(Sentenza numero 437/2004)

REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

(composizione monocratica)

***

   Visto il ricorso in materia pensionistica, iscritto al numero 25033/PM del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell’odierna udienza di discussione;

   Udìto - nella pubblica udienza del 5 maggio 2004 – in rappresentanza dell’Inpdap il dott. Marco Pratellesi, il quale ha ribadito il contenuto della memoria difensiva in atti; non rappresentato in giudizio il ricorrente;  

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato

SENTENZA

  nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da P.P. -  avverso l’Inpdap di Firenze.

FATTO

   Con il ricorso in epigrafe parte attrice – ex dipendente comunale, cessato dal servizio per dimissioni il 31.5.1999 – chiede la valutazione gratuita del servizio militare di leva (svolto dal 7.10.1966 al 16.12.1967), ai sensi dell’art.20 della legge n.958 del 1986 e dell’art.1 della legge n.274 del 1991, con rimborso dei contributi versati nello stesso periodo in qualità di coltivatore diretto/colono mezzadro.

   Con memoria del 26.4.2004 il resistente Inpdap di Firenze, nel trasmettere gli atti del fascicolo pensionistico, ha ribadito le ragioni già poste a fondamento della nota di diniego del 17.3.1998 impugnata dall’interessato, ribadendo in sostanza che l’invocata valutazione a fini pensionistici ed a titolo gratuito del suddetto periodo di servizio di leva non è stata accolta in quanto lo stesso periodo risultava già coperto da periodi ricongiunti ai sensi della legge n.29 del 1979 per contributi versati in qualità di operaio agricolo, come attestato dall’INPS e risultante nel relativo estratto conto contributivo, acquisito dall’Inpdap ai fini della richiesta ricongiunzione; sottolineandosi altresì che, con il versamento dell’onere di ricongiunzione da parte dell’interessato in data 22.1.1999, il relativo provvedimento (di ricongiunzione) è ormai divenuto irrevocabile, ai sensi dell’art. 5, comma terzo della legge n.29 del 1979.

DIRITTO

   In via preliminare si osserva che, secondo la suprema Corte di cassazione (Sezioni Unite, sent. n. 193/2001) -  posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione (regolarmente versata o, comunque, accreditata presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro) presso altra gestione la quale in forza di scelta operata dal lavoratore è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo, un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento - la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest'unica pensione; conseguendone che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha, bensì, per oggetto il trasferimento di contributi versati ad una Cassa di previdenza professionale, ma in funzione della loro destinazione alla gestione previdenziale competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato; mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la domanda avente ad oggetto la condanna della Cassa di previdenza professionale alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, essendo tale controversia fondata su un "petitum" sostanziale individuabile esclusivamente nel rapporto previdenziale intercorso col primo di detti enti ed assolutamente estraneo al trattamento pensionistico erogabile dal secondo.

   Per quanto suesposto, quanto alla pretesa restituzione dei contributi versati dal ricorrente in qualità di operaio agricolo, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte.

   Quanto poi al richiesto computo a titolo gratuito del periodo di servizio militare di leva, si osserva che l’art. 1 della legge n.274 del 1991 prevede al comma 1 che: “ Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge n.958 del 1986, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n.958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni”. 

   Tuttavia, ai fini che qui occupano, la relativa richiesta dell’interessato presentata al ministero del tesoro-direzione generale degli istituti di previdenza-cpdel nel maggio del 1993, non ha trovato accoglimento in quanto, sulla base della precedente domanda di ricongiunzione dell’aprile 1993, l’Inpdap teneva conto in sede di ricongiunzione dei periodi contributivi come rappresentati nell’estratto contributivo fornito dell’Inps, da cui era dato evincere che il periodo di servizio di leva era già coperto da contributi agricoli; circostanza di cui l’Inpdap non ha potuto non tenere conto nel procedere alla richiesta ricongiunzione, relativamente alla quale  l’interessato ha peraltro già versato il relativo onere in data 22.1.1999, precludendosi in tal modo ogni eventuale contestazione al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma terzo, della legge n.29 del 1979, che dichiara espressamente irrevocabile la relativa domanda di ricongiunzione nel caso di versamento ( anche parziale  ) dell’importo dovuto, siccome esattamente controdedotto dall’Inpdap in sede di memoria difensiva.

   Ne consegue il rigetto della relativa pretesa.

   Spese compensate.

***

Per  Questi  Motivi

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

(composizione monocratica)

RESPINGE

nei termini di cui in motivazione il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nell’udienza del 5 maggio  2004.

IL GIUDICE

F.to Dott. Enrico Torri

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/05/2004                                                                                

 

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