(Sentenza numero 437/2004)
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
(composizione
monocratica)
***
Visto il ricorso in materia
pensionistica, iscritto al numero
25033/PM del registro di Segreteria;
Vista la fissazione dell’odierna udienza
di discussione;
Udìto - nella pubblica udienza
del 5 maggio 2004 – in rappresentanza dell’Inpdap
il dott. Marco Pratellesi,
il quale ha ribadito il contenuto della memoria difensiva in atti; non
rappresentato in giudizio il ricorrente;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da P.P. -
avverso l’Inpdap
di Firenze.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe parte attrice – ex dipendente comunale,
cessato dal servizio per dimissioni il 31.5.1999 – chiede la valutazione
gratuita del servizio militare di leva (svolto dal 7.10.1966 al 16.12.1967), ai
sensi dell’art.20 della legge n.958
del 1986 e dell’art.1 della legge n.274 del 1991, con rimborso dei contributi versati nello
stesso periodo in qualità di coltivatore diretto/colono mezzadro.
Con memoria del 26.4.2004 il resistente Inpdap
di Firenze, nel trasmettere gli atti del fascicolo pensionistico, ha ribadito
le ragioni già poste a fondamento della nota di diniego del 17.3.1998 impugnata
dall’interessato, ribadendo in sostanza che l’invocata valutazione a fini
pensionistici ed a titolo gratuito del suddetto periodo di servizio di leva non
è stata accolta in quanto lo stesso periodo risultava già coperto da periodi
ricongiunti ai sensi della legge n.29 del 1979 per
contributi versati in qualità di operaio agricolo, come attestato dall’INPS e
risultante nel relativo estratto conto contributivo, acquisito dall’Inpdap ai fini della richiesta ricongiunzione;
sottolineandosi altresì che, con il versamento dell’onere di ricongiunzione da
parte dell’interessato in data 22.1.1999, il relativo provvedimento (di
ricongiunzione) è ormai divenuto irrevocabile, ai sensi dell’art. 5, comma
terzo della legge n.29 del 1979.
DIRITTO
In via preliminare si osserva che, secondo la suprema
Corte di cassazione (Sezioni Unite, sent. n.
193/2001) - posto che la ricongiunzione opera nel
senso di trasferire la contribuzione (regolarmente versata o, comunque,
accreditata presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del
rapporto di lavoro) presso altra gestione la quale in forza di scelta operata
dal lavoratore è tenuta ad erogare, all'atto del collocamento a riposo,
un'unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale
trasferimento - la giurisdizione in
tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del
diritto e della misura di quest'unica pensione;
conseguendone che è devoluta alla giurisdizione esclusiva
della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha,
bensì, per oggetto il trasferimento di contributi versati ad una Cassa di
previdenza professionale, ma in funzione della loro destinazione alla gestione
previdenziale competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello
Stato; mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, la domanda avente ad oggetto la condanna della Cassa di
previdenza professionale alla restituzione di contributi eventualmente non
trasferibili presso lo Stato, essendo tale controversia fondata su un "petitum" sostanziale individuabile esclusivamente nel
rapporto previdenziale intercorso col primo di detti enti ed assolutamente estraneo
al trattamento pensionistico erogabile dal secondo.
Per quanto suesposto, quanto alla pretesa restituzione dei contributi
versati dal ricorrente in qualità di operaio agricolo, deve dichiararsi il
difetto di giurisdizione di questa Corte.
Quanto poi al richiesto computo a titolo gratuito del periodo di
servizio militare di leva, si osserva che l’art. 1 della legge n.274 del 1991 prevede al comma 1 che: “ Ai fini del
trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti
di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di
leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni
vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge n.958 del 1986, con effetto dalla data di entrata in vigore
della citata legge n.958 del 1986, con onere a carico
delle predette Casse pensioni”.
Tuttavia, ai fini che qui occupano, la relativa richiesta
dell’interessato presentata al ministero del tesoro-direzione generale degli
istituti di previdenza-cpdel nel maggio del 1993, non
ha trovato accoglimento in quanto, sulla base della precedente domanda di
ricongiunzione dell’aprile 1993, l’Inpdap teneva
conto in sede di ricongiunzione dei periodi contributivi come rappresentati
nell’estratto contributivo fornito dell’Inps, da cui
era dato evincere che il periodo di
servizio di leva era già coperto da contributi agricoli; circostanza di
cui l’Inpdap non ha potuto non tenere conto nel
procedere alla richiesta ricongiunzione, relativamente alla quale l’interessato ha peraltro già versato il
relativo onere in data 22.1.1999, precludendosi in tal modo ogni eventuale
contestazione al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 5, comma
terzo, della legge n.29 del 1979, che dichiara
espressamente irrevocabile la relativa domanda di ricongiunzione nel caso di
versamento ( anche parziale )
dell’importo dovuto, siccome esattamente controdedotto
dall’Inpdap in sede di memoria difensiva.
Ne consegue il rigetto della relativa pretesa.
Spese compensate.
***
Per Questi Motivi
LA CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
(composizione monocratica)
RESPINGE
nei termini di cui in motivazione
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nell’udienza del 5 maggio 2004.
IL
GIUDICE
F.to Dott. Enrico Torri
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
24/05/2004