IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA
Nella
persona del Cons.L.V.
Ha
pronunciato la seguente
(n° 560/2005/pc)
nel giudizio iscritto al n. 52992/PC del registro
di segreteria, su ricorso proposto da C. F.
avverso
per
l'annullamento della determinazione negativa
di pensionistico privilegiato -
determinazione dirigenziale INPDAP n. 105 del 30 maggio 2003 - e la declaratoria del relativo diritto a
trattamento pensionistico
tenutasi la pubblica udienza il giorno 6 luglio
2005;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Valutato e ritenuto in
Il ricorrente è stato in servizio al Corpo
Forestale della Regione Toscana dal 1.8.1949, con mansioni di guardia giurata
presso il Comando Stazione Forestale di V.
Come rammenta l'interessato e si evince dal
rapporto informativo dell'allora Azienda di Stato per le Foreste Demaniali,
(nota del 26.8.1972), ha svolto la sua attività in località disagiata, ad
un'altitudine superiore ai 1000 metri ed è stato sottoposto a continui disagi
fisici e ad intemperie stagionali. Il 23.3.1972 fu ricoverato all'ospedale di
Arezzo ove fu riconosciuto affetto da "lieve diabete mellito, discreta
insufficienza epatica e cardiomegalia; artrosi cervicale con discopatie C5-C6 e
C6-C7 e periartrite spalla destra".
Nella convinzione della correlazione di causalità
fra le predette infermità ed il servizio di istituto a causa di disagi sofferti
nell'espletamento delle sue mansioni, con domanda del 19.8.1972 chiese il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Favorevoli in tal senso
si sono mostrati il Consiglio di Amministrazione (31.1.1975) e la CMO dell'O.M.
di Firenze (mod. A n. 393 del 12.9.1972) esprimendo parere positivo circa
il riconoscimento da causa di servizio.
E' fascicolato agli atti anche il decreto del Ministero dell'Agricoltura e
Foreste del 26.7.1982 con il quale sono state riconosciute dipendenti da causa
di servizio le infermità “lieve diabete mellito, discreta insufficienza epatica
e cardiomegalia; artrosi cervicale con discopatie C5-C6 e C6-C7 e periartrite
spalla destra".
Il C., cessato dal servizio il 21.7.1982, il
24.8.1984 presentò domanda per ottenere il trattamento privilegiato diretto.
Sottoposto ad accertamenti sanitari dalla CMO del CMML di Firenze, dal P.V.
mpd. B n. 101 del 6.2.93 si evince la seguente diagnosi: diabete mellito,
disepatismo, cardomegalia con ipertensione arteriosa di medio grado e segni
iniziali di impegno ventricolare sn; cervico-artrosi con discopatie C5-C6-C7 e
periartrite scapolo-omerale destra. Ai fini di p.p.o. è ascrivibile alla 2A
Cat. della Tab. A, a vita.
Il Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate
dell'INPDAP ha espresso parere negativo sul riconoscimento da causa di servizi
e sulla scorta dello stesso è stato emesso il decreto del Direttore della Sede
Provinciale dell' INPDAP di Arezzo n.105 del 30.5.2003, qui impugnato, che
motiva il rigetto della domanda di pensione privilegiata con le affermazioni di
cui dappresso:
1) il diabete mellito è un'affezione ad eziologia
primitiva su base eredo-costituzionale, può seguire a malattie pancreatiche e
può associarsi ad altre malattie endocrine. La causa più comune dell'angina
pectoris e dell'ipertensione arteriosa è l'arteriosclerosi dovuta ad accumuli
di lipidi sulla parete vasale; fattori di rischio sono le alterazioni del
metabolismo lipidico, il diabete, l'obesità, il fumo, tutti presenti nel caso
in esame.
La cervico-artrosi e la periartrite scapolo-omerale
non traumatiche sono affezioni da
eziologia idiopatica degenerativa, non hanno nella genesi e nell'eziologia le variazioni climatiche e peraltro non sono
invalidanti.
Il ricorrente, con consulenza medico-legale di
parte a firma del dr. A. - a cui si fa rinvio per il contenuto, allegando detta
perizia - ha confutato ogni punto del sopra espresso parere. Considerato
l'insufficiente quadro valutativo ai fini del decidere, con la conseguente
necessità di acquisizione di parere tecnico, circa la dipendenza da causa di servizio del quadro di infermità del
ricorrente, e l'ascrivibilità dello stesso, la Sezione, con ordinanza n.
164|2004 dispose affinchè il Collegio Medico Legale, previa visita diretta o
per delega (anche al domicilio) ed esame degli atti sanitari ed amministrativi
fascicolati rendesse compiuto parere circa il quesito poc'anzi definito.
La perizia richiesta è stata resa con motivazioni e
conclusioni esaustive, con la possibilità, dunque, di pervenire ad esito del
giudizio. Il CML è giunto, sotto il profilo diagnostico, a ritenere che il C. sia attualmente affetto da
"scompenso cardiaco congestizio in paziente con cardiopatia ischemica,
valvulopatia mitroaortica, ipertensione arteriosa e diabete mellito tipo 2,
cervicoartrosi con discopatie C5-C6-C7, periartrite scapolo-omerale destra;
allegato disepatismo".
Detto quadro clinico, comparato con le vicende di
servizio del ricorrente, quali evincibili dalle evenienze porocessuali,
conducono, per quanto attiene al merito della dipendenza da causa servizio,
alle seguenti conclusioni. Per quanto concerne il diabete mellito (ai soli fini
di classifica, ascrivibile alla 8A ctg.) va ricordato che trattasi di un diabete mellito di tipo II (o non
insuline-dipendente), cioè di una malattia caratterizzata da una iperglicemia
dovuta essenzialmente ad un deficit insulinico, non tanto basale, quanto
relativo a situazioni di aumentata richiesta, nonché ad un aumento della
insuline-resistenza da parte dei tessuti.
Ha illustrato il consulente da ultimo invocato,
che nel determinismo di tale stato
patologico viene attribuita una particolare importanza ai fattori endogeno -
costituzionali (fattori genetici); su un terreno geneticamente predisposto condizioni
individuali quali l'invecchiamento, la ridotta attività fisica, l'obesità
possono favorire la manifestazione della malattia. Peraltro non sono
individuabili nel servizio svolto elementi a cui assegnare un ruolo causale o
concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'infermità in
questione.
Ancora, con la diagnosi di "disepatismo "
(non classificabile) viene indicata, in termini generici, una condizione di
disfunzione epatica a cui non è riferibile, nel caso in esame, una epatopatia
specifica. Sulla base della documentazione agli atti, nel servizio prestato non
si evidenzia né l'esposizione ad agenti infettivi ad azione elettiva sul
tessuto epatico, né l'esposizione ad agenti chimici (alcol etilico, tetracluro
di carbonio, ecc) dotati di specifica significativa attività epatotossica.
Per quanto riguarda il quadro patologico
cardiovascolare "cardiomegalia con ipertensione arteriosa di medio grado e
segni iniziali di impegno ventricolare sinistro" (ai soli fini di
classifica, ascrivibile alla 5A ctg.), atteso che univocamente la scienza
medica rileva che con il termine di "ipertensione arteriosa" si
indica un innalzamento della pressione arteriosa sistolica e/o diastolica e che
si distingue una ipertensione primitiva (o essenziale) ed una ipertensione
secondaria ad altre patologie (per esempio: su base nefro-vascolare, da
feocromocitoma ecc.), e premesso che l'eziologia dell'ipertensione arteriosa
primitiva (e tale risulta dagli atti nella fattispecie) rimane fondamentalmente
sconosciuta anche se vengono formulate ipotesi secondo cui numerosi fattori
(fattori genetici, fattori ormonali, ipereccitabilità neurovegetativa,
disordini metabolici, ecc.), in parte legati anche all'invecchiamento
dell'individuo, potrebbero avere un ruolo nell'insorgenza della malattia in
questione (si aggiunge inoltre che lo stesso diabete (malattia non correlabile,
come anzidetto, al servizio) è un importante fattore di rischio di malattia
cardiovascolare), la patologia cardiovascolare in questione non è da ritenersi
rapportabile al servizio svolto.
Per quanto concerne le infermità "periartrite
scapolo-omerale destra" e "cervicoartrosi con discopatie
C5-C6-C7" (patologie di minimo valore invalidante alla data della visita
collegiale del 06/02/1993, tenuto conto che nell'esame obiettivo riportato sul
verbale relativo a tale visita del 1993 non viene segnalato alcun deficit
funzionale), il CML ha affermato: “La periartrite scapolo-omerale è una
patologia infiammatoria che coinvolge principalmente le borse sierose e i
tendini annessi all'articolazione scapolo-omerale con possibili processi di
calcificazione; in merito all'eziopatogenesi viene rivolta attenzione
soprattutto ai traumi (contusioni, distorsioni, lussazioni, ecc), ai
microtraumi ripetuti ed alle iper-sollecitazioni funzionali a carico
dell'articolazione. L'artrosi, che nella fattispecie interessa il rachide
cervicale, è una patologia di riscontro molto frequente che si manifesta a
carico delle articolazioni caratterizzata dalla degenerazione delle cartilagini
articolari”. Clinicamente si distingue,
sotto l'aspetto eziopatogenetico, una forma primitiva (o idiopatica, ad
eziologia non definita) ed una forma secondaria a fattori meccanici (pregressi
traumi) e displasici. I fattori esterni di tipo microtraumatico possono
assumere un ruolo significativo nell'eziopatogenesi della malattia soltanto in
particolari attività lavorative in cui si determinano rilevanti sollecitazioni
meccaniche incongrue per qualità e/o quantità sulle articolazioni (per es.
l'artrosi del gomito che si verifica nei lavoratori che utilizzano il martello
pneumatico).
Ipotesi che non appaiono accostabili al contesto
lavorativo del ricorrente: infatti, nella fattispecie trattasi di una forma di
artrosi primitiva tipicamente associata ai processi degenerativi
dell'invecchiamento, atteso che non si evidenziano nel servizio svolto fattori
a cui attribuire un ruolo causale o concausale efficiente e determinante
nell'insorgenza delle infermità osteoarticolari in questione.
Accogliendo le indicazioni dei consulenti
medico-legali questo giudice ritiene che le infermità "diabete mellito,
disepatismo, cardiomegalia con ipertensione arteriosa di medio grado e segni
iniziali di impegno ventricolare sinistro; cervicoartrosi con discopatie
C5-C6-C7 e periartrite scapolo-omerale destra" non siano dipendenti da
fatti di servizio. Ne consegue, come detto, il rigetto del ricorso.
Vanno però compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione
Toscana, in composizione monocratica
definitivamente decidendo
Respinge
Il ricorso proposto da C. F..
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Firenze il 6 luglio 2005.
IL
GIUDICE UNICO
F.TO Dr. Leonardo
Venturini
Depositata in Segreteria il 22/09/2005
IL
DIRIGENTE
F.TO
G.BADAME