REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE
ha pronunciato la seguente
(Sentenza 667/2004)
Nel giudizio iscritto al n. 12291 p.c. del registro di segreteria, promosso dal sig. C.G. - rappresentato e difeso dall' Avv.to A.M., elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Firenze, - contro la determinazione in data 12.8.1998 dell'I.N.P.D.A.P., con la quale è stata negata la pensione di inabilità ex art.2 - comma 12 - legge 335/1995.
Ritenuto in
Il ricorrente, ex dipendente dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, dispensato dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, - in base al verbale di visita medica del collegio medico-legale presso la U.S.L. 10 del 9.7.1996, - in data 7.1.1998, ha presentato domanda per il riconoscimento della pensione di invalidità assoluta ex art. 2, comma 12, della legge 335/1995.
A seguito di tale richiesta, in data 15.7.1998, il sig. Cappelletti è stato sottoposto a visita medica dalla commissione medica ospedaliera presso il “centro militare di medicina legale” di Firenze che, come da verbale 477/15.7.1998, ha dichiarato che, ai fini dell'idoneità al servizio, le infermità riscontrate costituiscono impedimento permanente alla prestazione lavorativa in modo assoluto, ma ai fini della pensione di inabilità non sussiste un'assoluta permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (non sussistono i requisiti medico-legali per la spettanza dei benefici di cui all'art.2, comma 12, legge 335/1995)”.
L'I.N.P.D.A.P., tenuto conto del giudizio medico-legale di limitata inidoneità di cui si è già detto, riconosceva al ricorrente la sola pensione ordinaria diretta di inabilità, mentre con successivo provvedimento respingeva la domanda di pensione di inabilità assoluta.
Contro quest'ultimo provvedimento il sig. Cappelletti ha interposto il ricorso in trattazione, eccependo l'illegittimità del diniego.
L'I.N.P.D.A.P. si è costituito con memoria nei termini, invocando la legittimità del proprio operato, atteso che il giudizio espresso dal C.M.O. fa espressamente riferimento alla sola inidoneità al servizio e non a quella assoluta ad ogni attività lavorativa prevista dall'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, per cui chiede che il ricorso sia respinto.
All'odierna udienza di discussione, il patrono di parte ribadisce le conclusioni scritte.
Considerato in
DIRITTO
L'art. 2 della legge 335/1995, statuisce il diritto alla pensione di invalidità assoluta che spetta nel caso in cui sia accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Si tratta di una misura di sicurezza sociale consistente nel garantire al lavoratore, che per motivi di salute deve necessariamente cessare dal servizio e non sia in grado di svolgere alcun'altra attività proficua, la più favorevole determinazione della base pensionabile, aggiungendo al servizio effettivamente svolto gli anni di servizio che avrebbe maturato se fosse rimasto in attività fino al limite di età previsto dal proprio ordinamento pensionistico.
La “ratio” di questa norma è da individuare in quell'intento di solidarietà sociale utile a neutralizzare, nei limiti indicati dalla legge, gli effetti pregiudizievoli che un'infermità inabilitante produce sulla capacità di produrre reddito e, correlativamente, di costruirsi una posizione pensionistica adeguata alle normali aspettative.
In linea di principio, l'inabilità permanente ed assoluta ad una qualsiasi attività lavorativa, non va valutata in astratto ma va calata nella concreta situazione oggetto di valutazione da parte del collegio medico legale.
La linea di discrimine tra un giudizio di inabilità relativa al servizio prestato e quello di inabilità assoluta viene tracciata, per così dire, sul confine di eventuali residue potenzialità fisiche, utili a sostenere un diverso impegno lavorativo, comunque, proficuo sotto il profilo economico e, ragionevolmente, con caratteri di minore penosità sotto il profilo delle energie fisiche richieste.
In sostanza si tratta di formulare un giudizio prognostico sulle reali potenzialità “economiche” del soggetto, che tenga conto di tutti gli aspetti appena evidenziati, in maniera da poter immaginare che chi cessi dal servizio per inabilità a quei specifici compiti, conservi, astrattamente, la possibilità di svolgerne altri, sicuramente meno gravosi, ma ugualmente remunerativi.
Un giudizio del genere di quello appena ipotizzato si deve fondare su evidenze obiettive, quali possono essere le risultanze cliniche e sulla valutazione di fatti e circostanze incidenti, in linea generale ed in via ordinaria, sulla conservazione e/o sul deterioramento della validità fisica al lavoro.
Ora coniugando i limiti naturali che all'età di 59 anni, anche a prescindere da precarie condizioni di salute, riducono le capacità lavorative, con le reali condizioni di salute del sig. Cappelletti, quali si evincono dai referti degli accertamenti diagnostici, riportati nella parte relativa all'"esame obiettivo" delle condizioni cliniche del ricorrente, osservate dalla commissione medica militare, non è sostenibile che il sig. Cappelletti all'epoca del collocamento in pensione avesse perso ogni residua attitudine lavorativa, tale da impedirgli la prosecuzione, oramai per poco tempo, visti i limiti di età pensionabile e quelli di anzianità di servizio, quasi raggiunti.
Questo giudice concorda, quindi, con il giudizio del collegio medico militare, le cui conclusioni non cedono di fronte alle argomentazioni svolte nella perizia medica di parte che, invero, non aggiunge altri elementi di valutazione oltre quelli attingibili dalla documentazione del fascicolo processuale.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando
RESPINGE
il ricorso proposto dal sig. C.G. avverso il provvedimento in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza del 28.4.2004.
F.to Rinieri FERONE
Depositata in Segreteria il 01/10/2004
IL DIRIGENTE
F.to G. BADAME