REPVBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
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Visti i ricorsi iscritti al numeri 25263/PM, 25267/PM, 25283/PM e 25436/PM del registro di Segreteria;
Vista la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 1° giugno 2005;
Udìto, nell'udienza del 1° giugno 2005, in rappresentanza dell'Inpdap, il dott. Massimo Campennì che ( per il giudizio n.25436PM ) ha ribadito quanto in memoria difensiva in atti; non rappresentate in giudizio le altre parti;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato
(Numero 361/2005/PM)
nei giudizi instaurati con i ricorsi in premessa, proposto da:
- C.G. ( ricorso n. 25263/PM );
- M.F. ( ricorso n. 25267/PM );
- B.B. ( ricorso n. 25283/PM );
- S.L. ( ricorso n. 25436/PM );
avverso
il Ministero della Difesa e il Ministero del Tesoro.
FATTO
Con i ricorsi in esame i ricorrenti - ufficiali di marina cessati dal servizio con collocamento in ausiliaria anteriormente al primo gennaio 1995 - chiedono il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione, al termine del periodo di permanenza nella ausiliaria, con la inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale; ciò al fine di ottenere che l'applicazione dell'aumento del 10%, di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, tenga conto di una base pensionabile comprensiva di detta indennità.
Il beneficio è stato negato dall'Amministrazione della Difesa sulla base della considerazione che la invocata disposizione di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, trova applicazione solo per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2.1.1995, quando gli interessati erano già cessati dal servizio, essendo l'ausiliaria una posizione di congedo.
Deducono ex adverso parti attrici che, poiché alla data del 1°.1.1995 si trovavano in posizione di ausiliaria, la riliquidazione operata nel transito dall'ausiliaria alla riserva configura una vera e propria liquidazione di un trattamento nuovo, cioè una riconsiderazione ex novo di un diritto pensionistico del tutto autonomo, con conseguente applicazione della normativa sopravvenuta; nella specie, del disposto di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini di cui all'art.67 del citato d.P.R. n. 1092/1973.
Con memorie difensive pervenute il 15 novembre 2004 il resistente Ministero della Difesa ha ribadito le ragioni del diniego, richiamando a conforto giurisprudenza di questa Corte dei conti in materia; mentre, per il ricorso n.25436PM, con memoria pervenuta il 15.11.2004, l'Inpdap di Livorno ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto e comunque nel merito chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Preliminarmente, ai sensi dell'art.274 del codice di procedura civile, va disposta la riunione dei procedimenti relativi alle cause instaurate con i ricorsi in epigrafe, stante la evidente connessione oggettiva dei rispettivi petita.
Ancora in via preliminare, relativamente all'eccezione di difetto di legittimazione prospettata dall'Inpdap in relazione al ruolo di mero erogatore secondario di spesa del trattamento pensionistico in questione ( con riferimento al ricorso n.25436/PM ), la pretesa deve essere respinta, non essendo sul piano generale incompatibile la concorrente legittimazione passiva dell'Inpdap con la legittimazione passiva dell'amministrazione che ha provveduto alla liquidazione del trattamento di quiescenza; né pertanto ed a fortiori sussistono i presupposti per la estromissione (c.d. impropria) dal processo dell'Istituto previdenziale, figura processuale quest'ultima peraltro d'incerta ammissibilità fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore, e comunque diversi dalla fattispecie in esame.
Nel merito, le pretese avanzate con i ricorsi in esame sono infondate.
Invero è pacifico in giurisprudenza ( cfr. Sezione seconda giurisdizionale n.10/2004 ) che l'ausiliaria sia una posizione congedo ( cui sono riconnessi particolari obblighi che non ne mutano lo status di quiescenza), che si stabilisce quando il militare abbia raggiunto la anzianità di servizio per transitarvi o si siano verificate altre circostanze che hanno determinato la inidoneità del medesimo al servizio permanente.
Trattandosi di posizione di congedo, cui è riconnesso il trattamento di quiescenza liquidabile secondo la normativa vigente all'atto in cui essa si verifica, devesi negare che ai ricorrenti, transitati in ausiliaria e collocato in pensione prima del 1°.1.1995, possa applicarsi il terzo comma dell'art. 15 della l. n. 724/1994, il quale prevede per il personale cessato dopo tale data, il beneficio della inclusione nella base pensionabile della indennità integrativa speciale; con la conseguenza che l'aumento del 10% dell'ammontare della pensione privilegiata ordinaria non può essere riferito alla pensione normale comprensiva della i.i.s..
Né può considerarsi la riliquidazione della pensione del personale in ausiliaria, al termine del periodo di permanenza in tale posizione, come una nuova liquidazione, per cui se questa viene a cadere in un periodo successivo al 1°.1.1995, troverebbe applicazione il citato art. 15, terzo comma, della legge n. 724/1994, con la inclusione nella base pensionabile della i.i.s. e con il suindicato effetto per i militari titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
Invero, ai sensi dell'art.55 del dpr. n. 1092/1973, “L'ufficiale che all'atto della cessazione del servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria”; perciò, la base su cui si determina la nuova pensione è quella stessa che servì per determinare la pensione attribuita all'atto del passaggio in ausiliaria; non quella derivante dalla normativa vigente al momento della riliquidazione al termine del periodo dell'ausiliaria.
Sussistono tuttavia giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Previa riunione in rito
RESPINGE
i ricorsi in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell'udienza del 1° giugno 2005.
IL GIUDICE
F.TO Cons. Enrico TORRI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 15/06/2005