Sezione
giurisdizionale per la Regione TOSCANA
Nella
persona del dott. Leonardo Venturini
Ha
pronunciato la seguente
(Numero 592/2005)
sul
ricorso iscritto al n. 13013\PC del registro di Segreteria proposto, da signora
P.S., nata a Scandicci (FI) il 13/09/1952 ed ivi residente, in Via di Triozzi,
n. 20/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sanchini e Avv. Giacomo Cresci,
giusta procura agli atti del notaio dott. Silvio Conte di Firenze, rep. n.
XXXX6651, di data 1/06/2005
contro
II
Provveditorato agli Studi di Firenze (oggi C.S.A. di Firenze);
1) del
decreto n. XX di data 16/04/1999 emesso dal Provveditorato agli Studi di
Firenze, di ritenuta parziale ed erronea valutazione ai fini del trattamento di
quiescenza dei servizi pre-ruolo e/o periodi corrispondenti alla durata legale
degli studi universitari;
2) del
decreto n. XX di data 30/7/1999 emesso dal Provveditorato agli Studi di Firenze
ai sensi dell'art. 2 L. 7/02/79 n. 29, in ordine alla domanda di ricongiunzione
dei periodi di contribuzione relativi al corso legale degli studi universitari
riscattati presso l'INPS, oltre agli atti collegati tutti, ivi comprese le
risultanze istruttorie relativa alla pratica di ricongiunzione, il
provvedimento prot. n. XX, di data 10/3/1999 e le note del Provveditorato agli
Studi di Firenze, di data 19/04/1999 e 1/07/1999 relative al calcolo dei periodi
assicurativi ricongiungibili; per l'effetto,
l'accertamento
del diritto
a
vedersi riconosciuta, ai fini previdenziali, l'integrale ricongiunzione del
periodo di contribuzione relativo alla durata legale degli anni di studi
universitari, regolarmente riconosciuti e riscattati presso l'INPS, con
conseguente condanna alla ricostruzione della propria posizione previdenziale e
corresponsione di tutti i benefici connessi, per quanto di spettanza, con
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
tenutasi
la pubblica udienza il giorno 6 luglio 2005;
Visti
gli atti e i documenti tutti di causa;
Ritenuto in
La
ricorrente, inquadrata nei ruoli del
Provveditorato agli Studi di Firenze
dal 1977 ed in servizio quale docente
presso vari istituti scolastici fiorentini, in data 29/10/1987 presentava
domanda, ai sensi della legge n. 29/1979, di ricongiunzione ai fini
previdenziali dei periodi di contribuzione dei quali è titolare presso l'INPS e
relativi agli anni corrispondenti al riscatto della durata legale del corso di
studi universitari.
A
seguito di tale istanza, il Provveditorato con nota di data 11/11/1987 invitava
l'INPS - presso il quale detti versamenti erano stati operati - a comunicare
l'ammontare dei contributi di titolarità della ricorrente ed ogni altro
elemento utile ai fini della determinazione sull'istanza di ricongiunzione
pervenutale.
L'INPS,
in data 22/05/1995 provvedeva ad inviare al Provveditorato quanto richiesto,
quantificando il periodo
coperto da contribuzione nella misura richiesta dalla ricorrente e l'ammontare
dei contributi versati a favore dell'interessata, inviando successivamente alla
signora P.S. un estratto conto assicurativo a chiarimento della posizione.
Successivamente
la medesima amministrazione adottava i provvedimenti impugnati con i quali si
comunicava che il periodo assicurativo ricongiungibile ai fini previdenziali di
un'unica pensione era diverso e notevolmente inferiore rispetto a quello
precedentemente fissato: in sostanza non sono stati ammessi a ricongiunzione ex legge n. 29/1979 gli
anni di studi universitari relativi al conseguimento della laurea posseduta,
riscattati presso l'I.N.P.S., correlando detta inibizione al divieto posto dall'art.
13 del D.P.R. n. 1092/1973 che sarebbe operante per i casi di specie con la
conseguenza che il riscatto degli studi universitari -effettuato presso
l'I.N.P.S. e finalizzato alla successiva ricongiunzione nella gestione statale-
potrebbe configurare uno strumento di deviazione dalla “ratio” della norma suindicata (quando il dipendente
che abbia riscattato presso la propria precedente gestione assicurativa i
periodi universitari, una volta transitato nei ruoli pubblici statali, ne chieda chiedere il ricongiungimento se
non in relazione alla carriera di appartenenza). Con copiosa allegazione di
precedenti giurisprudenziali la tesi di ricorso si appunta, in sintesi,
nell'affermazione dell'illegittimità del diniego, nel caso di specie, del
diritto alla ricongìunzione di quanto già in titolarità non può ammettere
limitazioni, giusta quanto disposto dalla stessa disposizione speciale di cui
alla legge n. 29/1979; in tali fattispecie, infatti, la posizione del pubblico
dipendente nei confronti della P.A. d'appartenenza non è tanto quella di legittima
aspettativa, bensì di vero e proprio diritto soggettivo, il cui riconoscimento
non può essere negato per stessa previsione di legge.
Apparirebbe
quindi evidente l'errore commesso dal Provveditorato fiorentino, in quanto
nella fattispecie in esame non si trattava certamente di ipotesi di riscatto
(come tale principalmente disciplinata dal D.P.R. n. 1092/1973), bensì della
diversa richiesta di riconqiunzione di periodo contributivo già riconosciuto
per la quale l'Amministrazione non può opporre diniego e/o limitazione alcuna.
Come
evincibile dall'esposizione in fatto, l'oggetto del presente giudizio verte, in
sostanza, sull'accertamento del diritto della ricorrente alla ricongiunzione
del periodo di studi universitari riscattato presso l'I.N.P.S. in costanza di
rapporto di lavoro pubblico.
Dopo
iniziali contrasti giurisprudenziali, la questione ha oramai trovato una
soluzione univoca, in seno alle sezioni territoriali e centrali di questa in
Corte, e ciò in particolare dopo la sentenza n. 279 del 1999 della sezione III
di appello. Più in dettaglio, anche l'indirizzo di questa Sezione è mutato,
come attestano le decisioni n. 16 e 804 del 2001, il cui orientamento e le cui
argomentazioni questo Giudice condivide, nei sensi di cui dappresso.
Va
premesso che l'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede, infatti, che “Il
dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per
l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di
specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di
perfezionamento, può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo
corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali
di perfezionamento verso corresponsione di un contributo...”. La facoltà
concessa è quindi, indiscutibilmente, connessa alla necessarietà degli studi
universitari alla posizione funzionale di accesso in carriera.
L'art.
2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, disciplina, invece, il caso del
“...lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di
lavoratori dipendenti...” il quale “....può chiedere in qualsiasi momento, ai
fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso
la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda....di tutti i
periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia
titolare”.
La
formulazione di tale ultima norma consente di poter affermare che, in questo caso,
la facoltà del lavoratore che abbia manifestato la volontà di ricongiungere
tutti i periodi assicurativi -al fine di ottenere un'unica pensione- sconta il
solo limite della titolarità degli stessi periodi presso la precedente
gestione.
Per
cui il diniego posto dall'Amministrazione, che vedrebbe nella applicazione al
caso di specie della suddetta disposizione un mezzo elusivo della prima norma,
non appare convincente atteso che le citate disposizioni e i relativi istituti,
riscatto e ricongiunzione, disciplinano fattispecie diverse: il primo consente,
a chi ha avuto accesso per concorso ad una qualifica direttiva dello Stato,
indipendentemente da altre esperienze lavorative, di poter “riscattare” gli
studi universitari mediante un contributo determinato, mentre il secondo
consente, solo a chi può già vantare un'iscrizione all'A.G.O., di poter
“ricongiungere” i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, senza che
sia posta alcuna distinzione tra le varie forme contributive (obbligatoria,
volontaria o addirittura figurativa).
Si
tratta, evidentemente, di due norme di favore per la cui applicazione i limiti posti sono ben chiari.
Se
il legislatore, quindi, ha inteso disciplinare la ricongiunzione consentendo al
lavoratore già iscritto all'I.N.P.S. di ottenere “in qualsiasi momento” la
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, non
è possibile introdurre, in assenza di previsione legislativa, con intervento
pretorio, un limite non normativamente disposto.
E
non varrebbe, in tal senso, la prospettiva dell'elusione della norma di cui
all'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 la quale disciplina l'ipotesi del
“riscatto” accessibile ai funzionari direttivi anche non già titolari di
posizione presso la gestione A.G.O., poiché, proprio sotto il profilo
sistematico, l'interpretazione appare viceversa in linea con le disposizioni di
favore dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 che consentono la computabilità di
servizi resi allo Stato o enti pubblici diversi anche in posizione non di ruolo
o il riscatto di periodi nei quali si sia prestato servizio in particolari
funzioni.
L'unico
limite posto dal legislatore nell'art. 2 della legge n. 29/1979 è, pertanto, la
titolarità dei periodi dei quali si chiede la ricongiunzione, ma trattasi di
accertamento demandato all'I.N.P.S. il quale con propria determinazione
accoglie l'istanza del dipendente (subordinando la decisione favorevole al
versamento dell'apposito contributo) e ne certifica, poi, alla successiva
gestione pensionistica l'effettiva titolarità.
Ciò
posto, anche nel caso che ci occupa, come ha correttamente evidenziato la
citata sentenza della Sezione III Centrale d'Appello n. 279/1999 “...l'Amministrazione statale presso la
quale è stata chiesta la ricongiunzione non aveva il potere di sindacare il
provvedimento dell'Istituto di previdenza generale, né tantomeno poteva farlo
alla stregua di norme concernenti il diverso regime di riscatto per i
dipendenti statali...”, ciò perché “...non viene in rilievo, nel caso di
specie, la verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere il
riscatto di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973, ma semplicemente la
posizione contributiva vantata dal dipendente presso l'I.N.P.S.”.
Nella
fattispecie in esame risulta che la sig.ra P.S. ha presentato domanda di ricongiunzione al Provveditorato agli
Studi di Firenze, ai sensi della legge n. 29/1979, mentre precedentemente,
aveva inoltrato domanda all'I.N.P.S. per riscattare il periodo relativo al
corso di laurea accolta da tale Istituto,domanda accolta con quantificazione
dei relativi oneri.
Emerge,
quindi, che l'interessata, all'atto dell'istanza di ricongiunzione, era
sicuramente titolare dei periodi assicurativi oggi in discussione, con pieno
titolo per chiederne ed ottenerne la computabilità ai fini di un unico
trattamento pensionistico.
Le
ragioni suesposte inducono questo Giudice a ritenere fondata la pretesa di cui
trattasi e, per tale considerazione, deve affermarsi il diritto della
ricorrente, soddisfatta la condizione dell'esatto versamento del contributo
previsto, ad ottenere la ricongiunzione -ai fini di un unico trattamento
pensionistico- di tutti i periodi assicurativi dei quali era titolare presso
l'I.N.P.S. al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione, ivi
compreso il periodo relativo al corso legale degli studi universitari compiuti,
che non abbiano dato titolo ad alcun trattamento pensionistico da parte di
quell'Istituto.
Nel
senso esposto il gravame merita, quindi, accoglimento (con la ricostruzione
della posizione previdenziale, la erogazione di somme eventualmente dovute già
in precedenza,comprensive di accessori e ricorrono anche giusti motivi per
dichiarare compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione
monocratica, definitivamente decidendo,
accoglie
Il
ricorso proposto da P.S. Patrizia.
Compensa
le spese di giudizio.
Cosi'
deciso in Firenze il giorno 6 luglio 2005.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Dr. Leonardo Venturini
Depositata
in Segreteria il 05/10/2005
IL DIRIGENTE
F.TO
G.BADAME