REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
CENTRALE D’APPELLO
(Sentenza 87/2004)
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvio Aulisi Presidente
dott. Angelo De Marco Consigliere relatore
dott. Giorgio Capone Consigliere
dott. Enzo Rotolo Consigliere
dott. Luciano Calamaro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al n.
17147 del registro di Segreteria, proposto dall’ Avvocatura generale dello Stato
in nome e nell’ interesse della Regione Abruzzo, domiciliata ope legis presso la medesima Avvocatura, a Roma, in via
dei Portoghesi, n. 12,
CONTRO
il Sig.
Ennio C., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Paolini
e Antonio Fonzi ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ ultimo, a
Roma, in via Zara, n. 13,
AVVERSO
la sentenza n. 708/2002 della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Abruzzo.
Vista la sentenza impugnata e gli altri atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 5 dicembre 2003, con
l’assistenza del segretario, Sig.ra Gerarda
Calabrese, il relatore, consigliere Angelo De Marco, l’ avvocato
Francesco Lettera in rappresentanza dell’ Avvocatura generale dello Stato
nonché l’ avvocato Antonio Fonzi, difensore dell’
appellato.
Ritenuto in
FATTO
Con l’ impugnata sentenza n.
708/02/C del 3 luglio/8 ottobre 2002 è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Ennio C., titolare di pensione privilegiata quale ex
sottufficiale della Polizia di Stato, nonché di pensione ordinaria quale ex
dipendente della Regione Abruzzo; per l’ effetto, è stato riconosciuto il
diritto del predetto al cumulo dell’ intera indennità integrativa speciale su
entrambi i trattamenti pensionistici in godimento, con interessi e
rivalutazione monetaria sugli arretrati, nel rispetto, peraltro, delle
limitazioni al riguardo sancite dagli articoli 16, comma sesto della legge 30
dicembre 1991, n. 412 e 45, comma sesto della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Avverso la sentenza ha proposto appello, in nome e nell’ interesse della Regione Abruzzo (ente cui fa carico la
pensione ordinaria in aggiunta alla quale dovrebbe essere corrisposta la
seconda intera indennità integrativa speciale) l’ Avvocatura generale dello
Stato, che non ha ritenuto di condividere quanto statuito dalla Sezione
territoriale.
Con l’ appello, richiamati i
precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale in materia, L’
Avvocatura perviene infatti alla conclusione che è tuttora vigente nell’
ordinamento il divieto di cumulo di plurime indennità integrative speciali su
plurime pensioni o su pensione e stipendio, come ritiene di poter desumere sia
con riferimento al parametro rappresentato dall’ articolo 38 della
Costituzione, sia dalla disposizione dell’ articolo 130, ultimo comma del DPR
n. 1092 del 1973, la cui costituzionalità e permanenza nell’ ordinamento
sarebbe confermata dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 517
del 2000.
L’ istanza di sospensione dell’
esecuzione della sentenza impugnata, contestualmente proposta, è stata
rigettata da questa Sezione con l’ ordinanza n. 74/2003 del 17/18 settembre
2003.
L’ appellato Sig. Ennio C. è
costituito in giudizio con deposito di memoria, con la quale si respingono le
tesi avversarie: in particolare, si pone in evidenza come l’ appellante
abbia ignorato ogni riferimento alla tormentata vicenda giurisdizionale
attinente al problema del cumulo
suddetto, tenendo in assoluto non cale l’ orientamento
giurisprudenziale della Corte dei conti, ormai univocamente orientato al riconoscimento
del cumulo di plurime indennità integrative speciali su plurime pensioni o su
pensione e stipendio, per il venir meno del presupposto normativo sostanziale
che tale divieto supportava.
Con note d’ udienza depositate il
28 novembre 2003 i difensori di parte appellata, nel prendere comunque atto
della recente pronuncia delle Sezioni Riunite
della Corte dei conti n. 14/QM/2003 dell’ 11 luglio 2003, ne hanno
espressamente contestato le conclusioni, con richiamo alle “precise
puntualizzazioni” e alla “precisa e convincente motivazione” della sentenza di
questa Sezione Terza Centrale d’ appello n. 403/2003, in data 17 settembre
2003.
Nella pubblica udienza odierna l’ avvocato
dello Stato ed il difensore di parte appellata hanno ribadito le tesi già dettagliatamente
esposte negli atti scritti, concludendo in conformità.
Considerato in
DIRITTO
Il collegio si trova ad affrontare nuovamente la
problematica relativa al cumulo integrale delle
indennità integrative speciali in ipotesi di fruizione di plurimi trattamenti
pensionistici, sulla quale, con giurisprudenza costante, la Sezione ha da tempo
riconosciuto la spettanza dell’ intero importo dell’
indennità in questione su ciascuna delle pensioni in godimento.
Tale orientamento la Sezione ha ritenuto di mantenere
fermo pur dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni riunite n.
14/2003/QM, che, in ipotesi di fruizione di pensioni
plurime, ha ritenuto che l’ indennità in questione spetti in misura intera su
uno solo dei trattamenti, mentre sull’ altro (o sugli altri) competa in misura
limitata e precisamente nei limiti necessari per l’ integrazione di detti
ulteriori trattamenti pensionistici al c.d. “minimo INPS”.
Questo collegio giudicante non ritiene di potere aderire a
detta interpretazione restrittiva, restando convinto della giustezza della
propria contraria giurisprudenza, favorevole al cumulo integrale, da mantenere
ferma anche nella fattispecie all’ esame, per le
ragioni più volte esplicitate nelle numerose pronunce rese e ribadite, con ulteriori
argomenti (ai quali si fa esplicito rinvio) con sentenza n. 403/2003, emessa
dopo la pubblicazione della succitata sentenza delle Sezioni riunite n.
14/2003/QM nella camera di consiglio del 17 settembre 2003 e depositata in
segreteria il successivo 30 settembre 2003: sentenza alla quale anche il
difensore di parte appellata ha fatto espresso riferimento, chiedendone la
conferma in questa sede.
L’ appello proposto dall’ Avvocatura
generale dello Stato non è, per le ragioni sopra indicate, suscettibile di
accoglimento, mentre merita piena ed integrale conferma la sentenza in questa
sede impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di
giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale Giurisdizionale
d’appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’ effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2003.
L’ ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to Angelo De Marco f.to Silvio Aulisi
Depositata in Segreteria il giorno 5 febbraio 2004