REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(364/2005)

sul ricorso, iscritto al n.51343/PM del registro di Segreteria, proposto da:

1)Romano FAMBRINI;

2)Osvaldo LUNARDI;

3)Lucio VOLO;

tutti meglio generalizzati in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.Antonio TAVIANO di Ostia Lido in via dell'Idroscalo n.2, avverso la mancata inclusione nella base pensionabile e contestuale maggiorazione del 18% degli importi percepiti a titolo di assegno funzionale.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005, con l'assistenza del segretario Chiara BERARDENGO, non rappresentate tutte le parti interessate;

         Esaminati gli atti e i documenti tutti delle cause;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

         Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

         RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame la parte sostiene che l'assegno di funzione, previsto a favore dei sottufficiali delle Forze Armate dall'art.1 - 9°comma, del decreto legge n.379/87, convertito con modificazioni nella legge n.468/87, e previsto per le Forze di Polizia dall'art.6 - 1°comma del decreto-legge n.387/87, convertito con modificazioni nella legge n.472/87 e successive modificazioni, ancorché “pensionabile”, debba essere incluso anche nella “base pensionabile” e quindi usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art.53, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n.177.

Diversamente argomentando l'Amministrazione ha concluso per la infondatezza alla luce dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza delle Corte dei conti.

Alla discussione orale, in assenza di tutte le parti interessate, il ricorso é stato spedito a sentenza sulla base della documentazione e delle argomentazioni acquisite agli atti.

Nel merito della questione va subito affermato che la pretesa avanzata dalla parte ricorrente - come correttamente ritenuto dalla Amministrazione - non è fondata.

Al riguardo questo Giudice non può non tener conto del portato della recente sentenza n.6/2004/QM resa dalle SS.RR. di questa Corte su analogo quesito ad esse prospettato.

In particolare le SS.RR. hanno valutato inammissibile tale questione proprio per carenza del presupposto del contrasto giurisprudenziale “orizzontale” (cfr. n.17/2003/QM e n.3/2004/QM) atteso che le Sezioni centrali, dopo un iniziale indirizzo difforme che ha avuto un indubbio riflesso sull'operato dei Giudici regionali di primo grado, si sono orientate per il non incremento del 18% di suddetta indennità pensionabile.

Ciò premesso, con riferimento alle argomentazioni sviluppate dalla citata sentenza delle SS.RR. (n.6/2004/QM) nonché alla luce della odierna pacifica giurisprudenza di Appello sull'assegno spettante agli appartenenti alle Forze Armate (Sez.II 314/03 - Sez. II n.347/03-  Sez.III 205/04) o sull'analogo beneficio previsto per le Forze di Polizia (Sez.III 47/00 - Sez.III 67/02 - Sez.III 153/05), tale istanza deve essere disattesa.

         Per le considerazioni che precedono e sulla base delle suesposte risultanze processuali, tenuto conto altresì che nessun ulteriore elemento probatorio é stato fornito dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto.

         Sussistono motivi apprezzabili per dichiarare compensate le spese di giustizia.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso promosso da:

1)Romano FAMBRINI;

2)Osvaldo LUNARDI;

3)Lucio VOLO;

avverso la mancata inclusione nella base pensionabile e contestuale maggiorazione del 18% degli importi percepiti a titolo di assegno funzionale.

Spese compensate.

         Così pronunciato in Firenze, previa lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 27 aprile 2005.

                              IL GIUDICE UNICO

                             F.to Carlo Greco

 

Depositata in Segreteria il 16/06/2005

                              IL DIRIGENTE

                                                        F.to G. BADAME

 

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