REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica

nella persona del Consigliere Renzo DI LUCA. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Numero 292/05

sul ricorso iscritto al n. 4954/PC del registro di Segreteria, proposto da D.A.M. Letizia, rappresentata e difesa dagli avv. Bruno Pettinari e Gian Claudio Luzi nei confronti dell'INPDAP, dell'Istituto Postelegrafonici e del Ministero del Tesoro, per l'annullamento della nota dell'INPDAP di Ancona n. 25202/NME del 25 gennaio 1999.

         Visto il d.l. 15 novembre 1993 n. 453 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

         Visti gli artt. 5 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

         Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

         Uditi, nell'udienza del 13 aprile 2005, l'avv. Bruno Pettinari per la ricorrente e la dott.ssa Angela Grosso in rappresentanza dell'INPDAP.

FATTO

         La signora D.A.M. Letizia, già dipendente delle Poste Italiane, é cessata dal servizio in data 27 marzo 1982, con attribuzione di trattamento pensionistico provvisorio in parte a carico dell'INPDAP e in parte a carico dell'IPOST.

Con delibera del 12 maggio 1998 l'Istituto Postelegrafonici liquidava la pensione definitiva che, essendo di importo inferiore a quanto corrisposto in precedenza, determinava un debito di lire 39.671.440, maturato nel periodo dal 27 marzo 1982 al 31 dicembre 1998, il quale, partecipato dall'INPDAP con nota n. 25202/NME del 25 gennaio 1999, veniva recuperato con trattenute mensili sulla pensione.

         Avverso la nota predetta l'interessata ha proposto ricorso in data 14 maggio 1999 con il quale ha chiesto che le somme indebitamente percepite, siccome riscosse in assoluta buona fede e per un lungo periodo di tempo, siano dichiarate irripetibili.

Mentre l'Istituto Postelegrafonici ha fatto pervenire una memoria nella quale ha esposto le fasi del trattamento pensionistico in questione, l'INPDAP, nella propria comparsa di costituzione, ha precisato che l'indebita attribuzione di somme é dovuta al fatto di aver corrisposto, per errore, anche la quota a carico dell'IPOST. Ha quindi asserito la legittimità del recupero, previsto dall'art. 162, comma 7, del d.P.R. 1092/1973, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 138/1986, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con successiva nota del 17 aprile 2001, l'INPDAP di Ancona ha comunicato all'interessata che, a seguito della regolarizzazione dei pagamenti effettuata per il periodo dal 27 marzo 1982 al 30 aprile 2001, il debito per cui é causa é stato rideterminato in lire 26.306.896.

Con memoria aggiunta del 2 aprile 2005, la difesa della ricorrente impugna anche quest'ultima nota, sia sotto il profilo dell'assoluta mancanza di motivazione che dell'intervenuta prescrizione. Chiede inoltre che, in applicazione dell'art. 1, comma 261, della legge finanziaria n. 662 del 1997, il debito venga comunque ridotto del 25 per cento, in ragione del redditi percepiti dall'interessata nel 1995.

In via subordinata, chiede che sia espletata attività istruttoria diretta ad accertare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'INPDAP.

Nell'udienza odierna il difensore di parte privata si é riportato al ricorso e alla memoria difensiva, mentre il rappresentante dell'Amministrazione ha insistito sulla legittimità del proprio operato.

DIRITTO

La questione dedotta in giudizio riguarda il preteso diritto della ricorrente alla irripetibilità delle maggiori somme dalla stessa percepite a titolo di pensione provvisoria.

         In proposito, va anzitutto chiarito che, come risulta dagli atti di causa, il debito è insorto per errore dell'Amministrazione ed é emerso in occasione della liquidazione della pensione definitiva.

         Risulta altresì che le somme indebite sono state corrisposte nel periodo dal 27 marzo 1982 al 31 dicembre 1998, e che il recupero è avvenuto mediante ritenute mensili sulla pensione definitiva a decorrere dalla rata di gennaio 1999.

         Risulta ancora che il debito, inizialmente quantificato in lire 39.671.440 con nota del 25 gennaio 1999, é stato in seguito rideterminato in lire 26.306.896 con nota dell'11 marzo 2005.

         Ciò premesso, deve anzitutto respingersi la richiesta istruttoria avanzata da parte ricorrente intesa ad accertare la esattezza dei conteggi effettuati dall'INPDAP, essendo onere della parte stessa verificare eventuali illegittimità o irregolarità degli atti impugnati e proporre le pertinenti censure.

         Nel caso di specie, poi, la nota con la quale é stato rideterminato l'importo del debito risulta accompagnata da un allegato meccanografico, in ordine al quale ben potevano essere inoltrate richieste di chiarimento.

Venendo all'aspetto di merito, si osserva che l'Amministrazione ha fatto applicazione dell'art. 162, comma 7, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 19 aprile 1986 n. 138, per il quale “qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro (ora INPDAP) provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito”.

Sulla materia, tuttora oggetto di contrastante giurisprudenza, si sono pronunciate anche le SS.RR. di questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1999, n. 1/QM nella quale si è affermato che la disposizione suddetta costituisce una trasposizione sul piano speciale del principio generale della repetitio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., applicabile ai rapporti paritetici ed ai relativi giudizi sottostanti, in forza del quale la ripetizione dell'indebito è generalmente ammessa, senza che rilevi la natura e la scusabilità dell'errore nell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente allo scopo la inesistenza di una legittima causa solvendi.

Quanto alla buona fede del pensionato nella percezione delle somme, è stato precisato che essa, benché irrilevante ai fini dell'impedimento dell'azione di recupero, deve peraltro trovare idonea considerazione in sede di determinazione delle modalità di recupero, al fine di evitare al pensionato ogni eccessivo ed ingiustificato disagio.

Dunque, alla stregua della indicata sentenza - senz'altro apprezzabile e condivisibile sotto il profilo strettamente ermeneutico della norma indagata - le somme indebitamente percepite sulla pensione provvisoria sarebbero ripetibili.

         Tuttavia, nel caso di specie, al totale recupero ostano due elementi.

Il primo é rappresentato dalla prescrizione ordinaria decennale del credito erariale.

Essendo l'accertamento di tale credito intervenuto il 1° gennaio 1999, risultano prescritte, e quindi non più irrecuperabili, le somme indebitamente corrisposte nel periodo anteriore al decennio precedente tale data, ossia dal 27 marzo 1982 al 31 dicembre 1988.

Il secondo elemento ostativo é costituito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale, all'art. 1, commi 260 e seguenti, ha dettato regole speciali per gli indebiti previdenziali percepiti in periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Le citate disposizioni, sia pure con riferimento ad un limitato arco di tempo, disciplinano la materia dell'indebito previdenziale ex novo, in modo esaustivo e con disposizioni incompatibili con quelle previgenti, delle quali, pertanto, precludono, con simmetrica limitazione temporale, l'applicabilità a situazioni che, con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione sarebbero state assoggettate alla loro efficacia (in questi precisi termini si è infatti espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in sentenza 22 gennaio 1998, n. 586).

Tali disposizioni recitano:

“260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione”.

Secondo la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, 30 gennaio 1998 n. 931) le disposizioni sopra riportate trovano applicazione nei confronti degli indebiti prodottisi in data anteriore al primo gennaio 1996. Esse, tuttavia, non riguardano gli indebiti già recuperati anteriormente a tale data né quelli maturati successivamente alla data medesima.

Poiché dagli atti di causa risulta che la ricorrente ha percepito nel 1995 redditi superiori a 16 milioni di lire, nei suoi confronti trova applicazione il comma 261 sopra citato, onde il residuo debito, riguardante il periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1995, può essere recuperato nel limite di tre quarti del suo ammontare, ferma restando la legittimità del recupero dell'ulteriore quota di debito maturato successivamente al 31 dicembre 1995.

Ne consegue che le somme eventualmente recuperate in eccedenza a tale limite, siccome irripetibili, devono essere restituite all'interessata.

Trattandosi comunque di somme pensionistiche non dovute, l'obbligo di restituzione integra un debito di valuta e, come tale, non è soggetto ad interessi o rivalutazione monetaria.

Il ricorso, pertanto, siccome soltanto parzialmente fondato, deve essere accolto nei limiti sopra esposti.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

          la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

         Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nel senso di cui in motivazione e, per l'effetto riconosce a D.A.M. Letizia il diritto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in misura superiore ai tre quarti del debito maturato nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1995.

         Spese compensate

         Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

         Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 aprile 2005.

 

IL GIUDICE UNICO

f.to (Renzo Di Luca)

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 02/05/2005

IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to (Dott.ssa A.L. Carloni)

 Inizio