Repubblica  Italiana

In nome del Popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

sezione seconda giurisdizionale centrale

composta dei seguenti Magistrati:

Tommaso De Pascalis, presidente;

Sergio Maria Pisana, consigliere relatore;

Camillo longoni, consigliere;

Antonio D'Aversa, consigliere;

Giovanni PISCITELLI, consigliere;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 15435 del registro di segreteria, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione provinciale del tesoro di Macerata, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Marche n. 1044, depositata il 27 settembre 2001.

       Visti gli atti e documenti tutti di causa;

      Udito, nella pubblica udienza del 29 aprile 2004, il consigliere relatore Sergio M.P.; assenti le parti, benché ritualmente costituite;

FATTO

Il sig. G.B., titolare di pensione privilegiata tabellare, non ha percepito sulla medesima l’indennità integrativa speciale in misura intera, né la tredicesima mensilità, per il periodo in cui ha prestato opera retribuita alle dipendenze della Pubblica amministrazione. Adita con ricorso dall’interessato, la Sezione giurisdizionale per le Marche di questa Corte ha dichiarato il diritto del G.B. “all’indennità integrativa speciale non fruita in misura intera nonché alla tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata tabellare in godimento per il decennio antecedente la data di notifica all’Amministrazione intimata dell’atto introduttivo del giudizio”. In tema di prescrizione, il giudice di primo grado ha ritenuto infatti applicabile l'ordinario termine decennale.

La sentenza è stata impugnata dal “Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione provinciale del tesoro di Macerata”, rappresentata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale – dopo aver premesso che il giudice di primo grado, con l’impugnata sentenza, “ha riconosciuto al ricorrente, titolare di pensione privilegiata tabellare a carico del Ministero della difesa, il diritto al pieno ed incondizionato godimento dell’indennità integrativa speciale e della 13a mensilità su tale trattamento pensionistico anche in costanza di rapporto di lavoro” – ha rilevato, “al riguardo, l’erroneità della sentenza per il capo relativo al rigetto dell’eccepita prescrizione quinquennale”, ribadendo che “tale termine breve è da applicarsi anche per le pensioni privilegiate tabellari, non rilevando, agli effetti, la loro natura indennitaria-risarcitoria”.

Con memoria di costituzione, l’appellato, prima ancora di proporre le proprie deduzioni in merito alla durata della prescrizione, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello a sensi dell’art. 100 c.p.c, per assoluta mancanza d’interesse, stante che “il G.B. con l’atto introduttivo notificato nel 1996 aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla percezione dell’i.i.s. e della tredicesima in misura intera a decorrere dal 26.09.1993, data d’inizio della prestazione lavorativa alle dipendenze della P.A.”.

DIRITTO

Effettivamente, come ha eccepito il difensore dell’appellato, avv. Paolo G., nella memoria di costituzione, “considerata la data di notifica del ricorso e la decorrenza degli assegni, nessuna rilevanza giuridica avrebbe la riforma della gravata sentenza con la declaratoria della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale”: infatti, nessuna prescrizione può essersi verificata nel periodo, meno che quinquennale, compreso fra le due date sopra indicate. Deve pertanto riconoscersi che nessun interesse ad impugnare aveva l’amministrazione, se si tiene conto che tale interesse “va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone” (Cass., 31 gennaio 1986, n. 617), “onde non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata” (Cass., 27 giugno 1986, n. 4267).

L’appello va dunque dichiarato inammissibile per difetto d’interesse. Trattandosi di materia pensionistica, non è luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti

Sezione seconda giurisdizionale centrale

      visto il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;

      visto il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

visto l’art. 100 c.p.c.;

disattesa ogni altra domanda, deduzione od eccezione;

      definitivamente pronunciando;

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Marche n. 1044, depositata il 27 settembre 2001.

Nulla per le spese.

      Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2004.

 

IL RELATORE-ESTENSORE                  IL PRESIDENTE

   F.to  Sergio Maria Pisana                   F.to Tommaso de Pascalis

 

Depositata in Segreteria il  19 maggio 2004

Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Francioni

 

 

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