REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

nella persona del

Giudice unico

dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 605/2005)

sul ricorso iscritto al n. 1892/PM del registro di Segreteria, proposto da C.L. contro il Ministero della Difesa;

         Non rappresentate le parti alla pubblica udienza del 24 gennaio 2005;

         Visti gli atti di causa;

         Ritenuto in

FATTO

         Il sig. C.L., ufficiale della Marina Militare cessato dal servizio con il grado di contrammiraglio a decorrere dal 25 dicembre 1994, dalla stessa data è stato collocato in ausiliaria e successivamente, dal 1° gennaio 2001, nella riserva. Gli è stata riconosciuta altresì la pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendente da causa di servizio, calcolata in misura pari ad un decimo della pensione ordinaria.

L'interessato reclama, con ricorso del 30 novembre 1999, la riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, dal 1° gennaio 1995, con l'inclusione nella base pensionabile dell'indennità integrativa speciale, prevista per il personale in servizio di pari grado e anzianità, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Viene altresì richiesto il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quali differenze fra la nuova e la precedente liquidazione del trattamento privilegiato.

Sostiene il ricorrente che la sopra ricordata disciplina si riferisce non soltanto ai trattamenti con decorrenza dal 2 gennaio 1995 (come afferma l'Amministrazione), ma si applica a tutti gli aventi diritto, quindi anche al proprio caso, dovendosi ritenere discriminatoria una diversa interpretazione; il termine del 1° gennaio 1995 sarebbe dunque da considerare data di decorrenza delle determinazioni di tutte le pensioni, comprese quelle pregresse.

Si chiede inoltre che non venga assoggettato all'IRPEF l'assegno privilegiato, avendo detto assegno natura risarcitoria. Infine, si lamenta che il citato assegno viene riconosciuto con decorrenza dal 25 dicembre 1994, ma il pagamento è iniziato soltanto dal mese successivo al ricevimento, da parte del competente Ufficio, del relativo dispaccio (quindi, dal novembre 1995).

         Sono pervenute memorie del 22 giugno 2000 e del 27 aprile 2004 dal Ministero della Difesa, che sostiene la legittimità del proprio operato e chiede il rigetto, citando la sentenza n. 236 della Sezione II d'appello di questa Corte, depositata il 20 giugno 2003.

         Il ricorrente ha trasmesso memorie del 17 aprile 2004 e del 13 gennaio 2005.

         Considerato in

DIRITTO

In primo luogo questo Giudice deve, in merito all'assoggettabilità all'IRPEF dell'assegno privilegiato, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di materia che ricade invece nella giurisdizione del Giudice tributario.

Per quanto riguarda il pagamento di detto assegno con decorrenza dal novembre 1995, anziché dal 25 dicembre 1994, il Ministero ha precisato in memoria che non vi è ancora un provvedimento di concessione della pensione privilegiata definitiva, ma soltanto un pagamento in via provvisoria. Allo stato, dunque, tale questione non può essere oggetto di decisione da parte di questo Giudice, non essendo oggetto del petitum la spettanza di tale pensione; si osserva però che l'ordinamento ha introdotto, con la legge 7 agosto 1990 n. 241, un rimedio a tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, consistente nella possibilità di mettere in mora l'Amministrazione stessa, in caso di inosservanza dei termini fissati per il procedimento amministrativo, fino a giungere eventualmente alla denuncia di omissione di atti d'ufficio, in caso di ulteriore protrarsi dell'inerzia. Qualora dunque la situazione di provvisorietà del trattamento si protraesse oltre i limiti di congruità e ragionevolezza, il soggetto interessato avrebbe sempre la possibilità di fare uso dei rimedi di cui alla legge 241/90 sopra citata (cfr. Sezioni Riunite, n. 1/99/QM del 14 gennaio 1999).

Nel merito, si osserva che l'art. 15, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, prevede che “in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante”.

         Va poi ricordato il successivo comma quinto, secondo il quale “le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limita-tamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.

         Ai fini della decisione del presente giudizio, si deve rilevare che l'indennità di ausiliaria, corrisposta a fronte degli obblighi inerenti a tale particolare condizione, viene calcolata nell'ottanta per cento della differenza fra il trattamento di quiescenza percepito dall'interessato, e il trattamento stipendiale di un pari grado in servizio, con la medesima anzianità. Questa connessione fra la posizione del personale in ausiliaria e di quello in servizio, è confermata poi dal disposto dell'art. 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo il quale all'ufficiale in ausiliaria, al momento in cui cessa da tale condizione e viene collocato nella riserva o in congedo assoluto, viene riliquidata la pensione “con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria”.

         Queste considerazioni valgono a concludere che i mutamenti, intervenuti sotto il profilo giuridico ed economico a favore del personale in servizio, devono riflettersi nella riliquidazione del trattamento pensionistico di colui che termina il periodo di ausiliaria. Tale principio va applicato anche in merito alle modalità di calcolo, più o meno favorevoli, relative alla pensione privilegiata, la cui entità è connessa a quella ordinaria. Essendo entrata in vigore la norma di cui all'art. 15, comma terzo, della legge n. 724/94, durante il periodo di permanenza in ausiliaria del ricorrente, essa deve trovare applicazione anche in sede di determinazione della definitiva pensione.

         Va considerato da ultimo che dispone il comma quinto del citato art. 15, che la vecchia normativa in materia di indennità integrativa speciale si applica soltanto alle pensioni liquidate entro il 1994. Non v'è dubbio che la rideterminazione del trattamento, in seguito al mutamento di status (transito dall'ausiliaria alla riserva), debba considerasi una vera e propria, autonoma liquidazione della pensione, con il computo di ulteriori periodi di anzianità e di mutamenti della base stipendiale (cfr. Sezione Sicilia, n. 287 del 23 novembre 1998), ed è intervenuta, nel caso in esame, dopo il 1994.

Il Ministero della Difesa ha citato, nelle sue memorie, la sentenza della Sezione II d'appello di questa Corte n. 236 del 20 giugno 2003, con la quale viene confermata una decisione di primo grado, che aveva respinto una richiesta di riliquidazione analoga a quella di cui all'odierno giudizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, sulla base del fatto che il collocamento in ausiliaria dell'interessato era anteriore all'entrata in vigore della legge 724/94. Si osserva in detta sentenza che la legge dispone solo per l'avvenire (art. 11 preleggi) e che “in assenza di una disposizione esplicita, che estenda l'inclusione, nella base pensionabile, dell'indennità integrativa speciale anche nei confronti dei trattamenti di quiescenza liquidati antecedentemente al gennaio 1995, tale inclusione deve essere effettuata… unicamente con riguardo ai trattamenti di quiescenza liquidati successivamente a tale data”.

Tale tesi è condivisa da questo Giudice, che però nel caso in esame ritiene il ricorso meritevole di accoglimento soltanto con decorrenza non dal 1° gennaio 1995, ma dal successivo momento del transito nella riserva (che, a differenza del collocamento in ausiliaria, è posteriore all'entrata in vigore della legge 724/94). In tal senso si è espressa più volte questa Sezione giurisdizionale, riconoscendo il diritto richiesto entro i limiti sopra descritti.

Occorre poi pronunciarsi sulla spettanza di interessi e rivalutazione, il cui riconoscimento è stato espressamente richiesto dall'interessato.

         In conformità alla pronuncia della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, deve trovare applicazione l'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205: va pertanto riconosciuto il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

         Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso indicato in epigrafe, e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, dalla data di transito nella riserva, con l'inclusione nella base pensionabile dell'indennità integrativa speciale in misura intera, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, con la corresponsione degli arretrati relativi. Sulle somme che verranno erogate in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

         Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in merito alla richiesta di non assoggettamento all'IRPEF dell'assegno privilegiato.

         Dispone che gli atti siano trasmessi all'Amministrazione per l'esecuzione del presente giudicato, e manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.

         Spese compensate.

         Così deciso in Genova, il 24 gennaio 2005.

 

 

                                                                                          IL GIUDICE

                                                                                            (Cominelli)

 

Deposito in Segreteria il 02/05/2005

 

 

 

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