REPUBBLICA ITALIANA 334/2008/A


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE


composta dai seguenti magistrati:


dr. Giuseppe David Presidente


dr. Rocco Di Passio Consigliere


dr. Piera Maggi Consigliere


dr. Maria Fratocchi Quaglini Consigliere relatore


dr. Piergiorgio Della Ventura Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


in ordine al giudizio di appello iscritto al n. 27649 del registro di segreteria, proposto dal sig. Mariano Di Stefano, nella qualità di erede del sig. Saturnino Di Stefano contro il Ministero della Pubblica Istruzione avverso la sentenza n. 836/2005 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia;


Vista la legge n. 205/2005;


Visto l’atto di appello, la sentenza impugnata e gli atti di causa;


Udito nella pubblica udienza del 10 giugno 2008, con l’assistenza del segretario, il consigliere relatore, l’avv. Vincenzo Porcelli su delega dell’avv. Claudio Scognamiglio.


FATTO


Con sentenza n. 836/05 la Sezione Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso del sig. Saturnino Di Stefano, già dipendente del Ministero della P.I., collocato in quiescenza in data 1.8.1973, volto ad ottenere l’accertamento del diritto a vedersi riconoscito, nel calcolo dell’ammontare della pensione, il beneficio di una maggiore anzianità di servizio di anni sette, riservato dall’art. 3 della legge n. 336/1970, tra gli altri, agli ex combattenti.


In particolare il giudice di prime cure, premesso che I benefici di cui all’art. 3 della legge n. 33671970 erano destinati ad agevolare l’esodo volontario dei dipendenti già formalmente in possesso delle qualifiche di ex combattenti ed assimilati, ha sostenuto che la qualifica di partigiano combattente è stata riconosciuta all’interessato nel 1987, quando lo stesso, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, era già in quiescenza.


Inoltre, ha sottolineato che per consolidata giurisprudenza, il riconoscimento da parte della competente autorità militare della qualifica di combattente ha natura di accertamento costitutivo con efficacia “ex nunc” non retroattiva.


Ha fatto presente, ancora, che non assume rilievo il fatto che il ricorrente avesse presentato nel 1973, prima della cessazione dal servizio, una richiesta di usufruire dei benefici in questione, in quanto la qualifica non si acquista, ai fini dell’applicazione dei benefici combattentistici previsti dalla legge n. 336 del 1970, con il semplice possesso dei relativi requisiti, ma occorre, invece, che sia conferita con un provvedimento amministrativo avente carattere costitutivo, con la conseguenza della non spettanza del beneficio combattentistico che sia stato domandato anteriormente al riconoscimento formale della qualifica necessaria.


Avverso la citata sentenza il sig. Mariano Di Stefano, nella qualità di erede del sig. Saturnino Di Stefano, deceduto il 23 luglio 2002, ha proposto l’appello all’esame nel quale ha sostenuto che il giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto che I benefici previsti dall’art. 3 della legge 336/1970 non possano trovare applicazione nei confronti dei dipendenti ai quali la qualifica di ex combattente non sia stata attribuita con un provvedimento formale dell’amministrazione competente, prima della data del collocamento a riposo.


Ad avviso del ricorrente, infatti, il beneficio del riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio (sette anni) è attribuito dal citato art. 3 non solo “ai fini del compimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione” ma anche “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita e di previdenza”.


La ratio normativa, in sostanza, non è solo quella di agevolare il collocamento a riposo dei dipendenti, ma anche quella di compensare in qualche modo I sacrifici degli ex combattenti.


Conseguentemente, a parere dell’appellante, la logica che impone di riservare il beneficio concesso ex lege a coloro che rivestivano la qualifica formale di ex combattente al momento del collocamento a riposo è valida esclusivamente nel caso in cui l’anzianità convenzionale è utilizzata ai fini del raggiungimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, mentre nell’altra ipotesi, quella in cui l’anzianità è concessa ex lege ai fini della “liquidazione” della pensione, sarebbe del tutto irragionevole ed ingiusto subordinare il beneficio al dato formale dell’avvenuto riconoscimento della qualifica di ex combattente al momento del collocamento a riposo.


A sostegno della suddetta tesi l’interessato ha richiamato, altresì, l’art. 1 del d.l. n. 261/1974, come convertito con legge n. 355/1974


A parere dell’appellante, inoltre, il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che il sig. Saturnino Di Stefano aveva tempestivamente presentato, in data 22.2.1973, all’amministrazione di appartenenza la richiesta, non soggetta a particolari forme o termini di prescrizione, di poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 3 della legge n. 336/1970, prima del proprio collocamento a riposo, manifestando all’Amministrazione “ la propria volontà di usufruire dei benefici dell’art. 3 della legge n. 336/1970 e perfezionato in diritto tale istanza presentando il 13.6.1975 domanda per il riconoscimento della qualifica di ex combattente, usufruendo della proroga concessa dall’art. 1 della legge 21.12.1974 n. 702 ad integrazione della legge 28.3.1968 n. 341. La norma citata, difatti, prevedeva solo per altri sei mesi dall’entrata in vigore della legge il termine per il riconoscimento della qualifica di partigiano in favore dei cittadini residenti all’epoca della guerra partigiana, nelle zone del Friuli Venezia Giulia. Pertanto la circostanza per la quale il provvedimento di riconoscimento formale della qualifica sia stato adottato solo in data 7.4.1987 non può essere addebitata all’inerzia del sig. Di Stefano”.


Conclusivamente, l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza e l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione, tenendo conto dei benefici di cui all’art. 3 della legge n. 336/1970, a partire dalla data di collocamento a riposo o, in subordine dal 13.6.1975, data di presentazione al Ministero della Difesa dell’istanza di riconoscimento della qualifica di ex combattente; in ulteriore subordine dal 23.6.1987 data di riconoscimento formale della qualifica di ex combattente.


All’odierna pubblica udienza il difensore dell’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame.


DIRITTO


Nel caso di specie si controverte sull’applicabilità o meno a favore del sig. Di Stefano Saturnino dei benefici di cui all’art. 3 della legge n. 336/1970 che dispone che agli “ex combattenti”, collocati a riposo ai sensi della disposizione suddetta, è concesso, “sia ai fini del compimento dell’anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione” e “sia ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita e di previdenza, un aumento di servizio di sette anni”.


Come si evince dalla citata disposizione, il suddetto beneficio viene attribuito, per entrambe le finalità precisate, agli “ex combattenti” cioè a coloro ai quali detta qualifica è stata attribuita con un atto formale; atto che non può avere che effetto ex nunc, come del resto riconosciuto costantemente dalla giurisprudenza, trattandosi di un atto di accertamento costitutivo, rimesso ad apposite autorità, che debbono non solo accertare, ma anche valutare le situazioni concretamente vissute dal militare o dal civile, secondo parametri che la legge, per quanto puntuale nel descrivere I contorni delle varie fattispecie, non definisce in tutte le possibili componenti.


Nel giudizio che sottende l’atto di accertamento, infatti, sono implicati profili di discrezionalità tecnica con la conseguenza che la situazione storica da cui prende le mosse il procedimento di accertamento, non è di per sé sufficiente a far nascere il diritto ai benefici riservati agli ex combattenti, occorrendo a tal fine che sia stato posto in essere il formale provvedimento di riconoscimento della qualifica, della quale la concreta vicenda vissuta dal soggetto costituisce mero presupposto.


Quindi, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, in entrambe le ipotesi di richiesta di collocamento a riposo con I benefici previsti dall’art. 3 della legge n. 336/1970, il soggetto deve dimostrare, attraverso la presentazione di provvedimento formale rilasciato dall’autorità competente, di possedere detta qualifica, a nulla rilevando mere allegazioni di titolarità, anche in ipotesi non contestate dalla controparte.


Nel caso all’esame, poi, l’interessato ha prodotto domanda di collocamento a riposo con I benefici di cui all’art. 3 della legge n. 336/1970, il 16.2.1973, ma a tale data lo stesso non solo non aveva ottenuto provvedimento formale di riconoscimento della qualifica di combattente, ma non aveva provveduto neppure a presentare la relativa istanza al Ministero della Difesa (la richiesta risulta prodotta soltanto in data 13.6.1975, mentre il riconoscimento della qualifica di combattente è stato effettuato con provvedimento del 23.6.1987, cioè dopo che l’interessato era già stato collocato a riposo per limiti di età dal 1.8.1973).


Appare di tutta evidenza che, attesa la impossibilità di efficacia retroattiva del riconoscimento della qualifica di combattente agli effetti di che trattasi, il beneficio in discussione non può essere attribuito e ciò, come sopra ricordato, risulta confermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr. III Sezione Appello, sentenza n. 74 del 16.4.1999; II Sezione Appello, sentenza n. 343 del 20.10.2005) che ha chiarito come il beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 336 del 1970 spetta unicamente a coloro che si siano avvalsi, nei modi e nei termini di legge, della possibilità di chiedere l’anticipato collocamento a riposo, essendo in possesso di una delle qualifiche previste dall’art. 1 della legge stessa, non potendo acquistare rilievo la concessione del beneficio del premio aggiuntivo di servizio per una qualifica non posseduta al momento (cessazione dal servizio) cui il beneficio è legato.


Se ne inferisce che, nella fattispecie, il beneficio di che trattasi non può essere applicato e, conseguentemente, il ricorso de quo non può essere accolto.


Ricorrono giusti motivi, per compensare le spese di giudizio.


P.Q.M.


La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, respinge l’appello proposto avverso la sentenza citata in epigrafe.


Spese compensate


Così deciso in Roma il 10 giugno 2008


L’estensore Il Presidente


F.to Maria Fratocchi Quaglini F.to Giuseppe David



Depositato in Segreteria il 21/7/2008


Il Dirigente


F.to Maria FIORAMONTI