REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La
Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello - composta
dai Sigg.ri Magistrati:
CLAUDIO
DE ROSE PRESIDENTE
MARIA
TERESA ARGANELLI CONSIGLIERE
REL.
DAVIDE
MORGANTE CONSIGLIERE
ROCCO
DI PASSIO CONSIGLIERE
PIERA
MAGGI CONSIGLIERE
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 331/2005)
nel
giudizio iscritto al n. omissis del registro di segreteria, proposto da E.A.
ved. G. avverso la sentenza del omissis, resa dalla Sezione Giurisdizionale per
la Regione Campania.
Visti gli atti di causa;
Uditi all'udienza pubblica del 18 marzo
2005 il Consigliere relatore Maria Teresa Arganelli, il procuratore costituito
di parte appellante avv. Franco Dell'Erba nonché il rappresentante
dell'Amministrazione dr.ssa Anna Maria Alimandi;
Ritenuto in
FATTO
Con la sentenza impugnata è stato
respinto il ricorso di parte appellante negando la sussistenza del fatto di
guerra, posto a base della domanda della ricorrente E.A. E.A..
Avverso detta sentenza l'interessata ha
interposto appello; l'Amministrazione ha dedotto l'inammissibilità del gravame.
Risulta dal fascicolo di causa che il
decreto censurato è denegativo di trattamento indiretto pensionistico di guerra
a favore della ricorrente in quanto il decesso del di lui coniuge, G. Francesco
-avvenuto l'8.7.1969 a causa di scoppio di ordigno- non è da attribuire ad
infortunio da fatto bellico che ne sia stata la causa diretta, violenta ed
immediata.
Ciò in quanto l'ordigno esploso aveva
perduto la natura bellica e perché -ancora- l'incidente mortale sarebbe
avvenuto per imprudenza dello G..
Dalla lettura della sentenza penale
n.omissis emessa dal Tribunale di Omissis in data 29.11.1973 si evince che
l'ordigno che ha provocato la morte del sig. G. era in apparenza un “tubo di
ferro” e che questo era stato rinvenuto da tale P.P. alcuni anni prima e da
questi consegnato al fabbro ferraio G. Francesco.
Dagli atti del processo penale è
risultato che allorquando il G. si accinse a lavorare tale tubo di ferro,
questo esplose, provocandone la morte; risulta altresì che il P.P.
non aveva informato il G. del luogo in cui aveva ritrovato il “tubo di
ferro” né che questo poteva essere un residuato bellico.
All'udienza pubblica del 18 marzo 2005
le parti hanno ribadito le richieste scritte.
Considerato in
DIRITTO
E' stato correttamente evidenziato da
parte appellante che erroneamente il giudice di prime cure ha affermato che,
essendo stato rimosso dal luogo ove era stato abbandonato, l'ordigno avrebbe
perso la propria natura bellica divenendo un semplice oggetto esplosivo
generico, sottacendo il fatto che la rimozione dell'ordigno è avvenuto da
parte di un terzo soggetto e non dal
G.; ordigno che non era identificabile come tale in quanto apparentemente
simile ad un semplice tubo di ferro.
Fatto di guerra è infatti sia
l'abbandono che lo scoppio di un ordigno bellico.
Ai sensi infatti della normativa in
questione (in particolare cfr. art.9 della L.313/1968) nell'ipotesi che venga
lamentata un'infermità derivante dalla scoppio di un ordigno di guerra, devono
sussistere -affinché possa applicarsi l'art.9 della L.18 marzo 1968 n.313- la
provenienza bellica dell'ordigno, un'idoneità dello stesso ad esplodere
indipendentemente da ulteriori adattamenti o trasformazioni ed una condotta
caratterizzata dalla non consapevolezza del pericolo insito nell'azione che si
compie” (cfr. Sez.III Pens. Guerra n.120322 del 25.5.1993).
Ed in fattispecie la provenienza
bellica dell'ordigno è acclarata e non è in contestazione così come acclarata è
la idoneità dello stesso ad esplodere; così pure la mancata consapevolezza del
pericolo è ovvia non essendo ipotizzabile né ipotizzato che il G. volesse
suicidarsi.
L'adattamento dell'ordigno fatta dal
terzo (P.P.) non può quindi influire sulla circostanza originaria facendo
venire meno la c.d. responsabilità oggettiva da parte dell'Amministrazione.
Né l'intervento di un terzo fa venire
meno la responsabilità dell'amministrazione, essendo ininfluente la circostanza
che l'ordigno sia stato abbandonato direttamente dalle forze belligeranti sul
campo o che questi sia stato dapprima custodito da terzi e poi da questi
successivamente abbandonato; cosicché l'intervento di terzi non fa perdere
all'ordigno la sua originaria natura bellica (cfr. Sez I Pens. Guerra n.287546
del 29.10.1990).
Infondata è poi l'eccezione di
inammissibilità di parte appellata, posto che è qui in contestazione la
definizione di “reperto bellico” a fine di interpretazione e applicazione della
norma di riferimento.
L'appello è pertanto fondato e merita
accoglimento nei termini di cui in motivazione.
Vanno poi rimessi gli atti al giudice
di prime cure perché in diversa composizione si pronunci sulla classifica a
conferirsi alla ricorrente, trattandosi di questione di fatto, inammissibile
nella presente fase di gravame.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
definitivamente
pronunciando accoglie l'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in
epigrafe nei termini di cui in motivazione e rimette gli atti al giudice di
prime cure per la ulteriore pronuncia a rendersi in detto grado di giudizio in
diversa composizione come in motivazione, con onere di riassunzione della causa
a cura della parte che vi ha interesse.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di
Consiglio del 18 marzo 2005.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to
Maria Teresa Arganelli f.to
Claudio DeRose
Depositata
in Segreteria il 17/10/2005
IL DIRIGENTE
Maria FIORAMONTI