REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

 

 

(Sentenza 87/2004)

 

 

 

Composta dai seguenti Magistrati:

dott. Silvio Aulisi                                  Presidente

dott. Angelo De Marco                           Consigliere relatore

dott. Giorgio Capone                    Consigliere

dott. Enzo Rotolo                                 Consigliere

dott. Luciano Calamaro                          Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso in appello iscritto al n. 17147 del registro di Segreteria, proposto dall’ Avvocatura generale dello Stato in nome e nell’ interesse della Regione Abruzzo, domiciliata ope legis  presso la medesima Avvocatura, a Roma, in via dei Portoghesi, n. 12,

 

CONTRO

 

il Sig. Ennio C., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Paolini e Antonio Fonzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ ultimo, a Roma, in via Zara, n. 13,

 

AVVERSO

 

la sentenza n. 708/2002  della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

Vista la sentenza impugnata e gli altri atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 5 dicembre 2003, con l’assistenza del segretario, Sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, consigliere Angelo De Marco, l’ avvocato Francesco Lettera in rappresentanza dell’ Avvocatura generale dello Stato nonché l’ avvocato Antonio Fonzi, difensore dell’ appellato.

 

Ritenuto in

 

FATTO

 

Con l’ impugnata sentenza n. 708/02/C del 3 luglio/8 ottobre 2002 è stato accolto il ricorso proposto dal Sig. Ennio C., titolare di pensione privilegiata quale ex sottufficiale della Polizia di Stato, nonché di pensione ordinaria quale ex dipendente della Regione Abruzzo; per l’ effetto, è stato riconosciuto il diritto del predetto al cumulo dell’ intera indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento, con interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati, nel rispetto, peraltro, delle limitazioni al riguardo sancite dagli articoli 16, comma sesto della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e 45, comma sesto della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Avverso la sentenza ha proposto appello, in nome e nell’ interesse della Regione Abruzzo (ente cui fa carico la pensione ordinaria in aggiunta alla quale dovrebbe essere corrisposta la seconda intera indennità integrativa speciale) l’ Avvocatura generale dello Stato, che non ha ritenuto di condividere quanto statuito dalla Sezione territoriale.

Con l’ appello, richiamati i precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale in materia, L’ Avvocatura perviene infatti alla conclusione che è tuttora vigente nell’ ordinamento il divieto di cumulo di plurime indennità integrative speciali su plurime pensioni o su pensione e stipendio, come ritiene di poter desumere sia con riferimento al parametro rappresentato dall’ articolo 38 della Costituzione, sia dalla disposizione dell’ articolo 130, ultimo comma del DPR n. 1092 del 1973, la cui costituzionalità e permanenza nell’ ordinamento sarebbe confermata dalla recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 517 del 2000.

L’ istanza di sospensione dell’ esecuzione della sentenza impugnata, contestualmente proposta, è stata rigettata da questa Sezione con l’ ordinanza n. 74/2003 del 17/18 settembre 2003.

L’ appellato Sig. Ennio C. è costituito in giudizio con deposito di memoria, con la quale si respingono le tesi avversarie: in particolare, si pone in evidenza come l’ appellante abbia ignorato ogni riferimento alla tormentata vicenda giurisdizionale attinente al problema del cumulo  suddetto, tenendo in  assoluto non cale l’ orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, ormai univocamente orientato al riconoscimento del cumulo di plurime indennità integrative speciali su plurime pensioni o su pensione e stipendio, per il venir meno del presupposto normativo sostanziale che tale divieto supportava.

Con note d’ udienza depositate il 28 novembre 2003 i difensori di parte appellata, nel prendere comunque atto della recente pronuncia delle Sezioni Riunite  della Corte dei conti n. 14/QM/2003 dell’ 11 luglio 2003, ne hanno espressamente contestato le conclusioni, con richiamo alle “precise puntualizzazioni” e alla “precisa e convincente motivazione” della sentenza di questa Sezione Terza Centrale d’ appello n. 403/2003, in data 17 settembre 2003.

Nella pubblica udienza odierna l’ avvocato dello Stato ed il difensore di parte appellata hanno ribadito le tesi già dettagliatamente esposte negli atti scritti, concludendo in conformità.

 

Considerato in

  

DIRITTO

 

Il collegio si trova ad affrontare nuovamente la problematica relativa al cumulo integrale delle indennità integrative speciali in ipotesi di fruizione di plurimi trattamenti pensionistici, sulla quale, con giurisprudenza costante, la Sezione ha da tempo riconosciuto la spettanza dell’ intero importo dell’ indennità in questione su ciascuna delle pensioni in godimento.

Tale orientamento la Sezione ha ritenuto di mantenere fermo pur dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni riunite n. 14/2003/QM, che, in ipotesi di fruizione di pensioni plurime, ha ritenuto che l’ indennità in questione spetti in misura intera su uno solo dei trattamenti, mentre sull’ altro (o sugli altri) competa in misura limitata e precisamente nei limiti necessari per l’ integrazione di detti ulteriori trattamenti pensionistici al c.d. “minimo INPS”.

Questo collegio giudicante non ritiene di potere aderire a detta interpretazione restrittiva, restando convinto della giustezza della propria contraria giurisprudenza, favorevole al cumulo integrale, da mantenere ferma anche nella fattispecie all’ esame, per le ragioni più volte esplicitate nelle numerose pronunce rese e ribadite, con ulteriori argomenti (ai quali si fa esplicito rinvio) con sentenza n. 403/2003, emessa dopo la pubblicazione della succitata sentenza delle Sezioni riunite n. 14/2003/QM nella camera di consiglio del 17 settembre 2003 e depositata in segreteria il successivo 30 settembre 2003: sentenza alla quale anche il difensore di parte appellata ha fatto espresso riferimento, chiedendone la conferma in questa sede.

L’ appello proposto dall’ Avvocatura generale dello Stato non è, per le ragioni sopra indicate, suscettibile di accoglimento, mentre merita piena ed integrale conferma la sentenza in questa sede impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte dei conti, Sezione Terza Centrale Giurisdizionale d’appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe e, per l’ effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

 

Spese compensate.

 

Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2003.

 

 L’ ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

f.to Angelo De Marco           f.to Silvio Aulisi

 

Depositata in Segreteria il giorno 5 febbraio 2004

 

 

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