LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli articoli 3,
4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca nel procedimento
vertente tra A.B. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) ed altra, con ordinanza del 18 giugno 2011, iscritta al n. 266
del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti
di costituzione di A.B. e dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Luigi
Mazzella; uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per
A.B., Antonietta Coretti per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto 1. Nel corso di un giudizio promosso da A.B. contro
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avente ad oggetto
la corresponsione dell'indennità di disoccupazione speciale, il
Tribunale di Lucca ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale l'art. 19,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
rimettente espone che la norma censurata prevede la concessione di un
trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione per un
periodo massimo di 90 giorni a favore dei lavoratori assunti con la
qualifica di apprendista in caso di sospensione per crisi aziendali o
occupazionali ovvero in caso di licenziamento. La disposizione,
tuttavia, condiziona l'erogazione di tale indennità ad un intervento
integrativo, pari alla misura almeno del venti per cento dell'indennità
stessa, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva. Il Tribunale di Lucca deduce che l'attore nel giudizio a
quo, assunto con qualifica di apprendista, era stato licenziato da una
società appartenente al settore industria del legno nel quale non
esiste alcun ente bilaterale, onde l'INPS, in sede amministrativa,
aveva respinto la sua domanda. Il rimettente aggiunge che la parte
privata non poteva accedere neppure al trattamento di cassa
integrazione guadagni in deroga, riservato ai lavoratori sospesi e non
ancora licenziati, né a quello dell'indennità di mobilità in deroga,
beneficio non previsto dalla Regione Toscana. Tanto premesso, il
Tribunale di Lucca sostiene che l'art. 19, comma 1, lettera c), del
decreto-legge n. 185 del 2008, nel subordinare l'erogazione, a favore
dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendisti, del predetto
trattamento all'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva, contrasta con gli artt. 3, 4
e 38 Cost., «per violazione del principio di ragionevole eguaglianza
nella tutela del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione
involontaria», stante l'irragionevole disparità di trattamento che può
verificarsi a danno di un lavoratore che, a differenza di altri e
ricorrendo i medesimi presupposti, venga escluso dall'erogazione del
sostegno al reddito per circostanze quali l'inesistenza o
l'inapplicabilità di un contratto collettivo sull'ente bilaterale, il
cui verificarsi è riconducibile a scelte dei sindacati di parte
datoriale o dello stesso datore di lavoro. Inoltre, il chiaro tenore
letterale della norma, la quale espressamente condiziona la concessione
della prestazione all'intervento integrativo a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, impedisce di
procedere ad un'interpretazione adeguatrice che possa consentire di
evitare l'incidente di costituzionalità. Quanto alla rilevanza della
questione, il rimettente afferma che la norma censurata deve
necessariamente essere applicata nel giudizio a quo e che
dall'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento. 2. Nel
giudizio di legittimità costituzionale si è costituito A.B., attore nel
giudizio principale, il quale chiede che la questione sia dichiarata
fondata. In particolare, ad avviso della parte privata, l'art. 19,
comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008 contrasta con
l'art. 3 Cost. in ragione della sua intima contraddizione con il
precedente art. 18
dello stesso decreto-legge, il quale definisce gli interventi da esso
previsti come imposti dall'eccezionale crisi economica internazionale e
dalla conseguente esigenza di riprogrammazione delle risorse
disponibili; è quindi contraddittorio rendere aleatorio (perché
condizionato alla liquidazione di un trattamento integrativo che
potrebbe mancare) l'intervento a favore degli apprendisti sospesi dal
lavoro o licenziati. Inoltre, secondo la difesa del lavoratore, la
norma censurata è viziata perché è fonte di irragionevole disparità di
trattamento ai danni di lavoratori che, pur vivendo come altri una
crisi aziendale e occupazionale, sono esclusi da un intervento di
sostegno al reddito voluto e finanziato dallo Stato per circostanze
(l'inesistenza o l'inapplicabilità di un contratto collettivo sull'ente
bilaterale) che nulla hanno a che fare con lo Stato e con le garanzie
da esso offerte. Tale vizio è aggravato dal fatto che le misure
previste dall'art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 non
scaturiscono da scelte discrezionali del legislatore, ma sono imposte
dall'art. 38 della Costituzione. La parte privata aggiunge che la norma
censurata, subordinando il sostegno al reddito a carico della finanza
pubblica all'integrazione da parte di enti bilaterali, impone alla
libertà sindacale tutelata dall'art. 39 Cost. un sacrificio non
indispensabile al fine di realizzare le finalità di assicurare la
tutela del lavoratore in occasione di crisi aziendali e occupazionali,
con conseguente rafforzamento dell'irragionevolezza della norma ai
sensi dell'art. 3 Cost. letto in combinato disposto con l'art. 4 della
Costituzione. Più in generale, ad avviso della difesa di A.B., l'art.
19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 determina una lesione
della libertà sindacale protetta dagli artt. 18 e 39 Cost. che aggrava
la violazione degli artt. 3, 4 e 38 Cost. evocati dal rimettente. Per
quanto concerne specificatamente l'art. 38 Cost., la parte privata
deduce che esso è violato sotto un triplice profilo: perché, in
mancanza di intervento dell'ente bilaterale, il lavoratore, oltre a non
aver diritto al trattamento di disoccupazione, rischia di non accedere
all'integrazione salariale e all'indennità di mobilità in deroga; per
contrasto con il principio della universalità dei trattamenti
previdenziali finanziati da risorse pubbliche; perché l'art. 38, quinto
comma, Cost., considera la previdenza privata solamente come eventuale
ed aggiuntiva rispetto all'intervento dello Stato e non come
condizionante quest'ultimo. 3. Si è costituito anche l'INPS, il quale
chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata. L'ente sostiene che la norma censurata non determina alcuna
situazione di svantaggio né per i lavoratori dipendenti di un datore di
lavoro che non sia obbligato al versamento di contributi all'ente
bilaterale o che applichi un contratto collettivo che non prevede un
simile ente, né per i lavoratori che aderiscano ad un'associazione
sindacale priva di tale ente. Infatti, in mancanza dell'intervento
degli enti bilaterali, l'art. 19, comma 1-bis, del decreto-legge n. 185
del 2008 prevede che le domande di concessione dell'indennità di
disoccupazione debbono essere considerate come domande di accesso ai
trattamenti di cassa interazione guadagni e di mobilità in deroga.
Pertanto, in linea generale, il lavoratore non resta privo di tutela,
perché accede agli ammortizzatori sociali in deroga se previsti dalla
sua Regione di residenza. Se, poi, come nel caso oggetto del giudizio a
quo, la Regione non abbia attivato l'indennità di mobilità in deroga,
nessun lavoratore licenziato può usufruire di quella prestazione
eccezionale. Inoltre, ad avviso della difesa dell'ente previdenziale,
occorre considerare anche che le risorse stanziate per le particolari
misure di sostegno del reddito previste dalla norma censurata, se non
completamente impegnate, vanno ad integrare quelle destinate agli
ammortizzatori sociali in deroga.
L'INPS contesta, poi, che sia ravvisabile un'irragionevole
discriminazione a danno dei lavoratori che, a parità di altre
condizioni, non possono accedere alla provvidenza prevista dall'art.
19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008 a causa
dell'inesistenza o dell'inapplicabilità di un contratto collettivo che
preveda un ente bilaterale. Infatti il legislatore ha inteso promuovere
e incentivare l'intervento di tali enti, ai quali viene offerta la
possibilità di aggiungere una nuova forma di sostegno del reddito a
favore di categorie di lavoratori (come gli apprendisti sospesi o
licenziati) che in precedenza ne erano prive. In questa prospettiva, la
quota di trattamento a carico dello Stato ha la funzione di integrare
il sostegno al reddito eventualmente previsto ed erogato dall'ente
bilaterale. In definitiva, sostiene l'INPS, il vero intervento dello
Stato è costituito dall'integrazione salariale e dall'indennità di
mobilità in deroga, mentre, rispetto alla disoccupazione (come nel caso
della sospensione o del licenziamento dei lavoratori apprendisti),
l'intervento di sostegno al reddito si configura come misura solo
eventuale e a carico delle parti sociali, con il concorso dell'aiuto
pubblico. In altri termini, l'adesione agli enti bilaterali costituisce
un onere per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori per poter godere dell'intervento, in via sussidiaria, dello
Stato. 4. Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione
sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata. Ad avviso
della difesa dello Stato, la questione è inammissibile per erronea
individuazione della norma censurata, perché, nella parte dedicata alla
rilevanza, l'ordinanza del Tribunale di Lucca riporta il testo sia del
comma 1, sia del comma 1-bis (il quale, invece, è estraneo alla
questione sollevata), dell'art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Inoltre il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la
genericità della motivazione sulla rilevanza non consente di delibare
se, nella fattispecie, l'accoglimento della questione incida sulla
decisione della controversia. L'Avvocatura generale dello Stato
eccepisce, poi, che l'unico, tra i parametri costituzionali evocati,
rispetto al quale sia pertinente la motivazione sulla non manifesta
infondatezza, è l'art. 3 della Costituzione. Nel merito, il Presidente
del Consiglio dei ministri deduce che il legislatore ha inteso
coinvolgere più parti, pubbliche e private, nella realizzazione
dell'ampliamento della platea di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali, arricchendo al contempo la stessa categoria
degli ammortizzatori sociali con un ulteriore strumento di sostegno del
reddito. L'intervento dell'ente bilaterale, pertanto, non comporta
soltanto un'erogazione aggiuntiva a quella a carico dell'ente stesso,
ma costituisce il presupposto in mancanza del quale i lavoratori non
potrebbero beneficiare delle prestazioni sociali previste. La difesa
dello Stato aggiunge che, in ogni caso, in difetto dell'intervento
integrativo a carico dell'ente bilaterale, i lavoratori non restano
sforniti di tutela. Questa, infatti, è garantita attraverso l'accesso
diretto ai trattamenti in deroga alla normativa vigente, come previsto
dall'art. 19, comma 1-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008. A tale
stregua, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, è logica
la scelta discrezionale del legislatore di subordinare il
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione di cui trattasi
all'intervento degli enti bilaterali. 5. In prossimità dell'udienza
pubblica A.B. ha depositato una memoria nella quale insiste affinché la
Corte dichiari fondata la questione.
La difesa della parte privata, oltre a ribadire gli argomenti già
svolti nell'atto di costituzione, contesta la ricostruzione sostenuta
dall'INPS e dal Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la quale
l'intervento previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185
del 2008 dovrebbe essere considerato come una misura a sostegno del
sistema degli enti bilaterali. Questi ultimi, infatti, sono enti
privati, frutto della libera scelta delle parti sociali, onde non
sarebbe possibile per il legislatore forzarli ad intervenire
utilizzando risorse che tali enti attingono dalle imprese e dai
lavoratori. Né, sempre ad avviso del ricorrente nel giudizio
principale, è corretto configurare, a carico delle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori, un onere di adesione agli enti
bilaterali dal cui assolvimento dovrebbe dipendere l'erogazione
dell'aiuto pubblico; infatti, una simile impostazione trascura di
considerare che le conseguenze dell'inottemperanza a tale onere
ricadono, non sui soggetti sui quali esso grava, bensì sui lavoratori.
Inoltre, secondo la difesa di A.B., sarebbe comunque irragionevole che
un beneficio pubblico, finalizzato al sostegno al reddito e, pertanto,
di rilevanza costituzionale (artt. 4 e 38 Cost.), fosse erogato ai
lavoratori senza alcuna obiettività; anzi, sarebbe del tutto
inspiegabile perché, tra tutti gli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva, l'ausilio pubblico riguarderebbe proprio
quelli che, fornendo un intervento integrativo ai lavoratori, si
mostrano maggiormente capienti economicamente. La parte privata
sostiene, poi, che l'illegittimità costituzionale della norma censurata
non è esclusa dal fatto che i lavoratori possano accedere ad altri
trattamenti di sostegno al reddito. Infatti, da un lato, il lavoratore
perde comunque una parte della tutela di cui avrebbe potuto godere e,
dall'altro, gli ulteriori trattamenti in deroga sono meramente
eventuali, poiché a loro volta subordinati a propri e diversi
requisiti, oltretutto variabili da Regione a Regione.
Considerato in diritto 1. Il Tribunale di Lucca dubita, in riferimento
agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della
legge 28 gennaio 2009, n. 2. 1.1. La norma censurata ha disposto
l'estensione dell'indennità di disoccupazione agli apprendisti
(categoria tradizionalmente esclusa dalla tutela contro la
disoccupazione involontaria) «in via sperimentale per il triennio
2009-2011» in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali
ovvero di licenziamento. L'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito in legge dall'art. 1 della legge
24 febbraio 2012, n. 14, ha, poi, prolungato il periodo di vigenza
della disposizione fino a tutto il 2012. 1.2. Ad avviso del
rimettente, l'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185
del 2008, nel subordinare l'erogazione, a favore dei lavoratori assunti
con la qualifica di apprendisti, di un trattamento pari all'indennità
ordinaria di disoccupazione, in caso di sospensione o di licenziamento,
all'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti
dalla contrattazione collettiva, violerebbe «il principio di
ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla
disoccupazione involontaria», stante l'irragionevole disparità di
trattamento che può verificarsi a danno di un lavoratore che, a
differenza di altri e ricorrendo i medesimi presupposti, venga escluso
dall'erogazione del sostegno al reddito per circostanze quali
l'inesistenza o l'inapplicabilità di un contratto collettivo sull'ente
bilaterale, il cui verificarsi è riconducibile a scelte dei sindacati
di parte datoriale o dello stesso datore di lavoro. 1.3.
Successivamente alla rimessione della questione alla Corte, la legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita), ha proceduto, tra l'altro, ad
una riforma della tutela contro la disoccupazione involontaria. In
particolare, la legge citata
ha sostituito il precedente sistema di tutele con una nuova forma di
assicurazione (l'assicurazione sociale per l'impiego), applicabile
anche agli apprendisti (art. 2, comma 2) e destinata ad operare a
decorrere dal 1° gennaio 2013. Contestualmente, l'art. 2, comma 55,
della legge n. 92 del 2012 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio
2013, le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge
n. 185 del 2008. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato alcune eccezioni di inammissibilità della questione che,
però, non sono fondate. 2.1. In particolare, secondo la difesa dello
Stato, la questione sarebbe inammissibile per erronea individuazione
della norma censurata, perché, nella parte dedicata alla rilevanza,
l'ordinanza di rimessione riporta il testo sia del comma 1, sia del
comma 1-bis (il quale, invece, è estraneo alla questione sollevata),
dell'art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. L'eccezione non è
fondata, perché la menzione del comma 1-bis non determina alcuna
incertezza circa la disposizione che il rimettente ha inteso censurare,
che è quella che subordina la concessione dell'indennità di
disoccupazione all'intervento degli enti bilaterali, norma contenuta
appunto nel comma 1, lettera c), dell'art. 19. 2.2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri afferma, poi, che la genericità della
motivazione sulla rilevanza non consentirebbe di delibare se, nella
fattispecie, l'accoglimento della questione incida sulla decisione
della controversia. Effettivamente, il giudice a quo si limita ad
affermare che dall'accoglimento della questione di costituzionalità
«discenderebbe un mutamento del quadro normativo di riferimento».
Tuttavia il rimettente espone compiutamente le circostanze di fatto
della vicenda e, in particolare, che l'INPS aveva negato l'erogazione
del beneficio al lavoratore perché, nel settore al quale apparteneva il
datore di lavoro del ricorrente, non esisteva alcun ente bilaterale. È
quindi chiaro l'assunto del Tribunale di Lucca, secondo il quale la
rimozione, a seguito dell'invocata declaratoria di illegittimità
costituzionale, della disposizione nella parte in cui condiziona la
concessione dell'indennità all'intervento dell'ente bilaterale
determinerebbe automaticamente l'accoglimento della domanda del
lavoratore. 2.3. Infine, l'obiezione dell'Avvocatura generale dello
Stato secondo la quale l'unico, tra i parametri costituzionali evocati,
rispetto al quale sia pertinente la motivazione sulla non manifesta
infondatezza, sarebbe l'art. 3 Cost., non esclude che la Corte debba
comunque esaminare il merito della questione, il cui nucleo essenziale
è costituito, appunto, dal denunciato contrato della norma censurata
con l'art. 3 della Costituzione. 3. Nel merito la questione non è
fondata. 3.1. Deve essere premesso che l'evoluzione del quadro
normativo successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione non
esclude la necessità di affrontare il merito della questione. Infatti,
l'art. 2, comma 55, della legge n. 92 del 2012 ha abrogato l'art. 19,
comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008 con effetto
solamente dal 1° gennaio 2013. Inoltre l'art. 2, comma 1, della stessa
legge n. 92 del 2012 ha precisato che l'assicurazione sociale per
l'impiego (estesa anche agli apprendisti) si applica solamente ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Pertanto gli analoghi eventi precedenti a quella data restano
disciplinati dalla previgente normativa, inclusa la disposizione
oggetto della presente questione, la quale, dunque, deve essere
applicata per decidere il giudizio a quo. 3.2. Orbene, l'art. 19,
comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185 del 2008 è diretto, in
realtà, a stimolare le parti sociali a introdurre misure di sostegno a
favore della categoria degli apprendisti. L'intervento pubblico, cioè,
rappresenta un incentivo per le associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori affinché esse sviluppino il sistema degli enti bilaterali
nel senso dell'istituzione di forme di intervento anche a favore degli
apprendisti sospesi o licenziati, con la consapevolezza che, nel caso
in cui esse pervengano ad accordi in tal senso, lo Stato contribuirà in
misura consistente al completamento del sistema di tutela per quella
categoria di lavoratori. Al riguardo è significativo che, diversamente
dai tradizionali istituti di sostegno al reddito previsti in caso di
sospensione o estinzione del rapporto, quello stabilito dalla norma
censurata non è finanziato dalla contribuzione posta a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori, bensì dalla fiscalità generale. Nel
senso della natura di incentivo del sistema della bilateralità
piuttosto che di provvidenza direttamente attribuita ai lavoratori
depone anche la preventiva determinazione dell'ammontare complessivo
dei fondi destinati, per ciascun anno, agli interventi da essa
previsti; con la conseguenza che, una volta eventualmente esauriti tali
fondi, nulla può essere comunque concesso ai lavoratori, seppure
versino nelle condizioni previste dalla disposizione stessa. Va infine
considerato il carattere sperimentale e transitorio dell'intervento
previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 185
del 2008: la norma, da un lato, definisce espressamente «sperimentale»
la misura di sostegno al reddito contemplata a favore degli apprendisti
e, dall'altro, fin dall'inizio ne ha limitato la durata nel tempo
(inizialmente per il triennio 2009-2011, successivamente fino a tutto
il 2012). In sostanza, il legislatore ha inteso verificare la
possibilità di realizzare una tutela a favore degli apprendisti sospesi
o licenziati mediante l'intervento degli enti bilaterali; a tal fine ha
stabilito, in via transitoria, lo stanziamento di determinati fondi,
disponendo che, ove le parti sociali avessero effettivamente previsto
quell'intervento, essi avrebbero potuto essere impiegati a favore della
predetta categoria di lavoratori. La natura incentivante e sperimentale
dell'istituto definito dalla norma censurata ne esclude, pertanto, il
carattere irragionevolmente discriminatorio a danno di lavoratori
appartenenti a settori produttivi nei quali non sia stato previsto un
ente bilaterale, appunto perché non si tratta di una misura introdotta
stabilmente e diretta a configurare un incondizionato diritto
soggettivo in capo ai lavoratori. Tanto più che il legislatore ha
disposto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i
lavoratori (inclusi gli apprendisti) accedono direttamente ai
trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, dunque,
usufruire di tali misure. Il fatto, poi, che nella Regione di residenza
del ricorrente nel giudizio principale non sia stata attivata
l'indennità di mobilità in deroga costituisce un limite generale di
quella categoria di ammortizzatori sociali, limite che, di per sé, non
vale a rendere irragionevole il diverso istituto dell'indennità di
disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185
del 2008.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTECOSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013. F.to:
Franco GALLO, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI