REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(Numero 618/2005)
sul ricorso iscritto al n. 13532 del registro di Segreteria, proposto da P.C., nato il 18 marzo 1915 a Foggia, rappresentato e difeso dall'avvocato M.G., contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 gennaio 2005, l'avv. M.G. per il ricorrente e la dr.ssa Loredana Costantini per il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il sig. P.C., durante l'occupazione tedesca nel corso della seconda guerra mondiale, il 16 giugno 1944 era stato arrestato in Genova insieme ad altri lavoratori, in seguito a scioperi e boicottaggi della produzione di materiale bellico, ed era stato ristretto nel campo KZ di Mauthausen, dove sostò alcune settimane, prima di essere avviato in diversi campi di lavoro.
Egli presentava, in data 26 maggio 1981, la domanda tesa ad ottenere l'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1980 n. 791, a favore dei deportati nei campi di sterminio nazisti. La competente Commissione, in data 8 maggio 1984, respingeva tale istanza.
Dodici anni dopo, il 2 luglio 1996, il ricorrente presentava altra domanda, respinta dapprima dalla Commissione ma, in seguito a ricorso gerarchico al Ministero del Tesoro, accolta il 21 aprile 1999.
Il Ministero dava poi esecuzione all'accoglimento dell'istanza, con decorrenza dal 1° agosto 1996.
Con ricorso in sede amministrativa (respinto il 14 giugno 2000) e con il ricorso a questa Corte del 20 settembre 2001, oggi in esame, l'interessato contesta tale decorrenza, chiedendo il riconoscimento dell'assegno a far data dal 1° giugno 1981. Secondo la tesi di parte attrice, poiché l'art. 2 della legge n. 791/80 prevede che le domande, tese ad ottenere i benefici dalla stessa legge previsti, siano ammesse senza limite di tempo, l'accoglimento deve avere effetto retroattivo al momento dell'entrata in vigore della legge o quanto meno al momento della presentazione della prima domanda. Il riferimento dell'Amministrazione alla prescrizione del termine di cui alla legge 656/86 è inconferente, poiché tale legge è posteriore. La concessione del vitalizio ha natura di accertamento costitutivo del diritto, esistente dall'entrata in vigore della legge 791/80.
Con memoria del 16 luglio 2002, l'Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso, osservando che il rapporto giuridico, iniziato con la domanda del 1981, è esaurito e non più produttivo di effetti, poiché il provvedimento di diniego del 1984 non è stato impugnato nei termini di cui alla legge 656/86 né in sede giurisdizionale né in sede amministrativa.
All'odierna udienza l'avv. M.G., per il ricorrente, ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento; la dr.ssa Loredana Costantini, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto richiamandosi alla memoria.
Considerato in
DIRITTO
Oggetto del contendere, nel presente giudizio, è la decorrenza del riconoscimento, a favore del ricorrente, dell'assegno vitalizio istituito con la legge 18 novembre 1980 n. 791 a beneficio dei cittadini italiani che siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti KZ.
Secondo la tesi attorea, il riconoscimento del diritto relativo deve decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (avendo efficacia di accertamento costitutivo), o comunque dalla prima domanda (respinta, con diniego non impugnato), anziché dalla seconda domanda (presentata 12 anni dopo il rigetto della prima, e accolta in seguito a decisione su ricorso gerarchico).
Tale interpretazione non può essere condivisa da questo Giudice.
Appare infatti fondata l'obiezione dell'Amministrazione resistente, secondo la quale il rapporto giuridico iniziato con la domanda del 1981, è esaurito e non più produttivo di effetti, poiché il provvedimento di diniego del 1984 non è stato impugnato nei termini.
Il Ministero fa riferimento al termine quinquennale di cui alla legge 6 ottobre 1986 n. 656, che la difesa di parte attrice contesta essendo norma successiva alla domanda del 1981, respinta nel 1984.
In merito, va però ricordato il principio generale per cui le norme di natura procedurale hanno efficacia immediata, anche sui procedimenti in corso; e nel decreto del 14 giugno 2000, di rigetto del ricorso gerarchico sulla decorrenza, il Ministero correttamente calcola, nel caso di specie, il termine quinquennale dall'entrata in vigore della legge 656 (16 ottobre 1986).
Occorre comunque osservare che la disciplina relativa alle pensioni di guerra (cui si fa riferimento, per espressa volontà del Legislatore, anche in materia di benefici per gli internati nei campi KZ) ha sempre previsto, nel tempo, la “salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione” (cfr.: art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834; art. 10 della legge 6 ottobre 1986 n. 656; art. 7 del D.P.R. 30 settembre 1999 n. 377).
La giurisprudenza di questa Corte si è del resto recentemente pronunciata nel senso di ritenere che la decorrenza dell'assegno de quo vada individuata nel primo giorno del mese successivo alla data della seconda domanda, qualora il rigetto di una prima domanda non sia stato impugnato (cfr.: Sezione I d'appello, n. 34 del 28 gennaio 2003; Sezione Umbria, n. 577 del 15 dicembre 2004).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso in esame non può pertanto trovare accoglimento.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Genova, il 24 gennaio 2005.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Deposito in Segreteria il 02/05/2005