composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso dal Tribunale ordinario di Ancona, nel procedimento vertente tra C. P. e L. E., nella qualità di genitori di L.G., e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche, con ordinanza del 21 dicembre 2010, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.
1.— Con ordinanza del 21 dicembre 2010, il Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), «nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite».
Premette il giudice a quo di essere stato investito, quale giudice del
lavoro, da un ricorso − per ottenere l’indennizzo previsto dalla
disposizione denunciata − proposto dai genitori di una minore la quale,
a seguito di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite (MPR;
vaccino “Morupar”, poi ritirato dal commercio, appena pochi giorni dopo
la somministrazione, nella vicenda di cui è causa), aveva riportato −
secondo quanto accertato all’esito di C.T.U. − una necrolisi epidermica
tossica con trombosi venosa della femorale iliaca sx, con postumi
(«esiti di intervento di drenaggio di ascesso in fossa iliaca – regione
inguinale sx in quadro di infezione delle pelvi con linfadenite
reattiva secondaria ad artrite settica con persistenza di ostruzione
della vena femorale comune ed iliaca, estrinsecantesi con edema
dell’arto inferiore sx rispetto al controlaterale dx con plus di cm 2
alla coscia alla sura che si estende al piede») ritenuti ascrivibili
alla VII categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento
delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art.
1 della legge 23 settembre 1981, n. 533).
Rileva, al riguardo, il giudice rimettente che la domanda proposta
dalla parte ricorrente non può trovare accoglimento alla luce del
quadro normativo vigente, dal momento che, pur tenendo conto delle
decisioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze n. 27
del 1998 e n. 423 del 2000 − con le quali venne esteso il diritto
all’indennizzo per quanti si fossero sottoposti a vaccinazione
antipolio o contro l’epatite B nel periodo antecedente a quello in cui
tali vaccinazioni, pur se già raccomandate, erano divenute obbligatorie
−, i relativi dicta non possono trovare applicazione nel caso di
specie. Tali sentenze, infatti, integrano ipotesi di pronunce additive
per omissione (e non additive di principio) che operano soltanto entro
gli stretti confini dell’oggetto specifico individuato dal relativo
dispositivo: dunque, con effetti circoscritti alle sole previsioni
delle vaccinazioni antipolio e antiepatite di tipo B. Da qui l’esigenza
di sollevare, in riferimento all’ipotesi di specie, il relativo dubbio
di legittimità costituzionale, non essendo praticabile una
interpretazione adeguatrice nei sensi auspicati dalla parte ricorrente,
anche se in tal senso si sono espresse alcune pronunce di merito.
Approdo ermeneutico, quest’ultimo, peraltro contrastato dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale, evocando la natura
assistenziale del beneficio in parola, quale forma di solidarietà
sociale, impone una applicazione rigorosa della norma stessa.
Al riguardo, il giudice a quo sottolinea come la legge n. 210 del 1992
abbia introdotto una tutela in chiave solidaristica in favore di
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o
somministrazioni di emoderivati o a seguito di attività di cura
promosse o gestite dallo Stato per la tutela della salute pubblica, in
ossequio ai princìpi tracciati da questa Corte nella sentenza n. 307
del 1990, ove si è evidenziata l’esigenza del necessario bilanciamento
tra il valore individuale della salute e la solidarietà tra individuo e
collettività, che sarebbe alla base del trattamento obbligatorio.
Pertanto, «in difetto di una prestazione indennitaria, il soggetto
danneggiato sarebbe costretto a sopportare, da solo, tutte le
conseguenze negative di un trattamento sanitario effettuato non solo
nell’interesse dell’individuo, ma anche dell’intera società». In tale
alveo si collocano, dunque, le ricordate pronunce di questa Corte (n.
27 del 1998 e 423 del 2000), a fondamento delle quali – come ricorda il
rimettente – fu posto il rilievo secondo cui differenziare il
trattamento tra quanti hanno subìto la vaccinazione per imposizione di
legge e quanti vi si sono sottoposti aderendo ad un appello alla
collaborazione ad un programma sanitario, «si risolverebbe in una
patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe, infatti, a coloro
che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale
per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a
quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza della minaccia
di una sanzione».
A proposito della rilevanza della questione, il giudice rimettente
osserva come risulti nella specie accertata − e comunque non contestata
ex adverso − la sussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione
praticata alla figlia dei ricorrenti e i danni alla integrità fisica
della stessa; così come ugualmente documentata e non controversa appare
la circostanza che la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia
abbia formato oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione,
come attestato dalle circolari ministeriali e dai vari atti
amministrativi analiticamente passati in rassegna dal giudice
rimettente. La domanda di indennizzo, infine, è stata presentata entro
i termini di legge.
Sulla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente
puntualizza come la funzione della legge n. 210 del 1992 debba essere
ricercata essenzialmente nella esigenza di dare attuazione a diritti
inviolabili dell’uomo sanciti dalla Carta fondamentale: segnatamente,
dall’art. 2, in riferimento al diritto-dovere di solidarietà sociale;
dall’art. 3, sotto il profilo del riconoscimento a tutti di pari
opportunità; dall’art. 32, che tutela il diritto alla salute.
Rievocati, poi, i princìpi che hanno costituito il nucleo delle
predette sentenze n. 27 del 1998 e n. 423 del 2000, il rimettente
sottolinea come la giurisprudenza costituzionale − viene richiamata, in
particolare, la sentenza n. 226 del 2000 − si è attestata nel reputare
che la «ragione giustificativa dell’indennizzo debba rinvenirsi nella
tutela dell’interesse alla promozione della salute collettiva – che può
venire assunto ad oggetto di un obbligo legale o di una pubblica
politica di diffusione – e non già e non tanto nell’obbligatorietà in
quanto tale del trattamento, che costituisce mero strumento per il
perseguimento di siffatto interesse generale».
L’indennizzo previsto dalla normativa censurata presenterebbe, dunque,
una ratio correlata alla esigenza di attribuire al solidaristico
intervento della collettività l’approntamento di rimedi a fronte dei
danni subiti dall’individuo per sottoporsi ad un trattamento sanitario
rivelatosi dannoso e praticato a beneficio della stessa collettività.
Nel conflitto tra interesse individuale del singolo alla tutela della
sua salute e tutela dell’interesse collettivo della salute come bene
della comunità, il principio di solidarietà, se, da un lato, può far
prevalere l’interesse collettivo su quello individuale, dall’altro lato
«impone di prevedere una riparazione adeguata per quanti abbiano
ricevuto un danno alla salute nell’adempiere i medesimi doveri di
solidarietà che fondano il diritto all’indennizzo». Tale riparazione si
imporrebbe, dunque, anche nell’ipotesi di vaccinazione non
obbligatoria, ma «ampiamente caldeggiata dalle istituzioni sanitarie»,
giacché, altrimenti, «si finirebbe con il sacrificare il contenuto
minimo del diritto alla salute di quanti sono stati indotti alla
vaccinazione da ragioni di solidarietà sociale».
Nel caso di specie, il giudice a quo sottolinea come i ricorrenti si
siano determinati alla vaccinazione «per la tutela della salute non
solo della figlia, ma anche di quella altrui, in rapporto all’elevato
rischio di contagio, in età scolare e prescolare; per il coinvolgimento
delle strutture pubbliche nelle fasi del controllo farmacologico, della
somministrazione e della propaganda». Considerato, pertanto, che la
vaccinazione è stata effettuata in vista di un beneficio di carattere
generale, «con conseguente compressione del diritto alla salute della
figlia minore in nome della solidarietà verso gli altri», è ragionevole
che debba essere la collettività stessa ad assumere i relativi costi.
La mancata estensione dell’indennizzo risulterebbe, quindi, per tali
ragioni, in contrasto con l’art. 2 Cost.
Il vuoto di tutela innanzi censurato violerebbe anche l’art. 3 Cost.,
per la irrazionale disparità di trattamento fra situazioni
assimilabili. Si è, infatti, già evidenziata − segnala il giudice a quo
− la comparabilità tra l’evento dannoso scaturito da un trattamento
obbligatorio rispetto a quello conseguito a un trattamento sanitario
raccomandato, sempre nell’interesse della collettività: «lo Stato non
può ignorare o limitare la propria responsabilità oggettiva nei
confronti dei cittadini, per lo più bambini, danneggiati da trattamenti
scientificamente gravati da un rischio di effetti collaterali, più o
meno gravi e permanenti, dopo averne consigliato il trattamento
sanitario».
Rievocando ancora una volta i dicta delle richiamate pronunce di questa
Corte, il giudice a quo ulteriormente e conclusivamente segnala come
«in difetto di un equo ristoro in favore del soggetto passivo del
trattamento sanitario raccomandato, si avrebbe l’irrazionale risultato
di concedere l’indennizzo a coloro i cui genitori hanno adottato un
comportamento di utilità generale dietro la minaccia della sanzione e
di negarlo, per contro, a coloro i cui genitori hanno fatto ricorso
alla vaccinazione per ragioni di solidarietà sociale». Sussisterebbe,
inoltre, un ulteriore profilo di irrazionalità della norma impugnata,
dal momento che essa estende i benefici anche a fattispecie di
trattamenti non obbligatori, quale quello di cui al comma 4 dello
stesso art. 1, ove è previsto l’indennizzo anche in caso di
vaccinazione effettuata «per potere accedere ad uno Stato estero».
Evenienza, questa, che non appare ragionevolmente giustificare un
diverso trattamento rispetto alla vaccinazione raccomandata ed
effettuata per ragioni di utilità sociale, visto che il viaggio
all’estero può dipendere da ragioni di mero piacere.
Si denuncia, infine, violazione anche dell’art. 32 Cost., in quanto la
norma oggetto di censura vanificherebbe senza giustificazione il
diritto alla salute dei soggetti vaccinati, i quali, «accettando la
vaccinazione in nome della solidarietà» nei confronti dei consociati,
hanno subìto un danno irreversibile alla loro salute «per un beneficio
atteso dall’intera collettività».
1.— Il Tribunale ordinario di Ancona ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), «nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite».
Il Tribunale rimettente espone di essere chiamato a pronunciarsi, quale
giudice del lavoro, sul ricorso − per ottenere l’indennizzo di cui alla
disposizione denunciata − proposto dai genitori di una bambina la
quale, a seguito della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia
(MPR), praticata mediante un vaccino poi ritirato dal commercio pochi
giorni dopo la somministrazione, aveva subìto gravi patologie, ritenute
ascrivibili alla VII categoria della tabella A) annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo
riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega
prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533). La
vaccinazione, ancorché non obbligatoria − e, dunque, non suscettibile
di dar luogo, ove generatrice delle complicanze previste dalla
normativa denunciata, all’indennizzo ivi previsto − si presentava,
però, fortemente incentivata dalle pubbliche autorità, avendo essa
formato oggetto di una intensa campagna di sensibilizzazione, attestata
da numerosi atti emanati a tale riguardo dalla pubblica
amministrazione. Sicché verrebbero in luce gli stessi princìpi in forza
dei quali la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto estensibile
l’indennizzo previsto dalla normativa oggetto di censura in favore di
categorie di persone le quali avevano subìto danni a seguito di
vaccinazioni effettuate in un periodo in cui queste non erano ancora
obbligatorie, ma solo raccomandate. Il tutto − ha soggiunto il giudice
a quo − in funzione di un adeguato risalto da annettere al principio
solidaristico, in ragione del quale la collettività deve farsi carico,
attraverso uno specifico indennizzo, dei danni subiti dal singolo, ove
questi si sottoponga ad un trattamento sanitario in vista della tutela
della salute, non solo individuale, ma anche collettiva.
Da qui, anzitutto, la denunciata violazione dell’art. 2 Cost.,
risultando priva di coerenza una normativa che non ricomprenda tra i
fruitori del beneficio quanti, come la figlia dei ricorrenti, abbiano
riportato menomazioni irreversibili per effetto di vaccinazioni che
siano state oggetto di una politica sanitaria incentivante per esigenze
di tutela della salute della intera collettività, come si è dimostrato
essere la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
Risulterebbe anche violato l’art. 3 Cost., in quanto, in difetto di un
equo ristoro in favore del soggetto passivo del trattamento sanitario
raccomandato, si avrebbe l’irrazionale risultato di concedere
l’indennizzo a coloro i cui genitori hanno adottato un comportamento di
utilità generale dietro la minaccia di una sanzione e di negarlo, per
contro, a coloro i cui genitori hanno fatto ricorso alla vaccinazione
per ragioni di solidarietà. Compromesso sarebbe, infine, anche l’art.
32 Cost., dal momento che verrebbe ad essere ingiustificatamente
vanificata la garanzia del diritto alla salute dei soggetti vaccinati i
quali, accettando la vaccinazione in nome della solidarietà verso gli
altri e dei vincoli che li saldano alla collettività, si siano trovati
a subire un danno irreversibile alla loro salute per un beneficio
atteso dall’intera collettività.
2.— La questione è fondata.
3.— In tema di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, e di diritto
all’indennizzo per danni alla salute a seguito del trattamento
praticato, questa Corte ha avuto modo di affermare, sin dalla sentenza
n. 307 del 1990 − pronunciata in materia di vaccinazione
antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di vita, all’epoca
prevista come obbligatoria − che «la legge impositiva di un trattamento
sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento sia
diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi
è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri,
giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come
interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella
autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla
salute in quanto diritto fondamentale».
Ma se «il rilievo costituzionale della salute come interesse della
collettività» − si soggiunse − esige che, «in nome di esso, e quindi
della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato,
restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un
dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio
specifico», tuttavia esso «non postula il sacrificio della salute di
ciascuno per la tutela della salute degli altri». Ne deriva che «un
corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore
della salute − e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere
ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base
dell’imposizione del trattamento sanitario − implica il riconoscimento,
per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a
favore del soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe
con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla
salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico
della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento
obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito».
La richiamata pronuncia costituì, come è noto, la base su cui venne,
poco dopo, approvata la legge n. 210 del 1992 (si veda la relazione al
progetto di legge n. 4964 presentato alla Camera dei deputati il 12
luglio 1990 e confluito, assieme ad altre iniziative parlamentari, nei
lavori preparatori della legge in esame), risultando poi
progressivamente acquisita − sul fermo presupposto che, in ogni caso,
la vaccinazione non sia «configurabile quale trattamento coattivo»
(sentenza n. 132 del 1992) − non solo la stretta correlazione, nella
«disciplina costituzionale della salute», tra diritto fondamentale
dell’individuo (lato «individuale e soggettivo») e interesse della
intera collettività (lato «sociale e oggettivo») (sentenza n. 118 del
1996); quanto, soprattutto, la necessità che, ove i valori in questione
vengano a trovarsi in frizione, l’assunzione dei rischi, relativi a un
trattamento “sacrificante” della libertà individuale, venga ricondotta
ad una dimensione di tipo solidaristico.
Ponendosi, inoltre, nella prospettiva di individuare la ratio della
provvidenza indennitaria in ogni situazione in cui il singolo abbia
esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse
collettivo, si è in seguito affermato che dagli artt. 2 e 32 Cost.
deriva l’obbligo, simmetricamente configurato in capo alla stessa
collettività, «di condividere, come è possibile, il peso delle
eventuali conseguenze negative» (sentenza n. 27 del 1998). Se ne è
fatto conseguire che non vi è, dunque, ragione di differenziare il caso
in cui «il trattamento sanitario sia imposto per legge» da quello «in
cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in
vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si
annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione
di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei
singoli a un programma di politica sanitaria». «Una differenziazione −
si è precisato − che negasse il diritto all’indennizzo in questo
secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge.
Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un
comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un
trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti
hanno agito in forza di minaccia di sanzione» (sentenza n. 27 del 1998).
Ne è, in sintesi, derivato che «la ragione determinante del diritto
all’indennizzo» è «l’interesse collettivo alla salute» e non
«l’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è
semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse»; e che
lo stesso interesse è fondamento dell’obbligo generale di solidarietà
nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengano a
soffrire di un pregiudizio (sentenze n. 226 e n. 423 del 2000).
4.— Su queste basi, si può osservare, più in dettaglio, che, se nella
profilassi delle malattie infettive appaiono decisive le attività di
prevenzione, dirette a scongiurare e a contenere il pericolo del
contagio, è in ogni caso decisivo il rilievo assunto dalle campagne di
sensibilizzazione da parte delle competenti autorità pubbliche allo
scopo di raggiungere e rendere partecipe la più ampia fascia di
popolazione. In questa prospettiva − nella quale è perfino difficile
delimitare con esattezza uno spazio “pubblico” di valutazioni e di
deliberazioni (come imputabili a un soggetto collettivo) rispetto a uno
“privato” di scelte (come invece imputabili a semplici individui) − i
diversi attori finiscono per realizzare un interesse obiettivo − quello
della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia −
indipendentemente da una loro specifica volontà di collaborare: e resta
del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia
riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una
persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di evitare una
sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito.
In presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore
della pratica di vaccinazioni è, infatti, naturale che si sviluppi un
generale clima di “affidamento” nei confronti proprio di quanto
“raccomandato”: ciò che rende la scelta adesiva dei singoli, al di là
delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé
obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo.
Corrispondentemente a questa sorta di cooperazione involontaria nella
cura di un interesse obiettivamente comune, ossia autenticamente
pubblico, apparirà naturale reputare che tra collettività e individui
si stabiliscano vincoli propriamente solidali, nel senso − soprattutto
− che le vicende delle singole persone non possano che essere
riguardate anche sotto una prospettiva “integrale”, vale a dire
riferita all’intera comunità: con la conseguenza, tra le altre, che, al
verificarsi di eventi avversi e di complicanze di tipo permanente a
causa di vaccinazioni effettuate nei limiti e secondo le forme di cui
alle previste procedure, debba essere, per l’appunto, la collettività
ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale piuttosto che non i
singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.
Sul piano dei valori garantiti, in Costituzione, dall’art. 2, nonché
dall’art. 32, lo sfumare, in altri termini, del rilievo delle
motivazioni strettamente soggettive (che possano aver indotto verso le
scelte imposte o auspicate dall’amministrazione sanitaria) giustifica
la traslazione in capo alla collettività (anch’essa obiettivamente
favorita da quelle scelte) degli effetti dannosi eventualmente
conseguenti.
In un contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la misura
indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella
risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a
compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un
vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la
collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo
sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica
senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle
conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono
uniformati.
In un quadro di riferimento quale quello accennato, è agevole avvedersi
di come la pratica della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia
abbia formato oggetto, da più di un decennio, di insistite ed ampie
campagne, anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da
parte delle pubbliche autorità sanitarie, nelle loro massime istanze
(con distribuzione di materiale informativo specifico sia tra gli
operatori sanitari sia presso la popolazione); al punto che, nel sito
informatico ufficiale dello stesso Ministero della salute, tra le
«vaccinazioni raccomandate», compare tuttora quella in questione, in
linea con le determinazioni di cui già al decreto ministeriale 7 aprile
1999 (Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
per l’età evolutiva), alla circolare n. 12 del 13 luglio 1999
(Controllo ed eliminazione di morbillo, parotite e rosolia attraverso
la vaccinazione), al Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita (approvato, per il periodo 2003-2007, dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 2003 e ora, per
il periodo 2010-2015, con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2011)
nonché al Piano nazionale vaccini (aggiornamento 2005). La ricognizione
operata, sul punto, dallo stesso giudice rimettente deve ritenersi
pertanto esaustiva ai fini della dimostrazione dell’assunto secondo il
quale la pratica in questione, pur non essendo obbligatoria ex lege, si
inserisce in quel filone di protocolli sanitari per i quali l’opera di
sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche
autorità − in linea, peraltro, con i «progetti di informazione»
previsti all’art. 7 della stessa legge n. 210 del 1992 e affidati alle
unità sanitarie locali «ai fini della prevenzione delle complicanze
causate da vaccinazioni» e comunque allo scopo di «assicurare una
corretta informazione sull’uso di vaccini» − viene reputata più
adeguata e rispondente alle finalità di tutela della salute pubblica
rispetto alla vaccinazione obbligatoria.
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI