REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
nella persona della Dott.ssa Rosalba Di Giulio
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche;
visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;
visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l'art. 26 del Reg. proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
visto l'atto introduttivo del giudizio e i documenti di causa;
chiamata la causa alla pubblica udienza del 26 maggio 2005, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.ssa Zampieri Rosetta, ha emanato la seguente
(numero 990/05)
nel giudizio pensionistico iscritto al n.4614 del registro di Segreteria, promosso con ricorso depositato da D.D.A., nato a Mirano il 7 febbraio 1923 e residente in Arcugnano, in via Gregori n.16, con domicilio eletto in Roma, in via Muzio Clementi n.68, presso lo studio dell'Avv. T. Palermo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, per l'accertamento giudiziale del suo diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi dell'art.3 della legge n.468 del 14 novembre 1987, nonché in applicazione della sentenza n. 501/88 della Corte Costituzionale.
Con il ricorso depositato in data 29 agosto 1989 alla Sezione Quarta Giurisdizionale, allora competente in Roma per le pensioni militari, e successivamente trasmesso a questa Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, competente per territorio, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 19, il ricorrente, come in epigrafe generalizzato, impugnava la comunicazione ministeriale del 1° giugno 1988 con cui veniva respinta la domanda di riliquidazione della pensione da lui presentata ex art. 3 della legge n.468 del 14 novembre 1987, in qualità di Generale D. dell'Aeronautica Militare, collocato a riposo con effetto dal 27 dicembre 1978.
Deduceva che gli era stato negato in sede amministrativa detto riconoscimento poiché il beneficio era temporalmente limitato, secondo l'interpretazione data alla norma dal convenuto dicastero, a coloro che oltre ad essere in possesso dei requisiti soggettivi (qualifica di dirigente militare), erano cessati dal servizio posteriormente al 1° gennaio 1979. Lamentata l'incostituzionalità di detta limitazione per contrarietà agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, chiedeva l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata la sospensione del giudizio con trasmissione degli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità costituzionale, essendo evidente il carattere rilevante e non manifestamente infondato della prospettata questione.
Con memoria depositata il 3 gennaio 1991 il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio trasmettendo documentazione amministrativa ed instava per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, assenti le parti, la causa, ritenuta matura per la discussione senza necessità di ulteriore istruzione, trattandosi di risolvere una questione di puro diritto, è stata decisa come da dispositivo in calce pubblicamente letto ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e depositato, al termine dell'udienza, in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti ad ogni effetto di legge.
Considerato in
In via preliminare deve darsi atto del fatto che, in assenza delle parti, all'udienza pubblica odierna non è stato possibile procedere al tentativo di conciliazione previsto dall'art. 420, 1°co., del c.p.c., norma applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall'art. 5, 2° co., della L. 21 luglio 2000, n. 205.
In via pregiudiziale occorre delibare la questione di rito, tradizionalmente ritenuta sollevabile anche d'ufficio, attinente alla nullità della procura rilasciata in calce al ricorso.
Trattasi di delega genericamente rilasciata “per questo ricorso” e non sottoscritta dal Procuratore per autentica in calce alla firma del ricorrente. Sul punto basti osservare che, con la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.4810 del 5 marzo 2005 si è affermato, in contrapposizione agli orientamenti giurisprudenziali pre-valenti in passato, che la nullità della procura è una nullità relativa e dunque sanabile se, come nella specie, non eccepita dall'avversario entro la prima difesa utile successiva.
Riguardo al merito del presente giudizio, la parte ricorrente, insieme ad altri militari aventi qualifica dirigenziale, dalla cui posizione poi la sua pretesa è stata stralciata al momento della realizzazione delle Sezioni Giurisdizionali Regionali, si duole del fatto che la pensione in godimento non le sia stata riliquidata ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella L. 14.11.87 n.468, in data quindi successiva al suo collocamento a riposo.
In primo luogo la parte ricorrente, come risulta degli atti, possiede il requisito soggettivo della qualifica dirigenziale la cui necessità è stata ribadita anche dall'orientamento espresso dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite, con sentenza n.41-44 del 12 luglio 1997, che ha circoscritto l'ambito soggettivo di detta riliquidazione ai soli dirigenti statali ed al personale ad essi collegato ed equiparato, purché fruente di pensioni a carico dello Stato e non di altri istituti previdenziali, nonché, come eccezione alla regola espressamente contemplata, ai segretari generali comunali e provinciali.
La questione quindi verte elusivamente in merito alla data del collocamento a riposo, che nel caso in esame è anteriore al 1° gennaio 1979.
Nel ricorso, che ha instaurato il giudizio nell'anno 1989, è stata eccepita l'illegittimità costituzionale della normativa di riferimento, ove non interpretata nel senso che i benefici previsti debbano competere anche ai dirigenti collocati a riposo anteriormente al termine del 1° gennaio 1979 (prorogato di diritto al 2 gennaio).
L'eccezione di incostituzionalità è in ogni caso completamente superata dal fatto che nel 1991 è già stata emanata la sentenza n.1, dell'8-9 gennaio, con cui la Corte Costituzionale 1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni di dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui non dispone a favore dei dirigenti collocati a riposo anteriormente al 2 gennaio 1979, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 869, della legge 17 aprile 1984, n. 79, del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72, del D.L. 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, in legge 11.7.86, n. 341.
La Consulta ha infatti osservato che: “il fluire del tempo non può valere a giustificare la diversità dei trattamenti pensionistici in relazione alla data del collocamento a riposo, visto che esso non ha operato per i pensionati post 1° gen-naio 1979, i quali hanno usufruito di trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di stipendio intervenuti alcuni anni dopo i loro collocamenti a riposo…La Corte, quindi, atteso il venir meno della giustificazione basata sulla provvisorietà dei trattamenti erogati, non può esimersi dal riscontrare che, a partire dal 1° marzo 1990, data alla quale fa riferimento il decreto legge n. 413 del 1989, convertito con modificazioni, in legge n. 37 del 1990, realizzandosi il voluto intento perequativo, si è verificata la irrazionale discriminazione denunciata, con la sopravvenienza, alla stessa data, della illegittimità costituzionale della norma censurata”.
Ciò premesso in merito alla richiesta riliquidazione, deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto l'amministrazione in corso di causa a rideterminare il trattamento pensionistico in questione in applicazione della citata sentenza della Consulta n.1 del 1991, come comunicato dal competente dicastero in esecuzione dell'ordinanza n.66/04 di questa Sezione, con DM Difesa n.101 del 16 maggio 1991 richiamato nel decreto n.490/4 del 16 novembre 1999, registrato in data 1° ottobre 2001, nel quale si dà anche atto della debenza degli accessori legali sulle somme tardivamente liquidate.
Sussistono, comunque, apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere ed integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
(F.to Dott.ssa Rosalba Di Giulio)
(F.to Guarino)