REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica

nella persona del Consigliere Renzo DI LUCA. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(sentenza 756/2004)

sul ricorso iscritto al n. 555/P.C. del registro di Segreteria, proposto da F.A., rappresentata e difesa dall'avv. M.A.F., avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla Direzione provinciale del Tesoro di Ascoli Piceno (ora INPDAP) il 14 marzo 1996.

         Visto il D.L. 15 novembre 1993, n.453 convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n.19.

         Visti gli artt. 5 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205.

         Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nell'udienza del 1 luglio 2004, il rag. F.B. in rappresentanza dell'Amministrazione.

FATTO

         Con atto ingiuntivo del 14 marzo 1996, emesso ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, vidimato e reso esecutivo dal Pretore di Ascoli Piceno, la Direzione provinciale del Tesoro di Ascoli Piceno ha intimato a F.A. di pagare la somma di lire 13.184.780, quale erede di P.S., deceduta il 22 gennaio 1990, sulla cui partita di pensione era stato accertato un debito di pari importo.

         Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato il quale, allegando di avere rinunciato all'eredità, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

         Nella memoria di costituzione in giudizio l'Amministrazione intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Con ordinanza n. 473/97 del 13 marzo 1997 questa Sezione giurisdizionale ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, proposta contestualmente al ricorso

         Nell'udienza odierna, assente il difensore del ricorrente, il rappresentante dell'Amministrazione ha insistito nelle conclusioni esposte in atti.

DIRITTO

         Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente in ordine alla questione devoluta alla cognizione di questo giudice.

         Conformemente alla più recente giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. Sezione Lombardia 10 novembre 1997 n. 996/97) e aderendo al nuovo orientamento assunto dalla Corte di cassazione (cfr. sentenze SS.UU. 20 aprile 1994 n. 3733 e 4 ottobre 1996 n. 8682), è infatti da ritenere che appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice delle pensioni le controversie che attengono ai trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum, ivi comprese quelle relative agli atti di recupero degli assegni principali od accessori già erogati, anche nel caso in cui dette controversie riguardino gli eredi a titolo universale del pensionato originario debitore, atteso che con la successione ereditaria il rapporto facente capo al de cuius, pur nei suoi limitati effetti residuali, viene trasmesso all'erede immutato nel titolo e nell'oggetto.

         Di qui l'interesse e dunque la legittimazione di soggetti diversi dal titolare della pensione, ad agire dinanzi a questo Giudice per accertare la consistenza del diritto a pensione del dante causa al fine di acclarare alcuno degli elementi di quel rapporto per accertarne gli effetti, ancorché meramente patrimoniali, suscettibili di incidere sulla sua sfera giuridica.  

         Pertanto, sotto il profilo processuale, nel caso in cui tale rapporto o i suoi effetti vengano in contestazione, la questione deve essere sottoposta allo stesso giudice predeterminato per legge a norma degli artt. 13 e 62 del t.u. 12 luglio 1934 n. 1214.

         Venendo quindi al merito della causa, si osserva che la Direzione provinciale del Tesoro di Ascoli Piceno ha intimato a F.A. di pagare la somma di lire 13.184.780, quale erede di P.S., deceduta il 22 gennaio 1990, sulla cui partita di pensione era stato accertato un debito di pari importo.

         Sennonché il ricorrente F. ha rinunciato all'eredità della sig.ra P., come risulta dal verbale 20 aprile 1996 n. 116 della Pretura di Fermo.

         Una tale circostanza, non contestata da parte convenuta, escludendo nel F. la qualità di erede della signora P., comporta la impossibilità che nei confronti del primo possa essere esperita l'azione di recupero del debito maturato sulla pensione di quest'ultima.

         Di qui la fondatezza del ricorso che, pertanto, deve essere accolto.

         Sussistono, peraltro, apprezzabili motivi di equità per dichiarare compensate le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

         la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Marche, definitivamente pronunciando,

         Respinge l'eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di giurisdizione.

         Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto dichiara non esperibile nei confronti di F.A. l'azione di recupero del debito pensionistico maturato sulla pensione di P.S., deceduta il 22 gennaio 1990.

         Dichiara compensate le spese di giudizio.

         Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

         Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 1 luglio 2004.

IL GIUDICE UNICO

f.to (Renzo Di Luca)

 

 

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERI IL 5 agosto 2004

p. IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il funzionario di cancelleria

   f.to  Dott.ssa E.M.

 

 

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