REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

IL GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.19754/pens. m., proposto da  D.M. avverso il decreto del Ministero della Difesa n.2055 in data 20 maggio 2005;

Visti gli atti di causa;

Visti: il d.l. 15 nov. 1993, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; ; la legge 21 luglio 2000, n.205; gli art. 420, 421, 429, 430 del cod proc.civ.;

FATTO

  Con l'impugnato decreto il Ministero della Difesa ha concesso al ricorrente 4 annualità di tab b per l'infermità “morbo di Scheuerman della colonnna dorsale”, alla scadenza del precedente assegno di 4 annualità di tab A.

Con il ricorso all'esame gli avv/ti Domenico e Paolo Bonaiuti,  che rappresentano e difendono il D.M., hanno addotto il diritto del proprio assistito alla pensione privilegiata a vita, “dal momento che la ratio dell'indennizzo di tab b è quella data dalla possibilitàdi completa guarigione del soggetto.

Invece è chiaro che il morbo in questione è da considerare menomazione irreversibile, permanente ed irriducibile.”

Sono stati allegati al ricorso un certificato radiologico del dott. Angelucci ed una breve relazione del dott. Campriani.

Si è costituito il Ministero della Difesa con apposita memoria.

Risulta dagli atti che il ricorrente è stato visitato                                                                                                                                                                                                                                      dalla competente C.M.O., in data 22 genn. 2003. Dopo tale parere è stato emanato il decreto impugnato.                    

All'odierna udienza del 7 dic. 2006 non vi è nessun rappresentante del Ministero della Difesa. L'avv. Paolo Bonaiuti, per la parte ricorrente, ha chiesto l'accoglimento del ricorso motivandone le ragioni e richiamando gli atti scritti. In particolare ha evidenziato come dall'esame del verbale della visita del 2003 la malattia sia sostanzialmente identica a quella giudicata in sede di giudizio davanti a questa Corte come ascrivibile all tab A. In subordine ha chiesto un parere del CTU.

MOTIVI

La questione da decidere riguarda la classifica dell'infermità indicata nelle premesse alla scadenza delle 4 annualità di tab A. Va anche precisato che la normativa applicabile al caso all'esame è costituita dagli art/li 64 e 67 del DPR n.1092 del 29 dic. 1973.

Esaminati attentamente tutti gli atti di causa ed in particolare i verbali delle visite della C.M.O. e le relazioni medico-legali questo giudice ritiene che la malattia in questione sia ascrivibile alla VIII cat. tab A a vita. E ciò non solo perché dal confronto dei  verbali di visita si evidenzia una malattia sostanzialmente identica a quella giudicata davanti a questa Corte come ascribile alla tab A per quattro anni, ma anche e soprattutto dalla natura della malattia e dal suo carattere irreversibile e permanente.  

  Pertanto il ricorso deve essere accolto nel senso che all'interessato spetta l'VIII cat tab A a vita con decorrenza dalla precedente scadenza e cioè dal 10 marzo 1982.

Per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione monetaria si ritiene che gli stessi vadano corrisposti nei modi e nei limiti dei principi affermati dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte con la sentenza n.10/2002 in data 26 giugno 2002. Di conseguenza ed in applicazione di quanto previsto dall'art.429, comma 3, cod.proc.civ., sulle somme dovute vanno corrisposti gli interessi legali. Va altresì corrisposto l'eventuale maggior importo differenziale per rivalutazione monetaria, calcolata sulla base di quanto dispone l'art. 150 disp.att.cod. proc. Civ., ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli interessi e solo per tale eccedenza.

Vi sono motivi per compensare le spese. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice della Sezione Giurisdizionale per la regione Marche:

·      accoglie il ricorso nei limiti espressi in motivazione;

·      sulle somme dovute competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei modi indicati nella medesima motivazione;

·      dichiara compensate le spese.

·      Cosi deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 dic. 2006.

IL GIUDICE

f.to (A. De Feo)

 

 

DEPOSITATA  IN SEGRETERIA IL 18/12/2006

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Anna Laura Carloni