REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana

composta dai seguenti Magistrati:


Prof. Giancarlo GUASPARRI Presidente


Dott. Carlo GRECO Consigliere


Dott. Rinieri FERONE Consigliere Relatore


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A

Numero 521/2009



nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale della Toscana della Corte dei Conti nei confronti di L. Francesco, nato a Livorno il 19.12.1972, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Fabio Valerini e dall’Avv. Valentina Righetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Righetti, in La Spezia, via E. Gianturco, n. 8;


VISTO l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 57221/R del registro di segreteria;


VISTI gli altri atti ed i documenti tutti della causa;


UDITI, nella pubblica udienza dell’8 aprile 2009 tenuta con l’assistenza del segretario d’udienza dott. Marino Pini – il relatore dott. Rinieri Ferone, il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Acheropita Mondera e l’Avv. Valerini;


Ritenuto in


F A T T O

Il Sostituto Procuratore Generale della Toscana della Corte dei Conti con atto di citazione del 20 novembre 2007 (ritualmente notificato all’interessato) – previo invito a dedurre del 14.8.2007 ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19/1994 – ha citato in giudizio davanti alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Toscana della Corte dei Conti il sig. Francesco L. (già 2° Capo della M.M.) per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario della complessiva somma di € 3.500,00 (oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio) ritenendolo responsabile del corrispondente danno erariale subito dall’Accademia Navale di Livorno per danneggiamento della rete LAN, mobili ed arredi, a seguito di un incendio, di contenute dimensioni, causato nei locali della segreteria dell’Ufficio di Formazione Linguistica, nei quali il L. si era introdotto clandestinamente, fuori dell’orario d’ufficio ed utilizzando una copia della chiave che si era abusivamente procurato, violando le corrispondenti consegne in materia di sicurezza.


La pretesa attrice si basa, per quanto riguarda la condotta, sulle prime risultanze degli accertamenti condotti dall’inchiesta amministrativa, avviata dall’apposita commissione, costituita con ordine del giorno n. 395 in data 2.10.2006, nella seduta del 10.4.2007 e sospesa, su delibera della medesima commissione d’inchiesta (v. verb. n. 034 del 10.4.2007), in attesa di conoscere l’esito del procedimento penale militare a carico del L. per i fatti ascrittigli, nell’intento di disporre di maggiori elementi “…per potersi esprimere in maniera conclusiva sul nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal L. e l’evento dannoso (incendio) verificatosi”.


Il giudizio, iscritto al ruolo d’udienza del 21 maggio 2008, è stato sospeso ex art. 295 c.p.c. In attesa della definizione dell’inchiesta amministrativa.


Il procedimento penale militare, per il delitto di forzata consegna e di disobbedienza, si è concluso con sentenza 1/08, depositata il 18.1.2008, del Tribunale Militare di La Spezia, divenuta irrevocabile il 16.2.2008, ex art. 444 c.p.p. E 261 c.p.m.p., con l’applicazione della pena di due mesi e venti giorni di reclusione, sostituita nella pena pecuniaria della multa di € 3.040,00.


L’inchiesta amministrativa, ripresa dopo la richiamata definizione del procedimento penale militare, si è conclusa con l’addebito della responsabilità del danno causato all’erario al sig. L..


Il P.M. Presso la Procura Regionale ha, quindi, riassunto il giudizio ribadendo le tesi accusatorie formulate in sede di prima citazione e cioè che, accertata la sussistenza del rapporto di servizio del L. con l’Amministrazione Militare, nonché il danno rappresentato dal danneggiamento dei mobili e degli arredi del surricordato ufficio, in seguito all’incendio causato dal medesimo convenuto e considerato l’accertamento della responsabilità in sede di inchiesta amministrativa e la consistenza dei fatti oggetto del procedimento penale militare, conclusosi con la condanna, chiede la condanna del L. al pagamento in favore dell’Amministrazione della Difesa della somma di € 3.500,00, oltre interessi legali e spese di giudizio, per il risarcimento del danno causato.


Con memoria del 18 marzo 2009, la difesa del sig. L., ribadisce le eccezioni mosse alla domanda attorea con la memoria di costituzione del 29 aprile 2008. In particolare:


• il difetto di giurisdizione di questa Corte, perché “…l’attività pregiudizievole …” del sig. L. non può essere considerata come “…esplicitamente correlata alla qualifica e/o all’espletamento delle funzioni istituzionali conferite al dipendente pubblico...” in quanto il medesimo era in licenza e, fra l’altro, si sarebbe introdotto clandestinamente nel suo ufficio;


• l’inammissibilità della citazione a giudizio per violazione del diritto di difesa, in quanto la Procura ha respinto una richiesta di accesso al fascicolo del P.M. Opponendo la non ancora intervenuta pubblicità degli atti;


• mancanza di prova dei fatti costitutivi, atteso che la Procura ha fondato le proprie argomentazioni sulle sole dichiarazioni rese dal L. il giorno in cui si sviluppò l’incendio, nonché sulle dichiarazioni rese da altri militari presenti in Accademia che hanno confermato quelle del L., che costituiscono fonti di prova inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 e 191 c.p.p. E dell’art. 301 c.p.m.p., trattandosi di dichiarazioni rese a verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal L. ed auto indizianti, senza che fosse stato rispettato il disposto di cui all’art. 63 c.p.p. Che impone l’interruzione dell’esame e l’avvertimento che in base alle dichiarazioni potevano essere svolte indagini per cui il dichiarante doveva essere invitato a nominare un difensore;


• mancanza della prova della condotta negligente e del nesso di causa, sia perché le stesse risultanze dell’inchiesta amministrativa, nella fase istruttoria, valutano le dichiarazioni “auto indizianti” del L. come fatto da “…ingenerare il ragionevole dubbio di una qualche forma di implicazione dello stesso nel dispiegarsi dei fatti oggetto di indagine…” ma che può leggersi, “a contrario”, anche come ragionevole dubbio che il sig.L. lo abbia commesso, sia perché le risultanze che emergono dal verbale del sopralluogo dei vigili del fuoco del 24 ottobre 2006, individuano la causa dell’incendio nell’incauto abbandono di un mozzicone di sigaretta come fatto ipoteticamente compatibile con gli eventi verificatisi, ma non ha consistenza di individuazione delle cause stesse;


• la quantificazione del danno è fatta secondo criteri sforniti di prova, non potendosi ritenere efficacia quella fatta dalla stessa amministrazione danneggiata e, comunque, ai fini della ripetuta quantificazione bisogna fare applicazione dell’art. 1227 – comma 1 – c.c. Atteso che dalla relazione di intervento dei vigili del fuoco emergerebbe il concorso di responsabilità dell’Amministrazione nella causazione del danno soprattutto sotto il profilo dell’inadeguatezza del sistema di protezione dell’impianto elettrico che avrebbe dovuto evitare il corto circuito, che è stata la causa dell’incendio.


Con la stessa memoria depositata in data 18 marzo 2009, la difesa del L., oltre alle difese appena riassunte, eccepisce ancora l’illegittimità della sospensione del processo in attesa della definizione dell’inchiesta amministrativa, in quanto assunta in assenza di contraddittorio e fuori dai limiti fissati dalla giurisprudenza civile, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il processo stesso e l’inchiesta amministrativa, per cui si chiede la revoca dell’ordinanza ed in subordine, la non utilizzabilità del verbale relativo all’esito dell’inchiesta.


Verbale che non è utilizzabile anche perché consiste in una mera valutazione dei fatti ad opera della stessa parte processuale a cui spetta fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa e che non può fondare l’azione della Procura, in quanto, nulla aggiunge alla consistenza dei fatti qual’era nota in sede di originaria citazione, ragion per cui o la citazione era infondata per mancanza di prova oppure le risultanze del verbale sono irrilevanti.


Nessuna influenza, può avere, infine, la sentenza penale al fine di comprovare la responsabilità del L. nel danneggiamento conseguente all’incendio perchè la condanna inflitta riguarda solo il reato di violata consegna e nessun riferimento vien fatto alle conseguenze relative all’incendio.


Nelle conclusioni orali in udienza la difesa chiede, in rito, l’estinzione del processo per difetto di notifica dell’atto di riassunzione al procuratore costituito ed in subordine il difetto di giurisdizione, o in ulteriore subordine l’inammissibilità dell’atto di citazione. Nel merito ed ancora in via subordinata, previa revoca dell’ordinanza di sospensione, il rigetto della domanda in quanto infondata, ed in via ulteriormente subordinata la quantificazione del danno anche nella misura che sarà determinata in applicazione del potere riduttivo.


Considerato in


D I R I T T O

Il Collegio deve, innanzitutto, esaminare le questioni pregiudiziali.


La prima questione riguarda l’eccepita estinzione del processo per difetto di notifica dell’atto di riassunzione nei confronti direttamente del convenuto e non del procuratore costituito, in violazione dell’art. 170 c.p.c.


Il Collegio ritiene che l’eccezione sia superabile in quanto il contraddittorio si è, nei fatti, regolarmente instaurato atteso che lo stesso difensore ha depositato nell’interesse del suo assistito, memoria in cui controdeduce pienamente al contenuto dell’istanza del pubblico ministero di riassunzione del giudizio. (in termini Sez. Giur. Sicilia sent. n. 2051/2008).


In ordine al difetto di giurisdizione, è sufficiente argomentare che l’eccezione è infondata in quanto il presupposto per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti nel caso di condotte materiali , come nel caso di specie, consiste anche nell’ingerenza di fatto che realizza la condizione del rapporto di servizio (Cass. Civ. Sez. Un. 10 ottobre 2002, n. 14473). L’iniziativa assunta dal L. di introdursi, senza autorizzazione, nei locali dove si è poi sviluppato l’incendio causativo dei danni per i quali agisce la Procura, realizza un’ ingerenza gestoria di fatto che consente di imputare al medesimo le conseguenze del suo agire.


Irrilevante è anche l’eccezione dell’inammissibilità della citazione per lesione del diritto di difesa in quanto non è stata accolta una richesta di accesso agli atti prima del deposito degli stessi.


Al riguardo va premesso che non è applicabile la normativa sull’accesso agli atti amministrativi, in quanto il fascicolo istruttorio è composto da documenti di rango giudiziario regolati da principi diversi.


L’accesso agli atti nella fase preprocessuale successiva all’invito è consentito con riguardo a tutto il fascicolo istruttorio, senza limitazioni documentali, naturalmente solo ai soggetti muniti della necessaria legittimazione e solo per i documenti non sottratti dal Procuratore procedente e, comunque, sempre per quelli esplicitamente menzionati nell’invito o comunque costituenti il minimo essenziale.


Il provvedimento di sottrazione all’accesso (se e in quanto ritenuto necessario) per il suo carattere interno è insindacabile e, quindi, non necessita di motivazione.


Nel merito, respinte le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa del convenuto sulla base di una presupposta applicazione al processo contabile delle norme del processo penale, od anche sulla base dell’erronea identificazione della Amministrazione danneggiata nella stessa posizione della Procura attrice, la domanda merita accoglimento ritenendo il Collegio provata la responsabilità del L. nella causazione del danno.


Una prova che trae sostegno dal duplice accertamento dei fatti in sede di procedimento penale militare e di inchiesta amministrativa le cui risultanze, fermo restando l’autonomia del giudizio contabile per la dimostrazione dell’esistenza del danno, sono pienamente utilizzabili in quanto, in via di principio, lo possono essere tutti gli accertamenti già espletati in altre sedi istituzionali e, quindi, anche gli elementi di prova derivanti da altri procedimenti, che il giudice della responsabilità può liberamente apprezzare e valutare, senza la necessità di riprodurre, nell’ambito del processo di responsabilità, l’iter formativo della prova proprio del procedimento da cui gli elementi in questione provengono. Ciò vale anche per le ammissioni degli indagati (Corte dei Conti Sez.III 28 settembre 2005, n. 566).


Nel caso di specie, il giudice del procedimento penale militare ha riconosciuto il L. colpevole del reato di forzata consegna per i fatti consistiti nell’introduzione clandestina nel proprio ufficio fuori dall’orario di servizio, adoperando un duplicato delle chiavi di accesso che si era abusivamente procacciato, prima, per adoperare il proprio computer e, nella ripetizione del fatto, per ripulire e cancellare le tracce del principio di incendio cagionato durante il primo accesso; fatti per i quali è stata formulata ed accolta una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.


In proposito costituisce pacifico orientamento della giurisprudenza contabile in tema di accertamento dei fatti produttivi di responsabilità, che l’assenza nella sentenza patteggiata di un accertamento positivo e costitutivo di responsabilità dell’imputato, comporta quale consequenziale effetto ex art. 445 – c. 1 – c.p.p. Che la stessa sentenza, pur non potendo esplicare efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi, non impedisce che il giudice contabile possa trarre utili elementi di valutazione dalle risultanze istruttorie penali ai fini dell’autonoma pronuncia da rendere, soprattutto quando i fatti addebitati possono costituire, al contempo, illecito penale ed amministrativo.


In pratica poiché i fatti obiettivamente rilevati in sede penale costituiscono, insieme ad altri rilevati “aliunde”, elementi di convincimento delle valutazioni e delle decisioni del giudice contabile, tale giudice può ben utilizzare, ai fini della propria decisione, anche la sentenza penale patteggiata, con la valutazione delle risultanze, anche istruttorie (ivi comprese quelle di polizia giudiziaria) in quella sede emerse (Corte dei Conti. Sez. III sent. 8.10.2001, n. 266).


Nella vicenda che ne occupa, con l’esito del giudizio penale militare si coniugano le risultanze dell’inchiesta amministrativa che provano il materiale accadimento dei fatti causativi del danno e la condotta del convenuto che ha originato i fatti.


In particolare:


a) il riconoscimento da parte del L. che il giorno 1.10.2006, alle ore 15.50 circa si era introdotto nel suo ufficio e che durante la sua permanenza aveva acceso una sigaretta che poi aveva ritenuto di avere spento quando l’aveva gettata nel cestino (dichiarazione resa in data 1.10.2006);


b) l’ammessa consapevolezza di aver tenuto una condotta rischiosa nel gettare la sigaretta e, quindi, implicitamente eliminando ogni dubbio sull’effettività della sua condotta nel processo causativo del danno, allorquando ha ritenuto di dover ritornare nell’ufficio per controllare se la sigaretta era stata effettivamente spenta (stessa dichiarazione a verbale);


c) l’aver ammesso di aver riscontrato il principio di incendio (stesso verbale) avendo avvertito odore di bruciato e avendo visto fumo, ciò che lo indusse ad utilizzare l’estintore;


d) la dichiarazione dell’ufficiale di servizio Ermanno Rosati che ha dato atto che il giorno dell’evento aveva incontrato il sig. L. che aveva dichiarato di aver causato accidentalmente un incendio, che aveva subito domato con l’impiego di due estintori a polvere;


e) la concordante analisi fatta dai vigili del fuoco intervenuti che, esaminato lo stato dei luoghi e le conseguenze dell’incendio hanno ritenuto di individuare la causa dell’incendio in un evento accidentale, quale l’incauto abbandono di un mozzicone di sigaretta.


La concordanza di tali elementi e di altri che sarebbe superfluo evocare, tant’è univoca la direzione della serie causale dei fatti accaduti, tutti convergenti verso la chiara imputazione di responsabilità dei fatti accaduti al convenuto, elementi, che vale la pena ricordare, suffragano la tesi accusatoria in aggiunta a quanto accertato in sede di procedimento penale militare, elidono ogni dubbio sulla fondatezza dell’azione di responsabilità.


In relazione a quanto fin qui considerato e tenuto conto che la quantificazione del danno è coerente alle lineari risultanze degli atti, - linearità che non recede di fronte alle considerazioni svolte dalla difesa del convenuto che contesta il fatto che la suddetta valutazione provenga dalla stessa parte danneggiata, insistendo in una ritenuta equivalenza tra parte danneggiata e posizione del P.M. Sulla cui infondatezza questo Collegio si è già intrattenuto, - il sig. L. è responsabile dei fatti contestati con l’atto di citazione in epigrafe e deve risarcire il danno causato all’Amministrazione della Difesa nella misura di € 3.500 (tremilacinquecento/00), comprensivo della rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.


P.Q.M.


La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti del Sig. Francesco L., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, condanna il medesimo al pagamento, in favore del Ministero della Difesa della somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre gli interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.


Condanna, altresì, il sunnominato al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessivi € 557,22.=(Euro cinquecentocinquantasette/22.=)


Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio dell’8 aprile 2009.


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to R. FERONE F.to G. GUASPARRI



Depositata in Segreteria il 14 SETTEMBRE 20009


IL DIRIGENTE


F.to dr. Francesco Perlo