REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Claudio DE ROSE Presidente
Dott. Nicola MASTROPASQUA Consigliere
Dott. Antonio VETRO Consigliere relatore
Dott. Maria Teresa ARGANELLI Consigliere
Dott. Piera MAGGI Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(Numero 148/2005)
sull'appello iscritto al n. 20068 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra I.Z., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Bonaiuti presso cui è elett. dom. in Roma, avverso la sentenza 4\2\2003 n. 161\03 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria.
Visti gli atti e documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 18\2\2005, il consigliere relatore, l'avv. Domenico Bonaiuti e la dott.ssa Annamaria Alimandi per il Ministero omissis.
FATTO
La Sezione giurisdizionale dell'Umbria, con sentenza 4 febbraio 2003 n. 161/03, ha statuito, in particolare, quanto segue:
" Con il decreto n. 0188306 del 5 giugno 82, impugnato con il primo ricorso, il Ministero omissis ha respinto il ricorso gerarchico, presentato il 4 agosto 1973 dal signor P.F., ex militare, deceduto il omissis, marito della ricorrente, signora I.Z., già beneficiario di pensione vitalizia di II categoria tabella A, avverso la determinazione n. 2522850 del 5 marzo 73, con la quale è stata respinta la domanda del 24 marzo 71 presentata dall'interessato ed intesa ad ottenere un ulteriore e più favorevole trattamento di pensione per causa di servizio di guerra. Con il decreto n. 018305 del 5 giugno 82, impugnato anch'esso con il primo ricorso, il Ministero omissis ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 7 settembre 74 dal citato signor F. avverso la determinazione n. 2543352 del 6 aprile 74, con la quale è stata respinta la domanda del 18 agosto 72 presentata dall'interessata per ottenere la concessione dell'assegno di incollocabilità. Contro il decreto n. 070255 del 19 aprile 89, impugnato con il secondo ricorso, il Ministero omissis ha respinto il ricorso gerarchico presentato il 21 dicembre 87 dalla vedova F. avverso la determinazione n. 1444640 del 25 marzo 83, con la quale è stata confermata la determinazione n. 26338 del 13 agosto 82 del direttore della omissis, di attribuzione alla vedova F. della pensione di riversibilità ordinaria e non per causa di servizio di guerra. Con il primo ricorso la ricorrente ha genericamente affermato che le infermità dalle quali era affetto il defunto marito erano meritevoli di ascrizione alla prima categoria tabella A e di concessione dell'assegno di incollocabilità. Con il secondo ricorso la vedova della citato ex militare ha affermato, ancora genericamente, che il marito " è deceduto in conseguenza e per aggravamento delle infermità per le quali aveva diritto a pensione ". Con la recente relazione medica di parte sono stati contestati i pareri medico legali espressi dagli organi pubblici interpellati affermando, in conclusione, che la ricorrente " va considerata vedova di titolare di pensione di prima categoria più superinvalidità tabella E lettera F più cumulo di sesta categoria, deceduto per invalidità di guerra ".... Nel merito vanno ricordati: 1) i pareri medici espressi dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di omissis nelle visite collegiali del 5 novembre 69 e del 10 luglio 71; 2) il parere medico espresso dal Collegio medico provinciale di omissis nella visita collegiale del 3 febbraio 73; 3) i pareri medico legali espressi dalla Commissione medica superiore nelle sedute del 9 aprile 70, del 18 febbraio 72, del 29 febbraio 80, quest'ultima previa visita diretta del dante causa, e del 19 dicembre 86; 4) i pareri espressi dal Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra nelle sedute del 14 aprile 82 e del 16 marzo 89; 5) la relazione medica di parte del 22 agosto 2002. Relativamente al primo ricorso va messo in evidenza il parere medico legale espresso dalla Commissione medica superiore nella seduta del 29 febbraio 80. La Commissione medica superiore, dopo aver sottoposto l'interessato a visita diretta in data 30 gennaio 80, con diagnosi: " 1) assenza di cardiopatia in atto ed in esiti; 2) esiti fibrosclerotici di pregressa tubercolosi polmonodulare apico sottoapicale e bilaterale basale ", formulata a seguito di attento e completo esame obiettivo, con esame radiologico del torace, ha espresso il parere medico legale che " le infermità pensionate non sono aggravate " e che " alla data del primo settembre 72 l'ex militare non era incollocabile ". Trattasi, nella fattispecie, di parere medico legale prettamente tecnico che il giudice condivide riscontrandolo puntuale e di esatta valutazione medico legale, ritenendo peraltro che le argomentazioni e le conclusioni della difesa del ricorrente e quelle contenute nella relazione medica di parte non offrono prove ed elementi effettivamente probatori, concreti e convincenti, tali da poter superare le risultanze dei predetti accurati accertamenti sanitari compiuti dalla Commissione medica superiore e tali da poter giustificare l'accoglimento del primo ricorso in esame. Occorre inoltre evidenziare che tale ricorso è molto generico. La ricorrente, infatti, non ha dedotto, a sostegno dell'impugnativa, utili argomentazioni né ha esibito prove concrete o indicato elementi veramente probatori ed efficaci a dimostrazione della fondatezza della propria richiesta, limitandosi ad affermare genericamente che le infermità dalle quali era affetto il defunto marito erano meritevoli di iscrizione alla prima categoria tabella A e di concessione dell'assegno di incollocabilità. Né tali prove ed elementi sono state concretamente ed efficacemente fornite successivamente, né sono rinvenibili nelle argomentazioni e nelle conclusioni esposte dal difensore del ricorrente, né in quelle contenute nella relazione medica di parte, che in concreto non offre anche essa prove precise ed elementi veramente convincenti, tali da poter superare le predette risultanze degli accertamenti sanitari compiuti dagli organi pubblici interpellati ed in particolare dalla Commissione medica superiore nel riferito parere medico legale espresso nella seduta del 29 febbraio 80, limitandosi a formulare scenari di ritenuto aggravamento, senza alcun supporto effettivamente concreto e valido. ... Analoghe considerazioni e valutazioni questo giudice formula anche in merito al secondo ricorso, dopo aver messo a raffronto le infermità pensionate con l'infermità iniziale e terminale che ha condotto a morte di signor F., come desumibile dal referto necroscopico rilasciato dal comune di omissis: " malattia terminale: insufficienza respiratoria ". Relativamente a tale ricorso va poi messo in particolare evidenza il parere medico legale espresso dalla Commissione medica superiore nella seduta del 19 dicembre 86: la Commissione medica superiore, dopo aver precisato che " dalla documentazione sanitaria agli atti non risulta alcuna compartecipazione al determinismo della morte delle infermità pensionate " e che " il decesso è dovuto esclusivamente ad un episodio funesto di broncopolmonite acuta " ha espresso il parere medico legale che " il decesso del signor F. non appare interdipendente con le infermità pensionate ". Anche per tale fattispecie va detto che trattasi di parere medico legale prettamente tecnico che il giudice condivide, riscontrandolo di esatta valutazione medico legale. Anche il secondo ricorso è peraltro molto generico, non avendo la ricorrente dedotto, a sostegno dell'impugnativa, utili argomentazioni e non esibendo né indicando prove concrete ed elementi veramente probatori ed efficaci a dimostrazione della fondatezza della propria richiesta limitandosi ad affermare genericamente che il marito " è deceduto in conseguenza e per aggravamento delle infermità per le quali aveva diritto a pensione ". Anche per tale ricorso le predette prove ed elementi non sono stati forniti neppure successivamente, né sono rinvenibili nelle argomentazioni e nelle conclusione della difesa del ricorrente né in quelle contenute nella relazione medica di parte che, in concreto, non offre anche per tale fattispecie precise prove ed elementi veramente convincenti tali da poter superare le riportate risultanze degli accertamenti sanitari compiuti dalla Commissione medica superiore con il predetto parere medico legale del 1986. Questo giudice non ravvisa, in definitiva, negli atti di causa elementi di giudizio che consentano di discostarsi dai provvedimenti adottati dall'amministrazione. Sulla base di tutto quanto sopra, il giudice, non valutando necessario, per i predetti motivi, acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene, in conclusione, che gli elementi di giudizio in atti siano sufficienti per la decisione dei presenti ricorsi e che, nella fattispecie, non siano rinvenibili elementi che possano sorreggere una eventuale pronuncia di accoglimento dei medesimi ricorsi proposti dal signora I.Z., vedova F. I decreti impugnati vanno pertanto ritenuti esenti da censure ed i ricorsi vanno conseguentemente respinti ".
Avverso tale sentenza l'interessata ha proposto appello, in particolare, per i seguenti motivi:
“In relazione a questo motivo (difetto di motivazione), è da rilevare che la Corte dei Conti, chiamata a decidere: A) sull'aggravamento alla data della v.c. del 10.7.1971 delle infermità del F.: 1) cardiopatia senza sintomi di scompenso; 2) fibrosclerosi apico intercleidolare dx. ed esiti di pleurite meta pnx. Fibrosi ilare sinistra con addensamento in soggetto molto deperito, ascritte, rispettivamente, alla 6^ categoria al alla 4^ categoria, più assegno di cura; per il complesso: 2^ categoria, più assegni di cura di 4^; B) se il F., per la sua infermità polmonare t.b.c. fosse da considerare incollocabile e meritevole del relativo assegno; C) se la infermità che il omissis trasse a morte il F. possa riallacciarsi con rapporto di causalità ed interdipendenza, con quella per la quale il predetto fruiva di trattamento pensionistico di 2^ categoria, ha ritenuto semplicemente di non doversi discostare dai concordanti pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medica intervenuti in sede amministrativa e contenziosa, senza addurre precise motivazioni. ... Sul punto, è da dire che, nel caso in esame, il Collegio giudicante, non ha tenuto in debito conto le argomentazioni e le prove offerte dalla difesa con le perizie medico-legali di parte del dr. C.M.F. ... Né è sufficiente che il Collegio, per giustificare la reiezione dei ricorsi, abbia fatto riferimento alle pronunce negative dei vari organi sanitari, in quanto i suddetti Organi non hanno ben motivato né sotto il profilo metodologico medico-legale né sotto il profilo dottrinario, sul perché le infermità denunciate siano da ritenere non aggravate, il ricorrente non meritevole dell'assegno di incollocabilità e l'infermità letale, non interdipendente con le infermità pensionate, anche in considerazione della perizia medico-legale prodotta dalla parte. ... Alla stregua dei suesposti motivi, si conclude pertanto chiedendo che le infermità ascritte, per il complesso alla 2^ categoria, più assegni di cura di 4^, vengano considerate aggravate alla data della v.c. del 10.7.1971, cd ascrivibili alla 1^ ctg. con superinvalidità E/F, più cumulo di 6^ categoria a vita; che al F., per la sua infermità polmonare t.b.c. venga concesso l'assegno di incollocabilità e, infine, che l'infermità che il omissis trasse a morte il F. venga riconosciuta interdipendente, con quella per la quale il predetto fruiva di trattamento pensionistico di 2^ categoria concedendo la pensione di guerra. In subordine tutti gli atti vengano rimessi al primo giudice affinché espleti ulteriore istruttoria ed emissione di nuova decisione”.
Nella pubblica udienza del 18\2\2005 l'avv. Bonaiuti ha sottolineato che nella sentenza di primo grado non si è tenuto conto, ai fini dell'aggravamento, del ricovero d'urgenza del 25\6\1971 durante il quale vi è stato un episodio di emottisi, non si è considerato, ai fini dell'assegno di incollocabilità , che l'interessato era affetto da una malattia infettiva, essendo tubercolotico, infine si è trascurato il fatto che era affetto da malattia polmonare e quindi interdipendente, per presunzione, con l'affezione letale dovuta ad insufficienza respiratoria.
La dott.ssa Alimandi ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile, vertendo su questioni di fatto.
DIRITTO
Occorre preliminarmente esaminare l'ammissibilità del gravame, in quanto l'appello nei giudizi in materia pensionistica è limitato ai soli motivi di diritto (art 1, n. 5, del d.l. 15 novembre 1993, convertito in legge n. 19 del 1994 come sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 convertito in legge n. 63\1996).
E' ben vero che il vizio di motivazione può costituire motivo di diritto in quanto la motivazione è elemento della sentenza a pena di nullità e, come tale, il relativo vizio rappresenta motivo di appello, però se ne deve tracciare l'ambito applicativo in relazione alla limitazione dell'appello ai soli motivi di diritto, quando l'asserito vizio di motivazione sia assunto con riferimento ad una questione di fatto come è nella fattispecie.
Premesso che nel nostro ordinamento positivo, come precisato dalla Corte costituzionale, non esiste un principio del doppio grado di giudizio (sent. n. 117/73; n. 585\2000) e che “ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto” (ord. n. 84\2003 sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione giurisdizionale di appello per la regione Sicilia con ordinanza n. 40\2002), la più recente giurisprudenza ha chiarito che il difetto di motivazione, perché costituisca motivo specifico di appello nei giudizi pensionistici, deve essere di tale gravità da integrare un vizio radicale di assenza della motivazione, non essendo sufficiente la semplice insufficienza o inadeguatezza.
In particolare, i limiti dell'appello, quando venga dedotto un vizio della motivazione su questioni di fatto, sono quelli fissati dall'art. 111 Cost. ed anche dagli artt 21 e 22 del r.d. 1038/33, per cui possono ammettersi tali motivi soltanto “nei casi di radicale mancanza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie” (SS.RR. n. 10/2000/QM, Cass. S.U., 2 marzo 1999, n. 111; 10 marzo 1999, n. 115, Cass. Sez. II, 19 febbraio 1999, n. 1413).
Non solo, ma considerato che il legislatore, nel determinare l'ambito cognitivo dell'appello in materia pensionistica, ha, in negativo, voluto precisare quali debbono intendersi le questioni di fatto (e cioè, “quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”: art. 1, n. 5, già citato), sono questioni di fatto tutte le questioni medico legali, che, pertanto, nel giudizio pensionistico, non possono costituire motivo d'appello, salvo che non si tratti di mancanza assoluta di motivazione ovvero di motivazione apparente (SS.RR. n. 10/2000/QM, cit).
Il collegio esclude che nella fattispecie di causa si versi in un caso di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.
Invero, l'appellante rimprovera al giudice di primo grado di essere pervenuto alla pronuncia senza considerare tutti gli elementi che avrebbero dovuto portare lo stesso giudice a riconoscere le pretese dell'interessato denegate dall'amministrazione: di qui la carenza di motivazione.
Ma, osserva il collegio, con le argomentazioni sviluppate nell'atto di impugnazione viene censurato il convincimento del giudice di primo grado e il ragionamento da questi seguito nel suo contenuto oggettivo che, perciò, non viene condiviso: però, non può sostenersi che dalla sentenza di primo grado non si ricavi il ragionamento seguito dal giudice e non si dia ragione della scelta operata e dei corrispondenti percorsi logici.
Infatti, nella sentenza impugnata appaiono chiari il ragionamento seguito dal giudice e l'ordine logico che lo ha portato a respingere il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo, ordine logico linearmente sviluppato tra la premessa e la conclusione attraverso l'esame delle caratteristiche dell'infermità e degli elementi di giudizio.
Le censure dell'appellante riguardano specificatamente la conclusione raggiunta e si svolgono attraverso un percorso che comprende più i fatti di causa (e la loro valutazione) che non l'insufficienza della motivazione, la quale, come sopra osservato, non è idonea di per sé a raggiungere quel vizio che dia ingresso all'atto di appello, così configurandosi l'impugnazione come censura dei fatti e strumento di riesame degli stessi fatti, sufficientemente analizzati dal giudice di primo grado.
Infatti, le considerazioni svolte nell'atto di appello hanno finito per incentrarsi sull'esame dei fatti di causa, che hanno costituito teleologicamente obiettivo dei motivi di appello rispetto ai quali il difetto di motivazione assume posizione del tutto subordinata, volta a consentire l'esame dell'impugnazione ed a superare il limite dell'ammissibilità fissato dal legislatore del 1996.
Del resto, al giudice di appello, ove la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e perciò sia esente da censure ai fini ed ai sensi della normativa innanzi richiamata, è precluso l'esame del merito della fattispecie.
In conclusione, l'appello è inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
La Sezione, definitivamente pronunziando dichiara l'appello inammissibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18\2\2005.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
f.to Antonio Vetro f.to Claudio De Rose
Depositata in Segreteria in data 03/05/2005
IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
dispone
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del dante causa, sig. P.F.
IL PRESIDENTE
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del dante causa, sig. P.F.
03/05/2005 IL DIRIGENTE
f.to Maria Fioramonti