IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe DAVID Presidente
Dott. Rocco DI PASSIO Consigliere
Dott.ssa Piera MAGGI Consigliere
Dott.ssa Maria FRATOCCHI Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere relatore
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Sugli appelli riuniti, iscritti ai nn. 29535 e 29060 del registro di segreteria e proposti, rispettivamente, dall’INPDAP e dall’INPS,
entrambi avverso
la sentenza 3.4.2006, n. 201 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana e nei confronti dei sigg.ri:
§ Giuseppa ANZALONE, Atos BERTOCCI e Anna Maria BIRINDELLI (ricorso n. 29535 dell’INPDAP);
§ Mafalda BIAGIONI (ricorso n. 29060 dell’INPS).
Visti gli atti e documenti delle cause;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2008, il consigliere relatore dr. Piergiorgio Della Ventura, l’avv. Piera Messina per l’INPDAP e l’avv. Clementina Pulli per l’INPS appellanti; nessuno in rappresentanza delle parti appellate.
F A T T O
Gli odierni appellati sono tutti titolari di pensione di riversibilità, quali coniugi superstiti di pensionati deceduti successivamente al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335/1995). I rispettivi trattamenti di reversibilità erano stati inizialmente calcolati nella percentuale del 60% della pensione diretta dei defunti coniugi.
Successivamente, in accoglimento di appositi ricorsi in sede giurisdizionale, la Sezione giurisdizionale della Toscana di questa Corte dei Conti emetteva sentenza n. 201/2006, con la quale, pronunziandosi collettivamente sulle diverse istanze, dichiarava il diritto dei pensionati alla indennità integrativa speciale in misura intera, in aggiunta al trattamento di riversibilità in godimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994. Nella specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto infatti che, in ipotesi di decesso del titolare di una pensione diretta, liquidata entro il 31 dicembre 1994, l’eventuale trattamento di reversibilità va in ogni caso calcolato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, indipendentemente dalla data della morte del dante causa.
Avverso la su detta sentenza hanno proposto appello, rispettivamente, l’INPDAP (nei confronti dei sigg.ri Giuseppa ANZALONE, Atos BERTOCCI e Anna Maria BIRINDELLI – ricorso n. 29535) e l’INPS (ricorso n. 29060 nei confronti della sig.ra Mafalda BIAGIONI).
I due istituti previdenziali hanno, nella sostanza, dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 15, commi 3, 4 e 5 L. n. 724/1994 e dell’art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995, così come autenticamente interpretato dall’art. 1, commi 774 e 776, della sopravvenuta legge n. 296 del 27.12.2006 (art. 1, comma 774), che ha anche abrogato l’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994 (art. 1, comma 776).
Gli appellanti hanno quindi chiesto la riforma della sentenza di prime cure per quel che riguarda le persone rispettivamente indicate e anche – nelle more della definizione del giudizio d’appello – la sospensione dell’esecutività della pronunzia medesima.
Con sentenza n. 74/2008, la Corte Costituzionale ha risolto la questione di costituzionalità del predetto art. 1, comma 774, che era stata sollevata dalle Sezioni giurisdizionali per la Sicilia e per la Puglia di questa Corte dei conti, nel senso della legittimità costituzionale della norma.
Nella Camera di consiglio odierna, l’avv. Messina per l’INPDAP e l’avv. Pulli per l’INPS appellanti hanno ribadito – anche alla luce dell’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale – le argomentazioni espresse negli atti di appello e chiesto l’emissione di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000, con la riforma della sentenza impugnata.
D I R I T T O
1. In rito, si dispone la riunione dei due appelli, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto prodotti avverso la stessa sentenza.
2. Va poi precisato che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge 21.7.2000 n. 205, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, in materia pensionistica, possono adottare, nella camera di consiglio fissata per l’udienza cau-telare, decisioni in forma semplificata, nel caso in cui si rinvengono I presupposti indicati nel comma 1 del citato articolo: manifesta fonda-tezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
Nella specie, questo Collegio ritiene che sia possibile perveni-re alla definizione dell’odierna vertenza in Camera di consiglio, me-diante sentenza succintamente motivata, in ragione della manifesta fondatezza delle impugnazioni proposte, alla luce della recente pronunzia del Giudice delle leggi, richiamata in fatto.
3. Nel merito, occorre premettere che in base al sistema originariamente delineato dal d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”), le pensioni dei pubblici dipendenti erano calcolate su una determinata base pensionabile (art. 43 per I dipendenti civili; art. 53 per I militari) e, una volta determinata la prestazione, a questa si aggiungeva l’indennità integrativa speciale, elemento accessorio del trattamento pensionistico (art. 2 della legge n. 324/1959 e successivamente art. 99 del t.u. n. 1092/1973).
In tale sistema, il trattamento di reversibilità, spettante al coniuge superstite in misura percentuale rispetto alla pensione diretta del dante causa (il 50%, ai sensi dell’art. 88 del ricordato t.u.), era calcolato sulla sola pensione diretta, alla quale si sommava poi, in misura piena, l’indennità integrativa speciale; ciò a differenza di quanto avveniva per il settore privato, ove vigeva il principio di onnicomprensività (erano cioè considerati tutti gli elementi retributivi, sui quali poi operava l’aliquota percentuale, fissata dalla legge al 60%).
Su tale assetto è dapprima intervenuto l’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, al comma 3, disponeva che “In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale”. Ai sensi del successivo comma 4, “La pensione di cui al comma 3 è reversibile con riferimento alle categorie dei superstiti aventi diritto in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e I superstiti”. Infine, con una norma di salvaguardia di situazioni pregresse, il comma 5 stabiliva che “Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.
L’art. 15 della legge n. 724 del 1994 stabiliva quindi che la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nella misura piena si sarebbe dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo conglobamento nel trattamento pensionistico, con liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60 per cento secondo quanto previsto dall’assicurazione speciale obbligatoria), per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilità, purché “riferite” alle pensioni dirette liquidate entro detta data.
Successivamente, l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha previsto che la disciplina del trattamento di reversibilità in essere nell’àmbito dell’assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e cioè dal 17 agosto 1995), determinando così la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennità integrativa speciale.
Si pose, a questo punto, il problema della implicita abrogazione, per effetto della successione delle leggi nel tempo, del comma 5 della legge n. 724 del 1994, su cui la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte dei conti si è espressa in termini negativi, secondo una posizione chiaramente evidenziata dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 8/2002/QM. Tale pronuncia ritenne, anzitutto, che “nessun rapporto di incompatibilità può sussistere tra la norma di cui al ripetuto art. 15 della legge n. 724 del 1994 e quella della seconda parte del comma 41 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, atteso che tale seconda parte tratta materia affatto diversa dalla disciplina dell’indennità integrativa”, sicché non sarebbe possibile parlare di abrogazione tacita delle disposizioni di cui alla legge n. 724 del 1994. Inoltre, si affermava che “la norma transitoria di cui all’art. 15, comma 5, avrebbe la sua ratio nella salvaguardia dei diritti quesiti“ e che la “norma di salvaguardia prevista dall’ultima parte del comma 41 “… si riferirebbe, non all’indennità integrativa speciale, ma alla disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con I redditi dei beneficiari”.
4. Il quadro normativo su detto è stato ancora una volta modificato dall’entrata in vigore dell’art. 1, commi 774 e segg. Della legge finanziaria per il 2007, legge 27.12.2006, n. 296/2006, con I quali il legislatore ha disposto che ”l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’art. 1, comma 42, delle legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità“ (comma 774), stabilendo nel contempo che “è abrogato l’art. 15, comma 5, della legge 213 dicembre 1994, n. 724“ (comma 776).
5. Le su dette modifiche normative poste dalla legge n. 296/2006 sono state (come innanzi accennato) sospettate di incostituzionalità dalle Sezioni giurisdizionali per la Sicilia e per la Puglia di questa Corte dei conti, che hanno pertanto rimesso la questione innanzi alla Corte Costituzionale.
In particolare, I Giudici di merito hanno censurato il comma 774 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, giacché esso, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Corte dei conti – che ritiene esonerate dalla anzidetta estensione le pensioni di reversibilità “riferite” a pensioni dirette liquidate entro il 31 dicembre 1994 e sorte anche posteriormente a detta data – vulnererebbe l’art. 3 Cost., non potendo essere qualificato come norma di interpretazione autentica, e lederebbe il principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica.
Orbene, ha ritenuto il Giudice delle leggi con la ricordata sentenza n. 74 che “la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (si veda anche la sentenza n. 274 del 2006), senza, peraltro, che siffatta operazione debba essere necessariamente volta a comporre contrasti giurisprudenziali, ben potendo il legislatore precisare il significato di norme in presenza di indirizzi omogenei (sentenze n. 374 del 2002, n. 29 del 2002 e n. 525 del 2000)”. La norma censurata, prosegue la sentenza della Corte Costituzionale, “… pone in rilievo due dati essenziali: a) l’indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione diretta del dante causa; b) la decorrenza della estensione della disciplina della pensione di reversibilità prevista dall’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.
In sostanza, si viene anzitutto a riaffermare il principio dell’autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario; principio ribadito da questa Corte nella sentenza n. 446 del 2002 (con la quale era stata dichiarata non fondata proprio la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Inoltre, quanto alla decorrenza della evidenziata estensione di disciplina, a fronte del ricordato atteggiamento della giurisprudenza contabile, sicuramente maggioritaria, ma non univoca, essendo presenti anche orientamenti diversi, il legislatore ha ritenuto di intervenire con la norma censurata, la quale, interpretando l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, ha scelto, in definitiva, uno dei possibili significati della norma interpretata”.
Nel contesto di siffatta operazione, precisa ancora il Giudice delle leggi, “non può reputarsi contraddittoria, e dunque irragionevole, l’abrogazione – ad opera del comma 776 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 – del comma 5 dell’art. 15 citato, giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione.
Peraltro, non è senza rilievo il fatto che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, possa modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l’affidamento nella sicurezza giuridica (sent. n. 6 del 1994 e sent. n. 282 del 2005), là dove, ovviamente, l’intervento possa dirsi non irragionevole. E che, nel caso oggetto di scrutinio, non sia ravvisabile una tale irragionevolezza si evince non solo da quanto sinora posto in evidenza, ma anche dal fatto che l’assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio. In questo contesto, peraltro, il legislatore, con il comma 775 dell’art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato I trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato”.
In conclusione, la sentenza n. 74/2008 ha dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Da ciò deriva, a tutta evidenza, la necessaria applicazione, a tutte le vicende pensionistiche di cui agli appelli odierni, della norma di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall’art. 1, comma 774, L. n. 296/2006; va conseguentemente operato il calcolo delle pensioni di reversibilità in contestazione, nella misura del 60% della sommatoria delle pensioni di cui erano in godimento I defunti coniugi e delle correlate indennità integrative speciali (cfr., in terminis, Corte dei conti, Sezione I app., 14.4.2008, n. 167 e 28.4.2008, n. 188).
Gli appelli proposti devono, pertanto, essere accolti, con conseguente annullamento – in parte qua – dell’impugnata sentenza.
Sussistono da ultimo motivi, ratione materiae, per dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
la Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, previa riunione in rito, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
ACCOGLIE
gli appelli indicati in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza 3.4.2006, n. 201 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana, nei confronti dei sigg.ri:
§ Giuseppa ANZALONE, Atos BERTOCCI e Anna Maria BIRINDELLI (ricorso n. 29535 dell’INPDAP);
§ Mafalda BIAGIONI (ricorso n. 29060 dell’INPS).
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2008.
IL RELATORE
F.to Piergiorgio Della Ventura
IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe David
Depositata in Segreteria
il 31/07/2008
Il Dirigente