REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica
nella persona del Consigliere Renzo DI LUCA. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Sentenza 771/2004)
sul ricorso iscritto al n. 17156/P.C. del registro di Segreteria, proposto da C.F., avverso la nota dell'I.N.P.D.A.P. di ancona n. 4889 dell'11 gennaio 2000.
Visto il d.l. 15 novembre 1993 n. 453 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Visti gli artt. 5 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Udito, nell'udienza dell'8 luglio 2004, il dott. Domenico Pozzi per l'Amministrazione.
Non rappresentato il ricorrente.
Con la nota impugnata l'Amministrazione comunicava a C.F. di avere accertato un debito di lire 4.082.636 per somme pensionistiche indebitamente corrisposte a titolo di pensione provvisoria nel periodo 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1999, e di averne disposto il recupero mediante trattenute mensili sulla pensione definitiva dalla rata di gennaio 2000 a quella di luglio 2000.
Avverso la nota predetta l'interessato ha proposto ricorso nel quale chiede che siano dichiarate irripetibili le somme indebitamente riscosse ai sensi dell'art. 206 del t.u. n. 1092/1973.
Ha quindi presentato successive memoria nelle quali richiama la giurisprudenza di questa Corte in cui si assume la irripetibilità delle somme qualora riscosse in buona fede dal percipiente.
Nella comparsa di costituzione in giudizio l'Amministrazione convenuta ha sostenuto che, trattandosi di un indebito oggettivo disciplinato dall'art. 2033 del cod. civ., le somme indebitamente riscosse devono essere comunque restituite senza che, in proposito, abbia rilievo la buona fede del percipiente. Ha quindi richiamato la sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/99/QM del 14 gennaio 1999. Conclusivamente ha chiesto che il ricorso venga respinto.
Nell'udienza odierna il rappresentante dell'Amministrazione, dopo avere sottolineato che la propria linea difensiva mira a contrastare la specifica richiesta e le particolari argomentazioni esposte nel ricorso, ha confermato la memoria scritta insistendo nelle conclusioni espresse in atti.
La questione dedotta in giudizio riguarda il preteso diritto del ricorrente alla irripetibilità delle maggiori somme dallo stesso percepite a titolo di pensione.
In proposito, va anzitutto chiarito che, come risulta dagli atti di causa, il debito è insorto a seguito del conguaglio effettuato tra la pensione provvisoria corrisposta e quella spettante a titolo definitivo.
Risulta altresì che le somme indebite sono state corrisposte nel periodo 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1999, e che il recupero è avvenuto mediante ritenute mensili sulla pensione definitiva dalla rata di gennaio 2000 a quella di luglio 2000.
Ciò premesso, deve rilevarsi che l'Amministrazione ha fatto applicazione dell'art. 162, comma 7, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 19 aprile 1986 n. 138, per il quale “qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro (ora INPDAP) provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito”.
Sulla materia, tuttora oggetto di contrastante giurisprudenza, si sono pronunciate anche le SS.RR. di questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1999, n. 1/QM nella quale si è affermato che la disposizione suddetta costituisce una trasposizione sul piano speciale del principio generale della repetitio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., applicabile ai rapporti paritetici ed ai relativi giudizi sottostanti, in forza del quale la ripetizione dell'indebito è generalmente ammessa, senza che rilevi la natura e la scusabilità dell'errore nell'avvenuto pagamento, essendo sufficiente allo scopo la inesistenza di una legittima causa solvendi.
Quanto alla buona fede del pensionato nella percezione delle somme, è stato precisato che essa, benché irrilevante ai fini dell'impedimento dell'azione di recupero, deve peraltro trovare idonea considerazione in sede di determinazione delle modalità di recupero, al fine di evitare al pensionato ogni eccessivo ed ingiustificato disagio.
Dunque, alla stregua della indicata sentenza - senz'altro apprezzabile e condivisibile sotto il profilo strettamente ermeneutico della norma indagata - le somme indebitamente percepite sulla pensione provvisoria sarebbero ripetibili.
Tuttavia, nel caso di specie, si deve tenere (necessariamente) conto della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, la quale, all'art. 1, commi 260 e seguenti, ha dettato nuove regole per gli indebiti previdenziali percepiti in periodi anteriori al 1 gennaio 1996.
Le citate disposizioni, sia pure con riferimento ad un limitato arco di tempo, disciplinano la materia dell'indebito previdenziale ex novo, in modo esaustivo e con disposizioni incompatibili con quelle previgenti, delle quali, pertanto, precludono, con simmetrica limitazione temporale, l'applicabilità a situazioni che, con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione sarebbero state assoggettate alla loro efficacia (in questi precisi termini si è infatti espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in sentenza 22 gennaio 1998, n. 586).
Questa disciplina sopravvenuta (a prescindere dal fatto di essere in vigore alla data nella quale è stato disposto il recupero in questione) deve quindi trovare applicazione, sia perché, in conseguenza del c.d. “effetto devolutivo” il giudizio pensionistico (in quanto diretto all'esame di tutti gli elementi propri del rapporto previdenziale che concorrono a formare il diritto controverso) non è delimitato dai motivi dedotti nel ricorso, ma esclusivamente dal petitum sostanziale e dalla causa petendi (Corte dei conti, Sezione Lazio, 22 marzo 2002, n. 953), sia perché non sussistono ostacoli all'operatività del principio generale secondo cui lo ius superveniens che introduca una nuova disciplina del rapporto in contestazione e' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (tra le tante, Corte di Cassazione, 13 gennaio 1995 n. 398).
Ciò premesso, si riportano, qui di seguito, le disposizioni citate:
“260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Secondo la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, 30 gennaio 1998 n. 931) le disposizioni sopra riportate trovano applicazione nei confronti degli indebiti prodottisi in data anteriore al primo gennaio 1996. Esse, tuttavia, non riguardano gli indebiti già recuperati ma soltanto quelli ancora in essere alla data suddetta.
La suprema Corte ricava l'assunto “sia dal letterale tenore del comma 260 (Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente... non si fa luogo al recupero...), sia da un argomento ulteriore. Nel prevedere, infatti, che non debba farsi luogo a recupero, qualora i soggetti in parola siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni, il Legislatore del 1996 ha prescelto il riferimento al reddito imponibile dell'anno 1995, elemento questo che si rivela chiaramente significativo se avente riguardo a indebiti tuttora da recuperare, e che appare però del tutto incongruo se posto in relazione con indebiti già recuperati, e finanche recuperati da epoca remota”.
Aderendo alla riferita interpretazione giurisprudenziale, ne consegue che, poiché le somme corrisposte nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1995 sono state recuperate prescindendo dall'accertamento delle condizioni previste dall'art. 1, commi 260 e seguenti della legge n. 662 del 1996, le somme stesse devono essere restituite all'interessato.
Trattandosi comunque di somme pensionistiche non dovute, l'obbligo di restituzione integra un debito di valuta e, come tale, non è soggetto ad interessi o rivalutazione monetaria.
In questi termini il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nel senso di cui in motivazione e, per l'effetto riconosce a C.F. il diritto alla restituzione delle somme trattenute sulle rate di pensione fino alla concorrenza del debito maturato nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1995.
Spese compensate
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2004.
IL GIUDICE UNICO
f.to (Renzo Di Luca)
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
IL 5 AGOSTO 2004
p. IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Il funzionario di cancelleria
f.to Dott.ssa Elsa Mattioni