REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello - composta dai Sigg.ri Magistrati:

CLAUDIO DE ROSE                                        PRESIDENTE

MARIA TERESA ARGANELLI                             CONSIGLIERE REL.

DAVIDE MORGANTE                                       CONSIGLIERE

ROCCO DI PASSIO                                        CONSIGLIERE

PIERA MAGGI                                               CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 331/2005)

nel giudizio iscritto al n. omissis del registro di segreteria, proposto da E.A. ved. G. avverso la sentenza del omissis, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania.

         Visti gli atti di causa;

         Uditi all'udienza pubblica del 18 marzo 2005 il Consigliere relatore Maria Teresa Arganelli, il procuratore costituito di parte appellante avv. Franco Dell'Erba nonché il rappresentante dell'Amministrazione dr.ssa Anna Maria Alimandi;

         Ritenuto in

FATTO

         Con la sentenza impugnata è stato respinto il ricorso di parte appellante negando la sussistenza del fatto di guerra, posto a base della domanda della ricorrente E.A. E.A..

         Avverso detta sentenza l'interessata ha interposto appello; l'Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità del gravame.

         Risulta dal fascicolo di causa che il decreto censurato è denegativo di trattamento indiretto pensionistico di guerra a favore della ricorrente in quanto il decesso del di lui coniuge, G. Francesco -avvenuto l'8.7.1969 a causa di scoppio di ordigno- non è da attribuire ad infortunio da fatto bellico che ne sia stata la causa diretta, violenta ed immediata.

         Ciò in quanto l'ordigno esploso aveva perduto la natura bellica e perché -ancora- l'incidente mortale sarebbe avvenuto per imprudenza dello G..

         Dalla lettura della sentenza penale n.omissis emessa dal Tribunale di Omissis in data 29.11.1973 si evince che l'ordigno che ha provocato la morte del sig. G. era in apparenza un “tubo di ferro” e che questo era stato rinvenuto da tale P.P. alcuni anni prima e da questi consegnato al fabbro ferraio G. Francesco.

         Dagli atti del processo penale è risultato che allorquando il G. si accinse a lavorare tale tubo di ferro, questo esplose, provocandone la morte; risulta altresì che il  P.P.  non aveva informato il G. del luogo in cui aveva ritrovato il “tubo di ferro” né che questo poteva essere un residuato bellico.

         All'udienza pubblica del 18 marzo 2005 le parti hanno ribadito le richieste scritte.

         Considerato in

DIRITTO

         E' stato correttamente evidenziato da parte appellante che erroneamente il giudice di prime cure ha affermato che, essendo stato rimosso dal luogo ove era stato abbandonato, l'ordigno avrebbe perso la propria natura bellica divenendo un semplice oggetto esplosivo generico, sottacendo il fatto che la rimozione dell'ordigno è avvenuto da parte di un terzo  soggetto e non dal G.; ordigno che non era identificabile come tale in quanto apparentemente simile ad un semplice tubo di ferro.

         Fatto di guerra è infatti sia l'abbandono che lo scoppio di un ordigno bellico.

         Ai sensi infatti della normativa in questione (in particolare cfr. art.9 della L.313/1968) nell'ipotesi che venga lamentata un'infermità derivante dalla scoppio di un ordigno di guerra, devono sussistere -affinché possa applicarsi l'art.9 della L.18 marzo 1968 n.313- la provenienza bellica dell'ordigno, un'idoneità dello stesso ad esplodere indipendentemente da ulteriori adattamenti o trasformazioni ed una condotta caratterizzata dalla non consapevolezza del pericolo insito nell'azione che si compie” (cfr. Sez.III Pens. Guerra n.120322 del 25.5.1993).

         Ed in fattispecie la provenienza bellica dell'ordigno è acclarata e non è in contestazione così come acclarata è la idoneità dello stesso ad esplodere; così pure la mancata consapevolezza del pericolo è ovvia non essendo ipotizzabile né ipotizzato che il G. volesse suicidarsi.

         L'adattamento dell'ordigno fatta dal terzo (P.P.) non può quindi influire sulla circostanza originaria facendo venire meno la c.d. responsabilità oggettiva  da parte dell'Amministrazione.

         Né l'intervento di un terzo fa venire meno la responsabilità dell'amministrazione, essendo ininfluente la circostanza che l'ordigno sia stato abbandonato direttamente dalle forze belligeranti sul campo o che questi sia stato dapprima custodito da terzi e poi da questi successivamente abbandonato; cosicché l'intervento di terzi non fa perdere all'ordigno la sua originaria natura bellica (cfr. Sez I Pens. Guerra n.287546 del 29.10.1990).

         Infondata è poi l'eccezione di inammissibilità di parte appellata, posto che è qui in contestazione la definizione di “reperto bellico” a fine di interpretazione e applicazione della norma di riferimento.

         L'appello è pertanto fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione.

         Vanno poi rimessi gli atti al giudice di prime cure perché in diversa composizione si pronunci sulla classifica a conferirsi alla ricorrente, trattandosi di questione di fatto, inammissibile nella presente fase di gravame.

         Nulla per le spese.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando accoglie l'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe nei termini di cui in motivazione e rimette gli atti al giudice di prime cure per la ulteriore pronuncia a rendersi in detto grado di giudizio in diversa composizione come in motivazione, con onere di riassunzione della causa a cura della parte che vi ha interesse.

         Nulla per le spese.

         Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2005.

L'ESTENSORE                                                            IL PRESIDENTE

f.to Maria Teresa Arganelli                             f.to Claudio DeRose

Depositata in Segreteria il 17/10/2005

IL DIRIGENTE

Maria FIORAMONTI