Sent. N. 45/2008

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona del dott. Leonardo Venturini

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 55399/PC del registro di Segreteria proposto da CECCHI LAURO SILVIO, nato a Pistoia il 13 settembre 1941 ed ivi residente in Via Toscana n. 104/B - Codice Fiscale CCC LRA 41P13G713F; INNOCENTI ENZO, nato a Pistoia il 05 maggio 1943 ed ivi residente in Via P. Dacci n. 23 - Codice Fiscale NNC NZE 43E05 G713N; BENINI GIUSEPPE, nato a Roma il 18 dicembre 1943 e residente in Pistoia, Via Villa di Piteccio n. 91 - Codice Fiscale DNN GPP 4318 H501T; TESTA EZIO nato a Chiusi il 9 gennaio 1938 e residente a Monsummano Terme, via dell'Unità n. 220 - Codice Fiscale TST ZEI 38A09 C662X, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Ermanno Bujani e Umberto Buiani presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Firenze, Via Venezia n.14,

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - SERVIZIO CENTRALE DEL PERSONALE, con sede in 00187 - Roma, Via XX Settembre n. 97;

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -DIPARTIMENTO PROVINCIALE - SERVIZIO GESTIONE PERSONALE DI PISTOIA, con sede in 51100 - Pistoia, Viale Adua n. 77;

CONTRO

I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Sede provinciale di Pistoia, 51100 - Pistola - Via dei Pappagalli n. 2;

AVVERSO

i seguenti decreti inerenti al trattamento pensionistico:

1.- provvedimento di liquidazione di pensione definitiva n. 39 del 18 febbraio 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale - servizio gestione personale, emesso a favore del sig. Cecchi Lauro Silvio;

2.- provvedimento di liquidazione provvisoria di pensione n. 11233 del 26 giugno 2000 del Dipartimento Provinciale del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica-Direzione provinciale dei servizi vari, emesso a favore del sig. Innocenti Enzo;

3.- provvedimento di liquidazione provvisoria n 0008708/35766 del 28 aprile 2005, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei servizi del Tesoro - Servizio Centrale del Personale, emesso a favore del signor Benini Giuseppe del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4.- provvedimento di liquidazione provvisoria 87858/109910 del 20 dicembre 2004, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei servizi del Tesoro - servizio Centrale del Personale, emesso a favore del signor Testa Ezio

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'inclusione della indennità di amministrazione e/o agenzia nella cosiddetta quota "A" di pensione, di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 503

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione al ricalcolo della pensione con l'inclusione in quota "A" dell'indennità di amministrazione, della rifusione delle differenze fra ratei corrisposti e quelli dovuti nel caso di corretto calcolo della pensione, il tutto con rivalutazione ed interessi

Tenutasi la pubblica udienza il giorno 3 ottobre 2007 con la presenza dell'avv.to U. Bujani per i ricorrenti e il dott. Corsini Alberto per l'Amministrazione

Ritenuto in

FATTO

Nell'atto introduttivo della presente controversia si espone che gli odierni ricorrenti, ex dipendenti del Ministero del Tesoro, hanno tutti presentato domanda di pensione di anzianità che è stato loro liquidata con i decreti di pensione sopraindicati, emessi dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Toscana ed aventi ad oggetto la liquidazione del trattamento definitivo della pensione per il sig. Cecchi, ed il trattamento provvisorio per gli altri ricorrenti. Si censura la circostanza che, nel computo della pensione, l'Amministrazione non ha considerato nella quota "A" della base pensionabile l'indennità cosiddetta di amministrazione prevista dall'art. 34 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. del Comparto ministeri del 16 maggio 1995 e confermata dall'art. 33 del C.C.N.L. 1998/2001 sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

La posizione dell'Amministrazione accoglie dunque  - si rileva nel ricorso -  l'orientamento espresso con informativa I.N.P.D.A.P. n. 51 del 22 maggio 2002 (a sua volta in linea con la nota n. 899/7524/2002 del Ministero del lavoro) in forza del quale l'indennità di Amministrazione sarebbe esclusa dalla quota "A" della pensione in quanto avente natura di retribuzione accessoria perché "la valutabilità nella quota A di pensione dell'indennità di amministrazione, ragionevolmente accettabile in astratto" non sarebbe permessa se non previa emanazione di una disposizione legislativa che dovrebbe trovare comunque un'adeguata copertura finanziaria.

Per parte ricorrente l'impostazione dell'I.N.P.D.A.P. risuterebbe palesemente  illegittima e in contrasto con i principi  generali in materia pensionistica dettati dalla L. n.335/1995.Il riferimento su cui si basa il calcolo della quota "A" delle pensioni del pubblico impiego è la retribuzione fissa e continuativa percepita, atteso che l'indennità di amministrazione, sottoposta a ritenuta sin dal 1 gennaio 1996, "è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente" (l'art. 33 del C.C.N.L. del  16 febbraio  1999, così come modificato con l'art. 17 comma XI del C.C.N.L. integrativo del Contratto Nazionale del Personale del comparto Ministeri 1998-2001), essa fa parte della retribuzione fissa del dipendente e come tale deve essere inserita in quota "A". Perno centrale dell'argomentazione attorea, che eccepisce la violazione delle disposizioni costituzionali regolanti la materia (tesi ribadita in udienza) si fonda sulla circostanza che la suddivisione di attribuzioni pensionistiche nelle due sopraccitate diverse quote è antecedente alla privatizzazione del pubblico impiego, che ha incluso, “pleno iure” l'indennità “de qua” nella retribuzione, sulla base del principio dell'onnicomprensività di questa.

Ne consegue che l'indennità di amministrazione costituisce elemento fisso della base contributiva e dunque deve essere calcolata in quota "A": sarebbe quindi manifestamente illegittima la linea di comportamento dell'Amministrazione che, venendo anche meno al dettato costituzionale (artt. 37-38 Cost.) non ha riconosciuto una pensione corrispondente ai ricorrenti.

Da quanto sopra esposto si deduce - ad avviso dei ricorrenti - che l'indennità di amministrazione in questione, a prescindere dalla denominazione formale, rientra a tutti gli effetti nella nozione di retribuzione e, come tale, deve essere compresa nella base pensionabile di cui all'art. 15 L. 177/1976 nonché, conseguentemente, nella quota a) del trattamento pensionistico di cui all'art. 13 D. Lgs. 503/1992. In sostanza, quindi, si chiede  a questa Corte che venga accertato il diritto al computo, ai fini pensionistici, dell'indennità di amministrazione prevista dall'art.33 del CCNL Ministeri 1998/2001 e, in particolare, l'inserimento di detta voce nel calcolo anche della anzidetta quota A di cui al predetto art. 13, d.lgvo 30.12.1992 n. 503 trattandosi di elemento costante e generale della retribuzione. Da ciò conseguirebbe, inoltre, l'aumento del 18% sulla base pensionabile così costituita.

Valutato in

DIRITTO

La domanda è infondata e va rigettata.

La questione di diritto sottoposta all'adita Corte attiene alla computabilità o meno ai fini pensionistici dell'indennità di amministrazione prevista dall'art. 33 del CCNL Ministeri 1998/2001 sottoscritto il 16.2.1999 e, in particolare, all'inseribilità di detta voce nel calcolo anche della c.d. quota A di cui all'art. 13, co. 1, d.lgvo 30.12.1992 n.503, essendo stata detta voce pacificamente inserita nella quota c.d. quota dall'amministrazione.

E' incontestato tra le parti che l'indennità di amministrazione “de qua”, prevista dall'art. 34 del CCNL comparto Ministeri 1994/1997 sottoscritto il 16.5.1995 (e, successivamente, dall'art.33 del CCNL 1998-2001 sottoscritto il 16.2.1999) e tesa al superamento della preesistente “giungla retributiva” che caratterizzava i diversificati trattamenti dei pubblici dipendenti, ha natura di retribuzione accessoria avente carattere di generalità e continuatività. Essa è, secondo l'art. 17, co.11, del CCNL 16.5.2001, integrativo del predetto CCNL comparto Ministeri 1998/2001 sottoscritto il 16.2.1999 (meramente confermativo, e non già innovativo, sul punto: cfr. C.conti, sez. contr. 5.4.2002 n. 10), voce generale, fissa e ricorrente, erogata in 12 mensilità.

Parte resistente ritiene corretta la piena computabilità di detta indennità nel calcolo, ai fini pensionistici, della c.d. quota B di cui all'art. 13, d.lgvo 30.12.1992 n. 503, stante la pensionabilità dei trattamenti accessori statuita dall'art. 2, co. 9 e 10, L. 8.8.1995 n. 335. Quest'ultima legge, introducendo nel sistema previdenziale italiano il c.d. sistema contributivo (fondato sul rapporto sinallagmatico tra prestazione e finanziamento della stessa) in sostituzione del previgente sistema retributivo (ancorato all'ultima retribuzione percepita), ha previsto un triplice regime transitorio (retributivo, misto e contributivo). Per il regime retributivo transitorio, lo stesso viene temperato dall'art. 13, co. 1, d.lgvo n. 503 del 1992 (applicabile in base al richiamo operato alla previgente normativa da parte dell'art. 1, co. 13, L. n. 335 cit.) prevedendo un computo pensionistico determinato dalla somma della c.d. quota A (per le anzianità retributive maturate sino al 31.12.1992) e una quota B (per le anzianità retributive acquisite a decorrere dall'1.1.1993).

Orbene, mentre tra le voci computabili ai fini pensionistici nella cennata quota B, con decorrenza dall'1.1.1996, vengono espressamente annoverati dall'art. 2, co. 9, 10 e 11, L. n. 335 cit. i trattamenti accessori (quali l'indennità di amministrazione oggetto di causa), la quota A, in assenza di sopravvenienze normative o contrattuali, va calcolata, ai sensi dell'art. 43 del TU 29 dicembre 1973 n. 1092, su una base pensionabile caratterizzata dal principio di tassatività e nominatività degli emolumenti, tra i quali non compare l'indennità di amministrazione: vi è l'incidenza, quindi, sulla fattispecie, della regola generale codificata nell'art. 43 cit., secondo cui “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Né la fissità e continuatività dell'indennità predetta consente di equipararla, in assenza di espressa previsione di legge (o contrattuale), allo stipendio in senso stretto, stante il predetto principio di tassatività della previsione di cui al cennato art. 43, TU n. 1092 (sulla distinzione tra tali voci fisse e continuative e lo stipendio, cfr. C.conti, sez. III app., 24.1.2002 n. 14; id., n. 95 del 2002). Anche l'eccezione dell'onnicomprensività stipendiale conseguente alla privatizzazione del rapporto d pubblico impiego non ha pregio, dovendosi tener conto che non di trattamento in costanza di servizio ma di attribuzione di quiescenza, sottratta alla contrattazione collettiva, è oggetto della presente controversia.

Le conclusioni ostative alla invocata computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico a cui questo giudicante perviene, sono state confermate dal prevalente indirizzo giuscontabile sulla scorta di analoghi argomenti testuali e sistematici (cfr., ex pluribus., C.conti, III Sez. di Appello, 16.6.2004 n. 321; id., Sez. Molise, 2.10.2003 n.175; id., sez. III app., 8.1.2003 n. 8; id., sez. giur. Sicilia, 28.11.2002 n. 2248; id., sez. giur. Puglia, 28.5.2002 n. 405; id. sez. contr., 5.4.2002 n. 10; id., sez. giur. Toscana 7.12.2001 n. 1395; Contra id., sez. giur. app. Sicilia, n. 33/A/03 del 2003; id., sez. giur. Lombardia 24.3.2005 n. 202).

Si osserva poi che la tesi è condivisa, con riferimento alla non computabilità dell'indennità di amministrazione ai fini della tredicesima mensilità, da maggioritario indirizzo della magistratura ordinaria (v. C. app. Firenze, sez. lav., 10 luglio 2004 n. 824; id., 29 giugno 2004 n. 823; contra Trib. Pisa, sez. lav., 10 dicembre 2003 n. 726 e Trib. Orvieto, sez. lav., 25 marzo 2005 n. 13/05).

Ne consegue il rigetto del  ricorso con compensazione delle spese in ragione di un principio di equità e per la complessità della materia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente decidendo,

respinge

il giudizio su ricorso proposto dai ricorrenti di cui in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il giorno 3 ottobre 2007.

                                                                                                                      IL GIUDICE UNICO

                                                                                                        f.to Dr. Leonardo Venturini

 

Depositata in Segreteria il 25.01.2008

                                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                                      f.to G. BADAME