
eccessivamente gravosa e a tempo indefinito della possibilità di lavoro» di
coloro i quali si trovano nella situazione del ricorrente.
2.— Si è costituita in giudizio
la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri liberi
professionisti, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
La Cassa ricapitola i termini in
fatto della vicenda, evidenziando di aver deliberato la liquidazione della
pensione di anzianità in favore del ricorrente con contestuale sospensione
dell’erogazione dei relativi ratei; ciò in forza del già citato art. 3 del
regolamento di previdenza della Cassa, nel testo risultante dalla modifica
introdotta con deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997.
Ciò premesso, la parte
costituita osserva che l’ordinanza di rimessione erroneamente si richiama alla
disposizione censurata anziché alla menzionata norma regolamentare; a suo dire,
infatti, l’art. 3 della legge n. 773 del 1982 integra una condizione ostativa
all’acquisto del diritto a pensione, mentre la norma del regolamento di
previdenza della Cassa stabilisce una mera sospensione del trattamento medesimo
che lascia inalterata la titolarità del diritto. Da tanto deriverebbe, in
primis, l’inammissibilità della prospettata questione per insufficiente e
contraddittoria ricostruzione del quadro normativo, in quanto l’ordinanza di
rimessione avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le discipline
regolamentari introdotte dalla Cassa di previdenza a seguito della
privatizzazione di cui al d. lgs. n. 509 del 1994; nel caso di specie, infatti,
la Cassa afferma di non aver mai invocato, nel giudizio a quo, l’applicabilità
della disposizione censurata e di aver anzi provveduto alla liquidazione della
pensione, così riconoscendo l’esistenza del diritto. In tal modo essa,
richiamandosi all’art. 3, comma 5, del proprio regolamento di previdenza, ha
stabilito il diverso e più limitato effetto della inesigibilità della pensione
di anzianità, destinato a venir meno al cessare della causa di incompatibilità;
un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata,
pertanto, non farebbe comunque venire meno il provvedimento di sospensione del
trattamento di quiescenza disposto dalla Cassa. D’altra parte la potestà
regolamentare degli enti privatizzati è stata ribadita da numerose norme –
l’ultima delle quali è l’art. 44, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
– ed i regolamenti della Cassa sono stati approvati dal Ministero competente
alla vigilanza, secondo quanto disposto dall’art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994.
Passando infine al merito della
questione, la parte sostiene che nessuna violazione dell’art. 4 Cost. può farsi
derivare dalla disposizione denunciata, poiché questa Corte si è più volte
pronunciata nel senso di riconoscere la legittimità costituzionale di numerose
norme che stabiliscono l’incompatibilità tra la titolarità di una pensione – in
particolare quella di anzianità – e lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Sono state dichiarate infondate, in particolare, le questioni relative alle
norme che prevedono il divieto di cumulo della pensione di anzianità con i
redditi di lavoro dipendente, anche con espresso riferimento all’art. 4 della
Costituzione (si richiama, in particolare, la sentenza n. 416 del 1999). Da
tanto conseguirebbe, comunque, l’infondatezza della questione in oggetto.
1.— Il Tribunale di Cuneo
dubita, in riferimento all’art. 4, primo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre
1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore
dei geometri), il quale, nel disciplinare la pensione di anzianità, prevede che
«la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall’albo
dei geometri ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale
o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente».
Secondo il giudice a quo, tale
disposizione – inserita in un sistema, quale quello previdenziale dei geometri,
in cui non è prevista la trasformazione della pensione di anzianità in pensione
di vecchiaia – comporta una limitazione eccessivamente gravosa e a tempo
indefinito della possibilità di lavoro del geometra titolare di pensione di
anzianità, in contrasto con il precetto di cui all’art. 4 della Costituzione.
2.— In via preliminare, si
rileva che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità della
questione, prospettata dalla difesa della Cassa sotto il profilo del difetto di
rilevanza, in quanto il diritto alla pensione non è stato negato al geometra
attore nel giudizio di merito, ma ne è stata soltanto disposta la sospensione
sulla base della clausola prevista dal regolamento della Cassa stessa.
Infatti il giudice remittente,
cui spetta il giudizio di rilevanza essendone rimesso a questa Corte il
controllo sotto il profilo della implausibilità o della contraddittorietà
rispetto alle risultanze degli atti, ha osservato che la sospensione stabilita
dal regolamento e in concreto imposta è conseguente alla disposizione di legge
censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di
quest’ultima.
Siffatta motivazione, conforme a
quanto già sostenuto da questa Corte (sentenza n. 437 del 2002) ed
all’orientamento giurisprudenziale prevalente, non è implausibile.
3.— Nel merito, la questione è
fondata.
Questa Corte è già stata
chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la
disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne
ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi
era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui
all’art. 3 Cost., non evocato dall’attuale remittente, è anche vero che ne fu
affermata la illegittimità anche per la violazione dell’art. 4, primo comma,
Cost., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in
esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002).
La Corte, poiché non rinviene
argomenti che possano indurre a discostarsi dall’orientamento espresso con le
sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773
(Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
geometri).
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.