SENTENZA N. 222/2010


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


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LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA


ha pronunciato la seguente


SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 57776/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. G. D. V., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Lorenzo Agnoloni e Nicola Cecchi, ed elettivamente domiciliato in Firenze, V.le S. Lavagnini n. 13 (studio avv. Agnoloni) per l’annullamento, previa sospensione della determinazione del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari in data 29 ottobre 2007 (prot. n. 0203931), ad oggetto: a) la sospensione del pagamento del decimo sul trattamento pensionistico; b) la declaratoria del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza del 5 novembre 2008 ad oggetto la corresponsione del decimo sul trattamento pensionistico ordinario; c) di ogni atto presupposto e/o connesso; d) la declaratoria del diritto della parte ricorrente a percepire la corresponsione del decimo sulla pensione ordinaria in godimento secondo l’importo corrisposto sino all’anno 2007 con decorrenza anno 1997;


Nella pubblica udienza del 26 maggio 2010 non sono comparse le parti.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il 12 marzo 2009 la parte ricorrente ha proposto l’impugnativa volta all’annullamento dell’epigrafato provvedimento e per la declaratoria della spettanza del decimo sul trattamento pensionistico ordinario in godimento, con corresponsione delle somme a suo dire indebitamente sospese a decorrere dal mese di novembre 2007.


Il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - aveva autorizzato in data 1 aprile 1997 MARIACCAD di Livorno alla corresponsione a favore dell’odierno ricorrente del decimo sul trattamento pensionistico ordinario in godimento.


A seguito di riesame della documentazione era stato rinvenuto un parere del Comitato Pensione Privilegiata Ordinaria in data 23 marzo 1985 (emesso in sede di aggravamento dell’equo indennizzo) con cui l’infermità “esiti di ureterolitomia bil. in soggetto affetto da calcolosi renale ed uretrale dx.” era stata ritenuta non dipendente da causa di servizio.


Secondo il Ministero della Difesa il menzionato parere determinava la sospensione del pagamento del suddetto decimo.


Il ricorrente, già sottufficiale della Marina Militare collocato in ausiliaria il 23 giugno 1995, il 28 giugno 1995 proponeva domanda di trattamento pensionistico privilegiato ordinario.


In sede di visita medica (O.M.M. di a Spezia in data 8 marzo 1996) venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio le seguenti infermità: a) spondilosi diffusa del rachide; b) nefrolitiasi dx in soggetto con diatesi fitogena già sottoposto ad ureterolitomia bilaterale e litotrissia ad onde d’urto; c) laparocele chirurgico della parete anteriore dell’addome.


Il citato quadro clinico accertato, osservava la parte ricorrente, non poteva essere modificato da un mero riesame di documentazione medica datata e risalente (C.P.P.O. del 23 marzo 1985) e peraltro configgente con la valutazione resa dal C.M.O. di La Spezia (e del parere del Comandante del Corpo del Militare).


Il sig. V. eccepiva l’illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 64 T.U. n. 1092/1973, contraddittorietà, carente motivazione, violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 206 e 162 d.p.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e art. 2 l. 241/1990), eccesso di potere per errata interpretazione della normativa, illogicità ed ingiustizia manifesta, atteso che il ricorrente, oltre i pareri favorevoli resi in sede istruttoria, percepisce tali somme prima come trattamento provvisorio ed in seguito come trattamento definitivo, da oltre dieci anni.


In forza della menzionata normativa e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, deduceva il ricorrente che in assenza di alcuna condotta illegittima posta in essere dal pensionato ed in presenza di affidamento derivante dal consolidamento della situazione preesistente, non potevano più essere modificati i precedenti provvedimenti.


Con articolata memoria difensiva del 29 aprile 2009, pervenuta il 5 maggio 2009, il Ministero della Difesa eccepiva l’assenza dei requisiti (periculum in mora e fumus boni iuris), non incidendo in maniera rilevante sulle condizioni economiche complessive del pensionato e non essendo l’infermità lamentata causa diretta ed immediata (o concausa preponderante e necessaria) dell’infermità.


La Sezione di questa Corte (ord. 70/2009 in data 25 maggio 2009) rigettava l’istanza cautelare.


Con memoria del 14 luglio 2009 il Ministero della Difesa deduceva in ordine alle pretese attoree ed eccepiva l’infondatezza del ricorso.


Nell’odierna udienza di discussione, non comparse le parti, la causa veniva introitata per la decisione.


Il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.


Osserva il Ministero della Difesa che l’infermità “esiti di uretero litomia bilaterale in soggetto affetto da calcolosi renale e uretrale dx recidivante” non è stata ritenuta dall’organo sanitario, interpellato per il relativo giudizio, contratta per causa di servizio, avendo la stessa natura prevalentemente natura endogena.


Nè può affermarsi che nell’ambito del rapporto di servizio, vista le modalità di espletamento dello stesso (il ricorrente svolgeva attività amministrativa) vi erano fattori di rischio specifico che potevano determinare l’insorgenza dell’infermità: nella specie il ricorrente non era esposto a particolari pericoli o rischi incombenti, né i compiti comportavano l’esposizione a particolari pericoli o erano prestati in ambienti disagevoli, né richiedevano particolari sforzi fisici.


In altri termini il servizio non ha costituito causa o concausa determinante l’insorgenza dell’infermità ma è stata mera occasione di insorgenza dell’infermità: cfr., in termini, Corte conti Sezione giurisdizionale Regione Marche 13 dicembre 2005 n. 1026.


Legittimamente, quindi, l’Amministrazione con D.M. del 29 ottobre 2007, in seguito a riesame della documentazione, ed in conformità al parere del C.P.P.O. n. 19888/83 del 23 marzo 1985, ha disposto la sospensione del pagamento del decimo sulla pensione ordinaria attualmente in pagamento, potendo l’Amministrazione in sede di riesame, ove ne sussistano i presupposti, disporre in merito in quanto il provvedimento di esborso di spesa costituisce ex se interesse specifico e concreto ad un provvedimento di autotutela.


Il parere del C.P.P.O., che appare condivisibile, costituisce una valutazione tecnico discrezionale censurabile solo per evidente vizio di motivazione o per macroscopici vizi logici: in termini Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2003 n. 3836.


Va, pertanto, dichiarata la legittimità del provvedimento dell’Amministrazione, ed il ricorso va rigettato perché privo di fondamento giuridico con tutte le conseguenze di legge.


Il principio di legittimo affidamento, pare opportuno rimarcarlo, impedisce la ripetizione di somme indebitamente corrisposte, non essendo imputabile al pensionato alcun comportamento doloso legittimante la ripetizione dell’indebito.


Considerata l’incertezza della questione, le spese processuali sono compensate.


P.Q.M.


La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – Giudice Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. G. D. V. nei confronti del Ministero della Difesa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso.


Sono compensate le spese processuali.


Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2010.


Il Giudice Unico


F.to Angelo Bax



Depositata in Segreteria il 1 luglio 2010


IL DIRIGENTE


F.to Francesco Perlo