Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
IL GIUDICE
UNICO
Nella
persona del dott. Leonardo Venturini
Ha
pronunciato la seguente
(Numero
469/2005/pm)
sul ricorso iscritto al n. 24505/PM del registro di
Segreteria proposto, in data 17 luglio 1996 e notificato alla controparte in
data 21 agosto 2002, dal sig. M.L., nato il 21 agosto 1967, rappresentato e
difeso dall'avv. D.B.
avverso
il decreto del Ministero della Difesa-Direzione
Generale delle Pensioni n. 27 del 12 gennaio 1996;
udito, nell'odierna pubblica udienza del 27 aprile
2005, l'avv.to C., su delega dell'avv. D.B.,
non rappresentata l'Amministrazione della Difesa; esaminati gli atti e i
documenti di causa;
valutato e ritenuto quanto segue in:
Con l'impugnato decreto il Ministero della Difesa
ha negato al sig. M.L. il trattamento pensionistico privilegiato ordinario,
richiesto in data 30 dicembre 1987, per non dipendenza da causa di servizio
dell'infermità "Ascesso perianale con fistola e cisti pilonidale",
sulla base della visita collegiale dell'11 ottobre 1988 presso la C.M.O. di
Firenze, che si espresse in quella occasione per la non dipendenza dal servizio
prestato dall'interessato, giudizio fondato essenzialmente sulla etiologia
prevalentemente a carattere degenerativo-costituzionale della patologia
(giudicata ascrivibile a nessuna categoria tabellare) e della assenza di un
nesso concausale giuridicamente valido fra eventi di servizio ed infermità all'esame.
Va esposto che il ricorrente ha prestato servizio
militare di leva dal 6 novembre 1986 al 7 ottobre 1987, data in cui venne
congedato per riforma (dichiarazione dell'O.M. di Firenze del 7 ottobre 1987),
sulla base degli esiti dell'intervento chirurgico subito, durante il servizio,
per la suddetta patologia, presso l'USL "Zona 23" di Arezzo; dagli
atti risulta che il militare ha prestato servizio militare in qualità di
conduttore di automezzi vari a disposizione di Ufficiali Superiori con un
orario di servizio dalle 7,30 alle 16,30, passando gran parte del tempo al
volante della vettura assegnatagli, come è attestato dal Comandante del 1 °
Autoreparto Misto di Manovra della Regione Militare Nord Ovest nel rapporto
informativo del 16 marzo 1988.
Anche sulla scorta di richiesta del patrono di
parte, il quale, argomentando sulla pretesa del suo assistito, con particolare
riferimento al servizio di autista svolto dallo stesso, aveva subordinatamente
chiesto l'espletamento di un supplemento istruttorio la Sezione ritenne
necessario, ed a tal fine è stata adottata ordinanza n. 123 del 4 settembre
2003, interpellare l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, perché,
sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti e/ove ritenuta necessaria,
previa visita collegiale alla presenza di uno specialista della materia,
esprimesse motivato parere sui seguenti quesiti: “1) quale sia la esatta
diagnosi dell'infermità sofferta dal ricorrente e quale sia la relativa
classifica, con riferimento alla data del congedo; 2) se il complessivo
servizio militare prestato dallo stesso possa assurgere, anche sotto il profilo
del solo aggravamento, al ruolo di causa o di concausa, preponderante ed
efficiente, nel determinismo dell'infermità in questione”.
L'invocata consulenza è stata resa dall'Ufficio medico-legale, in data 27 novembre
2003, sostanzialmente in senso favorevole al ricorrente, benché questi abbia
ritenuto non esaustivamente soddisfacente la perizia, producendo consulenza tecnica di parte, a firma del dr. Cozzolino. Ciò ha indotto la Sezione - anche per
la mole e la profondità tecnica delle considerazioni - ad acquisire un nuovo parere medico-legale.
In tal senso, con ordinanza n. 163/2004
del 6 luglio 2004, è stato disposto
affinché, nuovamente, ed alla luce sopratutto delle nuove acquisizioni
tecniche, sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti e/ove ritenuta
necessaria, previa visita collegiale alla presenza di uno specialista della
materia, il Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa -
esprimesse motivato parere ancora sui seguenti quesiti: “1) quale sia la esatta
diagnosi dell'infermità sofferta dal ricorrente e quale sia la relativa
classifica, con riferimento alla data del congedo; 2) se il complessivo
servizio militare prestato dallo stesso possa assurgere, anche sotto il profilo
del solo aggravamento, al ruolo di causa o di concausa”.
Giunta, in data 30 novembre 2004, la perizia
medico-legale richiesta, questo giudice ritiene di dover accogliere la pretesa
di cui al ricorso anche se nei sensi espressi dagli autorevoli ed imparziali
organi medico-legali consultati di ufficio, ritenendo non sufficientemente
motivate le pretese di più satisfattiva attribuzione pensionistica peraltro
rinnovate in occasione dell'ultima udienza del giudizio, con controdeduzioni al
parere del CML ad opera del d. S. Campriani.
In primo luogo va affermato il ruolo concausale del
servizio militare sulla patologia in questione, sebbene detto servizio abbia
comportato un non lungo lasso di tempo in cui si ritiene si siano verificate le
situazioni origine di tale concausalità (le mansioni di autista), e l'infermità
trovi la sua genesi primaria in fonte di carattere costituzionale. II servizio
prestato dal M.L., può, infatti, aver costituito, quale elemento di innesco,
l'instaurarsi del processo infiammatorio-infettivo della forma ascessuale in
sede anale, poichè l'attività di autista, incidendo a livello locale, per la
posizione assisa, azioni traumatiche di sfregamento in zone perianali, con
reiterazione di dette situazioni, può aver dato luogo ad infezioni
(escherichia-coli) su cisti che presentano, comunque, un'eziologia prevalentemente degenerativa costituzionale.
Il servizio, allora, “può essere considerato, ai
fini della dipendenza da causa di servizio, un fattore concausale che ha,
verosimilmente, favorito il conseguente quadro evolutivo di ascesso ano-rettale
e relativa fistolizzazione dell'infezione da Eschenchia Coli, come evidenziato
all'esame microbiologico (flora microbica isolate)” (così espressamente il
CML).
Quanto alla ascrivibilità, l'esaustività e la
concordia valutativa dei consulenti di ufficio non è idoneamente inficiata
dalle considerazioni di parte: al M.L. spetta, in riforma del decreto
impugnato, un'indennità di VIII ctg Tab. B, per due annualità. Ciò perché, se
si valutano anche le diagnosi su cui parte attrice appunta maggior peso, ovvero
il referto, datato 7/10/87, del Reparto Osservazione dell'OM di Firenze, si ha modo di constatare detta situazione
patologica: "Regione sacro-coccigea: Presenza di cicatrice chirurgica ben
consolidata a sn della linea mediana nella sua porzione sn. Nella porzione
inferiore presenza di ferita chirurgica attualmente in via di guarigione per 2A
intenzione. La ferita presenta una lunghezza di circa 2 cm e una profondità di
0,5 cm. A livello dell'orifizio anale presenza di 2 orifizi puntiformi”.
L'esatta diagnosi, allora, secondo i consulenti, in detto giudizio non
censurabili in quanto esprimenti valutazioni non illogiche, contraddittorie o
viziate da travisamento o omissione valutativa di fatti, in riferimento alla data del congedo del
ricorrente, era: "Postumi di intervento per ascesso e fistola
perianale". La relativa classifica per l'infermità sopra citata, all'atto
del congedo, ai fini della p.p.o., va ricondotta alla Tab. B, una tantum, pari
a due annualità di ottava Ctg, quanto, con la presente decisione, si
attribuisce al ricorrente. Né vale obiettare, come dagli atti prodotti dallo
stesso, la circostanza che sia stato congedato, provvedimento giunto quasi al
termine del servizio militare, e che può ben essere stato indotto da una
molteplicità di fattori.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui
sopra.
Vanno
compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la
regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,
Nei sensi di cui in parte motiva, il ricorso
proposto da M.L..
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Firenze il giorno 27 aprile 2005.
IL
GIUDICE UNICO
F.TO Dr. Leonardo Venturini
Depositata in Segreteria il 05/07/05
IL
DIRIGENTE
F.TO G.BADAME