REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
In persona del
GIUDICE UNICO
Cons. Tommaso Salamone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(numero 525/2004)
sul ricorso iscritto al n. 10220, ex n. 6363C del registro di segreteria, proposto dal sig. C.L., nato il 19.7.1929, contro la Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, ora I.N.P.D.A.P. – sede di La Spezia, per ottenere la corresponsione dell’indennità integrativa speciale anche sulla pensione di riversibilità n. 13555582/R.
Udito, nella pubblica udienza del 21 maggio 2004, il rag. S.L. per L’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica; non rappresentata la parte ricorrente;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato il 29 aprile 1998 l’interessato, titolare di altro trattamento pensionistico, chiede che venga riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione di riversibilità (n. 13555582/R), di cui è titolare; il tutto con gli accessori di legge, a decorrere dal 7 marzo 1984.
Risulta dagli atti che lo stessa ha fatto richiesta per la prima volta di indennità integrativa speciale alla Direzione provinciale del tesoro di La Spezia in data 19.11.1997.
Nel ricorso invoca l’applicazione nei propri confronti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 172 dell’8-22 aprile 1991, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della L. n. 843 del 1978, e n. 494 del 31 dicembre 1993, con cui ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, “debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”
Ha concluso con la richiesta di corresponsione dell’indennità integrativa speciale, nei limiti dell’integrazione al cosiddetto minimo INPS, anche sul trattamento fruito a titolo di riversibilità oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme spettanti.
In subordine, solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 843 del 1978, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’integrazione al minimo inps soltanto per coloro che sono cessati dal servizio anteriormente al 24 aprile 1991.
L'I.N.P.D.A.P. ha presentato memoria con cui, dopo avere richiamato le difese svolte nella comparsa di costituzione presentata il 28 maggio 1998 dalla Direzione provinciale di La Spezia, solleva eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei maturati anteriormente al 19.11.1992 .
Nell’atto di costituzione del 28 maggio 1998 l’Amministrazione, richiamandosi al contenuto della circolare n. 629 del 23.6.1995 del Ministero del tesoro, sostiene che il mantenimento della corresponsione dei trattamenti di quiescenza integrati al minimo INPS a favore dei pensionati pubblici che prestano opera retribuita è dovuto limitatamente ai casi di cessazione dall’attività lavorativa avvenuti posteriormente al 25.4.1991, data di pubblicazione della sentenza della C.C. n. 172 del 1991. Ha conclusivamente chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna pubblica udienza, non rappresentata la parte ricorrente, l’I.N.P.D.A.P., come sopra rappresentato, ha illustrato le argomentazioni svolte negli atti scritti, ribadendo le conclusioni già prese; in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei di I.I.S. scaduti anteriormente al 19.11.1992.
La causa è stata quindi decisa come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura in udienza, ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Considerato in
DIRITTO
Il “thema decidendum” del presente giudizio riguarda la sussistenza o meno del diritto del pensionato pubblico a percepire l’Indennità Integrativa Speciale sul trattamento di quiescenza, allorché lo stesso fruisca di altro trattamento pensionistico.
In tema di cumulo di più indennità integrative speciali, l’orientamento della Corte dei conti, nonostante i pronunciamenti delle SS.RR. di questa Corte (sentenze n. 39/40 del 1997 e n. 1/2000) e dopo varie oscillazioni interpretative, è ormai costante nel riconoscere a favore del pensionato che presta opera retribuita, tanto alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico che di un datore di lavoro privato, il diritto a percepire anche sulla pensione l’indennità integrativa speciale in misura intera (tra le tante: Sez.II di Appello n. 78 del 15.3.2000, n. 93 del 21.3.200, n. 131 del 12.4.2000, n. 141 del 5.5.2000, n. 188 del 16.5.2000, n. 257 del 25.7.2000, Sez.III di appello n. 9 del 18.1.2001, n. 215 dell’1.8.2001, Sez. di Appello per la regione Sicilia n. 99 del 28.7.2000, nn. 155 e 156 del 21.11.2000; Sez. giurisd. Liguria n. 484 del 12.5.2004).
Per quanto concerne poi, in particolare, l’ipotesi di cumulo di più trattamenti pensionistici, la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 516 del 2000, riguardante la legge regionale della Sicilia n. 41 del 1985, ha sancito che anche in presenza di diversi trattamenti pensionistici, il divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza è illegittimo ove non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.
Con quest’ultima pronuncia di incostituzionalità la Corte ha espunto dall’ordinamento una disposizione contenete lo stesso principio di cui all’art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, superando, in questo caso, la propria precedente giurisprudenza (sentenza C.C. n. 494 del 1993), che individuava nel cosiddetto “minimo INPS”, ovvero nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il limite minimo di pensione al di sotto del quale il divieto è escluso.
A seguito di tale pronuncia, la giurisprudenza più recente della Corte dei conti ha ritenuto, anche nell’ipotesi di concorso di più pensioni, l’illegittimità del divieto di cumulo di indennità integrative speciali in assenza della previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera (Sez. Giurisd. Marche, sent. n.2873 del 27.3.2000; Terza Sez. Giurisd. Centrale, sent. n. 26 del 6.2.2001, sent. n. 66 del 28.3.2001 e sent. n. 33 del 18.2.2002; Sez. Giurisd. Liguria sent. n. 413 del 17.6.2002 e sent. n.855 del 30.10.2002; Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 293 del 18.4.2002 ; Sez. Giurisd. Sicilia n. 226 del 12.12.2002; Sez. Giurisd. Liguria n. 792 del 26.9.2003, n. 615 dell’8.8.2003 e n. 966 del 10.12.2003).
Questo giudice ritiene di dover confermare tale orientamento, il quale trova peraltro riscontro nella lettura che la stessa Corte Costituzionale ha dato delle proprie sentenze in materia di cumulo di indennità integrative speciali.
D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha affermato (ordinanze n. 438 del 14 - 23.1998 e n 517 del 15-21 novembre 2000) che, in conseguenza delle sue note sentenze n. 566/1989, n. 204/1992 e n. 494/1993, non sono più rinvenibili nell’ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo, o perché già espunte (l’art. 254 del D.P.R. n. 1092/1973 ha abrogato tutte le norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 31 dicembre 1973, con eccezione di quelle espressamente richiamate nello stesso testo) o perché dichiarate costituzionalmente illegittime, come l’art. 99, commi secondo e quinto, del predetto D.P.R. n. 1092/73, o, infine, perché prive di contenuto autonomo, come l’art. 130, ultimo comma, dello stesso D.P.R., il quale presuppone un valido divieto di cumulo, allo stato non più esistente.
Prendendo poi in considerazione il recente pronunciamento delle SS.RR. di questa Corte (sentenza n. 14 dell’11 luglio 2003), secondo cui il titolare di più pensioni ha diritto a cumulare l’indennità integrativa speciale sulla seconda nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non si ritiene che le argomentazioni ivi svolte, per quanto approfondite e pregevoli, possano valere a superare le considerazioni suesposte coerenti con il più recente orientamento della Corte costituzionale e maggiormente rispettose dei principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 36 e 38, i quali non sembrano giustificare un trattamento deteriore per la posizione del pensionato, all’evidenza più debole, rispetto a quella del soggetto ancora attivamente inserito nel mondo del lavoro, il quale, in caso di cumulo della retribuzione con pensione, avrebbe diritto all’indennità in questione in misura integrale su entrambi i trattamenti (Cfr. Sez. Giurisd. Liguria n. 966 del 10.12.2003).
Infine, con riferimento all’assunto dell’Amministrazione resistente circa l’inapplicabilità della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 1991 alle situazioni sorte anteriormente alla data della sua pubblicazione, deve osservarsi che l’efficacia retroattiva propria delle sentenze della Corte costituzionale comporta l’esplicazione dei loro effetti anche sui rapporti precedenti, eccettuati quelli definiti – c.d. rapporti esauriti - per giudicato, per prescrizione o per decadenza.
Ne consegue che, nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun giudicato e non essendosi neppure verificata alcuna decadenza o prescrizione, stante l’imprescrittibilità del diritto a pensione, l’operatività delle sentenze della Corte costituzionale intervenute in tema di indennità integrativa speciale non incontrano alcun limite, salvo quello derivante dalla prescrizione quinquennale dei singoli ratei.
Per le considerazioni che precedono va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente a percepire nella misura intera l’indennità integrativa speciale sulla pensione privilegiata (iscrizione n. 13555582/R), di cui è titolare, in aggiunta a quella percepita sull’altro trattamento di quiescenza in godimento.
Questo giudice, nel riconoscere il diritto del ricorrente alla percezione dell’I.I.S. in misura intera su entrambi i trattamenti di quiescenza a lui spettanti, a fronte della sua richiesta limitata all’integrazione al cosiddetto minimo INPS (secondo l’interpretazione giurisprudenziale corrente all’epoca in cui il ricorso fu proposto), non ritiene di emettere una pronuncia “ultra petita”, dal momento che il “petitum” dell’atto introduttivo del presente giudizio riguarda l’indennità integrativa speciale, mentre la misura in cui la stessa deve essere corrisposta è questione di diritto, rientrante nel potere decisionale del giudice, il quale, peraltro, nell’emettere una pronuncia che incide su un provvedimento amministrativo, non può non tener conto dei principi di parità di trattamento e, soprattutto, di conformità alla legge che debbono necessariamente informare l’azione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, deve essere accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei dedotta dall’Amministrazione; pertanto, considerata l’efficacia interruttiva dell’istanza presentata in sede amministrativa il 19.11.1997 debbono essere dichiarati prescritti i ratei di indennità integrativa speciale scaduti anteriormente al 19.11.1992.
Su quanto dovuto per effetto della presente sentenza spetta il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria – determinata, quest’ultima, secondo gli indici Istat, di cui all’art. 150 disp. att. c. p. c. – dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al pagamento (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire sulla pensione di riversibilità - iscrizione n. 13555582/R - l’indennità integrativa speciale nella misura intera.
Dichiara prescritti i ratei maturati anteriormente al 19.11.1992.
Su quanto dovuto per effetto della presente sentenza spetta la somma maggiore tra interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Genova, il 21 maggio 2004.
Il Giudice
(Tommaso Salamone)
Deposito in Segreteria il 25/5/2004